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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.07.2002 11.2002.15

15 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,509 mots·~18 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.00015

Lugano 15 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 giugno 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 29 gennaio 2002 con cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 7 febbraio 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'11 marzo 2002 presentato da __________ __________ __________ contro il medesimo decreto;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (1944) e __________ __________ (1947), cittadina __________, si sono sposati il __________ 1968 a __________ (__________). Dal matrimonio sono nati __________ (1970), __________ (1972, deceduta nel 1997) e __________ (1978). Nel 1987 i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni e in tale occasione il marito ha donato alla moglie la particella n. __________RFD di __________, a quel tempo abitazione coniugale. __________ __________ __________, __________e, lavora per la __________ (__________) __________ di __________. La moglie non ha mai esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel gennaio del 1995 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per stabilirsi a __________. Il 19 agosto 1999 si è tenuto senza esito davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un tentativo di conciliazione chiesto da __________ __________ __________.

                                  B.   Il 6 giugno 2000 __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona e in via provvisionale ha postulato, in particolare, un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Alla discussione del 4 luglio 2000 il marito si è opposto all'istanza, chiedendo di calcolare il contributo alimentare “secondo i parametri usuali”. Al termine dell'udienza la procedura è stata sospesa. Nell'ottobre del 2000 __________ __________ __________ è stato collocato in pensione anticipata.

                                  C.   Il 3 aprile 2001 __________ __________ __________ ha presentato la risposta di merito, postulando a sua volta il divorzio. In via provvisionale egli ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili, oltre al pagamento diretto degli oneri ipotecari gravanti la particella n. __________ RFD di __________ proprietà di lei, ammontanti a circa fr. 800.– mensili. All'udienza dell'8 maggio 2001, indetta per discutere la domanda provvisionale, la moglie si è opposta all'offerta di contributo alimentare e ha chiesto il versamento di una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, quanto meno, di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale e la moglie ha presentato il proprio allegato conclusivo, nel quale ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 3905.50 mensili dal 1° giugno 1999, con gli oneri ipotecari della citata proprietà sempre a carico del marito, e una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, l'assistenza giudiziaria, nonché il versamento di fr. 3358.70 corrispondenti alle sue spese legali. Il marito è rimasto silente.

                                  D.   Statuendo il 29 gennaio 2002 sulle domande cautelari, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimen­tare di fr. 2650.– mensili dal 9 giugno 1999, oltre al pagamento degli oneri ipotecari della nota proprietà. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le altre domande sono state respinte.

                                  E.   Contro il decreto appena citato è insorta __________ __________ con appello del 7 febbraio 2002 nel quale chiede, in riforma della decisione impugnata, l'aumento a fr. 3876.85 del contributo alimentare per sé, una provvigione ad litem di fr. 3000.– o quanto meno il beneficio dell'assistenza giudiziaria e il pagamento di fr. 3358.70, corrispondenti alla nota professionale del suo precedente patrocinatore. Essa chiede inoltre un'ulteriore provvigione ad litem di fr. 1000.– per i presumibili costi di appello o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni dell'11 marzo 2002 __________ __________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo postula la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2182.45 mensili dall'8 maggio 2000. __________ __________ ha concluso il 19 aprile 2002 per il rigetto dell'appello ade­sivo.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente una cau­sa di divorzio o di separazione, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi ali­mentari è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC).

                                   2.   Il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 6634.– netti men­sili (fr. 3970.– dalla rendita pensionistica, fr. 1000.– da una rendita AI e fr. 1664.– dalla sostanza) e il fab­bisogno minimo di lui in fr. 3275.– mensili (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 980.–, premio della cassa malati fr. 395.–, imposte stimate fr. 800.–). Per quanto riguarda la moglie, egli ha accertato che l'interessata non ha redditi e ha fissato il fabbisogno minimo di lei in fr. 1939.95 mensili (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 406.50, assicurazione degli stabili fr. 47.35, spese di riscaldamento fr. 164.55, tassa rifiuti fr. 15.–, contributo arginatura fr. 6.55, imposte stimate fr. 200.–). Ciò posto, egli ha destinato al mantenimento della moglie la metà dell'eccedenza mensile di fr. 709.50, onde un contributo in suo favore di fr. 2650.– dal 9 giugno 1999.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   Il Pretore ha accertato che il marito, già alle dipendenze della dit­ta __________ __________, è stato collocato dalla seconda metà del 2000 in pen­sione anticipata per problemi di salute. Egli percepisce una rendita versata dalla cassa pensione di fr. 4100.– mensili e ha addotto di ricevere una rendita AI di fr. 1000.– mensili. L'appellante sostiene che il marito si è pensionato deliberatamente al fine di pregiudicare il contributo alimentare e che non ha prodotto alcun documento attestante l'ammontare della rendita AI. Essa chiede pertanto di computargli un reddito ipotetico di almeno fr. 8058.70 mensili, pari a quan­to egli guadagnava prima del pensionamento.

                                   4.   Per giurisprudenza il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un obbligato alimentare ove quest'ultimo abbia la concreta e ragionevole possibilità di mag­­gior guadagno. Il computo di un reddito potenziale si giustifica, in particolare, quando il debitore riduce unilateralmente le sue entrate senza valida giustificazione (Sutter/Freiburg­haus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il problema è pertanto di sapere, in concreto, se il reddito effettivo conseguito dall'interessato sia congruo oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che della situazione in cui versa il mercato del lavoro, l'attore potrebbe ragionevolmente conseguire un reddito migliore dando prova di buona volontà (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc).

                                         a)  Dagli atti risulta che prima del pensionamen­to il marito era alle dipendenze della __________ __________ di __________, dove ha guadagnato fr. 102 865.– annui lordi nel 1995, fr. 103 237.– nel 1996, fr. 96 444.– nel 1997 e fr. 97 947.– nel 1998 (dichiarazioni nell'incarto fiscale richiamato). Per il 2000 era stato concordato uno stipendio annuo lordo di fr. 87 525.– (doc. 2) e nei primi quattro mesi di quell'anno egli ha percepito in media 5840.– mensili netti (doc. 1, pagina da 12 a 15). Nel giugno del 2000 l'interessato ha poi avuto un colloquio con i suoi superiori poiché erano emerse difficoltà da parte sua dovute a forti oscillazioni emotive che ne condizionavano il rendimento (doc. 3). Dal 30 settembre 2000 egli è stato ammesso al beneficio del pensionamento anticipato con una rendita di fr. 49 208.– annui, pari a fr. 4100.– mensili netti (notifiche di rendita del 22 settembre 2000, nell'incarto fiscale richiamato).

                                         b)  Sulla natura dell'infermità mancano invero ragguagli, ma nelle circostanze descritte non si può dire che il pensionamento anticipato si riconduca alla volontà di nuocere alla moglie. Dal colloquio intercorso fra l'interessato e i quadri della ditta risul­ta che già prima del 2000 l'attore accusava difficoltà, al punto da essere declassato nell'impiego con riduzione di salario. In quell'occasione egli aveva esposto i suoi problemi e l'intenzione di conservare il lavoro, ma i superiori gli avevano spiegato le conseguenze della sua incapacità (doc. 3). Né può dirsi che i problemi di salute dell'interessato fossero ignoti alla moglie. Anzi, contrariamente a quanto essa afferma, già nel marzo del 2000 tale situazione era nota a costei, il marito avendole comunicato la propria inabilità lucrativa del 50% (doc. 5). Nel giugno successivo poi si andava delineando l'eventualità di una rendita AI (doc. P e 6; istanza 9 giugno 2000, pag. 2 in fondo). Ne discende che a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, il marito ha reso verosimile l'avvenuto pensionamen­to anticipato per motivi di salute. Al convenuto, che non è più in grado di svolgere la precedente attività lucrativa, non si può pertanto imputare un reddito ipotetico superiore a quello effettivamente conseguito. Né l'appellante indica quale altra attività egli potrebbe concretamente svolgere (la questione andrà approfondita, se del caso, nella procedura di merito). Ciò posto, la valutazione del Pretore resiste alla critica. Si aggiunga che a ragione il primo giudice ha dedotto dalla rendita della cassa pensione l'importo di fr. 130.– quale contributo AVS, poiché il marito deve versare tale prestazione fino al pensionamento, come persona senza attività lucrativa (art. 10 AVS e art. 28 OAVS).

                                         c)  Quanto alla rendita AI, dagli atti non risulta che una decisione sia già stata presa al riguardo, tant'è che il Pretore si è dipartito dall'importo di fr. 1000.– addotto dal convenuto. L'appellante si duole che tale somma non sia documentata, ma non ne ha mai contestato l'ammontare. E siccome in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi vige la massima dispositiva e il principio attitatorio, non compete al giudice del divorzio indagare d'ufficio (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. c. P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC). Del resto all'udienza del 4 luglio 2000 l'interessata aveva bensì chiesto il richiamo dell'incarto AI (verbale pag. 3 a metà), ma la procedura è poi stata sospesa. Dopo la riattivazione, alla discussione dell'8 maggio 2001 indetta per discutere l'istanza presentata dal marito, essa nulla ha eccepito circa la rendita, né ha chiesto di acquisire la relativa documentazione, tant'è che il Pretore non ha ordinato alcun richiamo. Quanto all'eventuale rendita completiva, l'interessata potrà senz'altro chiederne il versamento (art. 34 cpv. 4 LAI e art. 30bis OAI).

                                         d)  In definitiva il reddito del marito deve essere confermato in fr. 6634.– (fr. 3970.– dalla cassa pensione, fr. 1000.– dalla rendita AI e fr. 1664.– dalla sostanza). Dovesse la situazione scostarsi apprezzabilmente dalla realtà, le parti potranno sempre postulare una modifica del contributo alimentare (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC).                                    

                                   5.   L'appellante contesta il fabbisogno del marito e chiede di ridurlo a fr. 2455.– mensili. Sostiene che il premio di cassa malati deve essere fissato in fr. 200.–, poiché l'interessato non ha prodotto alcun documento, e insorge contro l'onere fiscale, affermando che nella peggiore delle ipotesi l'aggravio di complessivi fr. 1000.– va suddiviso tra i coniugi in ragione di metà ciascuno.

                                         a)  In mancanza di dati oggettivi Il Pretore ha equiparato il premio di cassa malati del marito a quello della moglie. In realtà ci si può interrogare se la parità di trattamento fra coniugi debba spingersi fino a garantire un'assoluta uguaglianza anche nelle coperture assicurative. Parità di copertura non significa necessariamente, in effetti, parità di premio, tanto meno fra casse diverse. In concreto si cercherebbe invano negli atti un riferimento qualsiasi all'importo pagato dal marito. All'udienza del 4 luglio 2000, nondimeno, egli aveva allegato un costo di fr. 395.– (verbali pag. 2 in alto e doc. 1 allegato 6). In assenza di contestazione della moglie, a un sommario esame la valutazione del Pretore, che si è fondato su tale importo, sfugge alla critica.

                                         b) In merito all'onere fiscale, in difetto di tassazioni separate, in­combe al giudice delle misure provvisionali stimare con prudente criterio il rispettivo aggravio (DTF del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2c; Rep. 1994 pag. 228). Ora, a parte il fatto che in caso di separazione l'onere tributario non viene semplicemente diviso a metà tra i coniugi, l'appellante nemmeno pretende che il carico fiscale stimato dal Pretore sia inattendibile o errato. Né i coniugi versano in ristrettezze finanziarie tali da giustificare l'omissione delle imposte (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto). Al riguardo l'appello manca dunque di consistenza.

                                   6.   L'appellante chiede di inserire nel proprio fabbisogno minimo le spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 400.–). A suo avviso inoltre l'onere fiscale dev'essere fissato in fr. 500.–, come per il marito, e occorre tenere conto delle spese di manutenzione della casa (almeno fr. 1000.–) e delle spese per l'automobile (al­meno fr. 400.–). 

                                         a)  Nel fabbisogno minimo è già compreso – per principio – il costo delle cure mediche e dentarie (Rep. 1994 pag. 142 e 146). In concreto l'interessata ha prodotto alcune note d'onorario emesse da medici e dentisti (accluse al doc. Q), ma non ha reso verosimile di necessitare costanti e rilevanti trattamenti terapeutici. Invano si cercherebbe per il resto nel fascicolo processuale un qualsivoglia estratto conto, avviso di addebito, cedola di versamento o altro documento che comprovi l'assunzione da parte del paziente dei costi dovuti a controlli straordinari. In simili circostanze all'appellante non possono quindi essere riconosciuti particolari oneri per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Sul carico fiscale già si è espressi poc'anzi.

                                         b)  Le spese per la manutenzione dell'alloggio non possono essere riconosciute. A prescindere dalla circostanza che l'appellante nemmeno chiede di inserire nel suo fabbisogno un onere pari ai prospettati costi, sostenendo che vi “farà capo attingendo dalla quota parte di eccedenza” (v. anche memoriale conclusivo del 21 dicembre 2001, pag. 6 a metà), le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile di __________ sono già caricate al marito (questionario per la determinazione del reddito immobiliare 1999/2000, nell'incarto fiscale richiamato), mentre quelle straordinarie non rientrano nel fabbisogno della famiglia. Quanto alle spese di trasferta, l'interessata non ha reso verosimile la necessità di far capo a un'autovettura per motivi professionali o per esercitare un diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145). Al riguardo non v'è motivo dunque per scostarsi dal giudizio del Pretore.

                                   7.   Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello manca di fondamento e che il contributo di fr. 2650.– mensili stabilito dal Pretore merita conferma. Né, contrariamente a quanto pretende l'appellante, il Pretore le ha assegnato meno di quanto offerto dal convenuto. All'udienza del 4 luglio 2000 quest'ultimo ha dapprima chiesto di calcolare il contributo “secondo i parametri usuali” e il reddito da lui effettivamente conseguito (pag. 1 a metà). Poi, dopo avere dichiarato di versare alla moglie fr. 3000.– mensili, ha aggiunto di essere sempre disposto, per ragioni familiari, a “cor­rispondere in pendenza di procedura e fino a quando sarà in gra­do di farvi fronte tale somma”, salvo affermare in seguito di “non voler più far fronte ai costi effettivi (debito ipotecario, assicurazioni) e riversare alla moglie l'importo residuo (fr. 1000.–) come fino ad allora, ma di voler pagare l'importo fisso a pareggio del proprio obbligo alimentare” (pag. 2 in alto). Infine egli ha rilevato che “l'importo di fr. 3000.– è ampiamente al di sopra di quanto imponibile secondo il calcolo usuale” (pag. 2 a metà). Ora, quan­to dichiarato e verbalizzato, oltre che poco chiaro, non basta lontanamente per affermare che il convenuto abbia offerto in ma­niera vincolante un contributo alimentare di fr. 3000.– alla moglie, tanto meno se si pensa che con la duplica egli ha chiesto al giudice di essere autorizzato “a far fronte al servizio interessi in deduzione del contributo stesso” (verbale, pag. 3 in alto). Né si giustifica, come pretende l'appellante, di calcolare diversamente il contributo prima dell'8 maggio 2001 perché solo a quel momento essa è venuta a conoscenza del prepensionamento del marito. Decisiva è la data dell'evento, intercorso già nel settembre del 2000.

                                   8.   La moglie si duole infine che il Pretore non le ha concesso una provvigione ad litem di fr. 3000.–, rilevando che con la propria eccedenza non è in grado di far fronte ai costi legali. Ora, il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di ottenere – di regola – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 segg. con riferimenti; Bräm/Hasen­böhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 135 ad art. 159 CC). Sot­to questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato. I costi della procedura di divorzio, infatti, rimangono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bräm/Hasenböhler, op. cit., nota 138 ad art. 159 CC). Una provvigione di causa va attribuita al coniuge richiedente, tuttavia, solo se questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC).

                                         Le parti devono quindi far fronte da sé – con il loro reddito e la loro sostanza – ai costi del patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Nella fattispecie l'appellante dispone di un agio mensile di oltre fr. 700.– con cui può senz'altro far fronte alle spese di causa, eventualmente con pagamenti rateali (DTF inedita del 3 settembre 2001, nella causa X, __________.__________/__________, consid. 2b). Per lo stesso motivo non può essere accolta la pretesa della moglie di vedersi riconoscere fr. 3358.70, corrispondenti alla nota d'onorario del suo precedente patrocinatore. Si aggiunga che nella misura in cui neppure si confronta con le motivazioni del Pretore, secondo cui la situazione finanziaria del marito neppure consentirebbe lo stanziamento di una provvigione ad litem, l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). 

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   9.   L'applicazione del nuovo diritto del divorzio fa sì che dal 1° gennaio 2000 l'appello adesivo sia ormai escluso in materia provvisionale (art. 419c cpv. 4 CPC; I CCA, sentenza del 15 marzo 2001 in re N., consid. 14). Il ricorso del marito deve pertanto essere dichiarato irricevibile.                              

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda dell'appellante intesa alla concessione di una provvigione ad litem in appello di fr. 1000.– è destinata alla reiezione. Per tacere del fatto che l'interessata dispone di un'adeguata disponibilità mensile, una provvigione ad litem è destinata a finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di buon esito sin dall'inizio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 vCC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 163 CC). Nella fattispecie l'appello principale difettava sin dall'inizio di probabilità di successo. Per gli stessi motivi la domanda di assistenza giudiziaria non merita accoglimento (art. 157 CPC). Per di più, nella misura in cui l'appellante ha già versato l'importo di fr. 350.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, l'assistenza giudiziaria è finanche senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello principale è respinto ed il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Nella misura in cui non è diventata priva d'oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   3.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.

                                   4.   L'appello adesivo è irricevibile.

                                   5.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.

                                   6.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario