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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.03.2003 11.2002.41

1 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,868 mots·~24 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

140  

Incarto n. 11.2002.41

Lugano 1° marzo 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __._____.__ (contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione dell'11 settembre 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________, __________, ed __________ __________, __________ -__________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 24 maggio 2002 presentato da __________ __________ __________ ed __________ __________ contro la me­desima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (1910) è deceduto a __________ il __________ 1970, lasciando come eredi la moglie __________ nata __________ con i figli __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ ed __________ __________. Costoro, inoltre, sono membri insieme con __________ __________ della comunione ereditaria fu __________ __________ __________e, già padre di __________ e deceduto a __________ il __________ 1937. Con atto pubblico del 17 marzo 1976 del notaio __________ __________ i membri della comunione ereditaria fu __________ __________ __________ hanno dichiarato “di aver proceduto tra loro ad una divisione parziale dei beni di pertinenza della (…) successione”, in base alla quale la particella n. __________RFP di __________ è stata assegnata a __________ __________ __________. Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 25 marzo 1976.

                                  B.   Il 23 giugno 1978 i membri delle citate comunioni ereditarie si sono nuovamente costituiti davanti al medesimo notaio per far attestare “di aver proceduto alla divisione dei beni immobili di pertinenza delle [due] successioni”, in esito alla quale svariati fondi situati a __________ sono stati assegnati in parte a __________ __________ __________ e in parte a __________ __________. Negli anni successivi l'estensione e la numerazione delle varie proprietà hanno subìto mutazioni in seguito alle procedure di raggruppamento terreni e di introduzione del registro fondiario definitivo nel Comune di __________, sicché tra i fondi attribuiti a __________ __________ __________ figurano le particelle n. __________e __________RFD.

                                  C.   Il 4 dicembre 1979 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di __________ la divisione di entrambe le eredità. Con decreti del 22 gennaio 1980 il Pretore ha accolto le istanze e ha designato l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore delle due successioni (inc. __________e __________/__________.__________.__________). La procedura ha comportato dapprima la liquidazione della successione fu __________ __________ __________, nel cui ambito sono sorte tra gli eredi varie contestazioni (inc. __________e __________.__________.__________). Nel frattempo, __________ ____________________ 1995, la vedova __________ __________ __________ è deceduta a __________, lasciando come eredi i quattro figli predetti.

                                  D.   Il 27 settembre 1996 il Pretore ha nominato l'avv. __________ __________ quale notaio divisore in sostituzione dell'avvocato __________. Con brevetto n. __________del 17 giugno 1998 questi ha chiuso l'inventario della successione fu __________ __________ __________, nell'ambito del quale tutti gli eredi hanno sollevato contestazioni. Il 28 luglio 1998 il notaio ha trasmesso gli atti al Pretore, che con decreto del 17 agosto 1998 ha assegnato agli interessati un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese in via accelerata.

                                  E.   __________ __________ __________ ha promosso causa, il 4 settembre 1998, contro __________ __________ __________ e __________ __________, chiedendo di stralciare dall'inventario le rivendicazioni della sorella __________, d'inserirvi la liquidità della defunta madre (unitamente ai giustificativi), di togliere i beni a lui intestati, di aggiungere un suo credito di fr. 75 783.90 nei confronti della successione e di omettere dal passivo la nota d'onorario di fr. 3748.95 del notaio avv. __________. __________ __________ ha proposto di respingere le domande, mentre __________ __________ __________ è rimasta silente. Con sentenza del 26 marzo 2002 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha ammesso nei passivi della successione unicamente un credito di fr. 2976.– in favore di __________ __________ __________ __________.__________.__________). L'appello presentato dall'attore l'8 aprile 2002 e quello adesivo presentato il 24 maggio 2002 dalla convenuta sono tuttora pendenti (inc. __________.__________.__________).

                                  F.   A sua volta __________ __________ ha convenuto in giudizio l'11 settembre 1998 __________ __________ __________ ed __________ __________, chiedendo che nell'inventario fossero inserite le particelle n. __________ (già n. ____________________ RFP di __________), n. __________ (limitatamente al terreno) e n. __________ (limitatamente a circa 7000 m2 di terreno) RFD di __________ intestate a __________ __________ __________. Nella loro risposta del 16 ottobre 1998 entrambi i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato il loro punto di vista, l'attrice postulando l'iscrizione nell'inventario delle sole particelle n. __________e n. __________ (limitatamente a 6033 m2) RFD di __________. Statuendo il 26 marzo 2002, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere un'indennità di fr. 900.– a ciascun convenuto per ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello dell'8 aprile 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, nell'inventario siano iscritte le particelle n. __________e n. __________ (limitatamente a 6033 m2) RFD di __________. Nelle loro osservazioni del 24 maggio 2002 __________ __________ __________ ed __________ __________ propongono di respingere il ricorso, e con appello adesivo postulano l'aumento dell'indennità per ripetibili a fr. 5000.– ciascuno. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2002 l'attrice propone di respingere l'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante – oltre che per l'appellabilità della causa (art. 15 CPC) – per la commisurazione degli oneri processuali e delle ripetibili. Di per sé gli atti andrebbero quindi ritornati al primo giudice affinché fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC). I numerosi beni immobili indicati dal perito come proprietà di __________ __________ __________, di cui l'attrice ha chiesto l'inserimento nell'inventario (v. referto __________. __________ dell'Ufficio cantonale di stima allegato al brevetto n. __________del notaio avv. __________ __________, continuazione del 1° giugno 1999, pag. 15 e 16 nell'inc. __________.__________.__________), lasciano presumere tuttavia che tale valore ecceda abbondantemente i

                                         fr. 8000.– (art. 13 LOG). Tempestivo, l'appello è quindi ricevibile.

                                   2.   L'attrice ha convenuto in giudizio solo due coeredi, spiegando che questi si erano opposti alla domanda in sede di inventario, mentre la sorella Ilde, che vi aveva aderito, avrebbe proceduto separatamente (petizione, pag. 2). In realtà quest'ultima non ha promosso causa e non è parte nell'attuale causa. La questione è pertanto di sapere se gli eredi costituiscano un litisconsorzio necessario e se l'azione, che coinvolge solo parte dei membri della comunione ereditaria, sia proponibile. Le parti non muovono invero censura alcuna, tuttavia l'esistenza di un litisconsorzio necessario è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC).

                                   3.   a)  Secondo l'art. 604 cpv. 1 CC l'azione di divisione può essere promossa da ogni erede. La legittimazione passiva riguarda invece – di principio – tutti i coeredi che non hanno agito come attori, non la comunione ereditaria in quanto tale (Schau­felberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 16 e 17 ad art. 604). Nel caso di litigi che oppongano i coeredi fra di loro, infatti, tutti devono partecipare quali attori o convenuti (Schau­felber­ger, op. cit., n. 29 ad art. 602 CC con rimandi). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che gli eredi da convenire, ossia tutti quelli che non hanno agito come attori, costituiscono un litisconsorzio necessario, giacché solo in questo modo la sentenza potrà essere opposta a ogni membro della comunione ereditaria (DTF 100 II 441 consid. 1). Del resto va annullata d'ufficio la nomina di un notaio divisore emessa in seguito a un'azione di divisione nella quale un erede non abbia partecipato né come attore né come convenuto (Rep. 1978 pag. 284 con nota). Nondimeno, sempre secondo il Tribunale federale, qualora un erede abbia comunicato al giudice di non voler essere coinvol­to nella causa e di accettarne l'esito o di aderire alle richieste dell'attore, è sufficiente che quest'ultimo convenga gli altri eredi (DTF 100 II 441 consid. 1 con rimandi; v. anche DTF 97 II 205 consid. 3 con richiamo; Schaufel­berger, op. cit., n. 17 ad art. 604 CC; Tuor in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 3 ad art. 604 CC).

                                         b)  Dagli atti risulta che il 17 giugno 1998 __________ __________ __________ ha dichiarato al notaio divisore di aderire alla richiesta della sorella __________, la quale chiedeva – fra l'altro – di inserire nell'inventario della successione le particelle n. __________e n. __________ (limitatamente a circa 7000 m2) intestate al fratello __________ (brevetto n. __________del notaio __________ __________i, del 17 giugno 1998, pag. 2, 4 e 8, nell'inc. __________.__________.__________). Il Pretore ha così impartito a entrambe un termine di 20 giorni per ottenere il riconoscimento delle loro richieste (sopra, consid. D; decreto del 17 agosto 1998 nell'inc. __________.__________.__________). La loro azione doveva pertanto essere diretta contro gli altri coeredi che assumono il ruolo di convenuti (Rep. 1977 pag. 87 con riferimenti). __________ __________ __________ però non ha promosso causa contro gli altri due eredi che hanno contestato le sue pretese, sicché la sua pretesa è perenta (art. 479 cpv. 2 CPC). Tuttavia nella misura in cui aveva aderito alla pretesa della sorella __________, essa non doveva neppure essere convenuta in giudizio, la sua posizione essendo già stata chiarita davanti al notaio, pubblico ufficiale e ausiliario del giudice. In tali circostanze l'azione promossa da __________ __________ è dunque proponibile, anche se non coinvolge __________ __________ __________. Ciò posto, nulla osta all'esame dell'appello.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   4.   Il Pretore, premesso che gli eredi possono accordarsi liberamente sulla divisione, ha ricordato che lo scopo dell'inventario è di accertare il compendio dei beni soggetti a divisione. Il patrimonio da dividere – ha continuato il primo giudice – non si identifica necessariamente con la massa successoria, anche perché la divisione può intervenire a tappe e riguarda solo i beni ancora indivisi, ossia non ancora validamente trasferiti ai singoli eredi. Ciò posto, il Pretore ha accertato che la particella n. __________RFD deriva effettivamente dall'interessenza del mappale n. __________della vecchia mappa, ma che essa è stata oggetto di divisione parziale per concorde volontà degli eredi ed è stata assegnata al convenuto. Analogamente, la particella n. __________RFD è scaturita dal raggruppamento di fondi provenienti dalla successione. E, anche in questo caso, il trapasso di proprietà al singolo erede è intervenuto in seguito a un valido contratto di divisione parziale. Per il Pretore, non si giustifica pertanto di iscrivere nell'inventario immobili che non sono più intestati alla comunione ereditaria e che sono già stati attribuiti a un singolo erede.

                                   5.   L'appellante rammenta che tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione e rileva che in caso di divisioni parziali questi rimangono dipendenti gli uni dagli altri, di modo che le disparità si compensano. A suo avviso inoltre nell'ambito dell'inventario confezionato per la divisione definitiva occorre tenere conto anche dei beni già assegnati a un coerede con divisione parziale, così da garantire la parità fra eredi. Dell'inventario, in effetti, non fanno parte solo i beni esistenti al momento della divisione, ma anche quelli assegnati in precedenza a titolo di divisione parziale e le pretese degli eredi a titolo di collazione, riu­nione o riduzione. E siccome i fondi in questione, oggetto delle divisioni parziali, provengono dalle note successioni, l'inventario va completato nel senso di inserire le particelle n. __________e n. __________ limitatamente a 6033 m2 o, quanto meno, a 3910 m2. Del resto essa medesima sottolinea di avere chiesto che fosse iscritta nell'inventario la particella n. __________a lei intestata, corrispondente ai beni a lei assegnati nell'ambito della divisione parziale del 23 giugno 1978.

                                   6.   I coeredi sono proprietari in comune di tutti i beni che formano il patrimonio del defunto (art. 560 cpv. 2 e 602 cpv. 2 CC) e ogni erede ha per legge il diritto imprescrittibile di esigere la divisione dell'eredità (art. 604 cpv.1 CC). Finché esiste un patrimonio della successione ancora indiviso, sussiste riguardo alla sostanza che la compone una comunione ereditaria che può essere sciolta con azione di divisione. Tale richiesta tende all'accertamento del compendio ereditario e alla formazione dei lotti (Tour, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 604 CC). Oggetto della divisione è il patrimonio esistente al momento in cui la stessa avviene, gli eredi sopportando in comune il deprezzamento e profittando in comune degli aumenti di valore dei beni (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, Friburgo 1975, pag. 768 § 106). Quanto alla massa da dividere, essa non si identifica necessariamente con quella successoria (cfr. Jost, Das Erbteilungsprozess im schwei­zerischen Recht, Berna 1960, pag. 90). Statuendo nell'ambito di un'azione di divisione, il giudice dirime anche tutti i problemi correlati (Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 68). L'esecuzione effettiva della divisione presuppone, in particolare, l'accertamento dell'asse ereditario (Seeberger, op. cit., pag. 313). Ed essa può avvenire anche a tappe (Druey, Grundriss des Erbrechts, 5a edizione, pag. 236, § 16 n. 14).

                                   7.   Dagli atti risulta che i coeredi hanno proceduto di comune accordo, in concreto, a una divisione parziale riguardante un immobile di pertinenza della successione paterna nel marzo del 1976 (doc. C). In seguito a ciò la particella n. __________RFP, corrispondente all'attuale n. __________RFD (ispezione, lettera dell'8 giugno 2000 __________. __________ __________), è stata intestata a __________ __________ __________ (doc. D), che ne è tuttora proprietario (doc. A). Inoltre nel giugno del 1978 gli stessi hanno effettuato, unitamente a una cugina, un'ul­teriore divisione relativa a svariati immobili delle due successioni (doc. G), sicché tra i fondi assegnati a __________ __________ __________ figurano alcuni terreni che costituiscono parte dell'attuale fondo n. __________RFD (ispezione, lettera dell'8 giugno 2000 __________. __________. __________) intestato a suo nome (doc. H). Nella fattispecie la questione è di sapere perciò se siffatti immobili debbano essere inclusi fra gli attivi dell'inventario allestito nell'ambito della procedura in esame.

                                   8.   Già si è detto che la divisione non deve necessariamente costituire un atto unico (sopra, consid. 6). La dottrina distingue fra divisione parziale soggettiva, che concerne solo alcuni eredi, e divisione parziale oggettiva, che riguarda solo parte dei beni successori (Druey, op. cit., pag. 236, § 16 n. 17). Entrambe le divisioni parziali sono oggi ammesse (DTF 115 II 328 in alto, 96 II 329 consid. 6a; Druey, Die erbrechtliche Teilung – Übersichsreferat, in: Praktische Probleme der Erbteilung, Berna 1997, pag. 24 con numerosi rimandi alla nota n. 8). La dottrina più recente riconosce anche la possibilità di introdurre un'azione di divisione parziale (Stettler, De quelques actions visant la protection des droits successoraux, in: CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Agno 2002, pag. 91 n. 48; Druey, Die erbrechtliche Teilung, loc. cit.; Schaufelberger, op. cit., n. 6 ad art. 604 CC). Trattandosi di divisioni parziali, la difficoltà consiste in genere nello stabilire a quale momento esse assumano carattere vincolante (Druey, Die erb­rechtliche Teilung, op. cit., pag. 24 in fondo e pag. 47 e seg.). Determinante, in ogni modo, è la prova della volontà dei coeredi di impegnarsi definitivamente (Piotet, op. cit., pag. 821). Inoltre le divisioni parziali oggettive possono essere dipendenti l'una dall'altra, in modo da compensare le vicendevoli ineguaglianze (Druey, Grundriss des Erbrechts, op. cit., pag. 236, § 16 n. 14). Sono possibili anche ripartizioni parziali, in particolare di beni liquidi, in acconto sulle rispettive quote (Druey, Die erbrechtliche Teilung, op. cit., pag. 25 in alto).

                                   9.   Nella fattispecie gli eredi hanno dichiarato di “aver proceduto tra di loro ad una divisione parziale” (doc. C), rispettivamente “alla divisione dei beni immobili” (doc. G, 4° foglio) di pertinenza delle due successioni mediante assegnazione di svariati fondi al convenuto e all'attrice. Le parti, del resto, concordano di avere convenzionalmente pattuito divisioni parziali nell'ambito delle due successioni (appello, pag. 4 nel mezzo; osservazioni, pag. 8 verso il basso). L'appellante medesima ha dichiarato inoltre di non voler rimettere in discussione le menzionate ripartizioni (conclusioni, pag. 7 a metà). Dai due accordi non risulta, invece, che gli eredi cui sono stati attribuiti i fondi abbiano promesso eventuali controprestazioni. Né è stato previsto che le citate divisioni parziali dovessero andare in acconto sulle rispettive quote ereditarie. I convenuti, in effetti, spiegano che l'assegnazione è avvenuta a titolo gratuito, in un contesto familiare amichevole, anche tenuto conto degli oneri della successione assunti dal fratello, dei mutui da lui concessi alle sorelle e del fatto che egli aveva lavorato gratuitamente a favore dei genitori (osservazioni, pag. 13; risposta, pag. 6).

                                         La ricorrente non contesta quest'ultima allegazione, né sostiene che all'epoca sia stato espressamente pattuito di considerare i beni attribuiti a titolo di acconto sulle rispettive quote ereditarie (verbale del 12 novembre 1998, pag. 3 in alto; conclusioni, pag. 3 in fondo, pag. 6 nel mezzo e pag. 8 in alto; appello, pag. 4). Anche la volontà degli interessati di legarsi definitivamente è indubbia, tanto più che il contratto di divisione è stato rogato per atto pubblico, con l'intervento di un legale che ha attestato di avere informato i comparenti delle leggi concernenti quell'atto (doc. C, 2° foglio in alto; doc. G, 7° foglio in basso). In simile contesto si può ragionevolmente ritenere che tali divisioni siano state stipulate gratuitamente e a titolo definitivo, ossia senza riservare un eventuale computo dei beni assegnati nella procedura divisionale successiva. Per il resto è un rischio insito in ogni divisione ereditaria che le circostanze possano modificarsi, ad esempio in caso di cambiamento del valore dei beni assegnati con il contratto di divisione parziale (Seeberger, op. cit., pag. 16 in mezzo) o, come in concreto, in caso di mutamento dei rapporti personali fra eredi.

                                10.   L'appellante sostiene che, in ogni modo, l'inserimento nell'inven­tario dei beni assegnati con le divisioni parziali si impone “in applicazione del principio di parità fra gli eredi”. Invero, secondo l'art. 607 cpv. 1 CC gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme. Di regola, essi hanno inoltre uguali diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Il precetto della parità di trattamento fra eredi costituisce infatti la regola nel quadro di una divisione ereditaria (Schaufelberger, op. cit., n. 2 ad art. 607, con rimando a DTF 112 II 211). Il principio, tuttavia, non è assoluto e cede il passo di fronte a eventuali norme di divisione poste dall'ereditando (art. 608 cpv. 1 CC) e alle regole di ripartizione previste agli art. 612 segg. CC. Inoltre gli eredi, salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi sul modo della divisione (art. 607 cpv. 2 CC; Schaufelberger, op. cit., n. 4 ad art. 607). Salvo ipotesi estranee alla presente fattispecie (v. Schaufel­berger, op. cit., n. 7 e 8), essi sono sempre liberi di accordarsi sul modo della divisione (Schaufelberger, op. cit., n. 5 ad art. 607), anche in deroga al precetto di uguaglianza (Schaufelberger, op. cit., n. 4 alle osservazioni preliminari degli art. 607–619 CC con richiamo a DTF 114 II 419 consid. 2a). In concreto, come detto (consid. 9), gli eredi hanno stipulato due atti di divisione parziale, assegnando determinati fondi all'attrice e al convenuto senza prevedere alcuna controprestazione né l'ulteriore computo del valore di quei beni. Nulla impediva loro di procedere in tal senso, il precetto della parità di trattamento fra eredi dovendo cedere il passo in caso di unanime accordo contrario fra gli interessati. Ne discende che l'appellante, che ha a sua volta sottoscritto gli atti di divisione parziale, non può prevalersi oggi di siffatto precetto per ottenere l'inserimento di quei beni nell'inventario successorio.

                                11.   L'attrice ribadisce infine che nell'inventario vanno inclusi anche beni già suddivisi nell'ambito di precedenti divisioni parziali, tant'è che essa medesima ha chiesto l'inserimento della propria particella n. __________, derivata dai fondi a lei assegnati nell'ambito del contratto di divisione parziale del 23 giugno 1978. A torto. Nell'inventario vanno inseriti gli attivi e i passivi della successione, incluse le pretese degli eredi, segnatamente a titolo di collazione, riunione o riduzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1025 ad art. 477), indipendentemente dal fatto che l'azione sia poi promossa (Rep. 1999 pag. 173 consid. 7). Vanno inoltre iscritti beni immobili di pertinenza del defunto che sono stati intestati, senza valido titolo giuridico, a nome di un singolo erede (I CCA, senten­za del 20 gennaio 2000 in re S. e litisconsorti, consid. 4 e 5). Ciò non è il caso in concreto, giacché il trasferimento di proprietà delle note particelle è avvenuto sulla base di un valido atto di divisione parziale, che neppure l'appellante intende rimettere in discussione (sopra, consid. 9). Poco importa che l'interessata abbia chiesto, di propria iniziativa, l'iscrizione nell'inventario dei fondi ricevuti a titolo di divisione parziale (brevetto n. __________del notaio __________ __________ del 17 giugno 1998, pag. 4 in fondo e 8 in basso nell'inc. __________ ____________________.__________). Ne discende che, in ultima analisi, l'appello principale, destituito di fondamento, è destinato all'insuccesso. 

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                12.   Il Pretore ha posto gli oneri processuali a carico dell'attrice, soccombente, fissando le ripetibili in fr. 900.– per ciascuna controparte. I convenuti definiscono tale indennità insufficiente, tenuto conto del valore litigioso calcolato in circa fr. 300 000.– sulla base del valore venale della particella n. __________valutato dall'Ufficio cantonale di stima, ma ridotto del 30%. Postulano pertanto l'aumento degli importi loro assegnati per ripetibili in almeno fr. 5000.– ciascuno, lasciando facoltà a questa Camera di maggiorarle. Ora, nella misura in cui postulano ripetibili superiori a fr. 5000.– ciascuno, i convenuti formulano una richiesta irricevibile, giacché in caso di contestazioni patrimoniali – e l'indennità per ripetibili è manifestamente d'indole patrimoniale – l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige del resto in sede federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Quanto all'indennità di fr. 900.–, l'attrice obietta che essa rientra nel margine di apprezzamento del primo giudice, tenuto conto anche del fatto che il lavoro istruttorio è stato svolto da lei. Rimane va verificare se ciò sia il caso.

                                13.   Giusta l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è destinata a coprire gli oneri di patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è stabilito in base a percentuali del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario va commisurato poi caso per caso, secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Tali disposti si applicano per le cause civili ordinarie, comprese quelle trattate – come in concreto – con procedura accelerata (art. 13 TOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non vincola il giudice (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

                                14.   Nelle circostanze descritte occorre accertare anzitutto il valore litigioso, per la cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9 cpv. 2 TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 5 CPC). In base alla domanda si determina anche il valore delle cause riguardanti beni mobili o immobili (art. 9 cpv. 1 CPC). In concreto l'attrice ha sollecitato l'iscrizione nell'inventario delle particelle n. __________, n. __________ (limitatamente al terreno) e n. __________ (limitatamente a circa 7000 m2 di terreno), indicando nella petizione un valore litigioso da determinare, ma superiore a fr. 8000.– (petizione, pag. 1). Dagli atti si evince che per l'arch. __________, dell'Ufficio cantonale di stima, il valore venale della particella n. __________ammonta a fr. 240 000.– (brevetto n. __________del notaio __________ __________, continuazione del 1° giugno 1999, perizia del 20 maggio 1999 allegata, pag. 9, nell'inc. __________.__________.__________), quello della particella n. __________a complessivi fr. 160 000.–, di cui fr. 15 295.– per “sedimi e terreni” (pag. 62), e quello della particella n. __________a complessivi fr. 285 000.–, di cui fr. 60 865.– per 17 390 m2 di “sedimi e terreni”, pari a fr. 24 500.– per 7000 m2 a fr. 3.50 il m2 (pag. 67). Il valore di causa globale assomma pertanto a fr. 279 795.–.

                                15.   Per pratiche il cui valore si situa tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.–l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 5 e l'8% del valore medesimo. Nella fattispecie la causa dal profilo giuridico non appariva di grande complessità, la vertenza fra le parti essendo circoscritta all'inserimento dei noti fondi nell'inventario. Qualche impegno poteva richiedere l'accertamento fattuale, in ragione delle modifiche intervenute nella numerazione della particelle in seguito alle procedure di raggruppamento terreni e d'introduzione del registro fondiario definitivo, difficoltà che sono state tuttavia risolte grazie alle indicazioni fornite dal geometra revisore. Contrariamente a quanto ritiene l'attrice, tuttavia, alla controparte la causa ha richiesto un certo impegno, giacché il patrocinatore ha redatto due allegati (risposta e conclusioni di 14 pagine ciascuno), ha presenziato a tre udienze, ha scritto due lettere e ha partecipato alle ispezioni. Tenuto calcolo dei criteri generali posti dall'art. 8 TOA, appare adeguato applicare alla fattispecie quindi la percentuale medio-bassa del 6%. Nell'ipotesi di una causa ordinaria implicante analoghi problemi di fatto e di diritto, l'onorario dell'avvocato a norma dell'art. 9 cpv. 1 TOA sarebbe risultato così di fr. 16 787.– (6% di fr. 279 795.–). Non vi sono invece ragioni di aumentare siffatto importo per tenere conto del fatto che la pratica ha coinvolto più parti, la circostanza non avendo comportato impegni supplementari per il patrocinatore (art. 12 lett. b TOA).

                                16.   Il fatto è che un simile compenso sarebbe apparso, già d'acchito, eccessivo per rapporto all'impegno richiesto al patrocinatore nel caso precipuo. Il Pretore avrebbe dovuto far capo di conseguenza all'art. 11 cpv. 1 TOA, secondo cui nelle pratiche di alto valore che hanno richiesto al legale un impegno limitato, l'onorario “normale” va calcolato non solo in base al valore litigioso (come dispone l'art. 9 cpv. 1 TOA), ma anche sulla scorta del dispendio orario. Il Consiglio di moderazione ricorre in tali circostanze alla combinazione dei due parametri (valore e tempo) attraverso la formula:

                                         O = 2 x Ov x Ot

                                                   Ov + Ot                

                                         dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Nella fattispecie il patrocinatore dei convenuti non ha indicato il tempo dedicato alla pratica. Per la redazione dei due memoriali, la partecipazione alle udienze e all'ispezione, la stesura della corrispondenza (2 lettere) e i presumibili colloqui con i clienti si può ragionevolmente supporre tuttavia che un avvocato solerte e speditivo non avrebbe impiegato complessivamente più di 25 ore di lavoro (12 ore per la redazione degli scritti, 10 ore per la preparazione e la partecipazione alle udienze e all'ispezione e il resto per le altre prestazioni). In tali condizioni un'indennità di fr. 16 787.– equivarrebbe a una rimunerazione oraria di circa fr. 700.–, sicuramente esagerata. Dipartendosi da una retribuzione di fr. 275.– l'ora, adeguata alla particolarità del caso, il presumibile onorario spettante al patrocinatore dei convenuti ammonta perciò a:

                                         2 x 16 787 x 6875 = fr. 9755.–.

                                           16 787 + 6875

                                         Aggiungendo le spese vive della parte e del patrocinatore, l'indennità può equitativamente essere fissata in complessivi fr.

                                         10 000.–. In proposito l'appello va accolto. Non si giustifica invece di modificare la tassa di giustizia, che non è oggetto di contestazione.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili di appello

                                17.   Gli oneri processuali di entrambi gli appelli, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà ai convenuti un'equa indennità per ripetibili. Si aggiunga infine che l'odierna sentenza va comunicata anche al notaio divisore in ossequio all'art. 479 cpv. 3 CPC.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 750.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono poste a carico di __________ __________, che rifonderà fr. 10 000.– complessivi a __________ __________ __________ e a __________ __________ per ripetibili.

                                   4.   Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 600.– complessivi per ripetibili.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                La segretaria

11.2002.41 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.03.2003 11.2002.41 — Swissrulings