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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.06.2003 11.2002.54

2 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,376 mots·~17 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.54

Lugano 2 giugno 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 aprile 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 aprile 2002 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il

                                              27 mar­zo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all'appello del 27 maggio 2002, ribadita il 28 maggio 2002;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.              

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (__________1970), cittadino __________, e __________ __________ __________ (__________1977), cittadina __________, si sono sposati a __________ il __________ 1998. Il 4 marzo 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 15 aprile successivo, e il 30 aprile 1999 ha introdot­to azione di divorzio, senza proporre conseguenze, ma postulan­do il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con risposta del 21 giu­gno 1999 __________ __________ __________ ha aderito al divorzio, sollecitando anch'essa l'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha concesso tale beneficio a entrambi con ordinanza del 26 novembre 1999. All'udienza preliminare, che ha avuto luogo il 1° ottobre 1999, i coniugi si sono riconfermati nelle loro richieste, rinunciando sia a pretese alimen­tari sia a indennità in liquidazione del regime dei beni. Dato il completo accordo tra le parti e non essendovi prove da assumere, il dibattimento finale si è tenuto quello stesso giorno. In tale occasione ambedue i coniugi hanno invitato il Pretore a pronunciare il divorzio “così come chiesto con la petizione”.

                                  B.   Il 18 novembre 1999 __________ __________ __________ si è presentata davanti al Pretore, sostenendo di non avere mai aderito al divorzio e dichiarando anzi di opporvisi, giacché il suo patrocinatore non avrebbe agito secondo le sue istruzioni. Il Pretore ha indetto una nuova udienza preliminare e il 27 gennaio 2000 ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni, poi prorogato, per formulare nuove conclusioni e nuovi mezzi di prova in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. In pendenza di causa, il __________ __________ 2000, __________ __________ __________ ha dato alla luce una bambina, __________, che è stata iscritta nei registri dello stato civile come figlia di __________ __________ __________ Questi ha intentato il 26 gennaio 2000 un'azione di disconoscimento davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. __________.______________________________).

                                  C.   Dando seguito all'invito del giudice del divorzio, che aveva invitato i coniugi a formulare nuove conclusioni e nuovi mezzi di prova in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto, il 28 gennaio 2000 __________ __________ ha postulato lo scioglimento del matrimonio per motivi gravi (art. 115 CC). __________ __________ __________ si è opposta al divorzio con risposta del 16 maggio 2000. All'udienza preliminare del 16 maggio 2000 le parti hanno ribadito le rispettive domande e hanno offerto mezzi di prova, la convenuta ritirando l'eccezione di incompetenza per territorio del Pretore di Locarno Campagna sollevata nel proprio allegato. Ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi memoriali. L’attore ha postulato una volta ancora la pronuncia del divorzio, senza nulla offrire né chiedere alla moglie. La convenuta ha proposto di respingere la petizione.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 27 marzo 2002, il Pretore ha accolto la petizione e ha pronunciato il divorzio. Non sono state preleva­te tasse né spese, ma la convenuta è stata condannata a rifonde­re all'attore un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili. Nel frattempo, il 22 gennaio 2002, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha accolto anche l'azione di disconoscimento promossa da __________ __________, accertando che quest'ultimo non è il padre di __________. Tale sentenza è passata in giudicato.

                                  E.   Insorta contro la sentenza di divorzio con un appello del 29 aprile 2002, __________ __________ __________ postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il rigetto della petizione e la conseguente riforma del primo giudizio. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, instando anch'egli per la concessione dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (1° gennaio 2000) lo scioglimento del matrimonio è retto dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b tit. fin. CC).

2.Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio e l'applicazione del diritto svizzero. Ciò posto, egli ha accol­to la petizione, ritenendo dati nella fattispecie motivi tali da giusti­ficare lo scioglimento del matrimonio a norma dell'art. 115 CC. Tra di essi egli ha annoverato la mancanza di vita in comune tra coniugi, la nascita della figlia __________ da un altro uomo, l'ingiustificata opposizione della moglie al disconoscimento della paternità (per lasciar sussistere la presunzione legale), la duratura relazione di lei con __________ __________ __________ (padre di __________ e dal quale, ancor prima del matrimonio, essa aveva avuto il figlio __________). Sul­la scorta di questi elementi il primo giudice ha ravvisato una vera e propria frode matrimoniale. La convenuta, cercando di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, si sarebbe unita in matrimonio con l'attore solo per conseguire il permesso di dimora, che non avrebbe altrimenti ottenuto o che con il divorzio avrebbe irrimediabilmente perso.

3.L'appellante rimprovera al Pretore di essere giunto a conclusioni errate, prive di riscontro oggettivo, e contesta che nella fattispecie sussistano i requisiti dell'art. 115 CC. Afferma che non si ravvisano elementi atti a provare una truffa matrimoniale, né tanto meno l'uso di un inganno per contrarre matrimonio in vista di ottenere un'autorizzazione di soggiorno, rimprovero che l'attore ha sollevato – per altro – solo nell'allegato conclusivo. A suo avviso, inoltre, né la sua relazione con un altro uomo né la nascita di __________ potrebbero configurare motivo grave nel senso dell'art. 115 CC. Infine essa contesta di non avere mai vissuto con il marito e chiede, in sintesi, che l'azione di divorzio sia respinta.

                                   4.   L'art. 114 CC stabilisce che “un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati almeno da quattro anni”. Se tale separazione è dimostra­ta, la controparte non può opporsi al divorzio (DTF 126 III 407 consid. 4b e 408 consid. 4c). Prima della scadenza quadrien­nale un coniuge può domandare il divorzio solo “quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale” (art. 115 CC). L'art. 115 CC – sussidiario rispetto all'art. 114 CC – è applicabile se la reazione emotiva e mentale che spinge il coniuge richiedente a ritenere insopportabile la continuazione del vincolo coniugale per quattro anni è oggettivamente comprensibile (DTF 129 III 1 consid. 2.2, 127 III 134 consid. 3b, 346 consid. 3a). Non essendo possibile stabilire a priori una casistica, il giudice dovrà statuire applicando le norme del diritto e dell'equità (art. 4 CC), senza tuttavia porre esigenze troppo severe all'esistenza di gravi motivi (DTF 129 III 4; sentenza del Tribunale federale 5C.272/2001 del 22 gennaio 2002, consid. 3a; sentenza 5C.63/2001 del 26 aprile 2001, consid. 3a; DTF 127 III 134 consid. 3b, DTF 127 III 346 consid. 3a).

                                   5.   Al Pretore l'appellante rimprovera dapprima di avere scorto una frode matrimoniale senza che l'attore si sia pronunciato sul permesso di dimora durante lo scambio degli allegati, o quanto meno prima della conclusione dell'istruttoria. Ora, non fa dubbio che l'attore ha menzionato il “matrimonio [contratto] nell'ottica di eludere il diritto sul domicilio e la dimora degli stranieri” solo nel me­moriale conclusivo del 12 marzo 2002 (pag. 8). Se non che, le conclusioni di causa non escludono la possibilità di trarre ulteriori deduzioni giuridiche dalle risultanze istruttorie. Anzi, tale facoltà è la ragione stessa della loro esistenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 659 nota 771). Se si pensa che in concreto la convenuta ha ammesso di avere rice­vu­to un permesso provvisorio di 3 mesi scaduto nel maggio del 2000 e di essere in attesa di un rinnovo per altri 3 mesi o di un permes­so B (interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 6, risposta n. 8), mal si comprende perché l'attore non avrebbe po­tuto esprimersi al riguardo nel memoriale conclusivo. Il diritto federale, per altro, impone il principio inquisitorio per i fatti che motivano la causa di divorzio (Leuenberger, in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 10 ad art. 139 CC) e il giudice può dunque indagare di sua iniziativa su tali circostanze anche in assenza di allegazioni delle parti (op. cit., n. 11 ad art. 139 CC), tenendone con­to d'ufficio se emergono dagli atti (op. cit., n. 13 ad art. 139 CC). Nella fattispecie nulla impediva quindi al Pretore di considerare, nella valutazione del caso, tutte le circostanze risultanti dal fascicolo processuale, compreso il problema del permesso di dimora.

                                   6.   Il Tribunale federale ha già avuto modo di intravedere motivi gravi di divorzio anche in caso di truffa matrimoniale, quando cioè un coniuge abusi della buona fede dell'altro, ingannandolo, per ottenere un permesso di dimora o conseguire altri vantaggi, ad esempio d'ordine patrimoniale (DTF 127 III 350). L’appellante contesta di avere contratto matrimonio a tale scopo e afferma che al momento delle nozze essa già possedeva una valida autorizzazione di soggiorno. Nel caso concreto è assodato – né l'attore pretende il contrario – che l’interessata abitava nel Cantone __________, dove viveva la madre, già quando era minorenne (testimonianze dell'11 dicembre 2000 di __________ __________, pag. 10, e __________ __________, pag. 13). Nel suo interrogatorio formale del 19 giugno 2000 essa ha precisato di essere partita per __________ __________ nell'agosto del 1996, quando è rimasta incinta di __________ __________ __________, e di essere tornata in __________ nel 1998 (interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 6, risposta n. 5). La circostanza è stata confermata anche da __________ __________ __________, attuale convivente di lei (act. III nell'inc. __________.__________.__________ richiamato dalla Pretura del Distretto di Bellinzona, interrogatorio formale di __________ __________ __________, del 20 giugno 2000, pag. 2, risposta n. 2). L'attore non ha mai sostenuto di essere stato all'oscuro della situazione in cui si trovava la moglie al momento del matrimonio. Tanto meno egli si è detto vittima di artifici della stessa. Non si riscontrano quindi, in concreto, gli estremi di una cosiddetta “truffa matrimoniale”. Su questo punto l'appello si rivela fondato.

                                   7.   Si aggiunga che, seppure l'appellante si fosse sposata solo per assicurarsi il diritto di rimanere in Svizzera, tale comportamento non costituirebbe – da sé solo – un motivo per sciogliere il matri­monio (cfr. DTF 127 III 344). Al momento di promulgare l'odierno diritto del divorzio il legislatore ha rinunciato espressamente a prevedere un titolo di nullità del matrimonio per siffatto comportamento (FF 1996 I 85 in alto). Il problema relativo all'elusione della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri attraverso matrimoni fittizi riguarda unicamente – allo stato attuale delle cose – le autorità amministrative. Queste ultime non sono vincolate né dalle conclusioni né dagli accertamenti del giudice del divorzio e devono esaminare in ogni caso la situazione dello straniero nell'ambito delle norme amministrative (cfr. DTF 128 II 153 in alto). È quanto avvenuto in concreto, visto che nel periodo dal 31 agosto al 29 novembre 2000 l'appellante ha ricevuto un'autorizzazione di breve durata rilasciata dall'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno il 1° settembre 2000 (inc. __________.____________________ richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città; istanza di assistenza giudiziaria del 1° febbraio 2000 e documentazione allegata come doc. A, oltre al complemento del 10 ottobre 2000).

                                   8.   A parere dell'appellante neppure la nascita di __________ raffigura un mo­tivo grave giusta l'art. 115 CC. Ora, in una recente sentenza il Tribunale federale ha invero annoverato tra i motivi gravi l'infedel­tà coniugale (DTF 129 III 6). In quel caso si trattava però di una moglie che aveva scoperto, dopo un matrimonio durato trent'anni, la relazione del marito con un'altra donna, dalla quale egli aveva avuto quattro figli. La doppia vita del coniuge, secondo il Tribunale federale, era in quelle particolari circostanze talmente offensiva da rendere alla moglie, per comune esperienza di vita, intollerabile l'attesa di quattro anni (DTF 129 III 6 in fondo). Nella fattispecie l’interessata ha dato alla luce __________ il __________ 2000. A quel momento i coniugi conducevano già esistenze proprie, ognuno con un altro compagno. L'attore vive con un'altra donna conosciuta a metà del 1999 (interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 7, risposta n. 4.1). L'appellante ha ripreso la relazione con __________ __________ __________ (interrogatorio formale del 19 giugno 2000, pag. 6, risposta n. 5). Che essa abbia avuto dal suo attuale convivente, prima del matrimonio, il figlio __________ (loc. cit., pag. 6, risposta n. 2) non è di rilievo ai fini del giudizio.

                                   9.   Circa la mancata convivenza delle parti, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha disconosciuto la paternità del marito con la sentenza del 22 gennaio 2002 (doc. F) in base a riscontri oggettivi. Egli ha considerato che la madre aveva dichiarato all'udienza di conciliazione di non avere mai vissuto con il marito (act. I nell'inc. __________.__________.__________ richiamato, verbale d'udienza del 15 aprile 1999) e aveva ammesso nel memoriale dell'8 marzo 2002 di non avere avuto figli da lui (conclusioni del 8 marzo 2002, pag. 2 in fondo). Alcuni testimoni avevano riferito che i coniugi avevano convissuto (testimonianza di __________ __________ del 1° febbraio 2001, pag. 14), mentre altre risultanze istruttorie escludevano la circostanza (interrogatorio formale __________ __________ del 19 giugno 2000, pag. 7; testimonianza di __________ __________ dell'11 dicembre 2000, pag. 11 nell'inc. __________.____________________ richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, testimonianza di __________ __________ -__________ del 6 luglio 2001, pag. 4). In ogni modo, come si è visto, la mancata vita in comune non basta, senza altri requisiti, per riscontrare un motivo grave di divorzio a norma dell'art. 115 CC (cfr. DTF 127 III 344). Non mette conto perciò interrogarsi sull'attendibilità delle singole risultanze istruttorie relative alla convivenza dei coniugi. 

                                10.   Il giudice del divorzio ha ravvisato un motivo grave di divorzio anche nell'opposizione ingiustificata della moglie alla perizia sul __________, come risulta dalla causa di disconoscimento avviata dal marito (inc. __________.__________.__________ richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, fascicolo “perizia”; doc. F, pag. 6). Se non che, a prescindere dai motivi per cui essa non ha collaborato all'istruttoria, come invece avrebbe dovuto fare, non è da­to di sapere in che misura la nascita della bambina e le traversie giudiziarie per il disconoscimento di paternità abbiano reso intollerabile all'attore la continuazione del vincolo matrimoniale (Steck in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 10 ad art. 115 CC). Invano si cercherebbe nell'incarto il benché minimo accenno alla reazione soggettiva del marito, il quale si è limitato ad affermare in prima sede, nei memoriali del 28 gennaio 2000 e del 12 marzo 2002, che le premesse dell'art. 115 CC erano evidenti e che l'abu­so di diritto della moglie era “palese”.                         

                                11.   Ancora con le osservazioni all'appello l'attore intravede nella mancata convivenza, nella nascita di __________ e nel rifiuto della moglie di sottoporsi alla perizia la malafede di quest'ultima (osservazioni, pag. 3). Egli non afferma tuttavia che tali elementi gli rendano soggettivamente insostenibile la continuazione del matrimonio in quanto vincolo giuridico. La sola circostanza che il coniuge convenuto si opponga al divorzio prima della scadenza del termine quadriennale di separazione previsto dall'art. 114 CC non configura un abuso di diritto, quand'anche l'opposizione non sia motivata o risponda addirittura a desideri di vendetta, come quello di impedire al coniuge di sposare la nuova compagna incinta (FamPra.ch 2002 pag. 342 consid. 4).

                                12.   In conclusione, il sospetto di avere contratto matrimonio per ottenere un permesso di dimora, la reticenza a collaborare nell'ambito della causa di disconoscimento di paternità sulla figlia __________ e la relazione ripresa dalla convenuta con il suo ex compagno non integrano nella fattispecie motivi gravi nell'accezione dell'art. 115 CC. Pur prestandosi a critiche, il comportamento dell'appellante non basta a denotare una truffa matrimoniale nel senso della giurisprudenza (cfr. DTF 127 III 350). È vero che nell'applicazione dell'art. 115 CC il giudice gode di un potere di apprezzamento, come adduce l'attore nelle proprie osservazioni, e che non si devono porre esigenze eccessive all'esistenza di motivi gravi (DTF 129 III 4, 127 III 129). L'applicazione dell'art. 115 CC non deve servire a eludere però il termine quadriennale dell'art. 114 CC. Seppure il comportamento della moglie così come descritto dal Pretore e la nuova situazione sentimentale dei coniugi configurino dal profilo oggettivo motivi gravi di divorzio ai sensi dell'art. 115 CC, manca nella fattispecie ogni indicazione sulle ripercussioni soggettive di tali circostanze. L'attore non ha dimostrato che la continuazione del matrimonio gli è soggettivamente intollerabile, limitandosi a riprendere l'elenco delle circostanze oggettive considerate dal Pretore e a ribadire che l'abuso di diritto della moglie è palese. Come si è visto, l'art. 115 CC esige motivi oggettivamente e soggettivamente gravi. Mancando l'elemento soggettivo, la petizione deve essere respinta. L'attore potrà invero riproporre, alla scadenza del termine quadriennale di separazione, una nuova azione di divorzio fondata sull'art. 114 CC (Steck, op. cit., n. 28 ad art. 115 CC). Nelle circostanze attuali, nondimeno, l'appello si rivela fondato e deve essere accolto.

                                13.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno pertanto a carico dell'attore, con obbligo di rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia del presente giudizio è commisurata all'impegno richiesto alla Camera per la trattazione dell'appello. L'accoglimento dell'appello impone la corrispondente riforma del giudicato sulle ripetibili di prima sede, che il Pretore aveva posto a carico della convenuta, tenuta a rifondere fr. 1000.– all'attore. Con l'appello essa chiede che la controparte sia condannata a versarle “congrue ripetibili”. Nella misura in cui con tale formulazione l’interessata sembra chiedere un'indennità per ripetibili superiore a quella riconosciuta dal primo giudice, la domanda non è ammissibile. Avesse inteso ottenere un importo superiore a fr. 1000.–, l'appellante avrebbe dovuto indicare con precisione l'importo desiderato (Rep. 1993 pag. 227).

                                14.   Entrambe le parti instano per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Il requisito dell'indigenza è pacifico nel caso concreto (art. 155 vCPC), viste le situazioni descritte nelle istanze del 29 aprile 2002 e del 27 maggio 2002. I coniugi hanno del resto ottenuto l'assistenza giudiziaria nell'azione di disconoscimen­to di paternità (inc. __________.__________.__________ richiamato dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, fascicolo “assistenza giudiziaria”) e non risulta che le circostanze si siano modificate dopo di allora. L'appello, per altro, non era sprovvisto di esito favorevole (art. 157 vCPC), come dimostra il suo accoglimento. L'attribuzione di ripetibili renderebbe di per sé senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante. Considerata nondimeno la verosimile difficoltà d'incasso, stante la disagiata situazione economica dell'attore, si giustifica di accogliere fin d'ora la domanda. Anche la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito merita accoglimento. Il requisito dell'indigenza è pacifico e la resistenza dell'attore all'appello non poteva essere considerata d'acchito sprovvista di esito favorevole, in considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divorzio unilaterale, non ancora consolidata.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.  La petizione è respinta.

2.  Non si riscuotono tasse né spese. __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.  800.–

                                          b) spese                         fr.     50.–

                                                                                 fr.  850.–

sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili.

                                   III.   __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

                                 IV.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

                                  V.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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