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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.2001 11.2001.56

4 mai 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·401 mots·~2 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2001.00056

Lugano 4 maggio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 aprile 2001 da

__________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________, e __________ __________, __________ __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 5 aprile 2001 dagli istanti nei confronti del Pretore;

premesso che __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo una rettifica del registro fondiario;

rilevato che gli attori hanno presentato, il 5 aprile 2001, un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore;

accertato che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2001 __________ __________ propone di respingere la domanda;

osservato che il 25 aprile 2001 il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera, non riconoscendo nei motivi addotti alcun titolo di ricusazione;

preso atto che il 25 aprile 2001 gli attori hanno comunicato di ritirare l'istanza;

ricordato che il ritiro di una domanda equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

ritenuto che nella fattispecie non soccorrono ragioni per scostarsi da tali principi;

stabilito che, in ogni modo, la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale del convenuto per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'istanza;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.–  complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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