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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2002 11.2002.121

4 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·825 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.121

Lugano 4 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere,

sedente per statuire nella causa __.____.__ (annullamento di decisioni assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'11 febbraio 2002 da

__________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

giudicando ora sulla domanda di revisione presentata il 25 ottobre 2002 dalla convenuta con riferimento al decreto di stralcio emesso il 15 ottobre 2002 da questa Camera (inc. __________.__________.__________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la domanda di revisione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 12 gennaio 2002 si è tenuta a Lugano l'assemblea dei soci fondatori dell'__________ __________ __________ __________ __________;

                                         che l'11 febbraio 2002 __________ __________ __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto l'associazione, oltre a __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché la citata assemblea fosse dichiarata nulla, rispettivamente fosse annullata;

                                         che, contestualmente alla petizione, gli attori hanno chiesto l'ema­nazione di provvedimenti cautelari, in particolare la sospensione delle risoluzioni n. 8, 9 (recte: 12) e 10 (recte: 13) prese dall'assemblea;

                                         che, statuendo con decreto del 2 agosto 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la richiesta e ha sospeso le risoluzioni n. 8 e 9 (recte n. 12), ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese per un terzo a carico degli istanti e per il resto a carico dell'associazione, tenuta a rifondere agli istanti fr. 500.– per ripetibili ridotte;

                                         che contro il citato decreto l'associazione __________ __________ __________ __________ ha interposto appello il 13 agosto 2002;

                                         che il 16 agosto 2002 la presidente di questa Camera ha inviato l'appellante a versare entro mercoledì 3 settembre 2002 la somma di fr. 300.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presun­te, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello non sarebbe stato trattato;

                                         che il 15 ottobre 2002 la Camera ha stralciato l'appello dai ruoli, non risultando essere stato versato alcun anticipo nel termine impartito (inc. __________.__________.__________);

                                         che il 25 ottobre 2002 l'associazione __________ __________ __________ __________ ha introdotto a questa Camera una domanda di revisione in cui censura lo stralcio dell'appello, il versamento dell'anticipo essendo avvenuto con tempestività;

                                         che nelle loro osservazioni del 21 novembre 2002 __________ __________ __________ __________ e __________ __________ dichiarano di prendere atto delle ragioni addotte dalla controparte;

e considerando

in diritto:                        che la domanda in oggetto si fonda su un titolo di revisione previsto dalla legge (art. 340 lett. d CPC: errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa), onde la sua ricevibilità;

                                         che nella fattispecie la Camera ha stralciato dai ruoli l'appello del 13 agosto 2002 dopo avere constatato che il termine fissato per il versamento dell'anticipo in garanzia delle spese giudiziarie era scaduto infruttuoso il 3 settembre 2002;

                                         che il versamento in realtà era avvenuto il 23 agosto 2002, come conferma la Posta Svizzera (Postfinance), ma era stato accreditato dal Tribunale di appello a favore di un altro incarto;

                                         che tale disguido si deve all'inavvertenza di chi ha eseguito il pagamento, il quale invece di usare la polizza di versamento prestampata acclusa alla richiesta di questa Camera, ha provveduto per via elettronica, salvo indicare una cifra errata nel numero di riferimento;

                                         che, comunque sia, la somma è pervenuta sul conto corrente postale __________-__________-__________del Tribunale d'appello in termine utile;

                                         che questa Camera pertanto, stralciando l'appello il 15 ottobre 2002, si è dipartita fallacemente dall'inesistenza di un fatto (l'avvenuto pagamento), la cui verità era positivamente stabilita;

                                         che il titolo di revisione invocato dall'appellante è di conseguenza fondato;

                                         che, per quanto riguarda gli oneri dell'attuale pronunciato, appare giustificato rinunciare a ogni prelievo;

                                         che la controparte non si è opposta alla domanda di revisione e, non potendo essere considerata “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), non può essere condannata alla corresponsione di ripetibili, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può essere tenuto in alcun caso a versamento di sorta (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159; Rep. 1997 pag. 135 e 137 consid. 4 con richiamo);

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;  – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         – Tribunale federale (causa __________.__________/__________), con l'incarto.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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