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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.07.2002 11.2001.88

30 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,500 mots·~13 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2001.00088

Lugano, 30 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 19 giugno 2000 da

__________ -__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)   

contro  

dott. __________ __________, __________ __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 28 giugno 2001 con cui il Pretore ha concesso all'istante una (seconda) provvigione ad litem di fr. 6000.–;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 luglio 2001 presentato da __________ -__________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 28 giugno 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (1948) e __________ -__________ __________ (1956) si sono sposati a __________, nel Canton San Gallo, il ____________________ 1994. Il marito, dottore in medicina, era primario della clinica __________ __________ a __________. La moglie, psicologa, lavorava presso il Servizio medico __________ per __________ a __________. Il 28 settembre 1994 i coniugi hanno stipulato una convenzione matrimoniale in virtù di cui hanno escluso dai rispettivi acquisti i redditi dei beni propri. Nel dicembre del 1994 __________ -__________ __________ ha lasciato l'attività a __________ per raggiungere il marito a __________ e il 27 dicembre 1994 ha avuto un figlio, __________. Essa non ha più ripreso un'attività lucrativa.

                                  B.   Poco più di un anno dopo, nel gennaio del 1996, i coniugi si sono trasferiti nel Ticino, stabilendosi a __________, e a distanza di alcuni mesi il marito ha aperto uno studio medico di __________ e __________ a __________ In seguito alla morte del padre, avvenuta il ____________________ 1996, __________ __________ ha ereditato un cospicuo patrimonio. Ha costruito così una villa a __________, dove la famiglia ha traslocato nel maggio del 1999. Già nell'agosto successivo, nondimeno, in seguito a difficoltà coniugali egli è andato a vivere per conto proprio, prendendo in locazione un rustico riattato a __________ __________ __________. I coniugi non si sono più riconciliati.

                                  C.   Il 19 giugno 2000 __________ -__________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – tra l'altro – l'affidamen­to del figlio __________ (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo indicizzato per sé (fr. 10 000.– mensili) e per il figlio (fr. 1355.– mensili fino al settimo compleanno e fr. 1505.– in seguito), come pure l'assegnazione in uso di una vettura __________ “__________ ”. In via cautelare essa ha formulato le medesime richieste, postulando inoltre una provvigione ad litem di fr. 30 000.–, il pagamento di talune fatture da parte del marito e il blocco degli averi facenti capo a quest'ultimo presso la banca __________ __________ per l'ammontare complessivo di fr. 3 639 168.–.

                                  D.   All'udienza dell'11 agosto 2000, indetta per discutere le domande cautelari e le misure a protezione dell'unione coniugale, __________ -__________ __________ ha sollecitato il pagamento di nuove fatture. Da parte sua il marito ha rivendicato la villa di __________ per sé dal

                                         1° ottobre 2000, offrendo alla moglie un contributo di fr. 4000.– mensili fino al 1° ottobre 2000, aumentato a fr. 4037.– mensili fino al 31 dicembre 2000 e ridotto poi a fr. 3000.– mensili, oltre alla copertura dei costi dell'automobile, a fr. 2000.– mensili per la locazione di un nuovo alloggio e a fr. 10 000.– di provvigione ad litem. __________ __________ ha consentito all'affidamento di __________ alla madre, ma ha chiesto un diritto di visita più esteso rispetto alla disciplina prospettata dall'istante, dichiarandosi pronto a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili fino al dicembre del 2000 e di fr. 1200.– mensili in seguito.

                                  E.   Con ordinanza del 31 agosto 2000 il Pretore ha ammesso tutte le prove offerte dalle parti all'udienza appena citata, salvo respin­gere talune domande di edizione. Su appello di __________ -__________ __________ questa Camera ha parzialmente riformato il 28 maggio 2001 tale ordinanza, trattata come decreto (in materia di edizione), nel senso che ha invitato il Pretore a decidere sulla rilevanza delle domande solo dopo avere verificato la completezza dei documenti che __________ __________ avrebbe prodotto circa l'entità dei propri averi presso la __________ __________ (inc. __________.__________.__________).

                                  F.   Nel frattempo, il 18 settembre 2000, __________ -__________ __________ ha insta­to perché il marito fosse tenuto a pagare due nuove fatture della cassa malati __________ per complessivi fr. 2615.30. Statuendo in via cautelare il 25 settembre 2000 senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato le parti a sospendere la comunione do­mesti­ca, ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visi­ta del padre, ha imposto a quest'ultimo un contributo per la mo­glie di fr. 6800.– mensili (escluso il costo dell'alloggio), un contributo per il figlio di fr. 1200.– mensili dal 1° ottobre 2000 e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 11 000.–.

                                  G.   All'udienza del 15 novembre 2000, indetta per discutere la successiva istanza del 18 settembre 2000, __________ -__________ __________ ha chiesto altri fr. 15 000.– a titolo di seconda provvigione ad litem. __________ __________ ha postulato, dal canto suo, la riduzione del contributo per la moglie a fr. 3800.– mensili (escluse le “spese relative all'assicurazione dello stabile, alla manutenzione dell'ascensore, del giardino e della piscina”) e ha rivendicato la villa di __________ per sé medesimo dal 1° aprile 2001. Le parti si sono intese sul pagamento delle fatture prodotte dalla moglie il 19 giugno, l'11 agosto e il 18 settembre 2000. Inoltre hanno notificato nuove prove, sulle quali il Pretore ha statuito con ordinanza del 28 giugno 2001, ammettendo fra l'altro l'audizione di quattro testimoni e l'edizione dalla moglie dei giustificativi inerenti alla ricerca di un nuovo alloggio. Con decreto cautelare dello stesso 28 giugno 2001 il Pretore ha poi obbligato __________ __________ a versare alla moglie fr. 6000.– “a titolo di secondo e ultimo acconto sulla partecipazione ai costi di patrocinio nella presente procedura”, senza pre­levare spese né assegnare ripetibili.

                                  H.   Contro il decreto predetto __________ -__________ __________ è insorta con un appello del 9 luglio 2001 per ottenere che – previa assunzione di nuove prove – il marito sia tenuto a versarle fr. 15 000.– “a titolo di seconda provvigione ad litem” e che il decreto del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 3 agosto 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante allega al ricorso una nota d'onorario emessa il 6 luglio 2001 dal suo patrocinatore e chiede di essere autorizzata a esibire l'intero carteggio della pratica (memoriale, pag. 7 a metà). Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che nelle cause di divorzio o di separazione “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantona­le superiore”. Tale facoltà, tuttavia, non riguar­da le misure provvisionali (FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) né quelle a protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001 in re M., consid. 2), ove continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. L'appellante obietta che, comunque sia, la sua richiesta mira a difendere anche gli interessi del figlio __________, minorenne. Per tacere del fatto però che il principio inquisitorio preposto al diritto di filiazione non rende necessariamente ammissibili documenti successivi alla promulgazione del giudizio impugnato, dei quali il Pre­tore non poteva avere conoscenza, la nota d'onorario in questione e il carteggio della pratica non sono – come si vedrà in appresso – di alcuna utilità ai fini del sindacato odierno.

                                   2.   I decreti cautelari possono essere appellati solo se emessi “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii). Tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382). Nel caso in rassegna v'è da domandarsi se il decreto appellato risponda a tale requisito, non potendosi escludere che le prove indicate dalle parti all'udienza del 15 novembre 2000 – non ancora esperite – si riferiscano anche alla provvigione ad litem. Dato che nel suo risulta­to l'appello appare destinato all'insuccesso, non giova soffermarsi sul problema. Nulla osta pertanto alla trattazione del ricorso.

                                   3.   Il Pretore ha rilevato, nel decreto cautelare in esame, che all'istante è già stato riconosciuto il 25 settembre 2000 un anticipo di fr. 11 000.–, che una provvigione ad litem di fr. 17 000.– complessivi per una procedura rapida e sommaria come quella a protezione dell'unione coniugale è sufficiente, oltre che congrua, e che ad ogni modo l'istante dovrebbe disporre del necessario per sop­perire – almeno in parte – agli oneri giudiziari e di patrocinio grazie al contributo alimentare di fr. 6800.– mensili (più le spese di alloggio). Nelle condizioni descritte il saldo di fr. 6000.– è, a mente del Pretore, tutto quanto si può ragionevolmente concedere, e “tale importo sarà l'ultimo riconosciuto”.

                                   4.   L'appellante afferma che nel caso specifico la procedura, quan­tunque sommaria, è particolarmente combattuta per l'atteggiamento di chiusura assunto dal marito, sicché l'onorario maturato dal suo patrocinatore eccede già oggi fr. 17 000.–. Anzi, per coprire le spese della lite sorte fino all'emanazione del decreto impugnato le occorrerebbero ancora fr. 4092.35. Quanto al contributo alimentare, esso basta appena per garantirle il fabbisogno minimo e le non consente di affrontare altre spese, sicché la nuova provvigione di fr. 15 000.– le è indispensabile e non può essere l'ultima, un assetto cautelare dovendo poter essere adeguato in ogni tempo alle mutate circostanze. Nella fattispecie – soggiunge l'appellante – il contenzioso non appare stemperarsi, ove solo si consideri che il marito rivendica l'attribuzione per sé della villa a Orselina, pretende che la moglie affidataria del figlio trovi un lavoro e rifiuta di sussidiare le spese dell'economia domestica. Tutto ciò giustifica la seconda (e non ultima) provvigione di fr. 15 000.–.

                                   5.   L'obbligo di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali e giudiziarie di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza), per altri dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento). Comunque si opini al riguar­do (sintesi dei contrapposti orientamenti in: Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 seg. ad art. 159 CC e n. 15 ad art. 163 CC), una provvigione ad litem è destinata a finanziare spese future, non a ricuperare esborsi già affrontati dall'istante o a rimunerare onorari già maturati dal patrocinatore (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edi­zione, n. 287 ad art. 145 vCC; I CCA, sentenza del 24 maggio 2002 in re S., consid. 6). Essa costituisce, giuridicamente, una misura provvisionale a nor­ma dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuen­berger in: Schwenzer, Praxis­kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137). E l'art. 137 CC concerne solo cause di divorzio o di separazione. Certo, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniuga­le una parte può essere tenu­ta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Data la na­tura del procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide con la sen­tenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (DTF inedita del 15 mar­zo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC).

                                   6.   In concreto l'appellante si è rivolta al Pretore il 15 novembre 2000 perché il marito fosse “condannato in via supercautelare a versare una seconda provvigione ad litem di fr. 15 000.–” (riassunto scritto aggiuntivo allegato al verbale del 15 novembre 2000, pag. 4 in fine), motivando la richiesta con i presumibili costi a lei derivanti dalla procedura avviata il 19 giugno 2000 (appello, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto). Il Pretore ha parzialmente accolto la domanda, obbligando __________ con il decreto impugnato a versare all'istante fr. 6000.– “a titolo di secondo e ultimo acconto sulla partecipazione ai costi di patrocinio nella presente procedura” (dispositivo n. 1). Se non che, come si è visto dianzi, nessuna base legale abilitava il Pretore a condannare una parte, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, ad anticipare le spese legali e giudiziarie dell'altra. Resta il fatto che __________ __________ non ha appellato il decreto, sempre che quest'ultimo possa considerarsi emesso “previo contraddittorio” (sopra, consid. 2). Questa Camera non può dunque intervenire al proposito.

                                   7.   L'appellante assevera che “determinante non è la natura della procedura, bensì il dispendio di tempo necessario ad una parte per far valere i suoi legittimi interessi”, che “con il nuovo diritto sul divorzio la procedura di cui agli art. 171 segg. CC è diventata un succedaneo della procedura di divorzio” e che “il lavoro svolto in essa si ritrova dopo quattro anni nell'ambito dell'applicazione dell'art. 114 CC” (memoriale, pag. 3 in fondo). Nella misura in cui essa sembra reputare, con simili argomenti, che in determinati casi una procedura a protezione dell'unione coniugale può rivelarsi troppo laboriosa perché l'istante possa attendere il dispositivo sulle spese e le ripetibili contenuto nel giudizio finale, l'appello non è votato a miglior sorte. Quand'anche si ammettesse, in effetti, che in particolari circostanze l'istante non abbia la possibilità di sovvenire nemmeno temporaneamente ai costi del processo, ciò non legittima una provvigione ad litem. Tutt'al più, in simili ipotesi, il giudice tiene conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo pecuniario (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) che l'istante chiede per il proprio mantenimento (cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (DTF inedita del 15 mar­zo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65 n. 82). Una prov­vigione ad litem non entra, comunque sia, in linea di conto.

                                   8.   Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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