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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2001 11.2001.140

17 décembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·673 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2001.00140

Lugano 17 dicembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (accertamento di servitù, subordinatamente azione di passo necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 maggio 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________,   

giudicando sulla domanda di revisione presentata il 2 dicembre 2001 dal convenuto in relazione alla sentenza emessa l'11 settembre 2001 (inc. __________.__________.__________) da questa Camera;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la domanda di revisione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 4 maggio 1998 __________ __________, proprietario della particella n. __________RFD di __________, ha convenuto __________ __________, proprietario della contigua particella n. __________, davanti al Pretore del Distret­to di Bellinzona, chiedendo di accertare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo sulla sua particella e di vietare al convenuto di passare sulla particella n. __________per accedere alla sua proprietà;

                                         che nella sua risposta del 24 agosto 1998 __________ __________ ha proposto di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha postulato l'iscrizione di una servitù di passo pedonale larga 1.5 m a carico della particella n. __________o quanto meno, in via subordinata, la concessione di un diritto di passo necessario dietro versamento di un'indennità da stabilire;

                                         che il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale con sentenza del 24 marzo 2000, confermata da questa Camera – su appello del convenuto – l'11 settembre 2001 mediante giudizio intimato alle parti il 18 settembre successivo (inc. __________.__________.__________);

                                         che il 2 dicembre 2001 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una domanda di revisione tanto della sentenza di primo grado quanto della sentenza   emanata l'11 settem­bre 2001 da questa Camera;

                                         che il Pretore, constatato che la richiesta verteva sulla revisione della sentenza di appello, ha trasmesso gli atti l'11 dicembre 2001 a questa Camera;

                                         che la domanda non è stata intimata alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che il richiedente motiva la propria domanda con l'omessa produzione – da parte del suo patrocinatore – di una domanda edilizia del 5 novembre 1998, di una planimetria ufficiale del Comune di Pianezzo, di un originale del “piano 3” del 1932, lamentando inoltre l'inesistenza di qualsiasi “comunicazione scrit­ta da parte dell'organo di vigilanza ufficio dei registri di Bellinzona”;

                                         che una domanda di revisione (art. 340 segg. CPC) dev'essere presentata entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 342 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza 11 settembre 2001 di questa Camera è stata intimata il 18 settembre successivo ed è stata notificata al convenuto, nell'ipotesi a lui più favorevole – considerando gli eventuali sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124) – il 26 settembre 2001;

                                         che, presentata il 2 dicembre 2001, la domanda in esame risulta chiaramente tardiva;

                                         che, per di più, nessuna delle doglianze invocate dal richiedente integra lontanamente un titolo di revisione a norma dell'art. 340 CPC;

                                         che, in particolare, l'istituto della revisione non è dato per rimediare a pretese inadempienze del proprio legale né per rimettere in discussione una sentenza sulla base di documenti nuovi;

                                         che la domanda del 2 dicembre 2001, manifestamente irricevibile, può pertanto essere decisa con la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148

                                         cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda non è nemmeno stata intimata;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   La domanda di revisione è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico del richiedente. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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