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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2002 11.2001.92

12 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,503 mots·~23 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2001.00092

Lugano 12 agosto 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 25 maggio 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. Carlo __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 luglio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1951) e __________ __________ (1953) si sono spo­sati a __________ il ____________________ 1975. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è funzionario di __________ a __________. La moglie, senza particolare formazione, dopo il matrimonio si è sempre occupata dell'economia domestica. I coniugi vivono separati dal maggio 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale a __________. Dal dicembre 2000 egli vive con __________ __________ in un appartamento a __________a.

                                  B.   Il 25 maggio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, un contributo di man­tenimento di fr. 4500.– mensili dal 30 maggio 2000, l'attribuzione dell'abitazione coniugale, il blocco di conti facenti capo al marito presso la Banca __________ __________ a __________, la messa a disposizione dell'importo di fr. 64 415.75, una provvigione ad litem di fr. 8000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 15 giugno 2001 __________ __________ ha adito a sua volta il Pretore, chiedendo la pronuncia della separazione dei beni e la liquidazione del regime limitatamente all'abitazione coniugale mediante la vendita e l'assegnazione del provento, dedotti gli oneri ipotecari, ai coniugi in parti uguali.

                                  C.   All'udienza del 20 giugno 2001, indetta per la discussione, le parti si sono opposte alle rispettive richieste, __________ __________ riconoscendo nondimeno alla moglie un contributo di fr. 2500.– mensili. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 10 luglio 2001 __________ __________ ha ridotto a fr. 32 207.85 la domanda di ripartizione degli averi bancari, mentre il coniuge ha confermato l'offerta di un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. Per il resto entrambi hanno mantenuto le proprie posizioni. Statuendo il 16 luglio 2001, il Pretore ha fissato il contributo alimentare in

                                         fr. 2800.– mensili dal 1° giugno 2000 e ha attribuito l'abitazione famigliare alla moglie, respingendo ogni altra richiesta. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 27 luglio 2001 nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, un contributo di mantenimento di fr. 4500.– mensili dal 30 maggio 2000 (salvo deduzione degli importi versati dal marito nel frattempo) o, in subordine, un contributo di

                                         “fr. … mensili” e il versamento di fr. 32 207.85. Nelle sue osservazioni del 3 settembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In concreto l'atto impugnato non è quindi un mero “decreto” (giudizio impugnato, pag. 4): è tale in quanto comporta una decisione appellabile sulle domande cautelari; è invece una sentenza in quanto pone fine al contenzioso sulle domande a protezione dell'unione coniugale. All'atto pratico, la sentenza si sostituisce immediatamente al decreto, giacché la decisione finale fa decadere l'assetto cautelare. L'imprecisa intestazione del giudizio pretorile, in ogni modo, non ha nuociuto alle parti ed è quindi priva di conseguenze (art. 143 cpv. 1 CPC). In effetti sia le “sentenze” dell'art. 368 CPC sia i “de­creti cautelari” dell'art. 371 CPC (purché emessi “previo con­traddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC, come in concreto) sono impugnabili entro dieci giorni. Quanto alla domanda di appello subordinata volta a ottenere un contributo di mantenimento di “fr. ...”, ossia indeterminato, essa sarebbe irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 9 ad art. 309). Nella fattispecie tuttavia la ricorrente postula, in via principale, un importo di fr. 4500.–, ciò che è sufficiente a individuare la domanda di giudizio. Tempestivo, l'appello, è per il resto ricevibile.

                                   2.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno in questione è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, oltre agli one­ri fiscali. Come detto, nel Cantone Ticino le misure sono ema­nate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   3.   Litigiosi in questa sede sono unicamente il contributo di mantenimento per la moglie e la ripartizione degli averi bancari del marito. Il Pretore, ricordato che l'istante non ha mai lavorato durante il matrimonio, ha valutato che in ragione delle sue precarie condizioni di salute essa non è in grado di svolgere attività lucrativa. Per quanto riguarda il marito, il primo giudice ne ha calcolato il reddito in fr. 6800.– mensili netti (compresa la quota di tredicesima e le indennità per lavoro festivo e notturno) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3968.90, conformemente a quanto sosteneva l'interessato (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 880.–, premio della cassa ma­lati fr. 431.40, assicurazioni auto e mobilia fr. 132.60, imposta di circolazione fr. 37.40, onere fiscale fr. 507.50). Ritenuto che il convenuto, una volta sopperito alle proprie necessità, dispone ancora di fr. 2831.10 mensili, il primo giudice ha fissato in fr. 2800.– il contributo di mantenimento per l'appellante dal 1° giugno 2000, con effetto retroattivo di un anno rispetto alla data dell'istanza.

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto le entrate conteggiate al marito. Fa valere che le indennità per lavoro festivo e notturno sono ricorrenti e ammontano in media ad almeno fr. 286.– mensili. Ricorda la notoria carenza di personale nel settore e il costante aumento dei compiti della polizia, i cui agenti sono tenuti a sottostare a rotazione al lavoro a turni. Per l'appellato, invece, il calcolo del Pretore è corretto, essendo irrilevante ogni considerazione sulla carenza degli effettivi della polizia.

                                         a)  Agli atti figurano i certificati di salario dell'interessato da gennaio a maggio 2001, dai quali risulta uno stipendio mensile lordo di fr. 7306.45 (doc. 4 e 9). In tale periodo il convenuto ha percepito inoltre un'indennità media mensile di fr. 286.– lordi per lavoro festivo e notturno. Nel complesso il suo salario mensile netto è stato così – in media – di fr. 6359.90, esclusi il rimborso delle spese di trasferta effettive e le trattenute da riversare per le imposte comunali e cantonali. Considerata la quota di tredicesima, che essendo versata senza deduzione della cassa pensione ammonta a fr. 6793.– netti (fr. 7306.45, dedotto il 5.05% per AVS/AI, l'1.5% di assicurazione disoccupazione e lo 0.47% per infortuni non professionali), il reddito mensile netto dell'interessato nel periodo in discussione può essere stabilito in fr. 6926.– (fr. 6359.90 + 1/12 di fr. 6793.–).

                                         b)  Il Pretore è giunto a un risultato simile (fr. 6924.– mensili), che ha tuttavia ridotto a fr. 6800.– per tenere conto che le indennità per lavoro festivo e notturno possono variare e non sono percepite nei periodi di vacanza. Sennonché agli atti figurano anche i certificati di salario da gennaio a ottobre del 2000 (doc. D-O), dai quali si desumono indennità per lavoro festivo e notturno ammontanti in media a fr. 330.– mensili. Per di più, una riduzione di ben fr. 124.– mensili appare eccessiva, anche ammettendo che l'interessato non abbia usufruito nei primi cinque mesi del 2001 di nessun giorno di vacanza. Ora il marito, cinquantunenne, ha diritto a cinque settimane di ferie all'anno (art. 41 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti: RL 2.5.4.1). A un esame di semplice verosimiglianza, il suo reddito mensile netto risulta pertanto di circa fr. 6900.– mensili (fr. 6926.– dedotti 5/52 delle indennità medie, di fr. 286.– lordi).

                                         c)  L'appellato obietta di non essere obbligato a lavorare “giorno e notte” per mantenere la moglie. Per la valutazione della capacità contributiva di un coniuge occorre nondimeno fare riferimento – di principio – ai guadagni effettivamente conseguiti, inclusi i supplementi che appaiono ragionevolmente esigibili (Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. anche, in materia di retribuzione di ore straordinarie, DTF del 6 giugno 2002 in re A., 5P.172/2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi). Nella fattispecie, come si è visto (consid. 4b), le indennità per lavoro festivo e notturno percepite dal marito appaiono ricorrenti. Non sussistono dunque ragioni, per lo meno a un esame di mera verosimiglianza, per escludere tali introiti dal reddito.

                                         d)  I problemi di salute adombrati dal convenuto al dibattimento finale (memoriale conclusivo, pag. 1, ad 2) appaiono ormai superati, non essendo più menzionati in appello. Né il certificato medico prodotto il 20 giugno 2001 attesta alcunché di particolare circa un'eventuale incapacità lucrativa di lui, prevedendo unicamente “un peggioramento a corto-medio termine” delle affezioni reumatologiche (doc. 10). Del resto l'appellato medesimo si limitava a prospettare che, in futuro, egli avrebbe dovuto rinunciare al lavoro notturno. Non si giustifica pertanto di ridurre sin d'ora i suoi introiti. Dovessero le parti rendere verosimili cambiamenti durevoli (in particolare il marito rendere verosimile un impedimento al lavoro per malattia), un adattamento alle nuove circostanze sarà sempre possibile (art. 179 cpv. 1 CC).

                                   5.   L'appellante adduce che il Pretore avrebbe dovuto tenere conto della diminuzione del carico fiscale gravante il marito in seguito alla tassazione intermedia dopo la separazione di fatto e stimare la spesa di lei in base all'ammontare del contributo di mantenimento. Essa reputa che, tenendo conto di un contributo di mantenimento di fr. 2800.– mensili in suo favore, l'onere d'imposta del marito si riduce da fr. 507.50 a fr. 9.50 mensili. L'appellato eccepisce che l'argomentazione è nuova e quindi inammissibile, mentre il primo giudice non era tenuto a procedere d'ufficio a un nuovo calcolo.

                                         a)  Il convenuto ha esposto in prima sede un onere mensile per le imposte comunali, cantonali e federali di fr. 507.50 (memoriale, pag. 1, ad 2). Agli atti però figura unicamente il calcolo definitivo per l'imposta federale diretta del 2000, di fr. 570.– (doc. 17). Inoltre nel certificato di salario sono indicate “trat­tenute da riversare” per le imposte cantonali e comunali di complessivi fr. 460.– (doc. 9). Stando all'intestazione del doc. doc. 17, si tratta di importi calcolati quando i coniugi ancora vivevano insieme, prima cioè della tassazione intermedia. Invero l'interessata non ha mai contestato esplicitamente tale posizione, nondimeno la metodica per il calcolo del contributo alimentare va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297) e in difetto di tassazioni separate, in­combe al giudice delle misure provvisionali stimare con prudente criterio il rispettivo aggravio (DTF del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2c; Rep. 1994 pag. 228). Né i coniugi versano in ristrettezze finanziarie tali da giustificare l'omissione delle imposte (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto).

                                         b)  Ciò premesso, considerato l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie (sotto, consid. 8) e le usuali deduzioni per spese professionali e premi assicurativi, l'onere d'imposta mensile può essere prudentemente stimato in fr. 320.– mensili (istruzione per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche 2001-2002, edito dalla Divisione delle contribuzioni, pag. 19, 31, 32, 43, 45 e 46; moltiplicatore al 100% per Bellinzona). Per quanto attiene alla moglie, si dirà in appresso (sotto, consid. 6e).

                                         c)  Tutto considerato, il fabbisogno minimo del marito può dunque essere valutato in complessivi fr. 3014.25 mensili, così composti: minimo esi­stenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 880.– (doc. 11), premio della cassa malati fr. 431.40 (doc. 12), assicurazione auto 112.85 (doc. 13), imposta di circolazione fr. 37.40 (doc. 14), assicurazione mobilia

                                              fr. 132.60 (doc. 13), imposte fr. 320.– (sopra, consid. 6b). È appena il caso di rilevare che le posizioni corrispondono a quel­le esposte dal convenuto (memoriale del 20 giugno 2001, pag. 2), salvo un manifesto errore di calcolo che va corretto d'ufficio. La somma delle posizioni indicate dal marito, pur considerando un onere d'imposta di fr. 507.50, è infatti di fr. 3088.90 e non di fr. 3968.90 mensili come figura nella sentenza impugnata.

                                   6.   Il Pretore non ha determinato il fabbisogno minimo della moglie. Con l'appello l'interessata fa valere che le sue necessità assom­mano a fr. 4593.– mensili, rinviando a quanto indicato nell'istanza. Il convenuto obietta che l'assunto è irricevibile per carenza di motivazione, il richiamo agli atti di prima sede non essendo sufficiente. Se non che, come detto (sopra, consid. 5a), la metodica per il calcolo del contributo alimentare va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297) e il suo ammontare non dipende solo dai redditi, ma anche dalle necessità dei coniugi (sopra, consid. 2). Nel suo allegato introduttivo l'istante aveva indicato in modo particolareggiato le poste del proprio fabbisogno: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 471.60, costo dell'alloggio fr. 2472.30, medicamenti e cure ricorrenti fr. 150.–, spese per il cane fr. 200.–, automobile fr. 200.– (act. I, pag. 6).

                                         Quanto ai costi dell'abitazione, in specie, l'appellante adduce che le misure di protezione dell'unione coniugale hanno lo scopo di tutelare il vincolo coniugale e gli interessi comuni, compresa l'abitazione familiare, tanto più che la relazione del marito con l'attuale convivente non si è ancora consolidata e che lei è tuttora disposta a riprendere la vita in comune. Considerato altresì che la difficile situazione è stata causata dal marito, questi deve essere tenuto ad affrontare sacrifici per evitare la vendita dell'immobile, della quale in futuro i coniugi potrebbero pentirsi. L'appellato obietta che la relazione con la sua nuova compagna è stabile e che, per costante giurisprudenza, un'abitazione coniugale eccessivamente onerosa dev'essere venduta. Alla discussione del 20 giugno 2001 egli ha ammesso un onere locativo per la moglie non superiore a fr. 1000.– mensili (memoriale del 20 giugno 2001, pag. 2, n. 3).

                                         a)  L'interessata calcola i costi per l'abitazione in complessivi fr. 2472.30 mensili, inclusi gli interessi ipotecari, gli ammortamenti, i costi per il riscaldamento elettrico, le assicurazioni, la tassa rifiuti, fognatura, acqua, il contributo di canalizzazione, gli abbonamenti del telefono e della televisione (doc. CC e DD). Per il convenuto l'onere mensile ammonta invece a fr. 2190.70 (doc. H). Ora, in primo luogo occorre defalcare dalla distinta le spese che già sono comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, come i costi per la televisione, i rifiuti e il telefono (FU __________/__________ del __________ __________ __________, pag. __________, punto I), che non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). L'assicurazione economia domestica di fr. 41.10 è invece una posta distinta e andrà conteggiata separatamente (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Haus­heer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38). Tuttavia, anche con simili correzioni, il costo per l'abitazione coniugale rimane elevato (fr. 2337.30 mensili secondo l'appellante, fr. 2055.70 secondo il convenuto).

                                         b)  La separazione di fatto e la conseguente creazione di due economie domestiche separate comporta necessariamente maggiori costi per l'unione, che – di principio – devono essere sopportati da entrambi i coniugi secondo le rispettive possibilità (DTF 114 II 17 consid. 5). Essi hanno diritto in effetti al medesimo tenore di vita, sicché eventuali sacrifici e risparmi devono essere ripartiti fra entrambi (v. per analogia, nell'ambito delle misure provvisionali in causa di stato: Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 ad art. 137 CC con rimandi). La colpa nella disunione è irrilevante (Leuenberger, op. cit., n. 39 ad art. 137 CC con rimandi; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 275 n. 632). Inoltre i coniugi hanno diritto, per principio, a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 79 n. 02.34; Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), indipendentemente da un'eventuale convivenza (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 135; DTF del 30 aprile 2001 in re B, 5P.101/2001, consid. 4).

                                         c)  Ne discende che nessuno dei coniugi può chiedere contributi all'altro per conseguire un tenore di vita più elevato di quello avuto durante la vita in comune e non può pretendere che l'altro gli sovvenzioni per sé solo un'abitazione occupata in precedenza da due persone (I CCA, sentenza dell'11 maggio 1999 in re S., consid. 1, pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 144 con rimandi). Ove un coniuge occupi un alloggio eccessivamente costoso per rapporto a quello dell'altro, la spesa va ricondotta nella norma (I CCA, sentenza del 4 novembre 1996 in re L., consid. 7b; Rep. 1993 pag. 150, consid. 2; 1991, pag. 371 consid. 5; in materia di esecuzione: DTF 114 III 14 consid. 2). Nella fattispecie il marito chiede da tempo la vendita dell'abitazione coniugale, che giudica troppo onerosa (doc. 1) e, dal canto suo, espone un onere locativo di fr. 880.–, ammettendo per la moglie un costo di fr. 1000.– mensili. A un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza e considerata la situazione del mercato nella regione, tale importo appare adeguato per una persona sola. La spesa per l'alloggio dell'interessata va quindi stimata in complessivi fr. 1000.–.

                                         d)  Per quanto attiene al premio della cassa malati, l'appellato sostiene che la moglie potrebbe ridurre il suo fabbisogno chiedendo il sussidio cantonale. In realtà, considerato l'ammontare del contributo di mantenimento (sotto, consid. 8), il reddito imponibile dell'interessata sarà verosimilmente superiore al limite per il diritto al sussidio (fr. 20 000.– per persone sole: art. 29 LCAMal; RL 6.4.6.1). Il premio per la cassa malati di fr. 471.60 va dunque ammesso per intero (doc. GG). L'interessata espone ulteriori fr. 150.– mensili per spese mediche. Nel fabbisogno minimo è già compreso tuttavia – per principio – il costo delle cure mediche e dentarie (Rep. 1994 pag. 142 e 146). In concreto l'interessata ha prodotto un conteggio delle prestazioni della propria cassa malati per il biennio 1999/2000 (doc. EEE), una propria distinta dei farmaci assunti giornalmente (doc. UU), alcune fatture e ricette (doc. JJ, TT, FFF e GGG) e due certificati medici attestanti la necessità di cure regolari e l'assunzione quotidiana di medicinali (doc. QQ e RR). Ora, dal conteggio allestito dalla cassa malati risulta una spesa mensile di fr. 58.50 per l'usuale partecipazione del 10%, calcolata sul totale delle prestazioni fornite dall'assicurazione (esclusi i costi di fr. 22 603.– per lunga degenza, che non appare un onere ricorrente). A un esame limitato alla verosimiglianza si giustifica pertanto di considerare nel fabbisogno dell'interessata ulteriori fr. 60.– mensili per spese mediche.

                                         e)  L'appellante fa valere anche un onere di fr. 200.– mensili per il mantenimento del proprio cane. Essa spiega di averlo dovuto acquistare a scopi terapeutici e su consiglio del proprio medico (istanza , pag. 8 in alto). Agli atti figura in effetti una dichiarazione in tal senso da parte del suo psicologo (doc. PP). Una simile voce, nondimeno, non rientra nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (FU ____________________del ____________________ __________, pag. __________ e segg.), né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). La spesa non può dunque essere ammessa.

                                         f)   Né possono essere considerati i costi di fr. 200.– mensili per il veicolo, giacché la necessità di una vettura privata non si giustifica per scopi professionali o per motivi di salute (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Tutt'al più, ritenuto che la moglie deve sottoporsi a cure ricorrenti (doc. QQ e RR), può essere considerato il costo di fr. 58.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di due zone, che le permette di raggiungere il capoluogo dal proprio domicilio. Quanto all'onere d'imposta, esso può essere prudentemente stimato in fr. 320.– mensili, considerato l'ammontare del contributo di mantenimento, il valore locativo dell'abitazione in proprietà, le deduzioni per i premi d'assicurazione, per gli interessi ipotecari e le spese per l'immobile (sopra, consid. 5b; moltiplicatore del 100% per il Comune di __________).

                                         g)  In definitiva, pertanto, il fabbisogno mensile dell'appellante ammonta a fr. 3050.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese di alloggio fr. 1000.–, assicurazione mobilio fr. 41.10, premio della cassa malati fr. 471.40, spese mediche fr. 60.–, trasferte fr. 58.–, imposte fr. 320.–). Quanto ai redditi, è appena il caso di ricordare che il Pretore ha ritenuto che essa non può svolgere attività lucrativa in ragione del suo precario stato di salute. L'appellato sostiene che la mancanza di redditi potrebbe essere imputabile a un atteggiamento negligente della moglie. Egli non si confronta, tuttavia, con la motivazione addotta dal primo giudice. La censura, immotivata, riesce pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cap. 5).

                                   7.   L'appellante afferma inoltre che nella fattispecie non si giustifica di ripartire l'eccedenza mensile per metà, giacché essa ha diritto di conservare il tenore di vita antecedente, salvaguardando la proprietà dell'abitazione coniugale. Essa ritiene pertanto che le si debba attribuire l'intera eccedenza, mentre al convenuto va lasciato unicamente il fabbisogno minimo. Ora, come detto (sopra, consid. 6b e 6c), in circostanze come quelle concrete il coniuge può anche essere tenuto a trasferirsi in un'abitazione meno onerosa. Inoltre la ripartizione dell'eccedenza a metà è la regola. A tale chiave di riparto si può derogare ove essa conduca a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti). Nemmeno l'interessata pretende che ciò sia il caso in concreto. Giovi rammentare, infine, che l'eventuale colpa di uno dei coniugi non è un fattore rilevante nella determinazione del contributo (sopra, consid. 6b). Ne discende che nel caso in esame non si ravvisano motivi per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza.

                                   8.   Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:

                                         reddito del marito                                          fr.   6900.–

                                         reddito della moglie                                       fr.         –.–

                                                                                                            fr.   6900.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                         fr.   3014.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                      fr.   3050.–

                                                                                                            fr.   6064.–  mensili

                                         eccedenza                                                    fr.     836.–  mensili

                                         metà eccedenza                                           fr.     418.–  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3014.– + fr. 418.– =                                   fr.   3432.–  mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 6900.– ./. fr. 3432.– =                                fr.   3468.–  mensili.

                                         L'appello va pertanto accolto entro tali limiti.

                                   9.   In subordine l'appellante postula, per il caso in cui il contributo di mantenimento riconosciutole sia inferiore ai fr. 4500.–, che le sia attribuita la metà di tutti i risparmi accumulati dal coniuge in costanza di matrimonio, in modo che possa far fronte agli oneri per l'abitazione coniugale, chiedendo pertanto che le siano versati fr. 32 207.85. L'interessata tuttavia non spiega su quale base giuridica fondi la propria pretesa. Il giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale, infatti, può prendere unicamente i provvedimenti previsti dalla legge (art. 172 cpv. 3 CC). In particolare, dandosi sospensione della comunione domestica, egli “prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche” (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC). Egli decide, in sostanza, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale e la ripartizione del mobilio e delle suppellettili (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., pag. 300, n. 719). Inoltre il giudice “stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), con i quali il beneficiario fa fronte al proprio mantenimento, incluso – appunto – l'onere per l'alloggio.

                                         Tutt'al più il giudice può ordinare “la separazione dei beni se le circostante lo giustificano” (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC). In concreto il Pretore ha tuttavia respinto la richiesta del marito in tal senso. La questione poi non è più litigiosa in questa sede e, del resto, l'interessata medesima vi si era opposta. Il giudice può anche ordinare la diffida ai debitori (art. 177 CC), ipotesi estranea al caso concreto. Per il resto, egli può stabilire restrizioni del potere di disporre (art. 178 CC). La ricorrente, tuttavia, ha abbandonato in appello la domanda di blocco degli averi bancari del marito, che aveva formulato in primo grado. Ne discende che la richiesta di ripartire i risparmi del coniuge non può trovare accoglimento, nessuna delle disposizioni predette consentendo siffatta misura. Per di più, una suddivisione anticipata della sostanza coniugale, seppur parziale, è improponibile.

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella misura in cui vede aumentare il suo contributo di mantenimento, sebbene non nella misura richiesta, mentre soccombe sulla questione dell'attribuzione della metà dei risparmi del marito. Si giustifica quindi che essa sopporti due terzi della tassa di giustizia e delle spese. Il rimanente terzo va messo a carico dell'appellato. La ricorrente rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide per converso in maniera apprezzabile sul dispositivo di prima sede in  materia di spese e ripetibili, che può rimanere invariato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         __________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________i, a titolo di contributo alimentare, l'importo mensile anticipato di fr. 3468.– dal 1° giugno 2000.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.     250.–

                                         b)  spese                       fr.       50.–

                                                                                fr.     300.–

                                         sono posti per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico dell'appellato. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________ fr. 400.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________ ____________________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2001.92 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2002 11.2001.92 — Swissrulings