Incarto n. 11.2001.00018
Lugano 16 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura n. __.____/R.__.____ (approvazione di rendiconto tutelare) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
a
__________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________) avv. __________ __________, __________, e Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 22 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro la decisione emanata il 28 dicembre 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con risoluzione del 13 gennaio 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela volontaria in favore di __________ __________ (1912), designando l'avv. __________ __________ come curatore;
che il ____________________ 1999 __________ __________ è deceduto, lasciando quali eredi i figli __________ __________, __________ __________ e __________ __________, sicché il curatore ha presentato il 26 novembre 1999 il rendiconto finale e un rapporto morale;
che il 18 luglio 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha approvato le predette relazioni, riconoscendo al curatore un'indennità di fr. 12 135.–;
che contro tale approvazione ha interposto ricorso il 31 luglio 2000 __________ __________, chiedendo alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, di annullare la risoluzione e di non riconoscere al curatore alcun onorario;
che il 25 agosto 2000 __________ __________, __________ __________, il curatore e la Delegazione tutoria hanno proposto di respingere il ricorso;
che con decisione del 28 dicembre 2000 l'autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso e ha riformato la decisione impugnata, approvando il rendiconto finale e il rapporto morale con due riserve (inerenti al deposito di averi del defunto su conti correnti e a differenze di cambio su titoli esteri) e segnalando alle parti il diritto di agire in responsabilità nei confronti del curatore e dei membri della Delegazione tutoria;
che la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono state poste per tre quarti a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________ e __________ __________, ai quali la ricorrente è stata tenuta a rifondere fr. 600.– complessivi per ripetibili;
che contro la risoluzione appena citata __________ è insorta con un appello del 22 gennaio 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di rinunciare al prelievo di oneri e di compensare le ripetibili;
che l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 54a LAC), sicché sotto questo profilo il gravame è ricevibile;
che l'appello non indica invece quale sia la controparte, la quale non è desumibile neppure dalle motivazioni, ragion per cui ci si potrebbe interrogare sulla sufficienza dei requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC combinato con il cpv. 5), tanto più che l'appellante ha agito con l'ausilio di un patrocinatore;
che la questione può nondimeno rimanere indecisa, l'appello dovendo in ogni modo essere respinto per i motivi in appresso;
che l'autorità di vigilanza ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, per tre quarti a carico della ricorrente e per il resto a carico dei suoi fratelli, ai quali la prima è stata tenuta a rifondere fr. 600.– per ripetibili;
che l'appellante, pur non contestandone l'entità, ritiene che gli oneri processuali non possano esserle addebitati poiché essa è stata indotta a ricorrere per i vizi contenuti nella risoluzione della Delegazione tutoria, i quali sono stati per altro confermati dal parziale accoglimento del gravame;
che nella determinazione degli oneri processuali e nel loro riparto il primo giudice fruisce – anche nella procedura amministrativa (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, n. 2 ad art. 28 LPAmm, pag. 144 nel mezzo con rinvio) – di un ragionevole potere d'apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171);
che in concreto l'appellante chiede, come detto, di annullare la decisione con cui è stato approvato il rendiconto del curatore, proponendo di non riconoscere allo stesso alcuna indennità;
che tali richieste sono state pressoché interamente respinte dall'autorità di vigilanza, la quale si è limitata ad aggiungere due riserve all'approvazione dei conti e a richiamare, conformemente all'art. 453 cpv. 2 CC, l'azione di responsabilità nei confronti degli organi di tutela prevista dagli art. 426 segg. e 454 seg. CC;
che, in simili circostanze, la decisione di ritenere la ricorrente soccombente nella misura di tre quarti rientra senz'altro nel potere d'apprezzamento dell'autorità di vigilanza e resiste alla critica;
che del resto l'approvazione dei conti non ostava a un'eventuale azione di responsabilità nei confronti delle autorità di tutela per danni derivanti dalla loro funzione (cfr. Affolter in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 60 ad art. 451-453 CC);
che quindi non è dato a divedere per quale motivo l'appellante sarebbe stata indotta a ricorrere per avere l'autorità tutoria omesso di criticare l'operato del curatore;
che l'appellante nega inoltre di dovere qualsiasi indennità per ripetibili ai fratelli, i quali non sarebbero parti in causa, ma semplici interessati;
che, per giurisprudenza, la qualità di parte a un procedimento amministrativo è riconosciuta – quanto meno – a chi ha diritto di ricorrere contro la decisione emessa dall'autorità a conclusione del procedimento medesimo (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 15 LPAmm, pag. 78 in basso con richiamo);
che nella fattispecie, oltre alla ricorrente, non si può negare siffatta qualità anche agli altri figli del curatelato, giacché essi sono subentrati nei diritti del defunto per successione universale a norma dell'art. 560 CC e sono, al pari della sorella, destinatari dei conti litigiosi (Affolter, op. cit., n. 63 ad art. 451–453 CC);
che i fratelli, oppostisi al ricorso con l'ausilio di un patrocinatore, sono risultati altresì in gran parte vincenti, motivo per cui soccorrono i requisiti per riconoscere loro un'indennità per ripetibili (art. 54b LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000);
che anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma, sicché l'appello – manifestamente infondato – può essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si giustifica di assegnare ripetibili alle controparti, le quali non si sono nemmeno viste notificare il gravame e non hanno quindi sopportato costi apprezzabili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario