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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.10.2001 11.2001.77

3 octobre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,976 mots·~15 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2001.00077

Lugano 3 ottobre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (obbligo d'informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 febbraio 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 giugno 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 giugno 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1948) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ __________ il ____________________ 1984. Dall'unione sono nate __________ (____________________1986) e __________ (____________________1990), quest'ultima deceduta nel 1999. Il marito, enologo, è attivo nel settore della produzione e commercio di vini e liquori, come pure nella gestione di aziende vitivinicole; la moglie, fiorista, non ha più svolto attività lucrativa dopo il matrimonio. Il 15 febbraio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ingiungesse al marito di darle informazioni e di produrre la documentazione relativa alle sue attività professionali, ai suoi redditi e alla sua sostanza, alle sue relazioni bancarie in Svizzera e all'estero dal gennaio 1999, alle assicurazioni da lui stipulate, ai suoi beni mobili, ai suoi crediti verso terzi e all'ammontare degli averi di cassa pensione.

                                  B.   All'udienza del 24 aprile 2001 __________ __________, pur dando atto che il marito aveva parzialmente adempiuto la richiesta d'informazione, ha esteso la domanda ai contratti d'acquisto, alle modalità di finanziamento, agli investimenti per sistemazioni e migliorie, agli incarti dell'imposta sull'utile immobiliare e ai contratti di locazione o affitto inerenti a vari immobili appartenuti o appartenenti al medesimo. Essa ha chiesto inoltre ragguagli sul diritto d'usufrutto della suocera gravante uno stabile di __________, sul credito del marito nei confronti della __________ __________ __________ __________, sul finanziamento legato alla sottoscrizione di azioni della __________ __________ __________ __________, sul reddito proveniente da comunioni ereditarie e indivisioni, sulle polizze di assicurazione sulla vita presso la __________, sull'interessenza del marito nella __________ __________ e su un'operazione immobiliare denominata “__________ __________ ”. __________ __________ si è opposto all'istanza, salvo dichiararsi disposto a produrre la documentazione riguardante il mobilio, i veicoli e il suo credito nei confronti della __________ __________ __________ __________, rilevando di avere già dato seguito per il resto alla domanda.

                                  C.   Statuendo il 6 giugno 2001 il Pretore ha ingiunto a __________ __________ di consegnare alla moglie, entro trenta giorni, la documentazione richiesta con l'istanza del 15 febbraio 2001 e con la successiva completazione del 24 aprile 2001, salvo quella che fosse già stata trasmessa. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono stati posti a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

                                  D.   __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 18 giugno 2001 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, il rigetto dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il vicepresidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo il 22 giugno 2001. Nel­le sue osservazioni del 6 luglio 2001 __________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare il giudizio del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 170 cpv. 1 CC ogni coniuge può esigere che l'altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari (cpv. 2). Nel caso in cui sia già pendente una procedura di separazione, di divorzio o di protezione dell'unione coniugale, la domanda d'informazione si attua attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal diritto cantonale nel quadro della causa pendente (Rep. 1997 pag. 123 consid. 3 con richiami, 1999 pag. 146 consid. 2  pubblicato anche in FamPra.ch 1/2000 pag. 141 consid. 2). Nel caso in cui – come in concreto – sia presentata autonomamente, l'istanza è trattata con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 4 LAC combinato con l'art. 5), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza impugnabile davanti alla Camera civile di appello entro 10 giorni (art. 370

                                         cpv. 1 e 2 CPC; Rep. 1997 pag. 123 consid. 2). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto che in ossequio al diritto d'informazione un coniuge non può limitarsi a indicare lo stato attuale del suo patrimonio e dei suoi redditi, ma deve precisarne anche l'evoluzione. Ciò sarebbe suffragato non solo dallo scopo della norma, analogamente al diritto d'informazione dell'erede, ma anche dalle norme sugli effetti generali del divorzio. A mente del primo giudice in concreto la moglie ha reso sufficientemente verosimile un interesse alle informazioni richieste, giudicate pertinenti ai fini di una futura domanda di contributi di mantenimento e di una corretta liquidazione del regime dei beni. Accertato che il marito non pretende di non poter accedere alla documentazione richiesta, il Pretore ha ingiunto a quest'ultimo – come detto – di produrre il tutto, salvo evidentemente quanto già trasmesso.

                                   3.   L'appellante ribadisce che il diritto all'informazione si riferisce alla sola situazione attuale dei suoi redditi e della sua sostanza. A suo avviso, quando la richiesta è formulata in un procedimento autonomo, i ragguagli possono limitarsi a un esposto informativo di natura generale, giacché l'obbligo documentale dipende dall'interesse giuridico del coniuge richiedente. Egli afferma che nella fattispecie la moglie non ha giustificato il diritto a ottenere informazioni particolareggiate, sia perché non ha ancora chiesto un contributo di mantenimento né la liquidazione del regime matrimoniale, sia perché non ha reso verosimile alcun pericolo per i suoi diritti.

                                   4.   Oggetto della domanda d'informazione può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 9 ad art. 170 CC). La richiesta è proponibile in ogni momento, ma non deve assumere carattere vessatorio né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutilmente ripetitiva (Rep. 1997 pag. 123 consid. 1 con richiamo; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 2a edizione, n. 22 ad art. 170 CC). Il coniuge deve fornire le informazioni occorrenti e produrre i documenti necessari (art. 170 cpv. 2 CC). In genere l'obbligo di informazione può essere limitato a un esposto generale (DTF 118 II 29 consid. 3a con rimando), ma in circostanze particolari può essere anche più esteso, secondo gli interessi in gioco (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000 pag. 160 n. 313 e 314; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 15 ad art. 170 CC). Spetta al giudice valutare di volta in volta quali informazioni e documenti si impongano nel caso concreto (Bräm, op. cit., n. 23 ad art. 170 CC).

                                   5.   Nella fattispecie l'istante adduce che i suoi rapporti con il marito sono da tempo turbati e che le sue richieste di chiarimento sono rimaste senza riscontro (istanza, pag. 2; doc. D, E e F). Essa fa valere di dover accertare la situazione patrimoniale del coniuge per disporre delle basi sulle quali avviare una procedura giudiziaria, quantificare i contributi di mantenimento e valutare la regolamentazione degli effetti accessori (istanza, pag. 5). Da parte sua il marito riconosce che i rapporti coniugali sono deteriorati e che la separazione sarà inevitabile (memoriale di risposta, pag. 2). Anche in appello egli ammette che “da tempo sono sorte turbative nel matrimonio” (appello, pag. 2) e che il divorzio è un'ipo­tesi “tutt'altro che peregrina” (appello, pag. 9). In condizioni del genere la prospettiva di una causa di stato fra le parti è più che concreta, ciò che rende verosimile la necessità per l'interessata di ottenere informazioni utili nella prospettiva di un'adeguata regolamentazione delle conseguenze patrimoniali.

                                         Poco importa che la richiesta sia stata formulata in modo autonomo, prima di un'eventuale azione di divorzio, di separazione o di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale. Il diritto di informazione si giustifica anche solo in vista di simili cause (Bräm, op. cit., n. 13 ad art. 170 CC) o in vista di negoziare una convenzione sugli effetti della separazione o del divorzio (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 160 n. 314). Nella fattispecie l'obbligo di informazione del marito non può pertanto limitarsi a un esposto di carattere generale, poiché in tal caso l'interessata si vedrebbe costretta ad avviare una procedura giudiziaria senza adeguata cognizione e a riproporre in quella sede le odierne richieste. Anzi, dandosi turbativa nelle relazioni coniugali (come in concreto), non è neppure necessario – contrariamente a quanto pretende l'appellante – che la moglie renda verosimili problemi finanziari o particolari rischi per i propri diritti. La dottrina citata dal ricorrente si riferisce in realtà al caso in cui l'unione coniugale non sia incrinata da difficoltà, ipotesi estranea alla fattispecie.

                                   6.   L'appellante insiste nel sostenere che i ragguagli devono riferirsi unicamente alla situazione finanziaria attuale. Invero, di principio, il diritto d'informazione è volto a conoscere i redditi, la sostanza e i debiti del coniuge al momento della domanda, non potendosi presumere la legittimità di una richiesta retroattiva (Rep. 1997 pag. 127 consid. 9 con rimando). Al fine di permettere la liquidazione del regime matrimoniale – come si prospetta in concreto – o la firma di una convenzione sugli effetti della separazione o del divorzio, la sola conoscenza della situazione attuale è nondimeno insufficiente (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 170 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., pag. 160 n. 314). Nella fattispecie il patrimonio del marito è del resto costituito da numerosi immobili, alcuni dei quali – come indica lo stesso convenuto (doc. 1, pag. 4) – sono stati acquistati in costanza di matrimonio facendo capo anche a redditi immobiliari. Vigendo fra le parti il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, informazioni concernenti siffatti investimenti o il finanziamento di lavori di miglioria su beni propri appaiono utili – a un esame sommario come quello che presiede al procedimento in esame – alla determinazione degli acquisti del marito.

                                   7.   Asserisce l'appellante che i documenti richiesti con la domanda di completazione presentata all'udienza del 24 aprile 2001 non sono necessari né per la fissazione del contributo di mantenimento né per la liquidazione del regime matrimoniale. A suo dire le richieste hanno un intento manifestamente indagatorio, lesivo della sua personalità e ai limiti dell'abuso di diritto. Ora, la domanda in esame riguarda 18 oggetti, fra cui immobili, crediti, assicurazioni, partecipazioni a comunioni ereditarie, a società e operazioni immobiliari. Per alcuni di essi la moglie ha chiesto più documenti e informazioni diverse. In siffatte circostanze la censura dell'appellante, puramente generica, si rivela insufficientemente motivata. Sia come sia, a un esame di mera verosimiglianza le informazioni in questione appaiono utili per determinare i diritti derivanti dagli effetti generali del matrimonio e del regime dei beni. Alcuni documenti –  ad esempio le indicazioni sui redditi da comunioni ereditarie o quelle sui contratti di locazione e di affitto in vigore – risultano necessari per stabilire il reddito dell'interessato e, conseguentemente, i contributi di mantenimento per la moglie e la figlia. Altri appaiono pertinenti in vista della liquidazione del regime dei beni. Per determinare la partecipazione dell'istante agli acquisti del marito è verosimilmente giustificato raccogliere elementi, inoltre, sul patrimonio immobiliare (atti di acquisto, finanziamenti, migliorie, incarti dell'imposta sull'utile immobiliare), sull'evoluzione di crediti, sul finanziamento della sottoscrizione di una società, sulle polizze di assicurazioni vita, sulla cessione di ditte o su operazioni immobiliari. Tanto più se si pensa che il rifiuto di informazioni va ammesso con riserbo (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 158 n. 310).

                                   8.   L'appellante obietta che non si giustifica la richiesta di esibire il contratto di acquisto dell'appartamento coniugale, giacché egli ha acquistato l'immobile lo stesso giorno del matrimonio e quindi necessariamente con beni propri. A prescindere dal fatto che dagli atti non risulta, né l'interessato indica, se il pagamento del prezzo di acquisto sia avvenuto prima del trapasso di proprietà, il convenuto stesso riconosce di avere effettuato durante il matrimonio un importante ammortamento del debito ipotecario (doc.1, punto 1.1). Nell'ipotesi in cui il rimborso sia stato finanziato da acquisti, il prezzo dell'immobile può quindi risultare un'informazione utile per il calcolo dei compensi tra acquisti e beni propri del marito (art. 209 cpv. 3 CC) e della partecipazione all'aumento di pertinenza della moglie (art. 210 e 215 CC). Ne segue che l'utilità di siffatto documento ai fini della liquidazione del regime dei beni riesce sufficientemente verosimile.

                                   9.   Per il ricorrente non si può esigere che egli presenti i giustificativi relativi al diritto di usufrutto della madre, visto che concerne un immobile intestato alla comunione ereditaria. La tesi non può essere condivisa, lo stesso convenuto facendo parte di quella comunione ereditaria. Il documento potrebbe di per sé essere utile per determinare i redditi della comunione, ad esempio in caso di usufrutto costituito a titolo oneroso, e conseguentemente la quota parte che gli compete. A un esame di verosimiglianza, i redditi provenienti da partecipazioni in comunioni ereditarie appaiono pertinenti per la definizione degli obblighi di mantenimento a carico del convenuto.

                                10.   L'appellante si oppone pure alla produzione dei documenti relativi all'alienazione degli immobili di Locarno pervenutigli in eredità, sia perché i redditi figurano già nella dichiarazione d'imposta, sia perché la moglie – a suo dire – non può vantare alcuna pretesa al riguardo. L'interessato ammette tuttavia che il contratto di divisione ereditaria è del 1985 e che i fondi sono stati alienati il 23 giugno 2000, ragion per cui in costanza di matrimonio possono state eseguite migliorie grazie ad acquisti, elemento che figura appunto nelle dichiarazioni sugli utili immobiliari. La documentazione può rivelarsi utile per determinare eventuali compensi tra acquisti e beni propri del marito (art. 209 CC). La pertinenza di siffatti ragguagli è quindi sufficientemente verosimile.

                                11.   Infine l'appellante assevera che un diritto d'informazione tanto esteso costituisce per il coniuge richiedente “una formidabile arma di pressione”, mentre nell'ambito di un'eventuale trattativa le parti devono “essere poste sul piano di perfetta parità nel senso che la trattativa stessa possa essere avviata solo quando entrambi i coniugi abbiano chiaramente espresso la volontà di sciogliere il matrimonio”. A mente sua, fintanto che il coniuge richiedente non ha manifestato siffatta volontà, l'obbligo di informazione dev'essere limitato ad un esposto generico. Già si è detto che una domanda approfondita può giustificarsi anche in assenza di una causa (sopra, consid. 5). La richiesta di informazioni può infatti essere formulata in ogni momento, durante tutto l'arco del matrimonio, e non è subordinata alla cessazione della comunione domestica né all'avvio di una procedura di divorzio (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 156 n. 306; Bräm, op. cit., n. 7 ad art. 170 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 170 CC). Per il resto, scopo dell'istituto è di consentire l'accesso a informazioni utili per la protezione dei diritti che ridondano al richiedente dagli effetti generali del matrimonio e dal regime dei beni (FF 1979 II pag. 1197). È quindi facoltà del coniuge informarsi preventivamente sulle conseguenze economiche di una causa di stato, tanto più che nell'ordinamento in vigore dal 1° gennaio 2000 pure il giudice deve assicurarsi che i coniugi abbiano presentato la richiesta comune di divorzio dopo matura riflessione e per libera scelta (art. 111 cpv. 1 CC).

                                12.   L'appellante adduce, in subordine, che il dispositivo del giudizio impugnato è troppo vago e, ricordato di avere già fornito alla moglie vari incartamenti, chiede che sia riformato nel senso di precisare i documenti che dovrà ancora produrre. A prescindere dal fatto che l'interessato neppure ripropone tale richiesta nelle proprie domande, spettava allo stesso indicare per lo meno nelle motivazioni come concretamente avrebbe dovuto essere riformato il giudizio impugnato, o almeno quali documenti fra quelli postulati dalla moglie egli ha già prodotto e quali delle richieste avversarie vanno conseguentemente respinte. Egli si limita invece a fare riferimento agli atti di causa (appello, pag. 10; doc. 1, 2 e 3). Una censura tanto generica non consente di determinare le modifiche proposte con l'appello e risulta pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. CPC combinato con il cpv. 5; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 e 9 ad art. 309 CPC).

                                         Certo, la genericità di un dispositivo può inficiare la validità della sentenza (art. 285 cpv. 2 lett. f CPC), che va verificata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò non è tuttavia il caso in concreto, la sanzione imponendosi solo se alle manchevolezze non può essere posto rimedio con la lettura degli atti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 285 CPC). In concreto il Pretore ha ordinato al convenuto di “produrre all'istante, nel termine di 30 giorni, la documentazione richiesta con istanza del 15 febbraio 2001 e successiva completazione del 24 aprile 2001 (salvo, naturalmente, la documentazione già trasmessa)”. Sarebbe senz'altro stato preferibile integrare le richieste di giudizio nel dispositivo, ovvero nel titolo stesso, foss'anche solo ai fini di un'eventuale esecuzione effettiva. Il contenuto dell'ingiunzione è nondimeno facilmente determinabile in base all'istanza del 15 febbraio 2001 e a quella del 24 aprile successivo, nelle quali figura l'elenco delle carte richieste. Anche a tale proposito l'appello si rivela destinato perciò all'insuccesso.

                                13.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'100.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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