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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.08.2003 11.2002.127

27 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,631 mots·~13 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.127

Lugano, 27 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.___ (rilascio di certificato ereditario) della Pre­tura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 12 settembre 2001 da

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

per ottenere il certificato ereditario nella successione fu __________ (1920-1999), già in __________, certificato al cui rilascio si è opposto  

__________, __________, per sé e – in appello – per __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre 2002 proposto da __________ contro la sentenza emessa il 29 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1920), attinente di __________, coniugato con __________ nata __________ (1924) e padre di due figli (__________, nato nel 1948, e __________, nato nel 1954), è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il __________ 1999. Egli ha lasciato due testamenti olografi, pubblicati il 9 febbraio 2001 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Nel primo, del 3 agosto 1983, egli ha istituito il figlio __________ suo erede universale e suo esecutore testamentario (oltre che amministratore della successione), con­ferendo alla moglie __________ un diritto d'usufrutto vitalizio sull'eredità (oltre che un diritto d'abitazione in uno stabile di via __________ a __________). Quanto al figlio __________, egli si è così espresso:

                                         A mio figlio __________ e a sua moglie non posso lasciare niente. Infatti è dal gen­naio 1981 che hanno completamente rotto i rapporti con me. Inoltre con lettera del 16 aprile 1983 dell'avv. __________ hanno confermato la rottura con la famiglia. __________ rifiutandosi di far iscrivere il diritto di usufrutto e abitazione sulla proprietà a __________ si è fatto anticipare la sua quota di eredità da parte di __________ (vedi verbale del Pretore avv. __________ – Pretura di Lugano Campagna). […] Anche per __________, moglie di __________, desidero che non metta piede nella mia proprietà come pure non voglio che partecipi al mio funerale. Se dovesse __________ morire prima di __________, vale pure per lei la diseredazione.

                                         Nel secondo testamento, del 21 dicembre 1985, __________ ha aggiunto talune clausole al primo, tra cui un lascito di fr. 20 000.– per la nipote __________ (1985), figlia di __________. Relativamente a quest'ultimo, egli non ha apportato disposizioni atte a modificarne lo statuto successorio. __________ non ha contestato la diseredazione.

                                  B.   Il 12 settembre 2001 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché le fosse rilasciato un certificato ereditario in cui lei e __________ figurassero come unici eredi dell'avo __________, mentre __________ risultasse usufruttuaria generale. In pendenza di procedura, inoltre, con petizione del 13 novembre 2001 essa ha promosso un'azione di riduzione contro __________, chie­dendo che quest'ultimo fosse condannato a versar­le la som­ma di fr. 1 358 718.70 a saldo della di lei porzione legittima (art. 478 cpv. 3 CC), subordinatamente la somma che sarebbe risultata dalla perizia giudiziaria circa il valore vena­le delle particelle n. __________e __________RFD di __________, “riservata la questione inerente al diritto di usufrutto” di __________. La causa si è conclusa per transazione, subito dopo la petizione, nell'ambito di un esperimento di conciliazione tenutosi il 6 marzo 2002. Tale accordo prevedeva tra l'altro che:

                                         1.  A saldo di ogni e qualsiasi pretesa a dipendenza della successione relitta da __________, __________ verserà a __________ a (figlia di __________ a) l'importo di fr. 1 000 000.– (un milione), mediante versamenti rateali di fr. 100 000.– mensili, senza interessi, la prima volta entro il 30 giugno 2002 e così di seguito fino ad estinzione del debito, ritenuto che in caso di inadempienza l'intero importo diverrà esigibile.

                                         2.  Per l'importo di cui al punto 1 l'eventuale tassa di successione è a carico di __________ a.

                                         3.  __________ rinuncia alla metà dell'usufrutto sulle particelle n. __________e __________RFD __________. In questo senso l'iscrizione della rinuncia a RF non è condizione di validità per le parti, ritenuto che detta rinuncia è comunque vincolante per __________ e __________.

                                         4.  In caso di accettazione dell'accordo la causa […] sarà stralciata dai ruoli, spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili.

                                         In seguito a ciò, con decreto redatto a verbale lo stesso 6 marzo 2002 il Pretore ha stralciato l'azione dai ruoli.

                                  C.   Il 28 marzo 2002 __________ ha sollecitato il Pretore perché emanasse il certificato ereditario da lei richiesto il 12 set­tembre 2001. Il Pretore ha intimato l'istanza il 19 aprile 2002 a __________ a, che con osservazioni del 30 aprile 2002 ha dichiarato di opporsi. A suo parere, sul documento non sarebbero dovuti figurare lui medesimo e la nipote __________, bensì lui medesimo e la madre __________ in qualità di usufruttuaria. __________ non è stata chiamata a esprimersi. Statuendo con sentenza del 29 ottobre 2002, il Pretore ha respinto l'istanza, rifiutando l'emissione del certificato. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere a __________ un'indennità di fr. 600.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto un appello dell'11 novembre 2002 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza e di notificarle il certificato richiesto. Nelle loro osservazioni del 17 dicembre 2002 __________ e __________ (alla quale è stata conferita la possibilità di esprimersi), propongono di respingere l'appello. Con ordinanza del 29 luglio 2003 il giudice delegato di questa Ca­mera, accertato che __________ era divenuta maggiorenne l'11 febbraio 2003 in pendenza di appello e che il fascicolo dell'azione di riduzione non figurava agli atti, ha invitato l'ap­pellante a esibire una procura da lei firmata che ratificasse l'operato del suo legale e ha invitato il Pretore a far seguire il fascicolo della causa. La procura è stata trasmessa al giudice delegato il 7 agosto 2003. L'incarto della Pretura è giunto al Tribuna­le di ap­pello il

                                         13 agosto successivo.

Considerando

in diritto:                  1.   Il certificato ereditario è rilasciato dal Pretore con procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a indire un'udienza (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360), il giudice può – ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni di sua iniziativa e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (Rep. 1976 pag. 201). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comu­nicazione ai beneficati del testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore possono ottenere una dichia­razione dell'autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità. Agli eredi istituiti sono equiparati per prassi gli eredi legittimi (Karrer in: Basler Kom­men­tar, ZGB II, 2ª edizione, n. 6 ad art. 559 con numerosi richia­mi). Se la richiesta incontra contestazioni, il certificato ereditario non può essere rilasciato (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in principio; diversamente dal certificato di esecutore testa­mentario: DTF 91 II 182). L'eredità rimane allora nel possesso provvisorio degli eredi legittimi (art. 556 cpv. 3 CC), ma l'autorità può – se occorre – designare un amministratore (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 559 CC con rinvii). In certi Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del certificato ereditario, l'am­ministratore è nominato per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel, Interessen­konflikte des Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340).

                                   3.   Il principio testé riassunto non è senza eccezioni. Dottrina recen­te ritiene in effetti che, ove l'opposizione al rilascio del certificato ereditario provenga da un erede legittimo e sia diretta nei confronti di un altro erede legittimo, l'autorità richiesta possa emettere ugualmente il certificato litigioso se le contestazioni appaiono infondate (Karrer, op. cit., n. 16 in fine ad art. 559 CC). Questa Camera ha già avuto modo di decidere inoltre che, comunque sia, l'opposizione al rilascio del certificato – provenga essa da eredi legittimi o istituiti – non può inibire l'emissione dell'atto senza limiti di tempo. Decorso infruttuoso il termine per promuovere azione di nullità (art. 521 cpv. 1 CC) o azione di riduzio­ne (art. 533 cpv. 1 CC), ovvero al più tardi un anno dall'opposizione al rilascio del certificato ereditario, l'autorità può emet­tere il documento (I CCA, sentenza inc. 11.1997.110 del 21 gennaio 1998, consid. 4 e 5; nello stesso senso: DTF 128 III 318). In concreto è trascorso ormai più di un anno dal momento in cui l'opposizione è stata formulata (il 30 aprile 2002: sopra, lett. C). Sotto questo profilo nulla osta più, dunque, al rilascio del certificato. Rimane da esaminare se altri motivi ne impediscano l'emanazione.

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha rifiutato l'emissione del certificato con l'argomento che l'istante, accet­tando nel marzo del 2002 la nota transazione a saldo di ogni pretesa, “ha rinunciato al riconoscimento definitivo della sua qualità di erede”. A mente del Pretore l'istante “avrebbe potuto essere definita erede effettiva soltanto nel caso in cui, nel quadro dell'azione di riduzione intentata, si fosse giunti a una decisione finale che accogliesse, in sostanza, le sue tesi”. D'altro lato – ha continuato il Pretore – “non si vede [...] quale possa essere l'interesse giuridico degno di protezione dell'istante all'ottenimento del suddetto attestato. Il certificato ereditario permette agli eredi di legittimarsi e di disporre dei beni della successione; __________ invece, con­formemente alla transazione raggiunta, non ha manifestamente alcun potere di disposizione sui beni successori. A maggior ragione quindi l'emissione del certificato ereditario deve essere negata nella fattispecie, proprio per evitare che __________ sia apparentemente legittimata a compiere operazioni su beni sui quali ella ormai non può più vantare alcun diritto di natura successoria”. Nelle condizioni descritte il Pretore ha respinto l'istanza di rilascio, in sintesi, per carenza di legittimazione attiva.

                                   5.   Dalla prima argomentazione pretorile va subito sgombrato il campo. L'art. 478 cpv. 2 CC stabilisce in effetti che, salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devolu­ta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto. E l'art. 478 cpv. 3 CC precisa che, dandosi discendenti del diseredato, costoro hanno diritto al­la di lui quota legittima co­me se egli fosse premorto. I discendenti del diseredato, in altri termini, subentrano a quest'ultimo per legge (Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 7 lett. a ad art. 478 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 4 cifra 1 lett. a ad art. 478 CC). __________ non avendo contestato la diseredazione, la figlia __________ – che non è stata diseredata – gli è dunque subentrata per legge. Certo, all'abiatica il testatore aveva destinato soltanto un legato di fr. 20 000.–, ma ciò nulla muta al fatto che nelle circostanze descritte costei divenisse erede. Se mai, essa avreb­be potuto esigere il legato disposto in suo favore pur rinunciando all'eredità (art. 486 cpv. 3 CC). Poco importa, di conseguenza, che nella fattispecie il Pretore non sia stato chiamato a giudicare l'azione di riduzione nel merito. Ai discendenti del diseredato la qualità di erede non è condizionata – come detto – al presupposto di uscire vittoriosi da un'azione di riduzione. Su questo primo punto la sentenza impugnata non resiste alla critica.

                                   6.   Più delicata è la questione di sapere se l'istante avesse ancora un interesse legittimo a sollecitare il certificato richiesto quantunque, come erede, essa non risultasse – né risulti – vantare più alcuna pretesa nei confronti di __________. Il fatto è che, contrariamente all'opinione del Pretore, il rilascio di un certificato ereditario non presuppone un interesse concreto e attuale all'uso del documento. Decisivo è che il richiedente appartenga a una cerchia di persone legittimate a ottenerlo (eredi istituiti, eredi legittimi, coniuge superstite usufruttuario, esecutore testamentario, amministratore della successione, liquidatore dell'eredità: Karrer, op. cit., n. 5 a 8 ad art. 559 CC con riferimenti). È vero che il certificato è generalmente inteso come attestato di legittimazione “provvi­sorio” – poiché non suscettibile di passare in giudicato (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in principio) – circa l'identità degli eredi (Karrer, op. cit., n. 2 ad art. 559 CC). È anche vero però che l'art. 559 cpv. 1 CC non pone limiti di tempo alla sua emissione. Anzi, nel caso in cui sussista opposizione al rilascio e l'opponente abbia promosso un'azione di nullità o un'azione di riduzione, il certificato potrà essere emanato solo una volta conclusa l'azione di nullità o l'azione di riduzione (DTF 128 III 323 consid. 2.2.1 in fine).

                                   7.   __________ e __________ affermano, nelle osservazioni all'appello, che l'azione di riduzione intentata dalla nipote era tardiva e chiedono che si richiami dalla Pretura l'incarto __.____.___ relativo all'esperimento di conciliazione. A prescindere dal fatto però che nel Ticino una transazione conclusa davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verba­le ha forza di giudicato (art. 352 cpv. 1 CPC) e non può più essere ridiscussa, __________ era divenuta – come si è spiegato – erede di __________ per legge e tale sarebbe stata quand'anche non si fosse rivolta al giudice. Il richiamo in questione non sarebbe pertanto di alcuna utilità. Che l'istante poi sia stata tacitata delle sue pretese non significa, con ogni evidenza, ch'essa abbia perduto la qualità di erede, né la transazione del marzo 2002 accenna – per avventura – a un'ipo­tetica cessione di ragione ereditaria fra coeredi (art. 635 cpv. 1 CC). Quanto all'utilità pratica del certificato ereditario, si è visto che tale esigenza non è un requisito per ottenerne il rilascio. Ne segue che la sentenza impugnata non può essere condivisa nemmeno sulla seconda motivazione.

                                   8.   Se ne conclude, in sintesi, che a ragione l'interessata chiede il rilascio di un certificato ereditario nel quale __________ unitamente a lei stessa come unici eredi del defunto e __________ come usufruttuaria (art. 473 CC). Che nell'ambito della nota tran­sazione quest'ultima abbia rinunciato a mezzo beneficio nulla mu­ta, la rinuncia non essendo avvenuta nel quadro dell'art. 566 cpv. 1 CC. Di per sé questa Camera potrebbe dunque emanare l'atto essa medesima, modificando i dispositivi della sentenza impugnata in esito all'attuale giudizio. Lo scopo del certificato ereditario essendo quello però di conferire agli eredi un idoneo titolo di legittimazione di fronte a terzi, un certificato ereditario “incorporato” in una sentenza di questa Camera sarebbe di scarsa funzionalità. È opportuno perciò che al riguardo provveda il Pretore (analogamente: I CCA, sentenza inc. __.____.__ del 2 agosto 2002, consid. 9). La tassa di giustizia e le spese del certificato ereditario rimarranno a carico dell'istante, l'emanazione dell'atto non costituendo un debito della successione (Karrer, op. cit., n. 31 ad art. 559 CC), mentre il Pretore annullerà le ripetibili in favore di __________, che ha avversato a torto il rilascio del documento. Gli oneri e le ripetibili di appello, commisurati all'importanza del caso, seguono invece il principio della soccombenza (art. 148

                                         cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il Pretore è invitato a rilasciare il certificato ereditario così come richiesto dall'appellante con istanza del 12 settembre 2001, giudicando sulle spese nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico di __________ e __________, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         –  avv. __________, __________;

                                         –  avv. __________, __________,

                                            per sé e per __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

11.2002.127 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.08.2003 11.2002.127 — Swissrulings