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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.03.2003 11.2002.140

17 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,579 mots·~18 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.140

Lugano 17 marzo 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1998.415 (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 maggio 1998 da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

contro

__________ (patrocinata dall'avv. __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 dicembre 2002 presentata da __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa l'8 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1965) e __________ __________ (1957) si sono sposati a Berna il 19 novembre 1987. Dal matrimonio è nato __________ il 14 luglio 1990. Durante la vita in comune il marito era capoinfer­miere psichiatrico presso la __________ __________ __________ a Berna. La moglie lavorava per __________ __________ di Berna, ma ha smesso l'attività alla nascita del figlio, salvo riprendere un'occupazione a tempo parziale nel 1991 come segretaria per la __________ __________ a Berna. I coniugi vivono separati dal dicem­bre del 1996. Dal 26 giugno 1997 il marito si è domiciliato a __________ __________.

                                  B.   Il 27 giugno 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 4 marzo 1998. In esito a un procedimento cautelare, con decreto del 28 agosto 1998, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 980.– mensili fino al 31 marzo 1999 e in fr. 1180.– dopo di allora e in fr. 980.– quello per il figlio. Un appello presentato da __________ __________ -__________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 12 ottobre 2000 (inc. 11.1998.135). Successivamente, sempre nel quadro di procedure provvisionali, con decreti del 3 aprile 2001 il Pretore ha affidato __________ alla madre, riservato il diritto di visita del padre, confermando la designazione di un curatore educativo (inc. DI.1997.722), e ha soppresso il contributo alimentare per la moglie dal 14 dicembre 2000 (inc. DI.2000.885). Con decreto del 14 dicembre 2001 egli ha poi aumentato il contribuito di mantenimento per il figlio a fr. 1160.– mensili a decorrere dal 20 maggio 2001 e ha obbligato il marito a versare alla moglie, sempre dal 20 maggio 2001, un contributo alimentare di fr. 673.– mensili (inc. DI.2001.468).

                                  C.   Nel frattempo, il 27 maggio 1998 __________ __________ ha intentato azione di divorzio, chiedendo l'affidamento di __________, un contributo alimentare mensile scalare per il figlio e il versamento di

                                         fr. 30 000.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta dell'8 febbraio 1999 Laura __________ -__________ si è opposta alla domanda, chiedendo che nel caso in cui fosse pronunciato il divorzio il figlio fosse affidato a lei medesima, le fosse versato un contribu­to alimentare di fr. 2000.– mensili per sé e di fr. 1500.– per il figlio, le fosse corrisposto il 50% del valore di riscatto di una polizza sulla vita e le fosse accreditata la metà degli averi del “se­con­do pilastro” del marito. In via ricovenzionale essa ha chiesto la separazione con le identiche conseguenze. Il marito ha proposto di respingere la rinconvenzione. Il 5 gennaio 2000 il Pretore ha invitato le parti a esprimersi sulle questioni toccate dal nuovo diritto del divorzio. Nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2000 __________ __________ ha ribadito la sua domanda e ha mantenuto le richieste sulle conseguenze. __________ __________ -__________ è rimasta silente. All'udienza preliminare del 13 marzo 2000 quest'ultima ha chiesto lo stralcio della causa in attesa del periodo quadriennale di separazione. Il Pretore ha deciso il 26 maggio 2000 di istruire la procedura come divorzio su richiesta unilaterale (art. 115 CC). Il 2 agosto 2001 __________ __________ -__________ ha dichiarato al Pretore di aderire al principio del divorzio e di modificare in tal senso le sue richieste. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento fina­le. Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2002 la convenuta ha riaffermato le proprie domande, mentre il marito è rimasto silente.

                                  D.   Statuendo l'8 novembre 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha confermato la designazione di un curatore educativo, ha posto a carico di __________ __________ un contributo di manteni­mento indicizzato di fr. 1440.– mensili (compresi gli assegni familiari) per il figlio, ha negato alla moglie qualsiasi contributo, ha obbligato quest'ultima a versare al marito fr. 1010.– in liquidazione del regime dei beni e ha disposto l'accredito alla moglie della metà della differenza fra le rispettive spettanze dei coniugi circa le prestazioni di libera uscita. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ -__________ è insorta con un appello del 2 dicembre 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare per il figlio sia versato al netto degli assegni familiari, che l'ex marito sia tenuto a erogarle un contributo alimentare di fr. 673.– mensili fino al mese di luglio del 2006, oltre all'importo di fr. 10 850.– pari alla metà del valore di riscatto di una polizza di assicurazione sulla vita e che nulla sia da lei dovuto in liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2003 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   In questa sede rimangono litigiosi il contributo alimentare per la moglie e il figlio, come pure la liquidazione del regime dei beni. Per quanto riguarda i contributi alimentari, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6796.– mensili netti, compresi gli assegni familiari, e ha stabilito il fabbisogno minimo di lui in fr. 2900.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

                                         fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 272.–, trasferte fr. 150.–, onere fiscale fr. 400.–, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 130.–). Per quanto concerne la moglie, il Pretore ha appurato un reddito di fr. 3984.– mensili netti e un fabbisogno minimo di fr. 3030.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 840.–, premio della cassa malati fr. 190.–, assicurazioni fr. 200.–, partecipazione alle spese di salute fr. 200.–, trasferte fr. 50.–, onere fiscale fr. 300.–, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 130.–). Il fabbisogno del figlio è stato fissato in fr. 1920.– mensili.

                                   2.   Quanto al contributo chiesto dalla moglie, il Pretore ha tenuto conto che quest'ultima ha ormai raggiunto un'indipendenza economica tale da riuscire a far fronte senza problemi al suo sosten­tamento. L'età, lo stato di salute e la formazione professionale lasciano intravedere inoltre prospettive di reddito favorevoli. Il figlio, ora dodicenne, diventa viepiù indipendente e permetterà alla madre di aumentare la sua attività, mentre la lacuna previdenziale è colmata con il riparto dei rispettivi averi di cassa pensione. Donde, per finire, il rigetto di qualsiasi contributo.

                                   3.   L'appellante ricorda che i coniugi hanno diritto a un tenore di vita equivalente a quello che precedeva la sospensione della comunione domestica e postula in virtù di ciò un contributo alimentare di fr. 673.– mensili. Essa rimprovera al Pretore di non avere tenu­to conto del decreto cautelare del 14 dicembre 2001 né del fatto che il marito percepisce gli assegni familiari. Sul reddito del marito vi sarebbero dipoi discrepanze tra quanto dichiarato alle autorità fiscali e quello risultante dai conteggi dell'AVS. L'appellante sostiene altresì di non essere tenuta a lavorare a tempo pieno prima del sedicesimo anno di età del figlio e che in concreto non sussistono gli estremi per negarle un contributo in forza dell'art. 125 cpv. 3 CC. Se non che, così argomentando, essa omette di spiegare perché le argomentazioni del Pretore, secondo cui essa è in grado di provvedere da sé al proprio sostentamento, sarebbero criticabili. Su questo punto l'appello risulta finanche irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Per di più, contrariamente a quanto l'appellante reputa, il contributo alimentare non le è stato rifiutato poiché “manifestamente iniquo” nel senso dell'art. 125 cpv. 3 CC, ma perché essa può riacquistare da sé la propria indipendenza economica.

                                   4.   Si aggiunga che l'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa di regola con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda in modo autonomo al proprio debito mantenimen­to, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a se stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimo­nio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprat­tutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per coprire il proprio “debi­to mantenimento” (DTF 129 III 8 con­sid. 3). Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

                                         Per il resto, il contributo alimentare deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (per altro non esaustivamente) dall'art. 125

                                         cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, la durata dell'unione, il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei due, il presumibile costo del reinserimen­to professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e previdenziali, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa del­l'uno o dell'altro coniuge è, di contro, irrilevante (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC). Nel risultato, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurispru­denza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Wer­ro, op. cit., pag. 147, n. 673 segg.).

                                   5.   In concreto l'appellante risulta avere lavorato per la __________ SA di Berna fino al 31 maggio 1990, quando ha smesso in vista della nascita del figlio (doc. 16). Nel giugno del 1991 essa ha iniziato un'attività a tempo parziale (10-20%) per la __________ __________ di Berna come segretaria e dall'agosto del 1998 lavora al 50% per la __________. Le sue entra­te si compongono di fr. 3222.– mensili netti, compresa la tredicesima mensilità, percepiti appunto dalla __________ (doc. 8 e 13), e di fr. 762.– mensili netti per l'attività all'__________ (doc. 9 e 14), onde complessivi fr. 3984.– mensili. Il suo fabbisogno, non contestato, ammonta a fr. 3030.– mensili.

                                         a)  Invero l'interessata ha oggi 46 anni e deve occuparsi ancora del figlio tredicenne. Ora, secondo giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a ricupe­rare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compia i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiunga i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio, in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entra­ta in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato però dal Tribunale federale, che ha sottolineato come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limi­te d'as­sun­zione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del resto, ove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, la questione era di veri­ficare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse ragionevol­mente e concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC).

                                         b)  Nella fattispecie, come si è visto, già durante l'unione coniugale la convenuta lavorava e oggi, con un grado di occupazione del 60-70%, essa riesce a far fronte alle sue esigenze minime di fr. 3030.– mensili. L'età attuale del figlio, poi, non impone più la sua presenza costante, mentre la disponibilità professionale sarà maggiore con il compimento del sedicesimo anno di età del ragazzo. Essa inoltre non denota – né pretende di avere – particolari problemi di salute. Infine con quanto le rimane a fine mese (oggi fr. 954.–), l'appellante può, con la metà della prestazione d'uscita versatale dal marito, ricostituirsi un'adeguata previdenza professionale. Nelle circostanze descritte, pur tenendo conto che il matrimonio è durato 15 anni, si può ragionevolmente ritenere l'appellante in grado di far fronte autonomamente al suo fabbisogno. Ne discende che l'appello, su questo punto, è destinato all'insuccesso, senza che occorra esaminare le censure, ininfluenti, sul reddito del marito.

                                   6.   L'appellante non contesta l'entità del contributo di mantenimento per il figlio, fissato dal Pretore in fr. 1440.– mensili, ma chiede che a tale importo siano aggiunti gli assegni familiari “percepiti come di legge dalla madre cui il figlio è affidato”. Secondo l'art. 285 cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli spettanti alla persona tenuta al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo. Nel caso in esame entrambi i genitori percepiscono un assegno per il figlio (doc. G e 13) e il Pretore ha fissato il contributo a carico del padre dipartendosi da un reddito di lui di fr. 6796.– mensili comprendente, appunto, l'assegno di base (sentenza, pag. 6). La questione sollevata dall'appellante non è pertanto di rilievo, il fabbisogno del figlio essendo pacificamente coperto. Del resto, proprio perché tale fabbisogno è coperto, la richiesta dell'appellante intesa a cumulare assegno e contributo mira a ottenere un importo superiore alle necessità del figlio, ciò che non è ammissibile (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 72 ad art. 285 CC). L'appellante chiede inoltre che il padre partecipi alla metà delle spese straordinarie per il figlio. L'art. 286 cpv. 3 CC prevede in effetti la possibilità di chiedere un contributo speciale in caso di bisogni straordinari e imprevisti del figlio, che devono però essere addotti e documentati. L'appellante neppure spiega quali sarebbero le necessità straordinarie del figlio, sicché la domanda manca una volta ancora di motivazione. Anche su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

                                   7.   Quanto alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha rilevato che la moglie non era stata in grado di dimostrare che la BMW “518i Touring” in dotazione alla coppia era un suo bene proprio e ha accolto la pretesa del marito, che rivendicava la me­tà del valore venale del mezzo (fr. 2000.–). Egli ha soggiunto dipoi che al momento della litispendenza della causa di divorzio il marito aveva percepito fr. 1981.70 quale riscatto di una polizza sulla vita e che il fatto di avere in precedenza ottenuto dalla com­pagnia di assicurazione l'importo di fr. 21 700.–, utilizzati per far fronte alle spese connesse all'organizzazione della vita separata, non era determinante ai fini della definizione delle rispettive pretese in liquidazione del regime dei beni. Donde, in sintesi, l'obbligo per la convenuta di versare all'attore fr. 1010.– in liquidazione del regime matrimoniale. L'appellante ribadisce che l'automobile è stata da lei acquistata in contanti con denaro ricevuto in presti­to dalla madre e pretende di nulla dovere all'ex marito, lo stesso essendosi già appropriato della metà dei beni mobili.

                                         L'argomentazione è fondata. Dagli atti risulta che il 2 luglio 1993 il garage __________ ha venduto una BMW “518i Touring” per fr. 24 500.– (doc. 15 primo foglio). Dagli estrat­ti prodotti dalla convenuta si desume che il 28 giugno 1993 sono stati prelevati da un conto __________ fr. 20 000.– (doc. 15, 4° foglio), che lo stesso giorno sono stati versati su un conto dell'appellante __________ fr. 20 000.– (doc. 15, 3° foglio) e che il 2 luglio 1993 da quest'ultimo conto sono stati prelevati fr. 22 000.– (doc. 15 secondo foglio). Contrariamente a quanto l'attore pretende, il conto __________ è intestato a __________, madre della convenuta (doc. 10, 5° e 8° foglio). La sequenza temporale dei versamenti permette dunque di ritenere che l'autovettura sia stata pagata con fondi ricevuti dalla madre. In tali condizioni l'appellante ha sufficientemente provato che la vettura è un suo bene proprio (art. 198 n. 2 e 4 CC) e non rientra nel calcolo dell'aumento. Al riguardo l'appello è provvisto di buon diritto.

                                   8.   Per quel che concerne il riscatto dell'assicurazione sulla vita, l'appellante sottolinea che nel giugno del 1997 il marito ha ricevuto dalla compagnia di assicurazioni fr. 21 700.–, il cui uso non ne giustifica l'esclusione dal calcolo dell'aumento. Ora, dagli atti si deduce che nell'aprile 1997 la __________ assicurazioni ha con­cesso all'attore un mutuo fr. 21 700.–, versandogli fr. 20 816.90 previa consegna in garanzia di una polizza relativa a un'assicurazione sulla vita. Il contratto di assicurazione è stato poi disdetto il 17 febbraio 1998 e all'attore sono stati versati fr. 1981.70 (doc. SS nell'inc. DI.1997.694, richiamato). Non essendovi prova circa l'appartenenza a un'altra massa, in particolare del fatto che i pre­mi siano stati pagati con beni propri, il capitale ricevuto dall'attore durante il regime deve pertanto considerarsi alla stregua di un acquisto (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 72 ad art. 197; Hausheer in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 22 ad art. 197; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 1117, pag. 456).

                                         Quanto allo scioglimento del regime matrimoniale, in caso di divorzio esso retroagisce al giorno della presentazione della domanda (art. 204 cpv. 2 CC), il quale si determina secondo il diritto cantonale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1236 pag. 504). Prima che entrasse in vigore il nuovo diritto del divorzio nel Ticino l'istanza di conciliazione creava litispendenza (art. 421 cpv. 2 vCPC). In concreto lo scioglimento del regime matrimoniale dovrebbe pertanto considerarsi avvenuto il 27 giugno 1997. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) il divorzio è retto dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC), applicabile anche alla fattispecie (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Più non sussistendo il tentativo di conciliazione, da allora la litispendenza si instaura nel Ticino con l'introduzione dell'azione (art. 136 cpv. 2 CC). Comunque sia, ciò non ha importanza nel caso specifico. Il 27 giugno 1997 infatti il marito aveva già consumato il capitale per le proprie esigenze (interrogatorio formale del 20 maggio 1998 nell'inc. DI.1997.1277, richiamato), né l'appellante pretende il contrario. L'importo in questione non può essere inserito tra gli acquisti dell'attore (art. 207 cpv. 1 CC). Tutt'al più la convenuta avrebbe potuto chiedere la reintegra di quel capitale negli acquisti (art. 208 CC), ma essa non ha reso verosimile che l'alienazione sia avvenuta con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1 441 pag. 576), non essendo sufficiente al proposito il generico accenno all'ipotesi che “tale prelevamento è strumentale e finalizzato unicamente a peggiorare la situazione patrimoniale della moglie e del figlio” (appello, pag. 5).

                                         In conclusione, a titolo di liquidazione del regime dei beni l'attore verserà quindi alla convenuta fr. 990.85 (metà di fr. 1981.70). L'appello dev'essere accolto entro tali limiti.

                                   9.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il dettato dell'art. 148 cpv. 1 CPC. L'appellante soccombe in misura pressoché totale, ragion per cui si giustifica di porre tasse e spese a suo carico (rinunciando a prelevare la trascurabile quota a carico dell'attore), con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio non incide per contro in maniera apprezzabile sulle spese e le ripetibili di primo grado, che possono rimanere invariate.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è cosi riformato:

                                         __________ verserà a __________ l'imposto di fr. 990.85 in liquidazione del regime dei beni.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

   sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                          La segretaria

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