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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2001 11.2001.57

15 décembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,532 mots·~13 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2001.00057

Lugano 15 dicembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'8 novembre 1996 da

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

Comune di __________ __________ (rappresentato dal Municipio);   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 aprile 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ __________ (n. __________della vecchia mappa) e titolare in ragione di un mezzo della proprietà per piani originaria n. __________, pari a 66/1000 della particella n. __________ (n. __________ della vecchia mappa). Tra i due fondi si trova una corte (particella n. __________; n. __________della vecchia map­pa), proprietà coattiva delle particelle n. __________, __________, __________, __________e __________nella misura di un quinto ciascuna. L'accesso veicolare alla particella n. __________avviene attraverso un portone situato sul fondo n. __________, a confine con la via pubblica. Il passaggio è usato da __________ __________– fra l'altro – per il trasporto di materiale con un trattore e sbocca su una piazzetta nel nucleo del paese, che è parte integrante di due strade (particelle n. ____________________ n. __________e __________ della vecchia mappa) appartenenti al Comune di __________ __________.

                                  B.   Con decisione del 9 dicembre 1993 il Dipartimento delle istituzioni ha accolto un'istanza del Comune di __________ __________ intesa a vietare il posteggio sulla piazza e a rimuovere la segnaletica stradale. Un ricorso proposto da __________ __________ il 7 dicembre 1995 contro tale risoluzione è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato con decisione del 28 febbraio 1996. Nel frattempo, tra la fine del 1995 e l'estate del 1996, il Municipio ha eliminato i due parcheggi sulla piazza e la relativa segnaletica, posando due panchine e piantando un acero.

                                  C.   L'8 novembre 1996 __________ __________ ha promosso un'azione possessoria davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che al Comune di __________ __________ fosse ordinato di rimuovere la pianta e le panchine posate sulla piazza, in modo da consentire il libero accesso veicolare alla particella n. __________ attraverso il portone situato sul fondo n. __________. All'udienza del

                                         10 gennaio 1997 __________ __________ ha confermato la domanda, mentre il Comune vi si è opposto. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro richieste. Statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto del 30 dicembre 1997 il Segretario assessore ha respinto l'istanza per difetto di giurisdizione. Un appello presentato da __________ __________ il 26 gennaio 1998 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del

                                         14 maggio 1999 ha accertato l'esistenza della giurisdizione civile e ha rinviato gli atti al Segretario assessore per nuovo giudizio (inc. __________.__________.__________).

                                  D.   Esperito un secondo sopralluogo il 27 settembre 2000, le parti hanno confermato il rispettivo punto di vista al dibattimento finale dello stesso giorno. Statuendo nuovamente il 9 aprile 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico di __________ __________. Al convenuto non sono state assegnate ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 24 aprile 2001 nel quale chiede che l'istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Il Comune di __________ __________ ha dichiarato il 23 maggio 2001 di rinunciare a osservazioni, rinviando al proprio memoriale conclusivo del 7 marzo 1997 e alle sue osservazioni del 12 febbraio 1998. Il 20 giugno 2001 esso ha prodotto in appello una lettera del 13 giugno 2001 in cui l'ufficiale del registro fondiario dichiara che nessuna servitù di passo è iscritta sulla particella n. __________in favore della particella n. __________.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Comune non ha presentato osservazioni all'appello, ma si è limitato a rinviare al contenuto di memoriali presentati in altra sede. Se non che, il semplice richiamo alle argomentazioni sviluppate in altri allegati non adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 20 seg. ad art. 309) – applicabile per il rinvio dell'art. 314 CPC – ed è pertanto inefficace. Quanto al nuovo documento esibito in appello, come si vedrà esso non è di rilievo ai fini del giudizio. Sulla sua ricevibilità, a dir poco dubbia (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non giova quindi attardarsi.

                                   2.   L'azione di manutenzione soggiace – come l'azione di reintegra – a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto l'istante deve avere reclamato immediatamente, appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso (cpv. 1); inoltre egli deve avere promosso la causa entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (cpv. 2). I limiti di tempo previsti dall'art. 929 CC vanno esaminati d'ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell'azione (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con rinvii; Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 929 CC). Per quanto attiene al reclamo immediato il giudice deve esaminare, valutando l'insieme delle circostanze, se l'istante ha reagito entro un termine ragionevole da quando ha potuto compiere un primo esame della situazione (Stark, op. cit., n. 6 ad art. 929 CC). Già un reclamo successivo di due mesi alla conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3 novembre 1994 in re P., consid. 3), come pure un reclamo intervenuto a distanza di sette settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine che sembra già porsi invero al limite dell'arbitrio (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4b con riferimento). L'onere di provare – o di rendere quanto meno verosimile – la tempestività del reclamo incombe all'istante (Stark, op. cit., n. 5 ad art. 929 CC).

                                         a)   In concreto il Segretario assessore ha ritenuto l'azione tempestiva, l'istante avendo reclamato subito, il 4 dicembre 1995, e avendo inoltrato l'istanza entro un anno dalla turbativa, insorta – stando al primo giudice – nel dicembre del 1995 (sen­tenza impugnata, consid. A e 1.2). Dagli atti si evince tuttavia che il reclamo sporto dall'istante il 4 dicembre 1995 riguardava soltanto l'eliminazione di due posteggi e la messa a dimora dell'acero (doc. D), non la posa delle panchine. Quest'ultimo intervento infatti ha avuto luogo più tardi, come risulta da una circolare che l'autorità comunale ha diramato il 6 dicembre 1995 agli abitanti del nucleo, secondo cui “a lato della pianta verranno posate 2 panchine” (doc. E, pag. 1 a metà). È vero che il 28 giugno 1996 l'istante ha chiesto al Municipio anche la rimozione di queste ultime (doc. H). Tutto si ignora però sul periodo in cui esse sono state posate. Anzi, l'istante ha sostenuto che tutti i lavori sono avvenuti praticamente nello stesso tempo, ossia già nel dicembre del 1995 (istanza, punti 1 e 2). Ne discende che il reclamo del 28 giugno 1996, sporto a oltre cinque mesi dall'asserito inizio della turbativa, si rivela manifestamente tardivo. Per quanto concerne le panchine, l'azione possessoria andava quindi dichiarata irricevibile.

                                         b)   Per quel che è dell'acero, il Segretario assessore si è limitato a rilevare che il Comune non ha contestato l'allegazione dell'istante, secondo cui l'intervento è avvenuto non prima del dicembre del 1995 (sentenza impugnata, consid. 1.2). Si è det­to però che il giudice deve verificare d'ufficio la tempestività dell'azione (Stark, op. cit., n. 10 ad art. 929 CC) e non accontentarsi delle mere allegazioni di una parte, ancorché incontestate (art. 184 cpv. 2 CPC). Ora, dagli atti non emerge alcuna indicazione da cui si possa desumere con un minimo di verosimiglianza – a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di un giudizio di camera di consiglio – che l'albero litigioso sia stato posato immediatamente prima del reclamo del 4 dicembre 1995 (doc. D), rispettivamente nell'anno precedente l'introduzione dell'istanza, l'8 novem­bre 1996. Ne discende che il rispetto dei termini sanciti dall'art. 929 CC appare dubbio anche per quanto attiene alla rimozione dell'acero. Il dubbio può nondimeno rimanere tale. Come si vedrà oltre, in effetti, quand'anche a tale proposito fosse tempestiva, l'istanza risulta in ogni modo destinata all'insuccesso.

                                   3.   Il Segretario assessore ha respinto l'azione di manutenzione con l'argomento che il Comune, posando le due panchine e piantando l'albero sul piazzale davanti ai fondi dell'istante, non ha commesso alcun atto d'illecita violenza, ma ha semplicemente dato seguito a una risoluzione municipale intesa a valorizzare il nucleo del paese. Pur rilevando che il rispetto del diritto amministrativo non vincola – di per sé – il giudice civile chiamato a statuire sull'esistenza di una turbativa, egli ha constatato che l'intervento del Comune non impedisce all'istante di accedere alla sua proprietà attraverso il portone, ma rende solo difficoltosa la manovra di entrata con un trattore munito di rimorchio. Sempre a parere del primo giudice, del resto, il transito non era agevole neanche quando sulla piazzetta si trovavano i due posteggi, occupati con una certa frequenza. Inoltre il Segretario assessore ha ritenuto sproporzionata la domanda di rimozione, l'inconveniente lamentato dall'istante essendo dovuto a “esigenze ragionevoli e necessarie nel quadro della convivenza civile”. Tanto più che il disturbo potrebbe essere eliminato altrimenti, egli ha concluso, per esempio dando seguito alla proposta del Municipio, il quale ha offerto all'istante la disponibilità a spostare le panchine secondo necessità, all'occorrenza con l'aiuto dell'operaio comunale.

                                   4.   L'appellante rimprovera al Segretario assessore di avere disatteso i requisiti dell'art. 928 CC e di avere trascurato la sentenza emessa da questa Camera il 14 maggio 1999, secondo cui lo scopo di interesse pubblico perseguito dal Comune avrebbe potuto essere raggiunto anche con una diversa sistemazione delle panchine e dell'acero. A mente sua il primo giudice ha conferito eccessiva importanza al fatto che sulla piazza si trovavano già due posteggi, il cui disturbo però non era stato allegato né tanto meno dimostrato dal Comune, mentre le panchine e l'acero sono sicuramente ingombranti e intralciano il passaggio con il trattore, specie in retromarcia.

                                   5.   L'art. 928 CC conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l'art. 927 CC (“azione di reintegra”), nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare diritti prevalenti. La domanda dev'essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 101 n. 365; Stark, op. cit., n. 2 ad art. 928 CC). Quest'ultimo non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, op. cit., n. 21 seg. all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami; Rep. 1996 pag. 186 consid. 2a).

                                         a)   In concreto l'appellante si duole anzitutto che il Segretario assessore non ha esaminato debitamente le circostanze del caso e censura, in particolare, un'errata valutazione dei requisiti cui soggiace l'azione di manutenzione. Se non che, in proposito egli si limita a muovere generiche contestazioni all'operato del primo giudice, senza illustrare le ragioni per cui la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata. Invano si cercherebbe di capire dall'appello quali aspetti sarebbero stati negletti dal Segretario assessore o in che modo questi avreb­be dovuto valutare, secondo l'appellante, i requisiti posti dall'art. 928 CC. Ciò comporta l'irricevibilità della doglianza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

                                         b)   Contrariamente a quanto pretende l'appellante, nella sentenza del 14 maggio 1999 questa Camera non ha anticipato il buon fondamento dell'azione possessoria. Chiamata ad appurare il presupposto della giurisdizione civile, essa aveva accertato che lo scopo di interesse pubblico perseguito dal Comune poteva essere raggiunto “anche con una diversa sistemazione delle panchine e dell'acero, senza necessariamente intralciare la proprietà dell'istante”. L'esistenza di una soluzione alternativa non significa per forza, però, che l'azione di manutenzione andasse automaticamente accolta. L'intervento del Comune, infatti, deve pur sempre configurare un atto di illecita violenza nel senso dell'art. 928 CC. E sapere se nel caso specifico l'operato del Municipio fosse tale non era stato esaminato da questa Camera, tant'è che gli atti sono stati rinviati al primo giudice proprio perché esaminasse i requisiti dell'azione possessoria. Su questo punto l'appello si rivela pertanto privo di fondamento.

                                         c)   Per quel che attiene al confronto tra la situazione odierna e quella sino alla fine del 1995, quando sulla piazza vi erano i due parcheggi, l'appellante disconosce che non incombeva al Comune rendere verosimile la situazione precedente, ma a lui stesso rendere verosimile che l'agire del Comune raffigura un atto di illecita violenza. Indagare se i due posteggi fossero legittimi (doc. F, pag. 4 nel mezzo) è poi una questione di diritto, che esula dalla natura di un'azio­ne possessoria (cfr. Stark, op. cit., n. 2 ad art. 928 CC). Comunque sia, quand'anche si reputasse che i due posteggi fossero abusivi, l'interessato non pretende che le panchine e l'albero posati dal Comune costituiscano già di per sé una turbativa giusta l'art. 928 CC. Il confronto fra vecchio e nuovo non è perciò di giovamento.

                                         d)   L'appellante sottolinea infine che, come ha riconosciuto anche il primo giudice, le panchine e l'acero rendono difficile il transito con il trattore sotto il portone, specie in retromarcia. Ciò non basta tuttavia per configurare un atto di illecita violenza. Un semplice disturbo non basta per giustificare misure a tutela del possesso: a tal fine è necessario che l'atto ecceda i limiti della comune tolleranza (Stark, op. cit., n. 19 e 22 ad art. 928 CC). Il Segretario assessore ha rilevato che l'intervento del Comune non impedisce all'istante di accedere con il trattore al fondo n. 83, ma impone “una o due manovre aggiuntive” (sentenza, pag. 4 in alto). L'appellante non contesta ciò e nemmeno spiega perché, nel quadro di una rivalorizzazione urbanistica della piazza, la necessità di compiere una o due manovre aggiuntive per varcare sporadicamente il noto androne trascenda i limiti dell'ordinaria tolleranza. Anche al riguardo la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili al Comune, che non ha formulato osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Municipio di __________ __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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