Incarto n° 11.2002.33
Lugano 5 dicembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __._________(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 9 maggio 2000 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ il 15 aprile 2002;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1966) e __________ __________ (1967) si sono sposati il __________ 1988. Dal matrimonio sono nati __________a, il __________ 1989, e __________, il __________ 1996. Il marito, già alle dipendenze del Comune di __________, dal 1993 esercita l'attività di __________ __________ in proprio. La moglie non svolge attività lucrativa. Il 9 maggio 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Blenio con un’istanza di misure di protezione dell'unione coniugale, postulando l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'appartamento coniugale, l'affidamento dei figli, un contributo alimentare di fr. 1700.– mensile per loro e l'ingiunzione al marito di liberare il domicilio coniugale, compreso il locale adibito a sala di teoria per la sua attività professionale. All'udienza del 22 maggio 2000 le parti si sono accordate per l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e della sala di teoria al marito. I figli sono stati affidati alle cure della madre, con ampio diritto di visita al padre secondo modalità da concordare. __________ __________ si è impegnato a versar loro contributi alimentari per fr. 1300.– mensili, mentre __________ __________ si è assunta “il debito complessivo relativo alla casa d'abitazione”. Tale accordo sarebbe stato valido per i mesi di giugno, luglio e agosto, nell'attesa che i coniugi trovassero una sistemazione definitiva.
B. Il 2 agosto 2000 __________ __________ ha chiesto che l'assetto a protezione dell'unione coniugale fosse modificato nel senso di sospendere a tempo indeterminato il diritto di visita. All'udienza del 30 agosto 2000 le parti hanno convenuto che tale diritto sarebbe stato esercitato ogni domenica dalle ore 9.00 alle 18.00, salvo estensione a dipendenza di quanto sarebbe risultato dall'indagine commissionata dal Pretore. Con ulteriore istanza del 18 agosto 2000 __________ __________ ha rinnovato dipoi le sue domande volte a ottenere l'autorizzazione a vivere separata, un contributo indicizzato per ogni figlio di fr. 555.– mensili fino al 6° anno d'età, di fr. 750.– mensili dal 7° al 12° anno, di fr. 800.– mensili dal 13° al 16° anno e di fr. 930.– mensili dal 17° al 20° anno, oltre a un contributo indicizzato per sé di fr. 3656.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 3000.–. All'udienza del 30 agosto 2000 __________ __________ ha eccepito anzitutto l'irricevibilità dell'istanza, essendo ancora pendente quella del 9 maggio 2000. In subordine egli ha aderito alla richiesta di vivere separati, ma ha sollecitato il rigetto delle altre domande, compreso il pagamento di contributi alimentari, rivendicando il locale adibito a sala di teoria, per il cui uso ha offerto fr. 600.– mensili destinati a coprire gli oneri ipotecari.
C. Statuendo l'11 marzo 2002, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha affidato __________ __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare indicizzato di
fr. 1690.– mensili per la moglie, oltre a uno indicizzato per i figli di fr. 735.– mensili fino a 6 anni, di fr. 875.– mensili dal 7° al 12° anno e di fr. 1175.– mensili dal 13° al 18° anno, fermo restando che l'importo complessivo non avrebbe dovuto superare fr. 3300.–, sicché l'aumento del contributo per i figli in seguito al passaggio a un'altra fascia d'età avrebbe ridotto il contributo per la moglie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 25 marzo 2002, chiedendo che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di sopprimere il contributo in favore della moglie e di fissare quello per i figli in fr. 1300.– mensili complessivi, a condizione che la moglie assuma direttamente l'onere ipotecario di fr. 600.– mensili; subordinatamente, nella misura in cui quest'ultimo onere fosse a lui addebitato, egli postula la riduzione dei contributi alimentari per i figli a fr. 700.– mensili complessivi. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello, instando anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare, ad ogni modo, l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000, applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore, in: Rep. 1999 pag. 372).
2. In appello rimangono litigiosi soltanto i contributi di mantenimento per i figli e per la moglie. In relazione a quest'ultimo l'appellante contesta anzitutto la ricevibilità della domanda. Ora, con istanza del 9 maggio 2000 __________ __________ aveva chiesto, tra l'altro, un contributo alimentare per i figli di fr. 1700.– complessivi, astenendosi “per il momento” dal chiedere un contributo in favore di se stessa, “pur senza per questo rinunciare alle sue legittime pretese in questo senso” (pag. 4, punto 4.3). Con l'“istanza di modifica” del 18 agosto successivo essa ha postulato, per quanto di rilievo, un contributo alimentare in suo favore di fr. 3656.– mensili e uno scalare per i figli. Il marito ha contestato la proponibilità della domanda relativa al contributo per la moglie con l'argomento che, stante la precedente rinuncia e in mancanza di modifica rilevante e duratura delle circostanze, essa era irricevibile. Il Pretore ha considerato ammissibile la nuova richiesta, che – a suo giudizio – non costituiva mutazione dell'azione.
L'opinione del Pretore è pertinente. Con l'istanza 9 maggio 2000 la moglie si era astenuta dal chiedere un contributo per sé lamentando la mancanza di informazioni sufficienti circa la situazione patrimoniale della famiglia, ciò che non le permetteva di valutare le possibilità finanziarie del marito, ma non ha mancato di specificare che così facendo essa non intendeva rinunciare ai propri diritti. In seguito, conosciuti taluni elementi di reddito del coniuge, essa ha quantificato la sua domanda. A dispetto dell'intestazione, l'atto del 18 agosto 2000 non era quindi una domanda intesa alla modifica di misure a protezione dell'unione coniugale, bensì una richiesta nuova, intesa a ottenere un contributo alimentare non cifrato in precedenza. E di fatto il Pretore ha trattato l'atto come un'istanza nuova, indicendone la discussione per il 30 agosto 2000 e decidendola, unitamente alle altre domande pendenti, con la sentenza impugnata. Ma, proprio in quanto nuova, tale domanda non presupponeva una modifica della situazione. La richiesta di ridurre il contributo per i figli non induce a diversa conclusione, trattandosi di una mera conseguenza della nuova domanda. Ciò premesso, la tesi dell'appellante denota tutta la sua inconsistenza.
3. Il Pretore ha stabilito il reddito del marito in fr. 5674.– mensili netti mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3176.–. L'interessato sostiene che, riguardo alle entrate, il primo giudice si è scostato a torto dalla tassazione d'ufficio agli atti e chiede che i suoi introiti siano accertati fr. 3133.– mensili netti. Anche al proposito l'appello è destinato all'insuccesso. Trattandosi di un lavoratore indipendente, il reddito determinante non è quello conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di almeno tre anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC), in modo da compensare le eventuali fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione delle entrate si può tenere conto del risultato dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre 2001, consid. 3a con rinvii). Per il resto, il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 42 ad art. 125 CC), tenendo conto in ogni modo di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (sentenza del Tribunale federale citata, con numerosi richiami).
a) Nella fattispecie l'ultima dichiarazione d'imposta compilata dall'appellante è quella relativa al biennio 1997/98. In seguito, al fine dei bienni 1999/2000 e 2001/02, egli si è lasciato tassare d'ufficio, anche perché – ha soggiunto – “ritengo sia più vantaggioso per me, dal momento mi è molto più comodo non dover spendere tempo a tirar calcoli, somme e assemblare documenti” (interrogatorio formale del 16 novembre 2000, risposta n. 7). Egli non ha contabilità né ha fornito dati idonei alla definizione del reddito, limitandosi a rinviare alle valutazioni dell'autorità fiscale. Il Pretore non ha seguito la stima del fisco, indicando i numerosi fattori di reddito che imponevano di scostarsene. La critica del ricorrente alla sentenza impugnata si esaurisce in larga misura nella contrapposizione degli accertamenti fiscali a quelli che figurano nella sentenza impugnata, senza però confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice. Insufficientemente motivato, in proposito, l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
A prescindere da ciò, l'incarto fiscale conferma che dal 1995 il numero di allievi conducenti portati agli esami dall’interes-sato è aumentato (1995: 57; 1996: 46; 1997: non noto; 1998: 80; 1999: 82; 2000: 96, nonostante l'incidente in cui egli è stato coinvolto nel febbraio del 2000, che lo avrebbe reso inabile al lavoro per lo meno fino alla metà di novembre). Non consta la media di lezioni impartite a un alunno prima che si presenti agli esami. Dagli atti risulta però che gli allievi residenti nella zona del Locarnese e vicinanze, seguiti in collaborazione con la scuola di __________ __________, sono stati 17 nel 1999 e 10 nel 2000, con un incasso complessivo di fr.
25 037.– nel 1999 e di fr. 14 700.– nel 2000, che corrisponde, alla tariffa di fr. 50.– l'ora, a 794 ore di lezione. Ripartite sul totale di circa 30 allievi (attestato del 20 settembre 2000; deposizione __________ __________, verbale del 9 ottobre 2000), ciò dà una media di circa 26 ore di lezione ciascuno. Per 96 alunni portati agli esami nel 2000, risulterebbero 208 ore di lezione mensili; tenuto conto delle lezioni fatturate fr. 50.– l'ora e di quelle a fr. 75.–, ne risulta un introito annuo vicino a fr. 160 000.–.
In seguito all'incidente di cui è rimasto vittima all'inizio di febbraio del 2000, l'appellante ha chiesto un risarcimento dei danni alla Posta Svizzera, indicando di avere impartito 163 ore di lezione nel dicembre del 1999 e 169 nel gennaio del 2000, dati mai contestati (scritto 29 maggio 2000 alla Posta nell'ambito della domanda di risarcimento). Si noti al proposito che i mesi invernali sono quelli in cui si lavora meno (deposizione __________ __________, loc. cit.). I certificati medici agli atti attestano un'inabilità lucrativa per infortunio al 100% dall'8 al 21 febbraio 2000, al 75% fino al 5 marzo 2000 e al 50% fino al 18 settembre 2000 (doc. 16 e 19). All'interrogatorio formale del 16 novembre 2000 il convenuto ha dichiarato di essere ancora inabile al lavoro nella misura del 50%. Eppure, benché in tale periodo l'attività fosse ridotta alla metà, egli ha portato agli esami 2 allievi a marzo (1999: 4), 3 ad aprile (8), 5 a maggio (6), 4 a giugno (3), 9 a luglio (6), 12 ad agosto (7), 10 a settembre (11), 11 a ottobre (11), 9 a novembre (7) e 11 a dicembre (11). Anche dipartendosi da una media di sole 12 ore di lezione per allievo, alla tariffa di fr. 75.– l'ora, come ha fatto l'Ufficio di tassazione di __________, con i propri allievi l'appellante avrebbe guadagnato fr. 77 400.– nel 2000 e fr. 58 500.– nel 1999. Sommati all'incasso per le lezioni tenute a __________, ne deriva un introito di fr. 92 100.– nel 2000 (con attività ridotta) e di fr. 83 537.– nel 1999. Il Pretore si è fondato su un'entrata mensile di fr. 8000.– per circa 100 ore di lezione (25 la settimana), di cui parte fatturate fr. 75.– e parte fr. 50.– l'ora. Si tratta di una stima fondata su un corretto esercizio del potere d'apprezzamento, tanto più che l'appellante neppure ha indicato il numero approssimativo di ore di lezione da lui impartite.
b) Il convenuto organizza corsi di sensibilizzazione a __________ e a __________, ai quali hanno partecipato 46 allievi nel 1999 e 38 nel 2000 (statistiche della Sezione della circolazione nell'incarto fiscale). Tenuto conto di una tassa media di fr. 210.– (fr. 200.– a __________ e fr. 220.– a __________), l'entrata lorda annua risulta di fr. 7980.– per il 2000 e fr. 9660.– per il 1999, vale a dire in media fr. 8820.– l'anno, pari a fr. 735.– mensili. L'importo di fr. 700.– accertato dal Pretore sfugge dunque alla critica. Quanto ai corsi di teoria tenuti a __________, essi sono stati frequentati, da luglio a ottobre 2000, da 47 iscritti, che hanno versato complessivamente fr. 1210.– (liste di presenza allegate al verbale di interrogatorio formale del convenuto, del 16 novembre 2000), di cui la metà di pertinenza del ricorrente e l'altra metà spettanti a __________ __________. L'importo risultante, di fr. 300.–, è in sintonia con la testimonianza dei quest’ultimo, secondo cui le lezioni di teoria, tenute di regola il martedì sera, sono frequentate da 2 o 3 allievi che pagano fr. 20.– l'ora e rimangono un'ora o un'ora e mezzo (verbale del 27 ottobre 2000). La cifra di fr. 200.– stimata dal Pretore merita quindi conferma.
c) Di fronte ai riscontri testé riassunti, a ragione il primo giudice si è scostato dalle stime dell'autorità fiscale. Invano l'appellante evoca la giurisprudenza, secondo cui occorre prendere come punto di riferimento le tassazioni. Intanto, nel caso specifico queste non si àncorano a dati forniti dal contribuente, ma a valutazioni d'ufficio. Inoltre, come detto, l'appellante non si confronta in alcun modo con le motivazioni della sentenza impugnata. L'introito mensile stimato dal Pretore in fr. 8850.– lordi resiste di conseguenza a censura.
d) Per quanto attiene al reddito netto, il Pretore ha calcolato le spese professionali dell’interessato in fr. 3176.– mensili. Questi si duole della mancata decurtazione di vari costi, ma non spiega perché i relativi accertamenti sarebbero erronei, limitandosi a contrapporre le cifre prospettate al suo interrogatorio formale. Su questo punto l'appello, carente di motivazione, si palesa irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Tranne su un punto: la doglianza inerente al contributo AVS, che si rivela fondata. In effetti non è dato di capire perché il Pretore abbia inserito nel calcolo la cifra di fr. 37.95, mentre il contributo è di fr. 641.55 ogni trimestre, ossia fr. 213.55 mensili (e non fr. 113.55 come sostiene l'appellante). Ciò posto, le spese professionali del convenuto risultano le seguenti:
benzina fr. 600.—
telefono fr. 200.—
AVS/AI fr. 213.55
assicurazione perdita di guadagno fr. 153.—
manutenzione del veicolo fr. 200.—
indennità a __________ __________i fr. 220.—
indennità a __________ __________ fr. 275.—
spese di avviamento professionale fr. 364.—
debito per autovettura fr. 600.—
locazione a __________a fr. 150.—
assicurazione veicoli fr. 335.35
imposta di circolazione fr. 40.75
indennità per pasti fuori casa fr. 220.—
fr. 3571.65 mensili.
Ciò posto, ne risulta un reddito netto dell'appellante di fr. 5278.– mensili (fr. 8850.– meno fr. 3571.65).
4. Il Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 2158.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 750.–, premio della cassa malati fr. 270,80, assicurazione dell'economia domestica fr. 26.–, assicurazione RC privata fr. 11.50). L'appellante contesta tale importo, sostenendo che esso ammonta a fr. 2788.80. Ancora una volta però egli non si confronta con le argomentazioni del primo giudice, limitandosi a riproporre il proprio calcolo e le proprie cifre, senza minimamente spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea. Anche in proposito l'appello si dimostra irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga, ad ogni buon conto, che dandosi ristrettezze economiche l'onere fiscale non va considerato (DTF 127 III 70). E poiché, come si vedrà oltre, in concreto il fabbisogno familiare rimane parzialmente scoperto, il carico d'imposta non può essere inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante (né del resto in quello della moglie). Per quanto riguarda i debiti, il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti personali, che possono essere considerati solo ove siano stati contratti nell'interesse della famiglia medesima, con l'accordo dell'altro coniuge e – soprattutto – ove non intacchino il fabbisogno minimo della famiglia stessa (DTF 127 III 292). Quest'ultimo requisito fa manifesto difetto nel caso in esame.
5. Quanto al reddito della moglie, il Pretore ha stimato un introito di fr. 500.– mensili derivanti dalla locazione di un immobile. L'appellante sostiene che andrebbe imputato un reddito di almeno fr. 3105.– mensili (fr. 1300.– percepiti dalla cassa disoccupazione, fr. 1305.– da assegni integrativi e fr. 500.– da locazione). A prescindere dalla motivazione dell'appello, ancora una volta carente, giovi rilevare che l'interessata non riscuote indennità di disoccupazione e che la contraria deduzione dell'appellante è frutto solo di un'artata lettura del verbale d'interrogatorio formale. A ragione poi il Pretore non ha considerato l'assegno integrativo. Trattasi infatti di una prestazione sociale in denaro a sostegno degli oneri del figlio e di quelli di famiglia (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia). Di carattere sussidiario, essa è stanziata solo ove il reddito del genitore affidatario sia inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sugli assegni di famiglia; art. 10 e 11 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali). E siccome il reddito determinante comprende anche le pensioni alimentari del diritto di famiglia, l'autorità amministrativa stabilisce l'ammontare dell'assegno integrativo solo dopo la decisione del giudice civile che fissa i contributi di mantenimento.
6. Il fabbisogno minimo della moglie è stato calcolato dal Pretore in fr. 2323.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, canone di locazione fr. 442.–, riscaldamento fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 381.–). A parere dell'appellante esso sarebbe invece di fr. 1654.50 (minimo vitale fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 62.50, spese di riscaldamento fr. 50.–, oneri ipotecari fr. 442.–). Su questo punto è appena il caso di ricordare che la metodica per il calcolo del contributo alimentare va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Di conseguenza occorre distinguere tra fabbisogno minimo della madre e fabbisogno in denaro dei figli, soprattutto per quanto riguarda le spese d'alloggio e il premio della cassa malati. Ciò premesso, sul minimo esistenziale del diritto esecutivo questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un genitore cui sono affidati figli minorenni ha diritto a vedersi riconoscere l'importo di fr. 1250.– mensili (per tutte: I CCA, sentenza del 27 marzo 2002 in re D.C., consid. 8). Su questo punto la decisione del Pretore è corretta.
Per quanto attiene al riscaldamento della casa in proprietà dell'istante, quest'ultima aveva indicato una spesa in fr. 250.– mensili. Il convenuto l'aveva contestata perché non documentata, ammettendo nondimeno un importo di fr. 100.– (verbale del 30 agosto 2000, riassunto scritto, pag. 7), salvo ridurlo a fr. 50.– nel memoriale conclusivo (pag. 7). Senza motivazione alcuna il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo dell'istante fr. 250.–. Ciò non è ammissibile. D'altro lato è vero che le spese di riscaldamento sussistono in ogni caso. Con tutto il riserbo che si impone nel valutare spese ineluttabili ma non documentate, si può ritenere pertanto che riscaldare la casa in questione costi almeno fr. 150.– mensili. Del resto l'appellante si è visto riconoscere fr. 50.– (non documentati) per il riscaldamento del suo appartamento e in una casa in cui abitano tre persone fr. 150.– costituiscono in pratica l'equivalente. Sulla proporzione in cui tale spesa va ripartita fra moglie e figli si tornerà fra poco. Occorre dapprima accertare il costo dell'alloggio in sé. Ora, l'immobile in oggetto è gravato da due cartelle ipotecarie in garanzia di due mutui. L'uno, di fr. 65 600.–, è stato contratto per finanziare l'attività del marito; il relativo onere di fr. 364.– mensili va quindi a carico di lui (ed è stato inserito nelle sue spese professionali). L'altro, di fr. 76 200.–, è stato acceso per investimenti nell'immobile; l'onere di fr. 442.– mensili è dunque il costo dell'alloggio vero e proprio. Sommando a esso le spese accessorie stimate (fr. 150.–), si ottiene un totale di fr. 592.– mensili. Un terzo e un quarto di esso, ovvero una quota di 7/12, rientra nel fabbisogno in denaro dei figli (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, pag. 13 in alto). Nel fabbisogno minimo dell'appellante vanno inclusi perciò fr. 247.– mensili.
Per quel che è della cassa malati, infine, il premio è di fr. 381.– mensili (doc. G), quanto evocato dall'appellante, per contro, concerne in realtà il figlio __________ (doc. F). In ultima analisi, il fabbisogno minimo della moglie ammonta di conseguenza a fr. 1878.– mensili (minimo esistenziale LEF fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 247.–, premio della cassa malati fr. 381.–).
7. Per quanto concerne i figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, essi sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, salvo che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). In materia di contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico __________ ha appena 7 anni e non è ancora in grado di formulare progetti per le sue future scelte scolastiche o professionali. Non risulta peraltro che particolari inclinazioni o interessi – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul suo fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporre il figlio a un'audizione in appello. __________, quattordicenne, è già stata sentita compiutamente dal dott. __________ __________, del Servizio medico-psicologico di __________, intervenuto per esaminare la situazione disagio creatasi in seguito alla disunione (doc. H). Non è il caso pertanto di sottoporla a una nuova audizione.
a) Il Pretore ha calcolato il fabbisogno in denaro di __________ e __________ seguendo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, “con i debiti correttivi, in particolare senza prevedere le cosiddette altre spese”, fissandoli in fr. 825.– (__________), rispettivamente 1025.– mensili (__________). Non si comprende tuttavia perché le “altre spese” siano state omesse, mentre v'è da supporre che non abbia tenuto conto di quelle per l'alloggio perché – erroneamente – già inserite nel fabbisogno della madre. Ora, le cifre figuranti nell'edizione 2000 delle “raccomandazioni” fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, e sono basate su valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni indicati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (pag. 11). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: pag. 12) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (pag. 16 a metà). Il contributo di mantenimento va stabilito, è vero, anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, non solo alle necessità dei figli (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che un fabbisogno legittimo vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'entità del fabbisogno va stabilita per intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (pag. 16), ognuno dei genitori avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
b) Al momento in cui è stata inoltrata l'istanza __________ aveva dieci anni, __________ tre. Secondo l'edizione 2000 delle citate raccomandazioni (quelle applicabili al momento in cui ha statuito il Pretore), il fabbisogno medio in denaro di uno figlio (su due) tra i7ei 12 anni era di 1540.– mensili. L'importo va però corretto, tenendo conto delle spese effettive per l'alloggio (fr. 197.–, comprese le spese di riscaldamento) e deducendo fr. 360.– mensili per cura e educazione, che la madre può prestare in natura perché non esercita attività lucrativa. Il fabbisogno in danaro di __________ è quindi di fr. 1072.– mensili. Analogamente, quello di __________, indicato in fr. 1040.–, va ridotto tenendo conto del minore onere per l'alloggio (fr. 147.–) a fr. 882.– mensili.
c) Nel giugno del 2001 __________ ha compiuto 12 anni ed è entrata nella successiva fascia d'età (dai 13 ai 18 anni). Il suo fabbisogno è passato quindi a fr. 1700.– mensili. Dedotto l'importo per cure e educazione (fr. 240.–) e rettificato il costo dell'alloggio, risulta un ammontare di fr. 1372.– mensili. Un'ulteriore modifica è poi intervenuta nel mese di luglio del 2002, quando __________ ha compiuto 6 anni, entrando anch'egli in un'altra fascia d'età, sicché il suo fabbisogno è aumentato a fr. 1022.– mensili (fabbisogno in denaro fr. 875.–, alloggio fr. 147.–).
d) Visto quanto precede, fino al maggio del 2000 il quadro delle entrate e delle uscite familiari mensili si presenta come in appresso:
reddito del marito fr. 5278.–
reddito della moglie fr. 500.–
fr. 5778.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2158.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 1878.–
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1072.–
fabbisogno in denaro di __________ fr. 882.–
fr. 5990.– mensili.
Non v'è quindi eccedenza, bensì ammanco. E siccome il reddito coniugale è insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro (I CCA, sentenza inc. __________.__________.__________del 7 ottobre 2002, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi), badando di lasciare all'obbligato l'equivalente del proprio fabbisogno minimo. Ne risulta quanto segue:
somma mensile a disposizione del marito:
fr. 5278.– (reddito) ./. fr. 2158.– (fabbisogno minimo) = fr. 3121.– mensili;
somma mensile dovuta a moglie e figli: fr. 1378.- + fr. 1072.– + fr. 882.– = fr. 3332.– mensili;
contributo per la moglie:
fr. 1378.– x (3121 : 3332) = fr. 1290.– mensili;
contributo per __________:
fr. 1072.– x (3121 : 3332) = fr. 1004.– mensili;
contributo per __________:
fr. 882.– x (3121 : 3332) = fr. 826.– mensili.
e) Il passaggio dei figli ad altre fasce d'età modifica pure i relativi fabbisogni in denaro, che aumentano. Non è però ammissibile, per garantire al padre il fabbisogno minimo, procedere come ha fatto il Pretore, decurtando cioè il contributo del coniuge nella misura in cui aumenta quello per i figli. È invece necessario procedere anche in questo caso a una riduzione proporzionale di tutti i contributi.
Dal giugno del 2001 il fabbisogno di __________ è aumentato di fr. 300.–, a fr. 1372.– mensili. I contributi, ricalcolati come sopra, sono quindi i seguenti:
fr. 1193.– mensili per la moglie,
fr. 1179.– mensili per __________ e
fr. 758.– mensili per __________.
Nel luglio del 2002 __________ ha compiuto 6 anni; il suo fabbisogno è quindi aumentato di fr. 140.–, a fr. 1022.– mensili. Ne risultano nuovi contributi, come segue:
fr. 1140.– per la moglie,
fr. 1135.– per __________ e
fr. 846.– per __________.
Quando, nell'ottobre del 2007, __________ diventerà maggiorenne, l'obbligo alimentare dell'appellante nei suoi confronti cesserà (art. 277 cpv. 1 CC). A fronte di redditi per complessivi fr. 5778.– mensili vi sarà un fabbisogno totale di fr. 5058.– e, quindi, un'eccedenza di fr. 720.–, che andrà suddivisa in parti uguali fra i coniugi. Ciò permetterà il versamento integrale del contributo per __________ (fr. 1022.– mensili) e di fr. 1738.– mensili per la moglie (fr. 1378.– + fr. 360.– di eccedenza).
f) Fissando i contributi alimentari in base all'art. 176 CC il giudice si fonda per principio sull'organizzazione della vita familiare così com'essa è impostata al momento della sentenza. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono invero limitate nel tempo, ciò non significa tuttavia che il coniuge che si è sempre occupato della casa non debba prima o poi iniziare un lavoro o aumentare un'attività lucrativa già esercitata a tempo parziale. Tale ipotesi non può tuttavia essere esaminata sin d'ora, tanto meno ove si consideri che manca ogni indicazione al proposito. Pur avendo la moglie espresso l'intenzione di trovare un'occupazione tutto si ignora sulle sue eventuali qualifiche professionali o sull'attività da lei precedentemente svolta. Si rammenti ad ogni modo che, di regola, al momento in cui il figlio minore compie i 10 anni, il genitore affidatario va tenuto a intraprendere un'attività lucrativa a tempo parziale (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). Ma il coniuge affidatario può esservi tenuto anche prima, ove le entrate familiari non siano sufficienti per far fronte alle spese di due economie domestiche e un riavvicinamento con l'altro coniuge appaia escluso, sicché la separazione sembri durevole o preludere al divorzio. In tal caso il coniuge non autosufficiente deve prepararsi quanto prima, se possibile, a diventare autonomo (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; Schwander, op. cit., n. 2 segg. ad art. 176 CC; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). Sapere se presupposti del genere ricorrano nella fattispecie potrà essere valutato solo nel quadro di un'ulteriore procedura in cui saranno stati recati al giudice gli elementi indispensabili per decidere.
8. Se ne conclude che l'appello in esame dev'essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza. Gli oneri del giudizio seguono l'esito (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta solo in minima parte, giacché il contributo alimentare complessivo di cui egli chiedeva la diminuzione da fr. 3300.– a fr. 700.– mensili risulta per finire di fr. 3120.– mensili. Egli ottiene nondimeno un diverso riparto dell'importo complessivo. Tutto ciò giustifica che sopporti nove decimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in modo apprezzabile invece sul dispositivo di prima sede in materia di spese e ripetibili, che può rimanere invariato.
Per quel che concerne le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2 Lag) è pacifico per entrambe le parti, il reddito coniugale non bastando neppure a coprire il fabbisogno della famiglia. Le posizioni dei contendenti non mancavano altresì di esito favorevole (art. 14 Lag), tant'è che l'appello va accolto, ma solo parzialmente. Tutt'e due le richieste di assistenza giudiziaria meritano pertanto di essere accolte. Certo, l'attribuzione di ripetibili in appello renderebbe senza oggetto l'assistenza giudiziaria postulata dalla moglie. Considerata però la verosimile impossibilità d'incasso, stante la situazione economica del marito, si giustifica di ammettere sin d'ora anche lei al beneficio del gratuito patrocinio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.4. __________ __________ verserà nelle mani di __________ __________ a titolo di contributo alimentare per i figli, anticipatamente entro il 29 del mese che precede, i seguenti importi mensili:
– fino a maggio 2001 compreso:
fr. 1004.– per __________;
fr. 826.– per __________;
– da giugno 2001 a luglio 2002:
fr. 1179.– per __________;
fr. 758.– per __________;
– da agosto 2002 fino a giugno 2007:
fr. 1135.– per __________;
fr. 846.– per __________.
– da luglio 2007 fino alla maggiore età:
fr. 1022.– per __________.
Tali importi saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2003 sulla base dell'indice applicabile all'aprile del 2002.
1.5. __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 29 del mese che precede:
fr. 1290.– mensili fino a maggio 2001 compreso;
fr. 1193.– mensili da giugno 2001 a luglio 2002;
fr. 1140.– mensili da agosto 2002 a giugno 2007;
fr. 1738.– mensili da luglio 2007 in poi.
Tali importi saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2003 sulla base dell'indice applicabile all'aprile del 2002.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 50.–
fr. 850.–
sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
IV. __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario