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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.09.2002 11.2002.60

9 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,763 mots·~24 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.00060

Lugano 9 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 15 apri­le 1999 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)   

Contro  

__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________);  

giudicando ora sul decreto cautelare del 2 maggio 2002 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale tra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 16 maggio 2002 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 2 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (__________1957) e __________ __________ (____________________1965) si sono sposati a __________ il __________ 1990. Dal matrimonio è nata la figlia __________ (__________1994). Il marito è __________ e lavora attualmente per la __________ __________ __________ di __________. La moglie, senza diplomi professionali, durante la vita in comune è stata __________ __________ per la fiduciaria __________ __________A__________appartenente a suo padre. I coniugi vivono separati dal luglio del 1997, quando la moglie ha lasciato (insieme con la figlia) l'appar­ta­mento coniugale di __________ per trasferirsi prima dai genitori e poi a __________. Il 22 dicembre 1997 si è tenuto senza esito davanti al Pretore del Distretto di Riviera un tentativo di conciliazione da lei chiesto.

                                  B.   L'8 settembre 1998 __________ __________ ha nuovamente instato per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 29 settembre successivo, e il 15 aprile 1999 ha promosso azione di divorzio, chiedendo l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre) e un contributo alimentare indeterminato per sé e la figlia. Nella sua risposta del 10 maggio 1999 __________ __________ ha aderito al divorzio, come pure all'affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare per la figlia di fr. 501.45 mensili (e nulla per la moglie), rivendicando fr. 60 000.– in liquidazione del regime dei beni. Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto sostan­zialmente le loro posizioni. All'udienza preliminare del 15 settembre 1999 il Pretore ha proposto ai coniugi un contributo alimentare provvisionale per la figlia di fr. 600.– mensili dal 1° settembre 1999. L'11 novembre 1999 il Pretore, preso atto dell'adesione delle parti, ha omologato tale accordo.

                                  C.   Il 20 gennaio 2000 il Pretore ha invitato le parti a esprimersi sulle questioni toccate dal nuovo diritto del divorzio. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2000 __________ __________ ha comunicato di mantenere la domanda di divorzio e, confermate le altre pretese, ha chiesto la divisione dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito. Lo stesso giorno __________ __________ ha dichiarato anch'egli di mantenere la richiesta di divorzio e il contributo alimentare per la figlia, chiedendo però una diversa regolamentazione del diritto di visita. Preso atto dell'accordo sul principio dello scioglimento del matrimonio, il Pretore ha deciso di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 14 aprile 2000 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e quella di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie oggetto di disaccordo. La causa è tuttora pendente.

                                  D.   Nel dicembre del 2000 __________ __________, che dal 1999 riscuoteva indennità per malattia e disoccupazione, ha iniziato un corso di formazione come assistente di __________ e dal gennaio del 2001 lavora come stagista alla __________ per persone anziane di __________ a __________. Il 30 aprile 2001 essa ha sollecitato la modifica del contributo alimentare provvisionale per la figlia, chiedendo di aumentarlo a fr. 804.– mensili dal 1° dicembre 2000, e ne ha postulato uno per sé di fr. 2406.– mensili dal 1° dicembre 2000 al 14 aprile 2001 e di fr. 1896.– mensili in seguito. All'udienza del 15 giugno 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza; in subordine egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per la figlia e di fr. 793.– mensili per la moglie limitatamente al periodo dal 1° maggio 2001 al 30 ottobre 2002. Con decreto supercautelare del 31 luglio 2001 il Pretore ha fissato contributi mensili di fr. 793.– per la moglie e di fr. 600.– per la figlia. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato memoriali conclusivi, rinunciando alla discussione finale. Nel suo allegato la moglie ha chiesto un contributo alimentare di fr. 1665.– mensili per sé e di fr. 1005.– mensili per la figlia dal 1° dicembre 2000. Il marito ha sostanzialmente ribadito il proprio punto di vista.

                                  E.   Statuendo con decreto cautelare del 2 maggio 2002, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1640.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2002 e di fr. 830.– mensili per la figlia dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002, aumentato a fr. 1200.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.   

                                  F.   Contro il decreto appena citato è insorta __________ __________ con appello del 16 maggio 2002 nel quale chiede che il contributo alimentare per sé decorra già dal 1° dicembre 2000 e si estenda fino al 31 dicembre 2002, riservata la possibilità di esigere un ulteriore contributo nel caso in cui le sue entrate non fossero quelle previste dal Pretore, e di fissare in fr. 830.– mensili il contributo di mantenimento per la figlia dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2002, aumentandolo a fr. 1340.– mensili in seguito. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi di man­tenimento si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenber­ger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore sta­tuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 413c cpv. 3 CPC).

                                   2.   L'appellante produce una dichiarazione del Consorzio Casa per persone anziane di Riviera. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce solo alle cause di merito, siano esse di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali

                                         (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P., consid. 1 e 2, pubblica­ta in: FamPra.ch 1/2001 pag. 128; sentenza del

                                         14 febbraio 2002 in re K.L., consid. 1). In sede provvisionale continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, fatta salva l'applicazione del principio inquisitorio illimitato vigente nel diritto di filiazione (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8). In concreto l'ipotesi prospettata nella citata dichiarazione, ovvero l'incertezza di una definitiva assunzione da parte del Consorzio non incide, come si vedrà oltre (consid. 11), sulla situazione della figlia. Il documento non può quindi essere considerato per la prima volta in appello.

                                   3.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pen­den­­te una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). In materia di contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico __________, che ha sette anni e mezzo, non è ancora in età di formulare progetti per le sue future scelte scolastiche o professionali. Non risulta peraltro che particolari inclinazioni o interessi della bambina – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul fabbisogno di lei. Non è quindi il caso di sottoporre __________ ad audizione in sede di appello.

                                   4.   ll Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5500.– mensili netti e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3030.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie e posteggio coperto fr. 1145.–, premio della cassa malati

                                         fr. 345.70, tassa rifiuti fr. 8.75, assicurazione __________ ed economia domestica fr. 33.25, leasing dell'autovettura fr. 220.35, imposta di circolazione fr. 40.80, assicurazione __________ e “casco” fr. 139.–). Per quanto riguarda la moglie, il Pretore le ha imputato un reddito mensile di fr. 1110.– dal 15 gennaio 2001 al 30 settembre 2002, ritenendola autosufficiente per il seguito con un reddito presumibile di fr. 3965.50, e ha fissato il di lei fabbisogno in fr. 2570.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese accessorie fr. 615.–, premio della cassa malati fr. 388.30, tassa rifiuti fr. 8.75, assicurazione sulla vita fr. 110.50, assicurazione economia domestica fr. 32.25, spese di automobile fr. 200.–, assicurazione 3° pilastro fr. 118.75). Il fabbisogno di __________ è stato stabilito in fr. 1190.– mensili per il 2001 e in fr. 1340.– mensili per il 2002. Constatato un ammanco, il primo giudice ha destinato al mantenimento della moglie fr. 1640.– mensili dal 1° gennaio 2001 al 30 ottobre 2002, fissando il contributo per la figlia in fr. 830.– mensili dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002 e in fr. 1200.– mensili dopo di allora.

                                   5.   L'appellante chiede fissare il contributo per sé dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2002, riservato il diritto di chiedere un contributo maggiore nel caso in cui le sue entrate non fossero quelle previste dal Pretore. Essa rileva che non è certa di essere assun­ta dal Consorzio il 1° gennaio 2003 e che tutt'al più lavorerà solo all'80%, onde un reddito di soli fr. 3172.90 mensili. Se non che, nelle motivazioni dell'appello essa medesima afferma che “non contesta il contributo a partire dal 1° gennaio 2001” (memoriale, pag. 6 in alto). Né essa spende una parola per sostanziare la decorrenza del contributo dal 1° dicembre 2000, ciò che rende l'appello finanche irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC con riferimento al cpv. 2 lett. f). Quanto alla durata dell'obbligo di mantenimento, la pretesa non è destinata a miglior sorte. Per tacere del fatto che l'interessata, ancora una volta, non motiva la richiesta e che nelle motivazioni essa dichiara anzi di “non chiede[re] una modifica della decisione su questo punto” (appello pag. 6 verso il basso), le misure provvisionali – come si è detto (consid. 1) – possono sempre essere modificate quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Non vi è alcun bisogno dunque di prevedere già fin d'ora una tale possibilità nel dispositivo del giudizio.

                                   6.   La sentenza odierna impone, ad ogni buon conto, una precisazione d'ordine giuridico sul metodo con cui il Pretore ha calcolato i con­tributi alimentari. Intanto dai considerandi della sentenza im­pugnata risulta un fabbisogno minimo della moglie di fr. 2570.– mensili (pag. 10 in alto), mentre nel computo figura un importo di fr. 2750.– (pag. 12 in alto), di modo che in realtà il contributo per la moglie sarebbe ammontato a fr. 1460.– mensili (fr. 2570.– ./. fr. 1110.–) e non a fr. 1640.–. Per quanto riguarda poi il contributo dopo il 1° novembre 2002, il Pretore nemmeno si rifà al criterio dell'eccedenza familiare (sopra, consid. 1), ma si diparte dall'eccedenza di ogni singolo coniuge (“la moglie con un reddito di fr. 3965.60 lordi essendo autosufficiente”: pag. 12 in fine e 13). Questa Camera ha ripetutamente avuto modo di ricordare a più riprese, tuttavia, che fondarsi su “eccedenze” determinate separatamente in base al reddito di ogni singolo coniuge non è più – da anni – un criterio conforme al diritto federale (sentenze del 17 ot­tobre 1995 in re C., consid. 8; del 30 ottobre 1997 in re C., con­­sid. 9; del 22 gennaio 2002 in re M., consid. 12). Se il giusto me­todo ricordato al consid. 1 dovesse condurre a risultati eccessivi (nel senso che il coniuge beneficiario del contributo alimentare fruirebbe di un tenore di vita più alto di quello avuto durante la vita in comune), l'esito va corretto prescindendo dal riparto a metà dell'eccedenza (comune). Ma ciò non giustifica una manipolazione del calcolo, giacché parametri soggettivi ledono la parità di trattamento e la sicurezza giuridica. Certo, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove una separazione appaia durevole e sembri preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie può anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo e prepararsi a sovvenire da sé, per quan­to possibile, al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002 in re M., consid. 8c). Ciò non significa ancora, però, che in sede provvisionale il contributo vada determinato prescindendo dall'art. 137 cpv. 2 CC, tanto meno se si pensa che l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163 CC si estingue per principio solo con il divorzio, quando gli subentra – appunto – l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC.

                                   7.   Il Pretore ha calcolato il fabbisogno in denaro della figlia __________ dipartendosi dal fabbisogno medio indicato dalle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, deducendo tuttavia la posta per cura e educazione, onde un fabbisogno di fr. 1190.– mensili per il 2001 (fr. 1850.– ./. fr. 660.– ) e di fr. 1340.– mensili per il 2002 (fr. 1760.– ./. fr. 420.–). Tenuto conto dell'ammanco (consid. 4 in fine), il contributo a carico del padre è stato fissato in fr. 830.– mensili dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002 e in fr. 1200.– mensili dopo di allora. Su quest'ultimo importo il Pretore ha rilevato che, sebbene dal 1° novembre 2002 l'interessato sia in grado di far fronte all'integrale fabbisogno della figlia con il proprio reddito, gli importi previsti dalle raccomandazioni sono eccessivi e non riflet­tono il reale fabbisogno di minorenni in regioni di valle. Ciò posto, egli ha ritenuto commisurato alle necessità di __________, per età, situazione sociale, esigenze vitali e per la regione in cui essa abita, un contributo di fr. 1200.– mensili. L'appellante, pur non contestando il contributo per la figlia dal 1° maggio 2001 al 31 ot­tobre 2002, fa valere che gli importi delle note raccomandazioni devono essere riconosciuti integralmente. Ora, contrariamente a quanto pretende il convenuto, dalla precedente decisione cau­te­lare (novembre 1999) a oggi i bisogni della figlia sono cambiati in modo rilevante, già per il fatto che la ragazza è passata a un'altra fascia d'età e il contributo di fr. 600.– mensili appare ormai manifestamente inadeguato. Ciò giustifica un intervento d'ufficio di questa Camera a tutela di lei.

                                   8.   In precedenti sentenze del 18 dicembre 2001 in re V. (consid. 10) e del 7 marzo 2002 in re S. (consid. 4), note al Pretore, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la riduzione lineare dei fabbisogni previsti dalle note raccomandazioni più non si giustifica, poiché le cifre figuranti nella tabella dell'edizione 2000 non sono più commisurate al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimen­to al costo delle economie domestiche su scala nazionale, per di più in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quar­ti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni indicati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre del­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmen­te favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà).

                                         Il contributo di manteni­men­to va stabilito, è vero, anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, non solo alle necessità dei figli (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che un fabbisogno legittimo vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'entità del fabbisogno va stabilita per intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo), ognuno dei genitori avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).

                                   9.   Secondo il Pretore i fabbisogni in denaro previsti nell'edizione 2000 delle note tabelle non riflettono le reali necessità di minorenni che vivono in regioni di valle, ove le esigenze materiali sarebbero inferiori. Egli si rifà a opinioni pubblicate sul sito Internet www.divorzio.ch (e in particolare ai “casi 51 e 57”), stando ai quali la voce “costi vari” (Weitere Kosten) prevista dalla nuova edizione delle note raccomandazioni risulta eccessiva.Ora, nel primo caso dei due casi citati (“51”) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, riferendosi a due sentenze del Tribunale federale (del 18 maggio 2001, 5C.12/2001, e del 4 aprile 2001, 5C. 278/2000) reputa improbabile che i parametri esposti nell'edizione 2000 della tabella, e in particolare la voce Weitere Kosten, possano essere assunti come tali, senza maggiori approfondimenti, oppure con il solo fattore di moderazione del minor costo della vita in Ticino. Tale assunto appare puramente soggettivo. Il Tribunale federale ha rilevato proprio nel “caso 57” che il fabbisogno in denaro del figlio fissato da questa Camera sulla base degli importi previsti dall'edizione 2000 delle note tabelle non è ma­ni­festamente errato né ingiustificabile (DTF del 13 marzo 2002 in re V., 5C.32/2002, consid. 5). Quanto al precedente citato in quella sentenza, il Tribunale federale si era limitato ad affermare che l'autorità cantonale non poteva essere biasimata per essersi scostata dalle raccomandazioni di Zurigo, per altro sulla base di circostanze oggettive. Nell'altro caso evocato dal Pretore (pubblicato in ZBJV 2002 pag. 30) il Tribunale federale aveva esaminato il fabbisogno di una figlia calcolato sulla base delle note raccomandazioni, intervenendo concretamente sulle singole poste per adattarle alle circostanze del caso concreto (frequentazione di una scuola privata, locazione particolarmente favorevole, vitto preso a scuola e riduzione degli “altri costi” per il minor tempo libero). Criterio cui, peraltro, questa Camera si attiene (sopra, consid. 8; da ultimo: I CCA sentenza del 10 luglio 2002 in re I. C., consid. 9 e 11).

                                         Ciò posto, in nessuno dei due casi menzionati il Tribunale federale ha giudicato inapplicabili le raccomandazioni né, tanto meno, ha affermato che per calcolare il fabbisogno del figlio occorre “attenersi ai vecchi valori, scorporare i Weitere Kosten, sostituirli con quelli della versione precedente e caricare le parti dell'onere allegatorio e probatorio per quelle spese allargate (quali quelle sportive, per lezioni musicali, di argent de poche) che, in vigenza di comunione domestica, erano effettivamente inserite nel budget familiare”, come asserisce il Pretore di Lugano. Del resto, come si è già spiegato, gli importi figuranti nelle raccomandazioni si riferiscono statisticamente a figli di famiglie con redditi medio-bassi. Inoltre, dovendosi calcolare i fabbisogni sull'arco di più anni, occorrerebbe operare una previsione di spesa media dei cosiddetti weitere Kosten (che comprendono – tra l'altro – spese per trasporti, attività sportive, assicurazioni, formazione e istruzione, attività ricreative, cultura, vacan­ze e lo spillatico) difficilmente pronosticabile e suscettibile di creare disparità di trattamento, con la conseguenza di continue richieste di modifica del contributo a dipendenza dell'inizio o della fine di una determinata attività o evenienza. Non vi è quindi motivo per modificare la prassi di questa Camera, che prevede, appunto, di fondarsi sull'importo delle raccomandazioni, adeguandolo ove sia il caso alla particolare situazione concreta e oggettiva di ogni famiglia (e non solo a beneplacito o secondo i convincimenti personali del giudice).

                                10.   Per tornare alla figlia __________, il suo fabbisogno medio in denaro ammonta fino al 31 dicembre 2001 a fr. 1850.– mensili. Tenuto conto del fatto che la sua cura e educazione sono assunte da una “ragazza alla pari” rimunerata dal nonno materno (____________________, del 3 settembre 2001, pag. 2 a metà: act. XXVI), il fabbisogno risulta fino al 31 dicembre 2001 di fr. 1190.– mensili (fr. 1850.–, meno le spese per cura e educazione di fr. 660.–) e dal 1° gennaio 2002 di fr. 1340.– (fr. 1760.–, meno le spese per cura e educazione di fr. 420.–). Non sono dati a divedere invece – né l'interessato prospetta – elementi concreti che giustifichino una riduzione del fabbisogno in denaro.

                                11.   Tutto ciò premesso, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

                                         Periodo dal 1° maggio 2001 al 31 dicembre 2001

                                                      reddito del marito                                                                                   fr. 5500.–

                                                      reddito della moglie                                                                              fr. 1110.–

                                                                                                                                                                         fr. 6610.–  mensili

                                                      fabbisogno minimo del marito                                                            (non contestato)    fr. 3030.–

                                                      fabbisogno minimo della moglie (non contestato)                         fr. 2570.–

                                                      fabbisogno in denaro di __________ (sopra, consid. 10)            fr. 1190.–

                                                                                                                                                                         fr. 6790.– mensili

                                                      ammanco                                                                                                fr.   180.– mensili

                                                      Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo)                   fr. 3030.– mensili,

                                                      dovrebbe corrispondere alla moglie:

                                                      fr. 2570.– (fabbisogno) ./. fr. 1110.– (reddito proprio)                     fr. 1460.–  mensili

                                                      e versare per la figlia (assegni familiari compresi)                        fr. 1190.–  mensili.

                                         Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione (l'uno non è prioritario rispet­to all'altro: I CCA, sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6; del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8c). Ne risulta quanto segue:

                                                      somma a disposizione del marito:

                                                      fr. 5500.– (reddito) ./. fr. 3030.– (fabbisogno)                                   fr. 2470.– mensili

                                                      somma dovuta: fr. 1460.– + fr. 1190.–                                               fr. 2650.– mensili

                                                      contributo per la moglie:

                                                      fr. 1460.– x 2470.– : 2650.–                                                                  fr. 1360.–  mensili

                                                      contributo per la figlia (assegni familiari compresi):

                                                      fr. 1190.– x 2470.– : 2650.–                                                                  fr. 1110.–  mensili.

                                                      In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione la Camera civile di appello non è vincolata all'ammontare dei contributi per minorenni chiesti dal genitore affidatario. Poco importa quindi che per la figlia Natalie l'appellante non abbia contestato il contributo di fr. 830.– mensili.

                                         Periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 (7° anno di età di __________)

                                                      reddito del marito                                                                                   fr. 5500.–

                                                      reddito della moglie                                                                              fr. 1110.–

                                                                                                                                                                         fr. 6610.–  mensili

                                                      fabbisogno minimo del marito                                                              fr. 3030.–

                                                      fabbisogno minimo della moglie                                                       fr. 2570.–

                                                      fabbisogno in denaro di __________ (sopra, consid. 10)            fr. 1340.–

                                                                                                                                                                         fr. 6940.– mensili

                                                      ammanco                                                                                                fr.   330.– mensili

                                                      Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo)                   fr. 3030.– mensili,

                                                      dovrebbe corrispondere alla moglie

                                                      fr. 2570.– (fabbisogno) ./. fr. 1110.– (reddito proprio)                     fr. 1460.–  mensili,

                                                      e versare per la figlia (assegni familiari compresi)                        fr. 1340.–  mensili.

                                         Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari tutti i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (loc. cit.). Ne risulta quanto segue:

                                                      somma a disposizione del marito:

                                                      fr. 5500.– (reddito) ./. fr. 3030.– (fabbisogno)                                   fr. 2470.– mensili

                                                      somma dovuta: fr. 1460.– + fr. 1340.–                                               fr. 2800.–  mensili

                                                      contributo per la moglie:

                                                      fr. 1460.– x 2470.– : 2800.–                                                                  fr. 1288.–  mensili

                                                      contributo per la figlia (assegni familiari compresi):

                                                      fr. 1340.– x 2470.– : 2800.–                                                                  fr. 1182.–  mensili.

                                                      Periodo dal 1° novembre 2002  in poi (nuova attività della moglie)

                                                      reddito del marito                                                                                   fr. 5500.–

                                                      reddito della moglie

                                                      (fr. 3965.60 lordi ./. oneri sociali + quota tredicesima)                   fr. 3600.–

                                                                                                                                                                         fr. 9100.–  mensili

                                                      fabbisogno minimo del marito                                                              fr. 3030.–

                                                      fabbisogno minimo della moglie                                                       fr. 2570.–

                                                      fabbisogno in denaro di __________                                               fr. 1340.–

                                                                                                                                                                         fr. 6940.– mensili

                                                      eccedenza                                                                                               fr. 2160.– mensili

                                                      metà eccedenza                                                                                     fr. 1080.– mensili

                                                      Il marito può conservare per sé:

                                                      fr. 3030.– + fr. 1080.– =                                                                         fr. 4110.–  mensili,

                                                      dovrebbe corrispondere alla moglie:

                                                      fr. 2570.– + fr. 1080.– ./. fr. 3600.– =                                                   fr.     50.–  mensili,

                                                      e versare per la figlia (assegni familiari compresi)                        fr. 1340.–  mensili.

                                         Siccome l'appellante non pretende un contributo per sé dopo il mese di novembre 2002, da quel momento in poi il marito verserà unicamente il contributo per la figlia.

                                12.   L'appellante censura altresì la ripartizione degli oneri processuali  di prima sede e chiede di porre le spese integralmente a carico del marito, tenuto a rifondere “congrue ripetibili”. Ora, nella deter­minazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe ap­plicabili la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abu­so del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sen­tenza del 5 agosto 1998 in re F., consid. 2). Nelle cause di diritto di famiglia, poi, si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico delle spese (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7). In concreto entrambe le parti sono risultate soccombenti. È vero che, per quanto riguarda l'entità del contributo, la soccombenza del marito è senza dubbio maggiore di quella della moglie, ma sulla durata del contributo per sé costei esce manifestamente perdente. Nel ritenere la soccombenza delle parti pres­soché uguale il Pretore non è quindi caduto in un eccesso di apprezzamento. Per quanto riguarda le ripetibili, l'appellante si limita a postularne di “congrue”, ciò che non adempie però alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige anche sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Carente di requisiti formali, al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile.

                                13.   Gli oneri processuali del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa vinta in maniera pressoché totale, ragione per cui si giustifica di porre tassa e spese a carico del marito (rinunciando a prelevare l'esigua quota a carico di lei), con obbligo di rifondere un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide per converso in maniera apprezzabile sul dispositivo degli oneri di prima sede, che il Pre­tore ha suddiviso in ragione di metà ciascuno e che può dunque rimanere invariato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

                                         __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

                                         fr. 1360.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e

                                         fr. 1288.– dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 per la moglie stessa e

                                         fr. 1100.– dal 1° maggio al 31 dicembre 2001,

                                         fr. 1182.– dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 e

                                         fr. 1340.– dal 1° novembre 2002 in poi per la figlia __________.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2002.60 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.09.2002 11.2002.60 — Swissrulings