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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.2002 11.2002.34

25 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,671 mots·~18 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.00034

Lugano 25 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __._____.______ (misure cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° ottobre 2001 da

__________ __________ __________, __________ __________ __________ (__________) (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 aprile 2002 presentato da __________ __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il  20 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ __________ (1938) e __________ -__________ Rotl__________nder (1948), cittadini __________ residenti in __________, si sono sposati in __________ il __________ 1966. Dal matrimonio sono nati __________ (1967), __________ __________ (1968), __________ (1972) e __________ (1974). Il 31 agosto 2001 il marito ha instato davanti al Tribunale di prima istanza di __________ (__________) per l'adozione di misure provvisionali, preliminari alla domanda di separazione, postulando l'autorizzazione a costituirsi un proprio domicilio e la revoca di ogni potere sui beni coniugali che le parti si erano reciprocamente concesse durante il matrimonio.

                                  B.   Il 1° ottobre 2001 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo in via cautelare, già prima del contraddittorio, di ingiungere sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, al __________ __________e, al __________ __________ Private Ban­king e alla __________ __________ di __________ di procedere al blocco immediato di tutti gli averi di pertinenza del marito quale beneficiario economico, direttamente o per mezzo di terze persone, sino a definizione del giudizio di merito da parte del giudice competente o per accordo delle parti, e di impedire al medesimo, a suoi procuratori o a terzi di effettuare prelievi dai conti. Il 3 ottobre 2001 il Pretore ha decretato la predetta ingiunzione. All'udienza del 5 dicembre 2001, indetta per la discussione, __________ __________ __________ __________ si è opposto all'istanza; in subordine ha domandato di decretare un blocco limitatamente alla metà degli averi o, in via ancora più subordinata, ha chiesto la prestazione di una garanzia di fr. 500 000.– da versare entro dieci giorni. Al termine dell'udienza, non essendovi prove da assumere, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  C.   Il 6 marzo 2002 __________ __________ __________ ha prodotto copia della decisione emessa il 7 febbraio 2002 dal Tribunale spagnolo circa le misure provvisionali preliminari alla separazione, dalla quale risulta che è stata pronunciata la separazione provvisionale (con conseguente cessazione dell'obbligo di convivenza e revoca dei poteri che i coniugi si erano reciprocamente accordati), l'assegnazione alla moglie dell'abitazione coniugale e del mobilio (previo inventario), l'assegnazione al marito della casa a __________ e del mobilio (previo inventario), un contributo di mantenimento di € 4810.00 mensili per lei, oltre l'amministrazione congiunta dei beni coniugali, salvo le società che il marito avrebbe continuato a gestire (con obbligo di rendiconto annuale e necessità del consenso della coniuge per gli atti di disposizione). Con scritto del 15 marzo 2002 __________ __________ __________ __________ si è opposto all'assunzione del documento, facendo rilevare che la controparte non si era cautelata per quanto attiene a eventuali beni di sua spettanza.

                                  D.   Statuendo il 20 marzo 2002, il Pretore ha assunto agli atti la citata sentenza, ha ingiunto ai tre istituti di credito di procedere al blocco immediato della metà degli averi di pertinenza, direttamente o per mezzo di terze persone, di __________ __________ __________ __________ quale beneficiario economico e di impedire al medesimo, a suoi procuratori o a terzi di compiere prelievi eccedenti la metà dell'avere in conto. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro il decreto appena citato è insorto __________ __________ __________ __________ con un appello del 2 aprile 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza sia respinta e la decisione del 3 ottobre 2001 revocata o, in subordine, che la moglie sia tenuta a versare una garanzia di fr. 500 000.– entro dieci giorni e che alla medesima sia fissato un termine per promuovere la cau­sa di merito, in entrambi i casi  con la comminatoria del decadimento della misura cautelare in caso di inosservanza. Nelle sue osservazioni del 22 aprile 2002 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore, acquisita agli atti la sentenza spagnola prodotta dalla moglie il 6 marzo 2002, ha accertato la propria competenza per territorio sulla base dell'art. 10 LDIP, sia perché i beni oggetto della domanda sono situati in Svizzera sia per ragioni di urgenza. In particolare – egli ha spiegato – una decisione spagnola in merito a beni posti in Svizzera non sarebbe stata altrettanto efficace, giacché la procedura di riconoscimento del giudizio straniero avrebbe dato il tempo al convenuto di allontanare i propri averi. Il Pretore ha ritenuto inoltre che, sebbene in Spagna sia pendente solo un procedimento provvisionale e non una causa di merito, la richiesta si giustifichi alla luce dell'art. 178 CC, l'istante avendo reso sufficientemente verosimile di vantare diritti sugli averi depositati a __________ in vista dello scioglimento del regime dei beni secondo il diritto spagnolo. A suo parere anche il pericolo di distrazione del patrimonio è concreto, visto che la causa è combattuta, che solo il marito può disporre di tali averi e che egli rifiuta di informare la moglie in merito. Il Pretore ha nondimeno limitato il blocco alla metà dei beni depositati, non avendo l'interessata reso verosimile la legittimità di pretese maggiori.

                                   2.   L'appellante adduce che i tribunali svizzeri non sono competenti per decretare il blocco litigioso. Sostiene che in realtà la domanda presentata dalla moglie è un mero strumento di pressione, sia perché in Spagna essa si è limitata a chiedere l'attribuzione dell'amministrazione dei beni coniugali, sia perché in ogni modo il giudice spagnolo del divorzio non si occuperà dei conti in Svizzera. Quanto all'urgenza, il regime matrimoniale è tuttora in vigore, ragione per cui è prematuro avanzare pretese derivanti dalla sua liquidazione. L'appellante afferma inoltre che l'istante era a cono­scenza dei suoi averi in __________ e che, la domanda provvisionale essendo stata inoltrata in Spagna il 31 agosto 2001, egli avrebbe avuto tutto il tempo per celare i propri averi, se appena ne avesse avuto l'intenzione. Egli contesta dipoi l'applicabilità dell'art. 178 CC con l'argomento che le parti sono domiciliate all'estero. Soggiunge che la moglie non ha dimostrato di avere effettivamente diritto alla metà degli averi collocati in Svizzera, né ha reso verosimile la minaccia di un danno considerevole. Egli si duole infine che il Pretore non si sia pronunciato sulla sua richiesta di garanzia, senz'altro giustificata dai gravi inconvenienti per la sua attività di produttore cinematografico derivanti dal blocco dei conti, e chiede di fissare alla controparte un adeguato termine per intentare la causa di merito.

                                   3.   La fattispecie denota evidenti risvolti di carattere internazionale, le parti essendo di cittadinanza spagnola con residenza abituale in Spagna. In simili circostanze i tribunali svizzeri non sono competenti per giudicare una causa di divorzio o di separazione (art. 59 e art. 60 LDIP), né sono abilitati – quanto meno di regola – a pronunciare misure provvisionali (art. 62 pv. 1 LDIP). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare nondimeno che il giudice svizzero può intervenire in via cautelare quando il diritto applicato dal giudice del divorzio non preveda una disciplina analoga a quella dell'art. 137 CC, quando le misure adottate dal giudice estero non possano essere eseguite al domicilio svizzero delle parti, quando debbano essere emanati provvedimenti per garantire l'esecuzione di beni situati in Svizzera, quando non si possa attendere dal giudice di merito una decisione entro un termine ragionevole e, in genere, quando vi sia urgenza (SJ 1991 pag. 457, pag. 465 consid. 5a). Il Pretore e le parti si sono dipartiti dal medesimo presupposto, tant'è che il Pretore ha fondato la propria competenza sull'art. 10 LDIP, che questa Camera ha già ritenuto applicarsi al blocco cautelare di averi bancari in Svizzera nel quadro di una causa di stato (I CCA, sentenza del 12 giugno 1997 in re P.M., pag. 3 in fondo).

                                   4.   L'appellante sostiene che nella fattispecie nessuna delle predet­te ipotesi è adempiuta, onde l'incompetenza dei tribunali svizzeri. Spiega che nell'ambito del procedimento provvisionale spagnolo la moglie ha rivendicato unicamente l'amministrazio­ne dei beni coniugali, che le è stata negata. Inoltre non sarebbe “neppure prefigurabile” che l'eventuale giudizio di divorzio emesso in Spagna si occupi di tali averi. Per tali ragioni non vi sarebbe necessità di ordinare misure volte a garantire l'esecuzione di quei beni. Ora, provvedimenti cautelari possono essere emanati in base all'art. 10 LDP anche prima che sia intentata la causa di merito (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 357, § 12 n. 217f; Walter, Die internationale Zuständigkeit schweizerischer Gerichte für “vorsorgliche Massnahmen” in: AJP 1/1992 pag. 63, punto 2a). Né si vede per quale motivo il giudice spagnolo non si occuperebbe della sostanza coniugale situata all'estero. Le norme del Codice civile spagnolo sul regime matrimoniale nulla prevedono in tal senso (v. doc. D). Che i coniugi – eventualmente – sottacciano al giudice l'esistenza di quei beni non ha rilievo giuridico. Nelle circostanze descritte sussistono ragioni sufficienti, dunque, per supporre che gli averi in rassegna possano essere oggetto di esecuzione nel quadro della sentenza di stato che si preannuncia fra le parti (v. doc. B e C).

                                   5.   L'appellante asserisce che – comunque sia – non è data urgenza, giacché il regime matrimoniale vige tuttora ed egli non ha mai celato nulla alla moglie, la quale mai ha formulato domande d'in­formazione. Né essa ha dimostrato che egli aves­se l'intenzione di celare quei fondi. Anzi, il fatto che egli non li abbia trasferiti dopo l'inoltro della domanda provvisionale in Spagna attesta se mai il contrario. L'argomentazione non può essere condivisa. Una domanda intesa al blocco di conti bancari ha lo scopo di restringere il potere di disposizione di un coniuge (v. Rep. 1991 pag. 489 in alto) per assicurare le pretese derivanti dallo scioglimento del regime matrimoniale (DTF 118 II 381 verso l'alto; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 44 ad art. 137 CC con rinvio). Siffatte misure devono essere prese con urgenza, di modo che di regola sono adottate in via cautelare già prima del contraddittorio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 24a e 29 ad art. 178 CC). Una decisione adottata da un giudice straniero non avrebbe la medesima efficacia, soggiacendo essa alla necessità di un riconoscimento previo (v. Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 2 ad art. 10). Ciò giustifica la competenza dell'autorità svizzera. Sapere poi se nella fattispecie l'istante abbia reso sufficientemente verosimile l'esistenza di un pericolo serio e attuale è questione che esula dall'esame preliminare della competenza, dovendo essere valutata al momento di decidere se decretare il blocco medesimo.

                                   6.   Quanto al diritto applicabile, il convenuto assume che l'art. 48 LDIP non prevede di far capo alla legge svizzera nel caso di coniugi domiciliati all'estero. Se non che, nella fattispecie non si trattava di statuire nel merito su diritti e obblighi correlati al matrimonio, bensì di adottare misure d'urgenza in virtù dell'art. 10 LDIP. E in tale ambito il giudice svizzero applica la propria procedura e prende le misure provvisionali consentite dal suo ordinamento (lex fori: Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 ad art. 10; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 10; v. anche DTF inedita del 20 luglio 2001 in re B.H., 5C.76/2001, consid. 2a), quand'anche tali provvedimenti non siano previsti dal diritto estero applicabile alla causa di merito (Candrian, Scheidung und Trennung im internationalen Privatrecht der Schweiz, San Gallo 1994, pag. 70, nota 107). Alla legge che regola il processo di merito (lex causæ) il giudice si riferisce tutt'al più per valutare la parvenza di buon fondamento insita nel medesimo (Vogel/ Spühler, op. cit., pag. 358, §12 n. 217g).

                                   7.   A norma dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal regime matrimoniale: DTF 118 II 381 consid. 2b), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale in cause di stato: DTF 120 III 69 consid. 2a). Non si richiede la prova assoluta di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta (DTF 118 II 381 consid. 3b) affinché il giudice prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC), come – per esempio – il blocco di conti bancari (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 20b ad art. 178 CC). In ogni caso occorre che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 306 n. 737 con rimandi).

                                   8.   A parere dell'appellante il blocco decretato sopprime in maniera generale ogni suo potere di disporre, allorché l'appellata vanta una semplice aspettativa, il regime matrimoniale non essendo ancora stato sciolto. Egli allega che secondo il diritto spagnolo la liquidazione del regime dei beni non avviene con l'introduzione di una procedura provvisionale, bensì con una decisione definitiva sulla separazione dei coniugi. Per il convenuto, in sostanza, il provvedimento non rispetta il principio della proporzionalità. Ora, le misure a tutela dell'unione coniugale, fra cui si annoverano le restrizioni della facoltà di disporre secondo l'art. 178 CC, sono adottate in applicazione analogica dell'art. 137 cpv. 2 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 274 n. 627), per evitare che in caso di scioglimento del matrimonio uno dei coniugi celi determinati beni a pregiudizio dell'altro (DTF 118 II 381 consid. 3b; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 304 n. 732). In concreto l'appellante medesimo ha inoltrato il 31 agosto 2001 un'istanza preliminare alla richiesta di separazione legale (doc. B). È quindi verosimile che si possa giungere alla separazione o finanche al divorzio e, conseguentemente, allo scioglimento del regime dei beni. E il Pretore ha limitato il blocco alla metà degli averi depositati, sicché sotto questo profilo il provvedimento appare tutt'altro che sproporzionato.

                                   9.   Soggiunge il ricorrente che nel caso in esame non è dato alcun pericolo di distrazione dei beni coniugali, tant'è che il giudice spagnolo non ha concesso alla moglie l'amministrazione della sostanza. Che egli abbia accumulato somme di denaro in Svizzera, sulle quali ha esclusiva facoltà di disporre, poco importa, non avendo egli mai occultato nulla alla moglie. L'asserto è di poco peso. In realtà il giudice spagnolo ha previsto che i coniugi continuino ad amministrare insieme i beni dell'unione, salvo le società attraverso le quali il marito esercita la propria professione. Anche in tale ambito, tuttavia, il marito è stato tenuto a presentare un rendiconto annuo e a ottenere il consenso della moglie o – in difetto di ciò – un'autorizzazione del giudice per compiere atti di disposizione (doc. L, pag. 8). Ora, un blocco decretato sulla base dell'art. 178 CC ha per effetto appunto di subordinare al consenso di un coniuge la disposizione di determinati beni da parte dell'altro (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 310 n. 747). Sotto questo profilo il provvedimento ha la stessa funzione di quanto prevede il giudizio spagnolo. D'altro lato il ricorrente continua a tacere l'esatta collocazione e consistenza dei suoi averi in Svizzera. La moglie, infatti, ha saputo indicare solo approssimativamente gli istituti di credito interessati (istanza, pag. 3). Certo, l'appellante si dichiara disposto a fornire ogni ragguaglio, ma subordina ciò alla condizione che le indicazioni gli siano richieste “secondo i dettami del diritto spagnolo”. A tutt'oggi pertanto la situazione economica dell'interessato, almeno per quanto attiene ai beni depositati nel __________, non appare affatto trasparente, il che costituisce un serio indizio di pericolo per i diritti della richiedente (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 306 n. 736 in fine con rimandi).

                                10.   Stando al convenuto, il Pretore ha trascurato i presupposti degli art. 376 segg. CPC. A suo dire la moglie non ha reso verosimile di detenere diritti sugli averi bancari, né ha indicato su quale titolo giuridico fondi le sue richieste. Al primo giudice egli rimprovera inoltre di avere omesso di valutare “la questione della reintegra e della compensazione tra le masse dei coniugi”, non ravvisandosi il minimo elemento che renda verosimile un danno incombente e considerevole. La critica è destinata all'insuccesso. Intanto, contrariamente a quanto sostiene l'appel­lante, l'istante ha chiaramente indicato che la domanda di blocco è fondata sui diritti che essa vanta in vista dello scioglimento del regime dei beni (istanza, pag. 2 in basso). Inoltre il regime legale spagnolo non diverge sostanzialmente da quello svizzero, nel senso che al momento della liquidazione i “beni comuni” vengono divisi a me­tà fra i coniugi, una volta pagati i debiti comuni (doc. D: art. 1404 del Codice civile spagnolo; Dutoit/Arn/Sfondylia/Taminelli-Bischof, Le divorce en droit comparé, vol. I: Europa, Ginevra 2000, pag. 144 seg.). Né il ricorrente asserisce che i fondi in Svizzera siano estranei alla sostanza comune. Certo, anche l'ordinamento spagnolo prevede compensazioni fra le masse (doc. D: art. 1357 seg. del Codice civile spagnolo). A parte il fatto però che il marito non ha motivato l'eventualità di tali compensi, tale operazione avviene a cura del giudice di merito. Quanto al rischio di notevole pregiudizio, già s'è detto (consid. 9).

                                11.   Il convenuto lamenta che il Pretore abbia omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di garanzia, formulata alla discussione del

                                         5 dicembre 2001. Egli spiega che tale cauzione si giustifica in forza dell'art. 380 CPC, visto che il blocco gli impedisce di usare i propri fondi per l'esercizio delle sue attività professionali. Egli dimentica però di avere formulato la domanda di garanzia per il caso in cui il blocco non fosse stato limitato alla metà degli averi depositati (act. IV, riassunto scritto, pag. 19 in fondo). Limite cui invece il primo giudice si è attenuto, accogliendo su questo pun­to la proposta del convenuto. Ciò premesso, la richiesta di garanzia risultava senza oggetto. Con l'appello l'interessato chiede che la garanzia sia prestata anche per il caso in cui sussista il blocco sulla metà dei suoi averi. Tale domanda però è nuova e come pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Oltre a ciò, l'appellante non ha reso verosimile alcun pregiudizio derivante dal blocco parziale dei beni, non bastando al riguardo il generico accenno al fatto che i conti bancari siano adoperati per l'attività di produttore cinematografico.

                                12.   L'appellante chiede, da ultimo, che all'istante sia impartito un termine per promuovere la causa di merito. Quantunque anche tale domanda sia presentata per la prima volta in appello, giusta l'art. 381 CPC il giudice che ordina un “provvedimento cautelare prima dell'introduzione della causa assegna all'istante un termine per proporla al foro competente, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il provvedimento decade”. E la fissazione del termine deve avvenire d'ufficio (DTF 88 I 16 consid. 6). Nella fattispecie, nondimeno, una causa è già stata avviata il 31 agosto 2001 davanti al giudice spagnolo (doc. B). Certo, si tratta di una provvisionale, che non riguarda – di per sé – lo scioglimento né la liquidazione del regime dei beni (v. anche Dutoit/Arn/Sfon­dylia/Taminelli-Bischof, op. cit., pag. 152 seg.). Si tratta in ogni modo di una procedura preliminare alla domanda di separazione (doc. B, L), tant'è che alle parti è stato assegnato un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito, sotto pena di decadenza delle misure cautelari (doc. L, pag. 8). E nel frattempo la causa di separazione, il cui accoglimento comporta lo scioglimento del regime matrimoniale (doc. D: art. 1392 CCE), è stata intentata dalla moglie (attestazione del 4 aprile 2002 del Decanato dei giudici di prima istanza e di istruzione di __________, prodotta in appello), sicché fissare all'interessata un ulteriore termine non avrebbe senso.

                                13.   La sentenza odierna impone una chiosa d'ordine giuridico sulla procedura adottata dal Pretore. In concreto l'istruttoria è stata chiusa, difatti, con la rinuncia al dibattimento finale formulata al termine della discussione tenutasi il 5 dicembre 2001 (act. IV, pag. 12: “Il Pretore deciderà”). Né vi erano altre prove da assumere. Ciò posto, la produzione di un ulteriore atto (doc. L: sentenza del 7 febbraio 2002 del Tribunale di prima istanza di __________), così come la conseguente ammissione dei fatti nuovi ivi riportati, è avvenuta in modo palesemente irrito. Non che il giudice non possa assumere prove di sua iniziativa, l'art. 419b cpv. 1 CPC consentendogli ogni indagine. Ciò deve avvenire però prima della discussione finale e non dopo. L'istruttoria non può essere riaperta a beneplacito. Provvidamente il convenuto ha avuto modo di esprimersi sul documento nuovo – seppure in maniera informe – con scritto del 15 marzo 2002 (fascicolo “cor­ri­spon­denza”), né il decreto litigioso è annullabile (art. 143 CPC), il ricorrente dolendosi dell'accaduto (appello, pag. 3 in basso), ma non avendo impugnato il giudizio su questo punto (il dispositivo n. 1 sull'acquisizione della sentenza spagnola non è stato appellato). Non spetta pertanto a questa Camera sanzionare, d'ufficio, l'inosservanza di procedura.

                                14.   Gli oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno richiesto dal caso in sede di appello, seguono la soccombenza del convenuto, che rifonderà all'istante un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è  respinto e il decreto impugnato confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 500.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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