Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2002 11.2001.71

4 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,009 mots·~30 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2001.00071

Lugano 4 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (separazione su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 gennaio 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ __________ __________ ____________________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 maggio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto                       

in fatto:                    A.   __________ __________ (1955) e __________ __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il ____________________ 1982. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1983) ed __________ (____________________1984). I coniugi vivono separati dal 17 luglio 1998, quando il marito è tornato ad abitare con la madre. __________ __________ è elettricista alle dipenden­ze della __________ -__________ __________ di __________. __________ __________ ha lasciato l'attività di archivista in una __________ dopo la nascita del primo figlio e durante la vita in comune ha lavorato saltuariamente come baby sitter e collaboratrice domestica, attività che svolge ora per 15-16 ore settimanali.

                                  B.   Il 27 luglio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 9 ottobre successivo. Il 12 gennaio 1999 egli ha promosso azione di divorzio, ha proposto l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto contributi alimentari mensili indicizzati di fr. 675.– (assegno famigliare compreso) per ciascun figlio e, fino al 31 maggio 2002, di fr. 150.– per la moglie, ha riconosciuto a quest'ultima la proprietà dell'arredo coniugale e di due conti bancari (n. __________ e __________presso la __________ __________ di __________) e ha rivendicato per sé una __________ “__________ ” e due conti bancari (n. __________e __________-__________ presso la __________ __________ di __________). Nella sua risposta del 9 febbraio 1999 __________ __________ si è opposta al divorzio. In subordine, nel caso in cui fosse stato sciol­to il matrimonio, essa ha chiesto l'affidamento dei figli (riservato al padre il diritto di visita), un contributo alimentare non indicizzato di fr. 800.– mensili (assegno familiare compreso) per ciascun figlio e di fr. 1500.– per sé medesima, da aumentare a fr. 2000.– una volta terminato l'obbligo contributivo in favore dei due figli, il versamento di fr. 50 000.– come indennità per la perdita di aspettative ereditarie, la proprietà dell'arredo coniugale e dei conti bancari n. __________e __________, più la metà degli averi di cassa pensione maturati dal marito in costanza di matrimonio, riconoscendo a __________ __________ la proprietà della __________ “__________ ” e dei due conti bancari da lui rivendicati nella petizione.

                                  C.   Il medesimo 9 febbraio 1999 __________ __________ ha instato perché in via cautelare la comunione ereditaria fu __________ __________ continuasse a mettere a disposizione sua e dei figli l'appartamento coniugale a un canone di fr. 300.– mensili, perché le fossero affidati i ragazzi (riservato al padre il diritto di visita), perché le fosse erogato un contributo alimentare mensile di fr. 800.– (assegno familiare incluso) per ogni figlio e di fr. 1500.– per sé, perché le fosse lasciata gratuitamente la __________ “__________ ” in caso di necessità, perché le fosse attribuito l'arredo coniugale (compresi la pendola e il quadro asportati dal marito) e le fosse versata una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. All'udienza del 23 marzo 1999, indetta per la discussione, __________ __________ ha aderito all'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto contributi alimentari mensili di fr. 600.– (assegno familiare compreso) per ciascun figlio e di fr. 50.– per la moglie, ha accettato di attribuire il mobilio coniugale a costei (salvo la pendola e il quadro), opponendosi per il resto all'istanza. Statuendo il 17 giugno 1999 sulle domande provvisionali, il Pretore ha affidato __________ ed __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita, ha stabilito contributi alimentari mensili di fr. 750.– (assegno familiare compreso) per ciascun figlio e di fr. 1500.– per la moglie, ha attribuito l'appartamento coniugale a __________ __________, con l'arredo (esclusi la pendola e il quadro) e ha condannato il marito a versare una provvigione ad litem di fr. 5000.–, respingendo l'istanza per il resto. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.

                                  D.   Nel merito __________ __________ ha ribadito le sue domande di giudizio con replica dell'11 marzo 1999. Con duplica del 4 maggio 1999 __________ __________ ha riaffermato la risposta. Chiusa l'istruttoria, all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio il Pretore ha invitato le parti, l'11 gennaio 2000, a esprimersi sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2000 __________ __________ ha comunicato di mantenere la domanda di divorzio. __________ __________ ha confermato il 3 marzo 2000 la sua opposizione allo scioglimento del matrimonio, chiedendo che la petizione fosse respinta. Il 1° marzo 2000 il Pretore ha ascoltato personalmente __________ ed __________.

                                  E.   Successivamente, con istanza comune del 28 settembre 2000 i coniugi hanno postulato la separazione, allegando una convenzione sulle conseguenze accessorie. All'udienza dell'11 dicembre 2000 essi hanno confermato la loro volontà di separarsi e di demandare al giudice la decisione sul contributo alimentare mensile in favore della moglie, unico punto rimasto controverso, visto che il marito offriva fr. 1160.– fino al 31 maggio 2002 e la moglie chiedeva fr. 1500.– senza limite di tempo. Il Pretore ha quindi impartito ai coniugi il termine di riflessione di due mesi. Con lettere del 15 febbraio 2001 le parti  hanno confermato la loro volontà di separarsi e il contenuto della convenzione, come pure la volontà di demandare al giudice la decisione sul contributo di mantenimento per la moglie. Non sono state assunte ulteriori prove. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  F.   Statuendo il 7 maggio 2001, il Pretore ha pronunciato la separazione, ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi nel settembre del 2000 e ha stabilito un contributo alimentare mensile indicizzato per la moglie di fr. 1352.50 vita natural durante, da portare a fr. 1500.– non appena fosse cessato l'obbligo contributivo in favore di uno dei due figli. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1500.– sono state poste a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.

                                  G.   Contro il giudizio predetto __________ __________ è insorto con un appello del 28 maggio 2001 nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, il contributo alimentare mensile in favore della moglie non sia indicizzato, anzi sia ridotto a fr. 1160.– fino al 31 maggio 2002 e soppresso dopo di allora o, in via subordinata, ridotto a fr. 700.– sino al raggiungimento dell'“età pensionabile”. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato. La giudice delegata di questa Camera ha proceduto all'interrogatorio personale dei coniugi l'8 novembre 2001. Il gior­no medesimo essa ha acquisito agli atti il contratto di tirocinio di __________, l'attestato di frequenza della Scuola cantonale di diploma di __________ e il contratto di lavoro 1° gennaio 2000 di __________ __________. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 118 cpv. 2 CC prevede che gli effetti della separazione sono disciplinati per analogia dalle disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 171 a 180 CC). Il contributo alimentare tra coniugi durante la separazione si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; I CCA, sentenza del 4 maggio 2001 in re M., massima pubblicata in Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 22 dicembre 2001 pag. 3-4; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176).

                                   2.   Il Pretore ha accertato che nel 1999 la moglie lavorava 9 o 10 ore settimanali, retribuite a fr. 15.–/16.– l'una, come collaboratrice domestica per alcune famiglie. Considerata l'età di lei (quarantacinquenne nel 2001), la carenza di qualifiche profes­sionali, la saltuaria attività di collaboratrice domestica svolta durante la convivenza, i problemi di salute (che non precludono, nondimeno, un'attività lavorativa leggera a metà tempo), egli ha ritenuto che l'interessata potesse estendere l'occupazione attuale sino a conseguire un reddito mensile netto di fr. 800.–. In tal mo­do essa disporrebbe di un'entrata mensile netta di fr. 875.–, com­preso un reddito dalla sostanza di fr. 75.– mensili. Per il resto il Pretore ha confermato gli elementi accertati nel decreto cautelare del 17 giugno 1999, vale a dire un reddito mensile netto del marito di fr. 5235.– (fr. 3835.– come elettricista, fr. 1275.– come membro della comunione ereditaria del padre __________ __________ e fr. 125.– dalla sostanza), un fabbisogno minimo mensile di lui di fr. 1825.– e un fabbisogno minimo mensile della moglie di fr. 1770.–. Dedotti dal reddito familiare i rispettivi fabbisogni minimi e i contributi mensili di fr. 800.– per ciascun figlio, ne è risultata un'eccedenza che, ripartita a metà, ha dato un contributo alimen­tare di fr. 1352.50 mensili (fr. 1770.– + fr. 457.50 ./. fr. 875.–) per la moglie, da aumentare a fr. 1500.– (pari all'importo massimo da lei chiesto) non appena fosse cessato l'obbligo contributivo del marito in favore di uno dei due figli. Il Pretore ha ritenuto altresì che la convenuta non fosse in grado di rendersi totalmente autonoma dal profilo economico e non ha quindi limitato nel tempo la rendita da indicizzare.

                                   3.   Il marito contesta il reddito imputato dal primo giudice alla moglie, alla quale rimprovera di non avere intrapreso sufficienti sforzi per rendersi indipendente e di non essersi annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione già nel luglio 1998. Egli afferma che il mercato del lavoro offre impieghi “che non richiedono formazione particolare o personale giovane”, remunerati “dai fr. 3000.– ai fr. 4000.– mensili”, quali “la centralinista o la cassiera”, sicché, a suo dire, la moglie si impiega volutamente al di sotto delle sue possibilità accettando di guadagnare solo fr. 800.– mensili. L'appellante chiede dunque di fissare il reddito potenziale di lei a fr. 2000.– mensili.                                       

                                   4.   In concreto la questione è di sapere, ciò premesso, se alla moglie separata possa essere imputato un reddito ipotetico superiore a quello di fr. 875.– mensili netti ammesso dal primo giudice. La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).

                                         Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono stati relativizzati. Nella più recente giurisprudenza pubblicata (DTF 128 III 65) in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale ha rilevato che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 4). Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimo­nio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC) cesserà per principio e gli subentrerà il limitato obbligo di mantenimento previsto dall'art. 125 CC. Un coniuge potrà essere tenuto a versare all'altro un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessato provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione di fatto un coniuge sino ad allora privo di attività lucrativa deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile, autosufficiente.

                                   5.   Nella fattispecie le parti vivono separate da quasi 4 anni (dal 17 luglio 1998) e niente lascia intravedere una possibile riconciliazione. Anzi, l'appellante attende la scadenza del termine quadriennale proprio per introdurre una domanda unilaterale di divorzio (appello, pag. 15 lett. b). La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Per quanto risulta dagli atti, essa ha esteso la sua attività lucrativa oltre quanto previsto dal Pretore. All'udienza dell'8 novembre 2001 essa ha dichiarato che, dal 1° gennaio 2000, lavora per la __________ __________ __________ di __________ come incaricata delle pulizie per circa 40 ore al mese con un compenso orario lordo di fr. 18.–, e di conseguire in media un reddito netto di fr. 1028.– (di cui fr. 366.– come assegno familiare per i due figli). Inoltre essa percepisce un reddito aggiuntivo netto di circa fr. 200.–/ fr. 300.– per lavori di pulizie presso famiglie, 5 o 6 ore la settimana. Ne discende che l'interessata può perciò contare su di un reddito mensile netto di fr. 962.– (fr. 662.– + fr. 300.–), cui aggiungere i fr. 75.– di reddito della sostanza (non contestati), per un totale di fr. 1037.–. L'assegno per giovani in formazione di fr. 183.– (art. 16 cpv. 1 e 23 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1), versatole per ciascun figlio dalla __________ __________ __________, è destinato invece a coprire il fabbisogno dei ragazzi e non costituisce reddito della madre (art. 285 cpv. 2 CC; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 21 ad art. 285 CC). Ciò detto, le previsioni del Pretore sulle possibilità di guadagno della convenuta erano quindi troppo negative già al momento in cui è stata emanata la sentenza di separazione.

                                   6.   Resta da valutare se l'appellata, dando prova di diligenza e buona volontà, possa conseguire sul mercato del lavoro ticinese un reddito superiore a fr. 1037.– mensili netti, estendendo la sua attività o assumendo lavori meglio pagati. Il guadagno effettivamente conseguito, infatti, non è decisivo per stabilire un contributo di mantenimento se l'interessato potrebbe ragionevolmente conseguire un reddito superiore dando prova di impegno (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 128 III 65 consid. 4). Nella fattispecie la moglie è libera dalla cura e dall'educazione dei figli, entrambi maggiorenni. Sotto questo profilo essa sarebbe di principio tenuta ad assumere un impiego a tempo pieno (DTF 128 III 65 consid. 4). L'interessata fa valere però che il suo stato di salute “non è affatto migliorato da quello evidenziato nel certificato medico” e nella sua audizione dell'8 novembre 2001 essa ha ribadito che non può lavorare di più (act. XVIII, pag. 2 in basso). L'istruttoria di prima sede non ha invero approfondito la questione e agli atti figura solo un certificato del 5 ottobre 1998, rilasciato dalla dott. __________ __________ -__________, specialista FMH in fisiatria e reumatologia, la quale attesta di avere in cura la paziente sin dal 1989 per “problemi alla schiena e alla spalla con stato dopo operazione della spalla sinistra, sindrome cervicale con alterazioni degenerative, ma soprattutto la colonna lombare con una scoliosi e vertebra di assimilazione L5” e valuta “possibile un lavoro leggero al massimo di mezza giornata” (doc. 2).

                                         L'accertamento di patologie che comportano l'inabilità lavorativa di una parte richiede, per principio, un esame specialistico (I CCA, sentenza del 2 agosto 2001 nella causa G., consid. 4). Nel caso specifico la diagnosi dell'ottobre del 1998 è precisa. Il certificato medico risale nondimeno al 1998, sicché le parti avrebbero anche potuto interrogarsi sulla necessità di aggiornarlo, tanto più che la specialista non precisa se l'inabilità lavorativa da lei valutata a quel momento dovesse intendersi come permanente. L'ap­pellante non pretende tuttavia che nel frattempo la salute della moglie sia migliorata né chiede accertamenti in proposito, limitandosi a sostenere che la convenuta potrebbe trovare un'attività lucrativa consona allo stato di salute menzionato nel noto certificato (doc. 2). Non compete d'altra parte a questa Camera indagare d'ufficio sullo stato di salute della convenuta, in materia di pretese patrimoniali tra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio, sicché incombe alle parti rendere verosimili i fatti su cui fondano le loro pretese (Rep. 1995 pag. 227, 1987 pag. 195). Tale principio non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 22 ad art. 137 CC). Ai fini dell'attuale giudizio ci si deve dipartire dalla premessa, perciò, che la diagnosi dell'ottobre 1998 e la valutazione della capacità lavorativa siano ancora valide, ove si consideri per altro che, trattandosi notoriamente di affezioni croniche degenerative, con l'età queste possono solo peggiorare. Ora, il medico specialista ritiene possibile “un lavoro leggero al massimo di mezza giornata” (doc. 2). Lavori di pulizia rientrano nondimeno – per comune esperienza – nel novero delle attività medio-pesanti, come del resto ammette implicitamente il marito quando accenna a un'”at­tività del tutto inadeguata” (appello, pag. 12). L'interessata svolge attualmente 15/16 ore settimanali di pulizie (in media 3 ore al giorno). Un'estensione dell'attività lucrativa, nelle circostanze descritte, appare prospettabile al massimo nella misura del 50%, tenendo conto del fatto che una collaboratrice domestica può organizzare il proprio lavoro e disporre di mezzi tecnici adeguati.

                                   7.   L'appellante sostiene che la moglie avrebbe dovuto attivarsi per esaminare le prospettive di reinserimento professionale, se del caso annunciandosi all'assicurazione per la disoccupazione già al momento della separazione di fatto nel 1998. Trascurando ciò, essa si sarebbe preclusa il diritto a qualsiasi contributo. Il Pretore, come si è visto, ha escluso un reinserimento professionale della convenuta in considerazione dell'età, dello stato di salute, della mancanza di qualifiche scolastiche e professionali e della lunga assenza dal mercato del lavoro. L'appellante non si confronta con tale motivazione, né spiega quali concrete possibilità la moglie avrebbe, nelle sue condizioni, di trovare un'attività leggera, più adeguata al suo stato di salute, con la quale conseguire un reddito di almeno fr. 2'000.– netti lavorando al 50%. La convenuta ha proposto a questa Camera di interrogarla e di assumere informazioni presso l'Ufficio di orientamento professionale di Breganzona e presso il Centro Dialogare di __________ per accertare la sua “non indipendenza economica” (osservazioni all'appello, pag. 3) e l'impossibilità di un reinserimento. L'audizione personale della convenuta è avvenuta l'8 novembre 2001. Le altre indagini proposte, di per sé proponibili (art. 138 cpv. 1 CC), non apporterebbero tuttavia nuovi elementi di rilievo. Il profilo professionale della moglie, come si vedrà in seguito, emerge con sufficiente chiarezza dagli atti di causa. Non è il caso quindi di assumere altre prove al riguardo.

                                         Dall'istruttoria risulta che la convenuta ha frequentato due anni di scuola maggiore, un anno di scuola di economia domestica ed è stata prosciolta dall'obbligo scolastico a 15 anni e mezzo senza avere conseguito alcun titolo di studio secondario (audizione del­l'8 novembre 2001). Essa non ha nemmeno un diploma professionale, poiché dopo le scuole dell'obbligo non ha intrapreso un apprendistato, ma ha lavorato come domestica per alcune famiglie e poi, durante 9 anni, come archivista alle dipendenze di una banca, attività che ha smesso nel 1983 con la nascita del primogenito. Durante la vita in comune essa ha svolto attività saltuarie, come la cura a domicilio di bambini e lavori di pulizie (act. XVIII: audizione dell'8 novembre 2001). Ciò posto, appare irrealistico pensare che l'appellata possa assumere “un'attività più qualifica­ta”, come sostiene l'appellante. Una persona di oltre 41 anni (al momento della separazione di fatto) senza alcun titolo di studio se non la licenza di scuola elementare ha scarse prospettive di reinserimento, salvo in professioni per le quali non è richiesta una formazione specifica. D'altra parte il marito afferma apoditticamente che occupazioni del genere, leggere e senza formazione, sono retribuite “dai fr. 3000.– ai fr. 4000.– mensili a tempo pieno”. Ora, per tacere che egli non si è curato di sostanziare tale asserzione, è di comune esperienza che nella situazione attuale del mercato i datori di lavoro prediligono manodopera con un minimo di qualifiche. Né si vede quali apprezzabili vantaggi d'impiego avrebbe potuto trarre la convenuta annunciandosi all'assicurazione contro la disoccupazione. Non soccorrono dunque i requisiti per presumere una potenzialità concreta di reddito della moglie superiore a quella reperibile come collaboratrice domestica. E svolgendo una simile attività essa potrebbe conseguire, circa, fr. 2400.– netti mensili (si veda l'art. 22 del contratto normale per il personale domestico: FU __________/__________ del ____________________ 2000, pag. __________). Con un grado di occupazione al 50% (4 ore al giorno), compatibile con il suo stato di salute, la convenuta potrebbe guadagnare attorno ai fr. 1200.– netti mensili. Nel calcolo dei contributi occorre quindi fondarsi su un suo reddito di fr. 1200.– mensili netti, comprensivo del reddito stimato del lavoro e di quello della sostanza.

                                   8.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato le malattie che lo affliggono e che lo obbligheranno a ridurre la propria attività per seguire cure mirate. Ora, non è contestato che l'attore è affetto da vitiligo e psoriasi (interrogatorio formale della moglie, verbale del 17 novembre 1999, pag. 2), ma tutto si ignora sulle ripercussioni di queste malattie sulla sua capacità di lavoro. Agli atti non figura alcun documento medico relativo al suo stato di salute, né egli ha offerto mezzi di prova sulla propria capacità lucrativa. La questione non merita perciò ulteriore disamina. L'interessato fa valere poi che le sue entrate mensili sono di fr. 4643.– netti, di cui fr. 3585.– come reddito da lavoro e fr. 1058.– dalla comunione ereditaria paterna, mentre il reddito della sostanza calcolato dal Pretore in fr. 191.– proviene da capitale della moglie. Infine egli critica il primo giudice per avere ripreso i dati figuranti nel decreto cautelare del 17 giugno 1999 senza verificarli.

                                         a)   Il Pretore ha calcolato il reddito da lavoro mediando gli introiti del triennio 1996–1998 (fr. 3809.– mensili nel 1996, fr. 3811.– nel 1997 e fr. 3885.– nel 1998), inserendo nel computo anche la gratifica di fr. 300.– mensili, donde il risultato di fr. 3835.– mensili netti (decreto cautelare del 17 giugno 1999, pag. 3; cfr. inoltre doc. D e E). L'appellante, invece, giunge a uno stipendio di fr. 3585.– mensili netti poiché omette la gratifica. Ora, è vero che il doc. D, allestito il 31 luglio 1998, non comprende la gratifica di fine anno. L'interessato non pretende tuttavia che nel 1998 e negli anni successivi la gratifica di fr. 3600.– annui non gli sia stata versata. Il calcolo del Pretore si rivela d'altra parte favorevole all'appellante, poiché per un dipendente non è decisiva la media degli ultimi tre anni, ma lo stipendio effettivamente conseguito nell'ultimo periodo considerato.

                                         b)   Anche per il calcolo del reddito proveniente dalla comunione ereditaria il primo giudice ha operato una media tra quello del 1995 e quello del 1996 (decreto cautelare del 17 giugno 1999, pag. 3; cfr. inoltre doc. F), onde l'importo di fr. 1275.– mensili netti. Tale stima appare improntata a un prudente apprezzamento, visto che gli introiti sono variabili (doc. F: fr. 1489.– nel 1995 e fr. 1058.– nel 1996). Non si comprende né l'interessato spiega perché occorra considerare i fr. 1058.– mensili netti del 1996, vale a dire il reddito più basso dei due. Anche su questo punto l'appello si rivela inconsistente.

                                         c)   Per il reddito della sostanza il Pretore si è fondato su quello di fr. 200.– mensili netti prodotto dalla sostanza coniugale di fr. 79'457.95 (1. gennaio 1997) nel biennio 1995/96. Considerato che la moglie era titolare di circa fr. 30'000.–, il primo giudice ha computato fr. 125.– nel reddito del marito e i restanti fr. 75.– nel reddito di lei (decreto cautelare del 17 giugno 1999, pag. 3 e 4; cfr. inoltre doc. G). Ora, dalla dichiarazione d'imposta 1997/98 (doc. G, pag. 2) risulta che la moglie era titolare di averi depositati in banca per fr. 28'930.–, il marito per fr. 35'618.20, mentre i restanti fr. 14'909.75, che il Pretore ha imputato a quest'ultimo, appartenevano ai figli. E poiché questi ora sono maggiorenni, il reddito della loro sostanza non può più essere compreso in quello del genitore che era detentore dell'autorità parentale (art. 8 cpv. 2 LT: RS 10.2.1.1). Ciò va considerato in questa sede (art. 138 cpv. 1 CC). Ne segue che il reddito della sostanza del marito deve essere ridotto a fr. 90.– mensili netti. Il reddito mensile netto complessivo di lui è dunque di fr. 5200.– mensili complessivi (fr. 3835.– reddito da lavoro + fr. 1275.– reddito dalla comunione ereditaria + fr. 90.– reddito dalla sostanza).

                                   9.   L'appellante non contesta i fabbisogni minimi mensili calcolati dal Pretore (fr. 1825.– per il marito e fr. 1770.– per la moglie), che comprendono il minimo vitale del diritto esecutivo per persona sola di fr. 1025.–. Tale posta però è stata aumentata dal 1° gennaio 2001 a fr. 1100.– (FU __________/__________pag. __________). Il fabbisogno minimo del marito è quindi di fr. 1990.– mensili e quello della moglie di fr. 1845.–. I coniugi hanno sottoscritto una convenzione nella quale l'appellante si impegna a versare per ogni figlio un importo mensile di fr. 800.–, assegno familiare compreso, fino al compimento dei 20 anni, riservandosi la facoltà di detrarre il guadagno conseguito dai ragazzi dopo i diciotto anni (art. 7 della convenzione del settembre del 2000, omologata dal Pretore con la sentenza di separazione del 7 maggio 2001). I contributi per i figli maggiorenni, approvati dalla moglie, possono quindi essere tenuti in considerazione nel fabbisogno della famiglia ai fini del calcolo del contributo alimentare (I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002 in re M., consid. 5 con rinvio). __________, nato il ____________________ 1983, svolge il secondo anno di apprendistato empirico come stampatore, con un guadagno di fr. 660.– mensili lordi (circa fr. 613.– netti); dall'ottobre 2002 egli guadagnerà come apprendista al terzo anno fr. 880.– mensili lordi (circa fr. 817.– netti). Dopo di allora, secondo la lettera della convenzione, il padre sarà liberato dal contributo di mantenimento per lui. __________, nata il ____________________ 1984, intende continuare gli studi nel settembre 2002 per ottenere la maturità professionale in vista di divenire educatrice, dopo la Scuola cantonale di diploma (act. XVIII, pag. 2 e allegati). La convenzione firmata dai coniugi prevede la decadenza del contributo alimentare per __________ nel maggio 2004, al compimento dei vent'anni. Agli atti non figurano indicazioni sui contributi versati dal padre per i figli, né l'appellante ne fornisce. Nel fabbisogno del marito rientrano quindi i contributi disposti dalla convenzione omologata dal Pretore, che prevede un contributo di fr. 800.– mensili compreso l'assegno famigliare per ogni figlio fino al 30 settembre 2001, ridotto poi a fr. 187.– per __________ (fr. 800.– meno il reddito netto di fr. 613.–) fino al 30 settembre 2002, data alla quale decade l'obbligo. 

                                10.   Il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari, con l'aggiornamento del minimo esecutivo per persona sola, si presenta per finire come segue:

                                         Periodo fino al 30 settembre 2001

                                         reddito del marito                                                        fr. 5200.—

                                         reddito della moglie                                                     fr. 1200.—

                                                                                                                         fr. 6400.— mensili

                                         fabbisogno del marito                                                  fr. 1990.— fabbisogno della moglie                                               fr. 1845.—

                                         contributo ad __________                                           fr.   800.—

                                         contributo a __________                                             fr.   800.—

                                                                                                                         fr. 5435.— mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.   965.— mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   482.50

                                         Il marito può conservare per sé: fr. 1990.– + fr. 482.50                                                  fr. 2472.50 mensili

                                         e deve versare alla moglie un contributo di: fr. 1845.– + fr. 482.50 ./. fr. 1200.–                               fr. 1127.50 mensili.

                                         Periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002

                                         reddito del marito                                                        fr. 5200.—

                                         reddito della moglie                                                     fr. 1200.—

                                                                                                                         fr. 6400.— mensili

                                         fabbisogno del marito                                                  fr. 1990.— fabbisogno della moglie                                               fr. 1845.—

                                         contributo per __________                                          fr.   187.—

                                         contributo per __________                                          fr.   800.—

                                                                                                                         fr. 4822.— mensili

                                         eccedenza                                                                 fr. 1578.— mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   789.—

                                         Il marito può conservare per sé: fr. 1990.– + fr. 789.–                                                   fr. 2779.— mensili

                                         e deve versare alla moglie un contributo di: fr. 1845.— + fr. 789.—./. fr. 1200.—                             fr. 1434.— mensili.

                                         Periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2004

                                         reddito del marito                                                        fr. 5200.—

                                         reddito della moglie                                                     fr. 1200.—

                                                                                                                         fr. 6400.— mensili

                                         fabbisogno del marito                                                  fr. 1990.— fabbisogno della moglie                                               fr. 1845.—

                                         contributo per __________                                          fr.   800.—

                                                                                                                         fr. 4635.— mensili

                                         eccedenza                                                                 fr. 1765.— mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   882.50

                                         Il marito può conservare per sé: fr. 1990.— + fr. 882.50                                                fr. 2872.50

                                         e dovrebbe versare alla moglie un contributo di: fr. 1845.– + fr. 882.50 ./. fr. 1200.–                               fr. 1527.50

                                         Periodo dal 1° giugno 2004

                                         reddito del marito                                                        fr. 5200.—

                                         reddito della moglie                                                     fr. 1200.—

                                                                                                                         fr. 6400.— mensili

                                         fabbisogno del marito                                                  fr. 1990.— fabbisogno della moglie                                               fr. 1845.—

                                                                                                                         fr. 3835.— mensili

                                         eccedenza                                                                 fr. 2565.— mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr. 1282.50

                                         Il marito può conservare per sé: fr. 1990.– + fr. 1282.50.–                                             fr. 3272.50

                                         e dovrebbe versare alla moglie un contributo di: fr. 1845.– + fr. 1282.50 ./. fr. 1200.–                             fr. 1927.50 mensili.

                                         Tenuto conto del fatto che l'appellante ha offerto un contributo mensile di fr. 1160.– fino al 31 maggio 2002 e che la convenuta ha limitato le proprie pretese alimentari a fr. 1500.– mensili, l'appello va accolto in tale misura. Il marito verserà dunque alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1160.– fino al 30 settembre 2001, di fr. 1435.– (arrotondati) dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, e di fr. 1500.– dal 1° ottobre 2002. Il contributo seguirà l'evoluzione del costo della vita, come stabilito dal Pretore secondo prassi costante. Al riguardo l'appellante non ha formulato contestazioni né ha addotto che il proprio reddito non sia adattato al rincaro.

                                11.   A detta dell'appellante, infine, il contributo di mantenimento per la moglie dev'essere limitato nel tempo. Egli rileva che l'interessata è titolare di averi bancari per circa fr. 30'000.–, che secondo la convenzione di separazione ha diritto a ulteriori fr. 30'000.– in liquidazione del regime matrimoniale e che con il divorzio essa beneficerà della metà della sua prestazione previdenziale di complessivi fr. 33'908.–. Raggiunta l'età del pensionamento, essa potrà contare su di una rendita AVS che il marito stima in fr. 1700.– mensili. Ciò premesso, prosegue l'appellante, il contributo di mantenimento deve cessare con la maggiore età di __________ o quanto meno essere ridotto da tale data a fr. 700.– mensili, poiché la moglie “dovrà comunque aumentare la propria attività lavorativa, essendo entrambi i figli maggiorenni”. Secondo l'appellante l'obbligo contributivo a suo carico viene in ogni caso a cadere con il raggiungimento dell'età AVS della moglie.

                                         Al coniuge cui sono affidati i figli può essere imposta l'assunzione del tempo pieno da quando l'ultimogenito ha compiuto i sedici anni (consid. 4a); da questo punto di vista il raggiungimento della maggiore età di __________ non modifica (più) nulla. Non vi è motivo dunque per sopprimere o ridurre la rendita dal 1° giugno 2002. L'interessata ha 46 anni, sicché avrà diritto alla rendita AVS dal 1° febbraio 2020 (il mese successivo il compimento dei 64 anni: art. 21 LAVS). Il marito intende promuovere causa di divorzio non appena decorso il termine quadriennale di separazione previsto dall'art. 114 CC (appello, pag. 15 lett. b). L'assetto attuale (art. 163 CC) cesserà con la pronuncia del divorzio, quindi ben prima del 2020. Dal 1° novembre 2020 anche l'appellante avrà diritto all'AVS (il mese successivo il compimento dei 65 anni: art. 21 LAVS). Ai fini del computo del contributo di mantenimento durante la separazione il pensionamento della moglie non fa decadere ogni obbligo contributivo del marito, come questi sembra sostenere nell'appello. Quanto cambierebbe è che ai rispettivi redditi attuali (consid. 10) subentrerebbero le rendite pensionistiche. Occorrerebbe, cioè, rivedere i calcoli inserendo al posto dei redditi da lavoro le rendite AVS e LPP. Un pronostico attendibile è tuttavia irrealistico nella fattispecie, da un lato per l'assoluta mancanza di indicazioni concrete sul prevedibile ammontare della rendita di vecchiaia del marito e della moglie e dall'altro per il lungo periodo che ancora manca al pensionamento di loro (18 anni). La tesi dell'appellante secondo cui la moglie beneficerebbe di una rendita AVS mensile di fr. 1700.– è frutto di personali supposizioni e non trova riscontro oggettivo. È invece certo che l'appellata non è affiliata a una cassa pensione, non raggiungendo manifestamente lo stipendio minimo previsto dalla legge, e che per la sua previdenza potrà contare solo su quanto riceverà dalla cassa pensioni del marito dopo la causa di divorzio, ancora da iniziare. Non sussistono quindi agli atti elementi oggettivi in base ai quali ritenere già sin d'ora che la moglie potrà sopperire alle proprie necessità con la sola rendita AVS e i propri risparmi. In simili circostanze la valutazione del Pretore sulla durata delle prestazioni in favore della moglie, improntata a un prudente apprezzamento, resiste alla critica.

                                12.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC). L'appellante ottiene bensì una consistente riduzione del contributo (fr. 370.– mensili) fino al 30 settembre 2001 e una minima (fr. 65.–) dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, ma soccombe per il lasso di tempo successivo e sulla durata della rendita. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali a suo carico nella misura di nove decimi, con obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera rilevante sul dispositivo inerente agli oneri processuali di prima sede, visto che il marito chiedeva già in prima sede la soppressione di ogni prestazione dal 31 maggio 2002. Nell'insieme egli è quindi da ritenere soccombente in misura preponderante.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:              

                                         __________ __________ verserà anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per __________ __________, fr. 1160.– fino al 30 settembre 2001, fr. 1435.– dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002 e fr. 1500.– dal 1° ottobre 2002. Il contributo di mantenimento sarà adeguato al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 2002, in base all'indice del maggio 2001.                            

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti per nove decimi a carico dell'appellante per il resto a carico di __________ __________, alla quale __________ __________ rifonderà fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2001.71 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2002 11.2001.71 — Swissrulings