Incarto n.: 11.2001.00095
Lugano 11 luglio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 gennaio 2001 da
__________ __________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
e nelle cause __________. __________.__________e __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promosse con istanza del 26 gennaio 2001 da __________ __________ nei confronti di __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 agosto 2001 presentato da __________ __________ contro il giudizio unico (decreto cautelare e sentenza) emesso il 31 luglio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (____________________1954) e __________ __________ (____________________1954) si sono sposati a __________ (Zurigo) il ____________________ 1981. Dal matrimonio sono nati __________ __________ (____________________1982) e __________ (____________________ 1984). Il marito, ingegnere meccanico, è direttore tecnico della __________ __________ __________ di __________, la moglie non esercita attività lucrativa. Quest'ultima si è rivolta il 17 gennaio 2001 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a sospendere la comunione domestica, l'attribuzione dell'abitazione coniugale (appartenente ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) e delle suppellettili, l'affidamento della figlia __________ e un contributo per sé e per i figli di complessivi fr. 15 226.10 mensili. In via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste.
B. Con ordinanza del 13 febbraio 2001, il Pretore ha incaricato l'operatrice sociale __________ __________, del centro d'ascolto “__________ ” di __________, di sentire i figli. __________ __________ ha instato a sua volta il 26 gennaio 2001 per ottenere, già in via cautelare, l'attribuzione dell'abitazione coniugale (compreso il mobilio) e l'affidamento di __________ a sé medesimo, riservato il diritto di visita della madre. Egli ha postulato inoltre la separazione dei beni, ha sollecitato l'edizione di documenti attestanti la situazione finanziaria della moglie, ha offerto un contributo per quest'ultima di fr. 2400.– mensili, oltre alla “metà dell'introito netto dalla locazione a terzi dell'appartamento sito nella casa familiare”, e ha dichiarato di assumere direttamente i costi legati all'abitazione coniugale, gli arretrati fiscali, così come il mantenimento dei figli.
C. All'udienza del 27 febbraio 2001, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le rispettive domande e si sono opposte a quelle avversarie, il marito riducendo tuttavia il contributo offerto alla moglie da fr. 2400.– a fr. 2100.– mensili. Ultimata l'istruttoria, al dibattimento finale del 24 luglio 2001 i coniugi hanno ribadito il loro punto di vista sulla scorta del rispettivo memoriale conclusivo, __________ __________ rivalutando nondimeno il contributo offerto alla moglie a fr. 2400.– mensili.
D. Statuendo il 31 luglio 2001 con giudizio unico sulle domande cautelari e di protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito al marito l'abitazione coniugale, il mobilio e le suppellettili (“salvo quelle che non sono di primaria necessità e possono essere attribuite alla moglie per l'arredo del suo nuovo appartamento”), ha ingiunto alla moglie di lasciare l'alloggio coniugale entro il 31 ottobre 2001, ha pronunciato la separazione dei beni dal 1° novembre 2001, ha affidato __________ al padre con l'esercizio dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita della madre, ha dichiarato senza oggetto la domanda d'informazione del marito e ha imposto a quest'ultimo un contributo per la moglie di fr. 4081.– mensili dal 1° novembre 2001, oltre alla “metà dell'introito netto della locazione a terzi dell'appartamento sito nella casa familiare” e al “pagamento diretto di tutte le spese legate alla casa di __________ ”, così come “di tutti i costi legati al mantenimento dei figli __________ e __________ ”. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– sono state poste per un terzo a carico di lui e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 3500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il predetto giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 13 agosto 2001 nel quale chiede che, previa assunzione di nuove prove, il pronunciato in questione sia riformato nel senso di ridurre il contributo alimentare in favore della moglie da fr. 4081.– a fr. 3120.– mensili. Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore. I coniugi si sono poi separati di fatto nell'ottobre 2001, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il primo giudice ha sindacato simultaneamente le domande cautelari e quelle a protezione dell'unione coniugale. L'atto impugnato è pertanto un “decreto” (art. 290 lett. b seconda frase CPC) in quanto comporta una decisione sulle richieste di misure provvisionali; è invece una “sentenza” in quanto pone fine al contenzioso sulle domande stesse a protezione dell'unione coniugale. All'atto pratico, la sentenza si sostituisce immediatamente al decreto, poiché la decisione finale fa decadere l'assetto cautelare. In ogni modo, sia le sentenze a norma dell'art. 368 CPC sia i decreti cautelari giusta l'art. 371 CPC (purché emessi “previo contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC, come in concreto) sono appellabili entro dieci giorni (art. 370 cpv. 1 e 2; art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame risulta dunque ricevibile.
2. L'appellante produce un conteggio dei redditi imponibili e delle imposte a carico dei coniugi dopo la separazione, allestito l'8 agosto 2001 dalla fiscalista __________ __________, come pure un dischetto contenente i files delle tabelle riportate nell'appello. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 19 novembre 2001 in re B., consid. 4). Per queste ultime procedure continua a valere – in assenza di contestazioni riguardanti i figli minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio) – il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Nella fattispecie litigioso in appello è unicamente il contributo per la moglie, non disciplinato dal principio inquisitorio, ragion per cui le nuove prove esibite in appello si rivelano d'acchito irricevibili. Si aggiunga che i dati contenuti nel conteggio fiscale e nel dischetto figurano anche nel memoriale d'appello, di modo che i nuovi elementi probatori risultano finanche superflui.
3. I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Non v'è motivo quindi perché se ne prescinda nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. art. 315b cpv. 1 n. 3 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 6 ad art. 144 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 54 ad art. 176 CC). Nel caso specifico la figlia __________, non ancora diciottenne al momento del giudizio impugnato, è stata ascoltata in prima sede dall'operatrice sociale __________ __________ nel marzo del 2001 (relazione del 27 marzo 2001, pag. 1, nel fascicolo “audizione figli”) e dal Pretore il 6 giugno 2001 (lettera del 7 giugno 2001 alle parti, nel fascicolo citato). Il precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato. Non v'è d'altro canto ragione perché questa Camera disponga una nuova audizione dell'interessata, ove appena si consideri che essa è divenuta maggiorenne il 5 luglio 2002 e che, in appello, è litigioso solo il contributo alimentare per la moglie. Ciò posto, nulla osta all'emanazione della sentenza.
4. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
5. Litigioso in appello rimane soltanto, come detto, il contributo alimentare per la moglie. Il Pretore ha accertato al riguardo un reddito netto del marito di fr. 18 037.– mensili (fr. 17 092.– da attività lucrativa, oltre a fr. 945.– derivanti dalla locazione di un appartamento in proprietà dei coniugi un mezzo ciascuno) e un reddito della moglie di fr. 945.– mensili (che corrispondono all'altra metà dei proventi della locazione del medesimo appartamento). Ciò posto, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 10 522.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'abitazione coniugale fr. 5965.–, premio della cassa malati fr. 236.–, assicurazioni domestiche fr. 451.–, spese professionali fr. 470.–, debiti fiscali arretrati fr. 1000.–, onere fiscale stimato fr. 1300.–), quello della moglie in fr. 3943.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione stimato fr. 1600.–, premio della cassa malati
fr. 243.–, onere fiscale stimato fr. 1000.–) e quello in denaro di ciascun figlio in fr. 1175.– mensili. Sulla base di tali dati il Pretore ha posto a carico del marito un contributo per la moglie, dopo la separazione, di fr. 4081.– mensili, oltre alla metà del canone di locazione del noto appartamento (fr. 945.– mensili), obbligando inoltre l'interessato ad assumere il costo dell'abitazione coniugale e il mantenimento dei figli.
6. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia inserito nel suo fabbisogno un minimo esistenziale del diritto esecutivo di
fr. 1100.– mensili anziché di 1250.– mensili, come prevede la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001 per genitori “monoparentali con obblighi di mantenimento” (FU __________/__________del ____________________ __________, pag. __________nel mezzo). A ragione. Questa Camera ha già avuto modo di stabilire, infatti, che un genitore cui sono affidati figli minorenni ha diritto a vedersi riconoscere un importo di fr. 1250.– mensili (da ultimo: I CCA, sentenza del 27 marzo 2002 in re D.C., consid. 8). Né vi sono ragioni che giustifichino in concreto di derogare a tale prassi, tanto meno se si pensa che le entrate del marito sono ampiamente sufficienti a coprire il fabbisogno familiare. Nel fabbisogno dell'appellante dev'essere inserito perciò un minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento.
7. L'interessato lamenta dipoi che il primo giudice abbia ridotto di
fr. 235.– mensili il costo dell'abitazione coniugale, stralciando dal fabbisogno di lui le spese una tantum risultanti dai giustificativi allegati al conteggio prodotto come doc. 11b. A suo parere, tali costi rientrano negli oneri comuni dei coniugi, comproprietari dello stabile. Nella misura in cui gli sono addebitati – egli soggiunge – i costi straordinari non possono quindi essere coperti con la sola eccedenza di lui, ma devono essere computati nel suo fabbisogno. L'appellante disconosce tuttavia che le spese straordinarie per l'alloggio non rientrano nel fabbisogno della famiglia. In esso vanno inseriti soltanto – oltre agli interessi e agli ammortamenti ipotecari – i costi di amministrazione e di manutenzione ordinaria (Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79 n. 2.33; I CCA, sentenza del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3f). Né giova all'appellante censurare il fatto che il Pretore abbia posto a suo carico tutti gli oneri legati all'abitazione coniugale (dispositivo n. 6), ove appena si consideri che quest'ultima è stata attribuita proprio a lui. Potendo egli beneficiare dell'alloggio familiare, appare senz'altro giusto che egli ne sopporti anche i costi, riconosciuti dal primo giudice nella misura di fr. 5965.– mensili (giudizio impugnato, consid. 17). A un esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, il giudizio del Pretore resiste pertanto alla critica.
Come si dirà in seguito, la figlia __________– che vive con il padre – si vede riconoscere a suo turno una partecipazione alle spese d'alloggio di fr. 600.– mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (consid. 11). Siccome tale onere va inserito nel fabbisogno del figlio, non in quello del genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza), si deve ridurre nella stessa misura la quota a carico dell'appellante. Ne risulta un onere d'alloggio per l'interessato di fr. 5365.– mensili fino al 30 giugno 2004, aumentato a fr. 5965.– dal 1° luglio 2004.
8. L'appellante chiede inoltre che l'onere fiscale a suo carico sia aumentato da fr. 1300.– a fr. 1620.– mensili e quello a carico della moglie sia ridotto da fr. 1000.– a fr. 835.– mensili. Egli si limita tuttavia a esporre una tabella dei redditi coniugali imponibili, riprendendo i dati da un conteggio allestito l'8 agosto 2001 dalla fiscalista __________ __________, alla quale egli avrebbe sottoposto le valutazioni del primo giudice per un “controllo di plausibilità” (appello, pag. 4 nel mezzo). A prescindere dall'inammissibilità di tale documento, esibito per la prima volta in appello (sopra, consid. 2), su questo punto però l'appellante non si confronta con il giudizio impugnato, ma si limita a contrapporre propri dati a quelli considerati dal Pretore per la stima degli oneri fiscali. Né egli spiega perché gli importi indicati dal Pretore, valutati secondo prudente criterio in assenza di una tassazione intermedia, sarebbero inattendibili o errati. Al riguardo l'appello, carente di motivazione, si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Dovesse la valutazione del primo giudice scostarsi apprezzabilmente dalla realtà, del resto, le parti potranno sempre postulare una modifica del contributo alimentare.
9. Da quanto precede discende che il fabbisogno minimo del marito dev'essere fissato, dal 1° novembre 2001 al 30 giugno 2004, in fr. 10 072.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'abitazione coniugale fr. 5365.–, premio della cassa malati fr. 236.–, assicurazioni domestiche fr. 451.–, spese professionali fr. 470.–, arretrati fiscali fr. 1000.–, onere d'imposta corrente fr. 1300.– stimati). Dal 1° luglio 2004 esso aumenta poi a fr. 10 672.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1250.–, costo dell'abitazione coniugale fr. 5965.–, premio della cassa malati fr. 236.–, assicurazioni domestiche fr. 451.–, spese professionali fr. 470.–, arretrati fiscali fr. 1000.–, onere d'imposta corrente fr. 1300.– stimati).
10. Quanto al costo dell'alloggio per la moglie, tenuta ad abbandonare l'abitazione coniugale entro il 31 ottobre 2001, il Pretore ha inserito nel fabbisogno di lei un canone di locazione (stimato) di fr. 1600.– mensili dal 1° novembre 2001. L'appellante dichiara di non contestare tale valutazione, ma si riserva di chiedere un adeguamento del contributo “a dipendenza di quelle che saranno le spese di abitazione effettive della moglie” (appello, pag. 4 verso l'alto). È appena il caso di ricordare, tuttavia, che nel fabbisogno dell'interessata non deve necessariamente essere inserito il costo effettivo dell'alloggio, bensì quello presumibile di un'abitazione confacente alle sue esigenze, tenuto conto – fra l'altro – del livello di vita avuto durante la comunione domestica. I coniugi hanno inoltre diritto, per principio, a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 79 n. 02.34). Gli oneri a carico della moglie non sono ad ogni modo oggetto di contestazione, di modo che – a un giudizio di verosimiglianza – il fabbisogno minimo dell'interessata, stimato dal Pretore in fr. 3943.– mensili, può rimanere tale.
11. Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro dei figli __________ (minorenne fino al __________ __________ 2002) e __________ __________ (divenuto maggiorenne il __________ __________ 2000), entrambi agli studi, il primo giudice lo ha stabilito in fr. 1175.– ciascuno. L'appellante non contesta di per sé che il mantenimento dei figli vada inserito nel fabbisogno familiare, né critica i criteri di valutazione adottati dal Pretore. Ritiene nondimeno che il primo giudice abbia omesso a torto di inserire nel fabbisogno dei figli un onere mensile di fr. 315.– ciascuno per la cura e l'educazione, che egli non può prestare in natura poiché lavora a tempo pieno. La censura è in parte fondata.
a) Il fabbisogno in denaro della figlia __________ fino al 18° anno d'età va stabilito – come si è accennato (consid. 4) – in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattandole alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Nella versione più recente, del gennaio 2000, tali raccomandazioni prevedono – per un figlio in età compresa fra i 12 e i 18 anni (che vive insieme con un fratello o una sorella nella medesima economia domestica) – un fabbisogno medio in denaro di fr. 1700.– mensili. Come fa notare l'appellante, non è il caso di dedurre da tale importo le spese per la cura e l'educazione (fr. 240.– mensili, anziché fr. 315.– come indicato nell'appello), giacché il padre lavora a tempo pieno (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5). L'appellata rileva bensì che un adolescente non richiede la presenza continua del genitore affidatario (osservazioni, pag. 4 in basso), ma di ciò le note raccomandazioni tengono conto proprio riducendo gradualmente il relativo aggravio in funzione dell'età del figlio. Si aggiunga che le cifre figuranti nell'edizione 2000 si riferiscono a ceti medio-bassi (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11 in alto), non a famiglie le cui entrate complessive sono poco lontane dai fr. 20 000.– netti mensili. Quanto alle spese d'alloggio, appare equo inserire nel fabbisogno di __________ un onere di fr. 600.– mensili (anziché di fr. 285.–, come prevedono le raccomandazioni) per tenere conto del costo effettivo dell'abitazione coniugale, superiore alla media (fr. 5965.– mensili). Ne segue che, adattando le raccomandazioni citate al caso specifico, il fabbisogno in denaro di __________ fino alla maggiore età dev'essere rivalutato d'ufficio a fr. 2015.– mensili (fr. 1700.– meno fr. 285.– più fr. 600.–).
b) Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi della prole solo se i coniugi hanno figli minorenni (art. 176 cpv. 3 CC). Tutt'al più egli può estendere la durata del contributo oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), ma al momento dell'istanza il figlio deve avere meno di 18 anni (I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002 in re M., consid. 5). Ciò vale per __________, non ancora diciottenne al momento in cui è stata introdotta la prima domanda a protezione dell'unione coniugale, il 17 gennaio 2001 (inc. __________.__________.__________), ma non per __________ __________, il quale è diventato maggiorenne il 4 settembre 2000. Certo, questa Camera ha avuto modo di rilevare che, se ai genitori sta bene, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (I CCA, sentenza del 29 aprile 1999 in re D.A., consid. 10). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza del 22 novembre 2001 in re F., 5P.312/2001, consid. 2g). Ciò presuppone tuttavia un accordo chiaro sul principio e sull'entità del contributo (I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002 in re M., loc. cit.). In mancanza di una chiara intesa, spetta al figlio maggiorenne far valere personalmente e in proprio nome le sue pretese a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC nei confronti del genitore tenuto al mantenimento.
In concreto l'appellante si è bensì dichiarato disposto ad assumere il mantenimento di __________ __________. Le parti divergono tuttavia sull'ammontare del fabbisogno di lui, il padre cifrandolo a fr. 1415.– mensili (appello, pag. 3 in basso) e la madre a soli fr. 1100.– mensili (osservazioni, pag. 4 in basso). In realtà entrambi gli importi appaiono notevolmente inferiori al fabbisogno effettivo dell'interessato, ove appena si consideri che – come si dirà in appresso – il fabbisogno in denaro della sorella __________ dopo la maggiore età, in condizioni analoghe, supera i fr. 2000.– mensili. Comunque sia, in assenza di un accordo fra le parti sull'entità degli oneri di mantenimento di __________ __________, non sussistevano le premesse perché il Pretore statuisse – come giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale – sul fabbisogno del figlio maggiorenne. Ne segue che il dispositivo n. 6 del giudizio impugnato, nella misura in cui pone a carico dell'appellante il mantenimento di __________ __________, va dichiarato nullo d'ufficio poiché emanato da un'autorità incompetente per materia (cfr. anche I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002 in re. M., consid. 5).
c) Per quel che attiene al mantenimento di __________ dopo il 18° anno d'età (il 5 luglio 2002), dal fascicolo processuale risulta che essa ha cominciato a frequentare il liceo cantonale di __________ __________ nel 2000 (doc. AA). Tenuto conto di un ciclo normale di studi, si può ragionevolmente prevedere che essa conseguirà la maturità nel 2004. Non risulta invece che __________ abbia già formulato previsioni sull'eventuale prosecuzione degli studi dopo il liceo (cfr. anche audizione dell'interessata da parte dell'operatrice sociale __________ __________, pag. 1 verso il basso, nel fascicolo “audizione figli”). Ciò posto, nel fabbisogno familiare occorre tener conto del mantenimento della figlia fino al 30 giugno 2004. Ora, il fabbisogno di un figlio maggiorenne agli studi va determinato – come per tutti i maggiorenni in genere – sulla base dei criteri per il calcolo dei minimi esistenziali ai fini del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 153). In concreto il fabbisogno di __________ dopo la maggiore età può essere ragionevolmente valutato, a un esame di verosimiglianza, in fr. 2040.– mensili (arrotondati), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, quota stimata del costo per l'alloggio fr. 600.– (sopra, consid. 11a), premio della cassa malati fr. 96.80 (doc. H), spese di trasporto fr. 43.– (pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone, che copre il tragitto dal domicilio di __________ al liceo di __________ __________), spese stimate per l'acquisto di materiale scolastico e pasti fuori casa fr. 200.–.
12. Il Pretore ha ripartito l'eccedenza del bilancio familiare fra i coniugi in ragione di metà ciascuno. L'appellante reputa invece che le disponibilità debbano essere suddivise fra tutti i membri della famiglia e non solo fra marito e moglie. Già si è spiegato però che i contributi alimentari vanno calcolati in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (sopra, consid. 4). A tale principio si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il Tribunale federale ha precisato invero che un'ulteriore eccezione si impone qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello del genitore affidatario (DTF 126 III 8; DTF inedita del 26 marzo 2001, 5P.69/2001, consid. 4b). Nel Cantone Ticino la consolidata prassi è quella di calcolare il fabbisogno dei figli separatamente da quello del genitore affidatario, sulla base delle citate raccomandazioni (sopra, consid. 4). La sola presenza di figli non è quindi un motivo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza, mentre altri criteri non hanno rilievo giuridico. In caso contrario il contributo alimentare per la moglie comporterebbe una sorta di liquidazione anticipata del regime dei beni, rispettivamente conferirebbe alla moglie, durante la separazione, un tenore di vita superiore a quello che essa aveva durante la comunione domestica.
13. Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi, come segue:
Periodo dal 1° novembre 2001 al 5 luglio 2002 (18 anni di __________)
reddito del marito fr. 18 037.—
reddito della moglie (locazione) fr. 945.—
fr. 18 982.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 10 072.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 943.—
fabbisogno in denaro della figlia __________ fr. 2 015.—
fr. 16 030.— mensili
eccedenza fr. 2 952.— mensili
metà eccedenza fr. 1 476.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 10 072.– + fr. 1476.– = fr. 11 548.— mensili,
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 3943.– + fr. 1476.– ./. fr. 945.– = fr. 4 474.— mensili.
Periodo dal 6 luglio 2002 al 30 giugno 2004 (maturità di __________)
reddito del marito fr. 18 037.—
reddito della moglie (locazione) fr. 945.—
fr. 18 982.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 10 072.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 943.—
fabbisogno in denaro della figlia __________ fr. 2 040.—
fr. 16 055.— mensili
eccedenza fr. 2 927.— mensili
metà eccedenza fr. 1 463.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 10 072.– + fr. 1463.50 = fr. 11 535.50 mensili,
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 3943.– + fr. 1463.50 ./. fr. 945.– = fr. 4 461.50 mensili.
Periodo dal 1° luglio 2004 in poi
reddito del marito fr. 18 037.—
reddito della moglie (locazione) fr. 945.—
fr. 18 982.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 10 672.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 943.—
fr. 14 615.— mensili
eccedenza fr. 4 367.— mensili
metà eccedenza fr. 2 183.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 10 672.– + fr. 2183.50 = fr. 12 855.50 mensili,
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 3943.– + fr. 2183.50 ./. fr. 945.– = fr. 5 181.50 mensili.
In definitiva, secondo il calcolo teorico della ripartizione a metà dell'eccedenza, l'appellante dovrebbe versare alla moglie (oltre ai fr. 945.– mensili derivanti dalla locazione del noto appartamento in comproprietà) un contributo alimentare di fr. 4474.– mensili dal 1° novembre 2001 al 5 luglio 2002, di fr. 4461.50 mensili dal 6 luglio 2002 al 30 giugno 2004 e di fr. 5181.50 mensili dal 1° luglio 2004 in poi. Da parte sua il Pretore ha riconosciuto all'interessata, in aggiunta alla metà del predetto canone di locazione, un contributo alimentare di fr. 4081.– mensili, che risulta finanche favorevole all'appellante. L'interessata non è insorta contro il giudizio di primo grado. E siccome le pretese pecuniarie fra i coniugi sono rette dalla massima dispositiva e dal principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b e n. 1 ad art. 419c), applicabili anche nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 8 ad art. 176 CC; I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001 in re M., consid. 2), nel risultato su questo punto la decisione impugnata merita conferma.
14. L'appellante afferma da ultimo che il proprio reddito è stato calcolato tenendo conto di un bonus di fr. 29 000.– per l'anno 2000, che non è parte del salario e sarà prevedibilmente ridotto in futuro, data la flessione subita dalla vendita dei prodotti della ditta. Egli sottolinea inoltre che tale bonus è erogato solo alla fine dell'anno, dopo le scadenze delle mensilità dovute alla moglie, ciò che lo costringerebbe a “prefinanziare questa parte degli alimenti alla moglie, con conseguente necessità di ricorrere ad ulteriori crediti privati” (appello, pag. 5 in fine). L'appellante non contesta tuttavia, di per sé, l'ammontare dello stipendio calcolato dal Pretore (fr. 17 092.– mensili), che corrisponde per altro al reddito da egli indicato in prima sede (istanza del 26 gennaio 2001, pag. 8 in fondo; complemento allegato al verbale del 27 febbraio 2001, pag. 1 in fondo). Il marito non chiede neppure di inserire nel suo fabbisogno un onere pari al prospettato finanziamento, ma si limita a riservare una domanda di adeguamento del contributo alimentare alle prospettate modifiche della sua situazione finanziaria. Al riguardo, il giudizio del Pretore può dunque rimanere invariato.
15. La sentenza odierna impone una chiosa d'ordine giuridico sul metodo per il calcolo dei contributi alimentari adottato dal Pretore, che si rifà non all'eccedenza mensile familiare, bensì a quella di ogni singolo coniuge. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare a più riprese, tuttavia, che fondarsi su “eccedenze” determinate separatamente in base al reddito di ogni singolo coniuge non è più – da anni – un criterio conforme al diritto federale (sentenze del 17 ottobre 1995 in re C., consid. 8, e del 30 ottobre 1997 in re C., consid. 9; da ultimo: sentenza del 22 gennaio 2002 in re M., consid. 12 in fine). Se il metodo corretto, ricordato al consid. 4 di questa sentenza, conduce a risultati eccessivi (nel senso che il coniuge beneficiario del contributo alimentare fruirebbe di un tenore di vita più alto di quello avuto durante la vita in comune: sopra, consid. 12), l'esito va emendato prescindendo dal riparto a metà dell'eccedenza (comune). Ma ciò non giustifica una manipolazione del sistema, giacché parametri soggettivi ledono la parità di trattamento e la sicurezza giuridica.
16. Gli oneri dell'attuale giudizio, adeguati all'entità pecuniaria della posta in gioco, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel risultato, l'appellante non ottiene alcuna riduzione del contributo alimentare per la moglie. Il parziale accoglimento dell'appello, con l'annullamento della parte di dispositivo relativa al figlio __________ __________, è dovuto alla verifica d'ufficio dell'incompetenza del Pretore e non ha ripercussioni sulla posizione della controparte, la quale non può essere considerata soccombente. In simili circostanze l'interessato deve sopportare tutti gli oneri processuali di appello e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali di prima sede, che possono rimanere invariati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 del giudizio impugnato è così riformato:
Il padre si assume direttamente, oltre a ciò:
– il pagamento diretto di tutte le spese legate alla casa di __________ e di tutti i costi legati al mantenimento della figlia __________ fino al 30 giugno 2004;
– (invariato)
Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario