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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.2003 11.2002.101

16 décembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,504 mots·~18 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.101

Lugano, 16 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ___.____/__.__.____ (protezione del figlio: misure prov­visionali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

a  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) e alla Commissione tutoria regionale __________, __________  

                                         riguardo ai figli __________ (1993) e __________ (1996);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 13 agosto 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1962) e __________ __________ (1966) si sono sposati il ____________________ 1991. Dal matrimonio sono nati __________, il

                                         ____________________ 1993, e __________, il ____________________ 1996. I coniugi si sono separati all'inizio del 2001, quando __________ __________ ha lasciato l'abitazione familiare. I figli sono rimasti con la madre. Il 12 ottobre 2001 __________ __________ ha denunciato alla Com­missione tu­toria regionale __________ presunti abusi sessuali commessi dallo zio materno su __________ e __________. Con decisione provvisionale del­l'8 feb­braio 2002, emanata senza contraddittorio, la Commissione tutoria ha decre­tato il collocamento dei ragazzi nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (__________) dell'Istituto __________ a __________, ha privato i genitori della custodia parentale e ha sospeso il loro diritto di visita. Su istanza di revoca presentata da __________ __________ il 22 febbraio 2002, con decisione provvisionale del 6 mar­zo 2002 la Commissione tutoria ha confermato le misure adot­tate, concedendo nondimeno a ogni genitore un colloquio sorvegliato di un'ora con i figli e incaricando l'operatore sociale __________ __________ di fissare ulteriori diritti di visita sorvegliati. Un ricorso introdotto il 18 marzo 2002 da __________ __________ contro tale decisione è sta­to respinto il 6 giugno 2002 dalla Sezione degli enti locali, autori­tà di vigilanza sulle tutele, che ha negato alla ricorrente anche l'assistenza giudiziaria. Su appello della soccombente, tale beneficio è poi stato accordato da questa Camera con sentenza del 30 dicembre 2002 (inc. __________.__________.__________).

                                  B.   Nel frattempo, esaminato un rapporto dello psicologo e psicoterapeuta __________ __________ sulle capacità dei genitori, con decisione del 7 giugno 2002 la Commissione tutoria ha optato per il mantenimento delle misure provvisionali già adottate, salvo ridurre il diritto di visita sorvegliato di __________ e __________ __________ a un'ora ciascuno ogni quindici giorni. Adita da entrambi i genitori, con decisioni provvisionali del 18 giugno e del 3 luglio 2002 l'autorità di vigilanza ha restituito effetto sospensivo al ricorso di __________ __________ e ha ripristinato provvisoriamente il diritto di visita sor­vegliato dei genitori in un'ora la settimana. Chiusa l'istruttoria, con decisione del 13 agosto 2002 essa ha poi risolto di collocare __________ __________ __________ per l'anno scolastico 2002/03 come semiconvit­tori all'Istituto __________ di __________ e di affidare i ragazzi al padre la sera, il fine settimana e durante le ferie scolastiche. Parallelamente essa ha esteso il diritto di visita di __________ __________, dal 9 settembre 2002, concedendole cinque incontri sorveglia­ti di un'ora e mezzo la settimana seguiti da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni domenica, con l'obbligo di impedire ogni relazione dei figli con la sua famiglia, in particolare con lo zio materno e i nonni. Alla fine del 2002 la Commissione tutoria avrebbe poi riesaminato la situazione, decidendo nuovamente sull'assetto delle visite. L'interessata è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  C.   __________ __________ ha impugnato la decisione appena citata con un appello del 4 settembre 2002 in cui ha chiesto, previo conferimen­to dell'assistenza giudiziaria, di ampliare subito il suo diritto di visita a dieci incontri sorvegliati, due la settimana, e in seguito a due pomeriggi non sorvegliati la settimana, con possibilità di telefonare liberamente ai figli. La richiesta di essere autorizzata immediatamente, già in pendenza di appello, a esercitare i due diritti di visita sorvegliati per un totale di tre ore la settimana è stata respinta dall'ex presiden­te di questa Camera con decreto del 18 set­tembre 2002. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2002 (che è stata autorizzata a formulare) la Commissio­ne tutoria ha proposto di respingere l'appello, definendo prematuro l'esercizio di un diritto di visita non sorvegliato senza che fosse stato approfondito il quadro psicologico della madre, con particolare attenzione alla sua capacità di garantire l'incolumità e il bene dei figli durante gli incontri. Essa ha comunicato altresì di avere deciso in via provvisionale, lo stesso 9 ottobre 2002, di fissare il diritto di visita di lei – visto l'andamento del­le cose – in “circa” un'ora e mezzo la settimana sotto sorveglianza. __________ __________ ha dichiarato il 25 novembre 2002 di rinunciare a osser­vazioni e di rimettersi al giudizio della Camera, tanto più che dal 9 settembre 2002 erano ormai trascorse oltre cinque settimane e l'appel­lo appariva superato dagli eventi.

                                  D.   In pendenza di appello, con una nuova decisione provvisionale del 19 febbraio 2003 la Commissione tutoria, accertate le deteriorate relazioni personali tra i figli e la madre, ha nuovamente ridotto il diritto di visita dei genitori a “circa” un'ora e mezzo sorvegliata ogni due settimane. Tale decisione è stata impugnata da entram­be le parti all'autorità di vigilanza, che con decisione provvisiona­le del 18 marzo 2003 ha finanche sospeso il diritto di visita di __________ __________. Sentiti i ricorrenti il 31 marzo 2003, con decisione del 17 aprile 2003 l'autorità di vigilanza ha rifiutato di ripristinare in via provvisionale il diritto di visita della madre, così come ha respinto la proposta di lei, che proponeva di collocare i figli in internato all'Istituto Vanoni. Sul seguito della procedura gli atti non danno indicazioni, sicché con ordinanza del 1° ottobre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato a __________ __________, a __________ __________ e alla Commissione tutoria regionale un termine di dieci giorni per giustificare l'eventuale interesse concreto e attuale alla decisione dell'appello, con l'avvertimento che il silenzio sarebbe stato interpretato come sopravvenuta carenza d'interesse. __________ __________ ha reagito il 10 ottobre 2003, insistendo per l'emanazione del giudizio. __________ __________ e la Commissione tutoria regionale sono rimasti silenti.

Considerando

in diritto:                  1.   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia – e nella fattispecie entrambi sono stati privati della custodia, come si è visto, con decisione provvisionale dell'8 febbraio 2002 – nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tanto la madre quanto il padre, inol­tre, può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Competente a decidere è l'autorità tutoria (art. 275 cpv. 1 CC). In pendenza di una causa di divorzio, di una procedura a tutela dell'unione coniugale, di un'azione intesa alla modifica dell'autorità parentale o alla modifica del contributo di mantenimento la competenza spetta invece al giudice (art. 275 cpv. 2 e 315a cpv. 1 CC), ma l'autorità tutoria rimane abilitata a continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC). In concreto risulta che nel gennaio del 2003 __________ e __________ __________ hanno introdotto una richiesta comune di divorzio con accordo parziale (decisione impugna­ta, lett. A in fine). Dato però che la procedura di protezione dei figli pendeva già da oltre un anno, la competenza dell'autorità tutoria è continuata a sussistere. Quanto alle decisioni dell'autorità di vigilanza, esse sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile di appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2), ancorché siano meramente provvisionali (sentenza I CCA inc. __________.__________.__________del 1° dicembre 2003, consid. 3). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'unico dispositivo della decisione impugnata oggetto dell'appello (n. 2) riguarda il diritto di visita della madre, che l'autorità di vigilanza ha fissato – dal 9 settembre 2002 – in cinque incontri sorveglia­ti di un'ora e mezzo la settimana, seguiti da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni domenica (con l'obbligo di impedire ogni relazione tra i figli e la famiglia, in particolare con lo zio ma­terno e i nonni), fermo restando che alla fine del 2002 la Commissio­ne tutoria avrebbe statuito nuovamente sulla cadenza delle visite. Nell'appello l'interessata chiede di am­pliare tale diritto a dieci incontri sorvegliati, due la settimana, e in seguito a due pomeriggi non sorvegliati la settimana, con possibilità di telefonare liberamente ai figli. Se non che, decidere oggi sulla postulata estensione delle visite non è più di alcun interesse pratico né attuale. Già il 9 ottobre 2002, in effetti, la Commissione tutoria ha adottato una nuova disciplina provvisiona­le degli incontri, i quali richiedevano costanti mediazioni da par­te di una responsabile del “Centro __________ ” a __________, specializza­ta in pedagogia (act. III). La situazione si è poi deteriorata, tant'è che con decisione provvisionale del 19 febbraio 2003 la Commissione ha dimezzato la frequenza delle visite e il 18 marzo 2003 l'au­torità di vigilanza ha addirittura sospeso le relazioni personali tra l'interessata e i figli, i quali non volevano più visite da parte di lei. Sapere retrospettivamente in tali circostanze se la decisione impugna­ta, del 13 agosto 2002, fosse legittima è dunque una questio­ne puramente teorica e astrat­ta, visti gli eventi successivi. Quand'anche l'appello fosse accolto, invero, le de­cisioni prese dalla Commissione tutoria e dall'autorità di vigilanza dopo la decisione impugnata continuano a esplicare i loro effetti, senza che l'eventuale accoglimento dell'appello pos­sa recare alcun beneficio pratico e attuale all'interessata. In simili con­dizioni l'appello non denota più alcun interesse giuridico.

                                   3.   Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le con i ricorsi di diritto pubblico – ove la questione litigiosa, oltre a ripresentarsi in ogni tempo in circostanze identiche o almeno simili, rivesta un'importanza di principio e non potrebbe mai, per il rapido succedersi degli eventi, essere giudicata con tempe­stività (richiami di giurisprudenza in: Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261). Nella fattispecie non soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che l'esercizio provvisionale di un diritto di visi­ta dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso, né in concreto si ravvisavano que­stio­ni giuridiche di principio. L'appellante obietta nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2003 che “l'intera procedura con la Commissione tutoria e con le autorità superiori è stata impostata sulla pendente procedura di appello”. A parte il fatto però che la Camera civile di appello non è una superiore autorità di vigilanza, la genericità dell'affermazione non suffraga lontana­mente gli estre­mi perché si giudichi un'impugnazione senza interesse giuridico. Che poi la pedagogista del “Centro __________ ” a __________, incaricata di mediare i diritti di visita, non sia né psicologa né psicoterapeuta nulla muta alla circostanza che l'appello risulti ormai superato da decisioni successive. Certo, l'appellante si duole che lo stral­cio della procedura vanificherebbe la sua richie­sta di assistenza giudiziaria, ma l'assunto cade nell'equivoco, giacché un appello divenuto senza interesse giuridico non osta di per sé al conferimento dell'assistenza giudiziaria. Sui presupposti che disciplinano tale beneficio, del resto, si tornerà in appresso.

                                   4.   Qualora un appello sia stralciato dai ruoli perché divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). In virtù di quest'ultima norma il tribunale, udi­te le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “te­nendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del mo­ti­vo che termina la lite”. Per stabilire chi debba sopportare spese e ripetibili nel caso specifico occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la regolamentazione impugnata del diritto di visita non risultasse ormai superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 116 II 729 consid. 6, 111 Ib 191 consid. 7a).

                                         a)   Nell'appello l'interessata lamentava anzitutto una violazione del suo diritto d'essere sentita per non aver potuto consultare gli atti sulla base dei quali l'autorità di vigilanza le rimproverava – da un lato – la tendenza a proteggere la figura del fra­tello, presunto autore di abusi, e – dall'altro – la forte dipendenza dalla sua fa­miglia (memoriale, punto 2). L'autorità di vigilanza ha tratto tali accertamenti da un rappor­to del 24 marzo 2002 consegna­to al Ministero pubblico dal prof. dott. __________ __________ (act. 12), dalle dichiarazioni rilascia­te il 14 febbraio 2002 al Magistrato dei minorenni da __________ (act. 6), da quanto aveva riferito il 13 febbraio 2002 al Procuratore pubblico la dott. __________ __________ -__________ __________, pedagogista del “Centro __________ ”, (act. 5) e da una deposizione rilasciata il 17 luglio 2002 all'autorità di vigilanza da __________ __________ (act. 47), educatore di riferimento di __________ e __________ al __________ dell'Istituto __________ a __________ (decisione impugna­ta, consid. 4d). Ora, tutti i documenti citati dall'autorità di vigi­lanza figurano agli atti. Anzi, alla deposizione di __________ __________ (l'ultimo degli atti istruttori testé menzionati) ha assistito lo stesso patrocinatore della ricorren­te. Né quest'ultima pretende che l'autorità di vigilanza le abbia mai negato la consultazione del­l'inserto o le abbia precluso la facoltà di partecipare a una discussione finale (art. 28 LTC). Con ogni verosimiglianza la censura di forma sollevata nell'appello si sarebbe dunque rivelata priva di buon esito.

                                         b)   L'appellante criticava altresì, nel memoriale, l'insufficiente estensione del suo diritto di visita rispetto a quello stabilito dalla Commissione tutoria e censurava di arbitrio la decorrenza della nuova regolamentazione, fissata dall'autorità di vigilanza al 9 settembre 2002 anziché al 13 agosto 2002, data di emanazione della decisione (punto 3). La prima doglianza sarebbe verosimilmente risultata senza fondamento, già per il fatto che non sarebbe stato ragionevole né conforme al bene dei figli triplicare improvvisamente la durata complessiva del diritto di visita, passando da un'ora la settimana (concessa dall'autorità di vigilanza in pendenza di ricorso il

                                               3 luglio 2002: act. 52) a due incontri di un'ora e mezzo. Una richiesta analoga in pendenza di appello è stata respinta, del resto, anche dall'ex presidente di questa Camera il 18 settembre 2002. Tanto meno sarebbe apparso giustificato, nella situazione gravemente problematica descrit­ta dall'autorità di vigilanza, estendere le visite di punto in bianco (decisione impugnata, consid. 5). Quanto alla decorrenza della nuova regolamentazione, non vi era alcun motivo perché l'autorità di vigilanza togliesse effetto sospensivo all'appello (art. 424a cpv. 1 CPC). Modificare la disciplina delle visite vigente in pendenza di ricorso richiedeva pur sempre un minimo periodo di adattamento, foss'anche solo da parte dei responsabili del luogo d'incontro e di chi era chiamato a sorvegliare le visite. Pure in proposito l'appello mancava dunque di consistenza.

                                         c)   Infine l'interessata evocava nell'appello gli art. 8 par. 1 e 9 par. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107), facendo valere il suo diritto a rapporti personali e contatti diretti con i figli. Se non che, i diritti che ridondano ai genitori da tali norme, in particolare dall'art. 9 par. 3, non vanno oltre quanto già garantisce l'art. 273 cpv. 1 CC (FF 1994 V 34 in fondo). Determinante in effetti è solo il bene del figlio (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 128 n. 19.05), non l'aspettativa del genitore (DTF 123 III 451 consid. 3b). La precipitazione dell'appellante nel rivendicare due diritti di visita la settimana, prima di un'ora e mezzo e poi di un pomeriggio ciascuno, non poteva seriamente essere condivisa in una situazione delicata come quella in cui versa­va­no i figli, che da almeno cinque mesi vedevano i genitori una sola ora la settimana. Già a prima vista una simile estensione offendeva la gradualità con cui i ragazzi avevano il diritto di essere trattati. Per di più sussitevano, legati al con­tegno della ricorrente, perplessità che solo il trascorrere di un adeguato lasso di tempo avrebbe contribuito a fugare. Il diritto di visita non sorvegliato presupponeva invero che la madre riuscisse a capire finalmente la gravità delle accuse rivol­te dai figli allo zio e al nonno, mostrandosi in grado di tenere i ragazzi lontano dai due soggetti. Verosimilmente l'appello non avrebbe quindi trovato accoglimento nemmeno su questo punto.

                                         d)   Insieme con la postulata estensione delle visite l'appellante sol­lecitava anche il diritto di telefonare liberamente ai figli (memoriale, punti 3 e 4). Ora, non fa dubbio che le relazioni personali cui si riferisce l'art. 273 cpv. 1 CC comprendano anche i contatti per telefono, per scritto, per via elettronica e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, nota 12 ad art. 273). Nella decisione impugnata però l'autorità di vigilanza non aveva minimamente limitato tali facoltà, sicché la richiesta dell'appellante risultava finanche senza oggetto. Del resto, nella misura in cui si trovasse inutilmente ristretta nell'esercizio dei colloqui, l'interessata poteva rivolgersi alla Commissione tutoria perché disciplinasse anche l'uso del telefono. La questione esulava, comunque fosse, dal procedimento di appello.

                                   5.   Se ne conclude che, avesse avuto modo questa Camera di statuire prima che decisioni provvisionali successive rendessero l'appello senza interesse, il giudizio sarebbe consistito verosimil­mente in una reiezione. Oneri processuali e ripetibili del decreto odierno andrebbero perciò addebitati all'appellante (art. 148

                                         cpv. 1 CPC). Da ripetibili si può in ogni modo prescindere, poiché __________ __________ ha rinunciato a formulare osservazioni all'appello, mentre la Commissione tutoria ha agito senza l'ausilio di un legale esterno, nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 in fine OG per analogia). La tassa di giustizia e le spese dovrebbero nondimeno essere poste a carico dell'interessata. Quest'ultima insta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sottolineando che per la complessità della causa essa non può fare a meno di un patrocinatore e che, come disoccupata, essa si trova in gravi ristrettezze finanziarie (appello, punto 5). Ora, che l'appellante versi in difficoltà economiche è senz'altro verosimile, tant'è che l'autorità di vigilanza le ha conferito il gratuito patrocinio, su proposta della Commissione tutoria (dispositivo n. 5). È verosimile altresì che, sprovvista di cognizioni giuridiche, costei debba farsi assistere da un legale per potersi adeguatamente difendere. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria però non è subordinato solo all'indigenza della parte (art. 3 cpv. 1 Lag) e alla relativa incapacità di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), ma anche alla condizione che l'appel­lo abbia probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Queste ultime due condizioni meritano più attenta disamina.

                                         Sul fatto che in concreto una persona dotata di mezzi idonei non avrebbe rinunciato ad appellare solo per questione di costi si può al limite convenire, ancorché sommando la tassa di giustizia, le spese e le eventuali ripetibili di appello il rischio economico dell'operazione non sarebbe stato del tutto trascurabile. Sia come sia, si può presumere che un genitore di condizioni agiate avreb­be affrontato l'alea, il diritto di visita ai figli essendo una posta in gioco di notevole valenza immateriale. Quanto faceva manifesto difetto all'appello era, nel caso specifico, la probabilità di buon esito. Come si è visto, le richieste avanzate dall'appellante non avrebbero verosimilmente avuto alcuna apprezzabile possibilità di successo. L'autorità di vigilanza aveva illustrato con dovizia di motivazione le fragili basi fattuali su cui poggiava l'esercizio del diritto di visita già quel 13 agosto 2002. Affrontare una procedura di appello intesa all'accelerazione e all'estensione degli incontri sulla base di una prognosi tanto labile significava lanciarsi in un'operazione con probabilità di riuscita pressoché nulle. Invero l'appellante sollevava anche una violazione di forma che, se fondata, avrebbe potuto comportare già di per sé l'annullamento della decisione impugnata. Si è detto nondimeno che, così com'era esposta, tale censura appariva d'acchito senza consistenza. Ne segue che in concreto non si ravvisa la premessa dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Lag per concedere all'appellante il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tassa di giustizia e spese dell'attuale decreto andrebbero quindi a carico di lei. Considerata ad ogni buon conto la natura del procedimento e la ristrettezza economica dell'interessata, si giustifica – per questa volta – di rinunciare equitativamente a ogni prelievo. La dispensa ha in ogni modo natura eccezionale e su di essa l'appellante non potrà più contare in circostanze analoghe.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.                                                                                

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________;

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario