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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.10.2006 11.2001.12

4 octobre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,722 mots·~14 min·2

Résumé

rapporti di vicinato: immissioni da fumo

Texte intégral

Incarto n. 11.2001.12 (rinvio TF)

Lugano, 4 ottobre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 2251 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 2 aprile 1993 da

 AP 1   (patrocinata dall'  RA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinate dall'  RA 2, );

vista la sentenza 5C.170/2000 del 23 novembre 2000 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 5 luglio 2000 da questa Camera (inc. 11.1999.67), rinviando la causa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi,

giudicando nuovamente ora sull'appello del 3 maggio 1999 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;

riesaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 maggio 1999 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietaria della particella n. 647 RFD di __________ (nella frazione di __________), sulla quale si trova una casa adibita a residenza secondaria. Il fondo è situato a monte della particella n. 616 appartenente ad AO 1 e AO 2, sulla quale sorge una casa di due appartamenti. Gli edifici sono separati da una pubblica via larga circa 3 m, che sconfina in parte sul fondo di AP 1. Il 1° settembre 1992, durante la riattazione della loro casa, AO 1 e AO 2 hanno chiesto l'autorizzazione – in sanatoria – per edificare un nuovo comignolo sopra l'appartamento a est, in aggiunta a quello esistente a ovest, che è stato avvicinato a sua volta al fondo n. 647. Il Municipio di __________ ha accolto la domanda con decisione del 20 ottobre 1992, respingendo l'opposizione introdotta da AP 1. Un ricorso presentato da quest'ultima contro la risoluzione municipale è stato respinto dal Consiglio di Stato il 13 gen­naio 1993.

                                  B.   Con petizione del 2 aprile 1993 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse ordinato ad AO 1 e AO 2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “cessare immediatamente e di impedire ogni e qualsiasi molestia che possa derivare alla proprietà dell'attrice a causa delle emissioni di fumo dai comignoli della casa sita al mappale n. 616 RFD di __________”. In subordine essa ha concluso per il versamento di una somma imprecisata a titolo di risarcimento danni, con interessi al 5% dal 1° gennaio 1993. Le convenute hanno proposto di respingere la petizione e di dichiarare la lite temeraria. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni, l'attrice chiedendo a sua volta che il comportamento delle convenute fosse dichiarato temerario.

                                  C.   L'11 maggio 1998 AP 1, preso atto della perizia e del complemento peritale allestiti dall'arch. __________, ha instato per la nomina di un nuovo perito giudiziario. Il Pretore ha respinto la domanda con ordinanza del 27 maggio 1998. Chiusa l'istruttoria, AO 1 e AO 2 hanno confermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo del 3 luglio 1998. Nel suo allegato del 7 luglio 1998 AP 1 ha ribadito a sua volta le proprie domande, ha chiesto che fosse preliminarmente esperita una nuova perizia, ha quantificato la domanda di risarcimento in fr. 300 000.– e ha concluso perché gli interessi compensatori decorressero dal 1° gennaio 1992 anziché dal 1° gennaio 1993. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 9 aprile 1999, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 4020.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alle convenute fr. 2000.– per ripetibili.

                                  D.   AP 1 è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 3 maggio 1999 nel quale ha postulato in sostanza – previo esperimento di una nuova perizia – la riforma del giudizio impugnato nel senso di ordinare alle convenute, sotto commi­natoria dell'art. 292 CP, di cessare immediatamente e di impe­di­re ogni molestia derivante dal fumo dei comignoli sulla particella n. 616 o per lo meno, in subordine, nel senso di obbligare le convenute a rifonderle fr. 300 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 1992. Nelle loro osservazioni del 10 giugno 1999 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore. Con sentenza del 5 luglio 2000 questa Camera ha accolto parzialmente l'appello e ha riformato il giudizio del Pretore, vietando ad AO 1 e AO 2 di accendere qualsiasi fuoco nei camini posti all'interno della loro casa sulla particella n. 616 RFD di __________. Per il resto essa ha confermato la sentenza impugnata. Gli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio sono stati posti a carico delle convenute.

                                  E.   Contro la predetta sentenza AO 1 e AO 2 hanno introdotto il 31 luglio 2000 un ricorso per riforma al Tribunale federale nel quale hanno chiesto di respingere la petizione. Statuendo il 23 novembre 2000, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, ha annullato la sentenza di appello e rinviato la causa a questa Camera per nuovo giudizio. Esso ha ritenuto, in sintesi, che la perizia esperita non permetteva di accertare l'entità e la frequenza delle immissioni da fumo. Date le particolari condizioni dei luoghi (case vicine o adiacenti, poste su un declivio in una frazione di montagna a oltre 1200 m di altitudine, esistenza di una ventina di altri comignoli nel raggio di 40 m, riscaldamento a legna degli edifici), esso ha giudicato impossibile stabilire se le molestie fossero incompatibili con l'uso locale. La lite sarebbe anche potuta risolversi a sfavore della parte cui incombeva l'onere della prova. Siccome però l'attrice aveva sollecitato invano davanti ai giudici di prima e di seconda sede – a titolo di assunzione suppletoria – l'allestimento di una nuova perizia, il Tribunale federale ha rinviato gli atti all'autorità cantonale per “nuovo esame della fattispecie alla luce dei considerandi”.

                                  F.   Con ordinanza del 13 maggio 2002 l'allora presidente della Camera ha ordinato una nuova perizia. In esito a un'udienza tenutasi l'8 maggio 2002, il 3 giugno 2002 AP 1 ha ricusato la presiden­te della Camera. Nelle loro osservazioni del 13 giugno 2002 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la ricusa. Intanto, l'11 giugno 2002, AP 1 ha formulato i propri quesiti peritali. La causa è poi rimasta sospesa fino al 28 agosto 2003, quando la domanda di ricusazione è stata dichiarata senza oggetto, la presidente della Camera essendo passata nel frattempo a un'altra Camera del Tribunale (inc. 11.2002.68). L'11 novembre 2003 le convenute hanno dichiarato di opporsi a taluni quesiti peritali. La relativa discussione si è tenuta il 18 novembre 2004. Con ordinanza del 19 novembre 2004 il nuovo giudice delegato ha poi designato l'ing. __________ in qualità di perito giudiziario e ha fissato i quesiti. Il perito ha consegnato il proprio referto il 15 giugno 2005. Decorso infruttuoso il termine per l'eventuale delucidazione orale o scritta, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermando in sostanza le loro domande, le appellanti sulla scorta di un memoriale conclusivo del 29 settembre 2005.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella sentenza del 5 luglio 2000 questa Camera aveva accertato sulla base di tre testimonianze e dei rilevamenti eseguiti dal perito giudiziario arch. __________ di __________ che il fumo emesso dai due comignoli sulla casa delle conve­nute “quando sale verso monte invade la facciata a valle della casa [dell'attrice] e se le finestre sono aperte penetra nei locali abitati. (…) La facciata di legno verso valle (…) in particolari mo­menti sembra quasi [che] ‘attiri’ il fumo”. Accertato altresì che in condizioni del genere il fumo costringe l'attrice a chiudere le finestre, la Camera ha ritenuto trattarsi di immissioni moleste, le quali trascendono i limiti della normale tolleranza fra vicini, anche in un nucleo di montagna come __________, dov'è diffuso il riscaldamento a legna. Che il fenomeno del fumo “verso monte” fosse comune ad altri impianti nel nucleo ancora non significava – essa ha soggiunto – che i vicini fossero obbligati a tollerarlo. Quanto a eventuali rimedi tecnici, nemmeno il perito era stato in grado di prospettarne. Onde la necessità di vietare l'accensione di qualsiasi fuoco che alimentasse le due canne fumarie, in parziale modifica della sentenza emanata dal Pretore.

                                   2.   Il Tribunale federale ha dato atto che in materia di immissioni (art. 684 CC) le autorità cantonali fruiscono di un proprio margine di apprezzamento e ha riconosciuto che nella fattispecie, secondo la direzione del vento, il fumo emesso dai due comignoli sulla casa delle convenute può penetrare nell'abitazione dell'attrice, obbligando quest'ultima a chiudere le finestre. Esso ha sottolineato nondimeno che tale inconveniente si verifica solo in particolari momenti, “quando il fumo sale verso monte”. Se non che – esso ha continuato – gli atti nulla precisano circa l'intensità e la frequenza dell'evento. Vista anche la vicinanza di numerosi altri comignoli e la conformazione del nucleo di montagna (case ravvicinate e in declivio), nelle circostanze descritte esso ha reputato impossibile verificare se la molestia del fumo fosse inevitabile, evitabile ma da tollerare secondo l'uso locale, parzialmente evitabile (mediante il divieto di accendere fuo­chi limitato ai mesi freddi) o completamente evitabile (tramite un divieto generale di accendere focolari). Mancando “dati sufficienti atti a stabilire l'intensità e la durata del fenomeno”, l'azione sarebbe stata pertanto da respingere. Visto però che l'attrice aveva sollecitato già davanti al Pretore l'esecuzione di una nuova perizia, il Tribunale federale ha rinviato gli atti a questa Camera per “un nuovo esame della fattispecie alla luce dei considerandi”.

                                   3.   Per indagare sull'intensità, la frequenza e la durata delle emissioni moleste, rispettivamente per ottenere conferma circa possibili accorgimenti tecnici suscettivi di attenuare gli inconvenienti, questa Camera ha commissionato una nuova perizia a un ingegnere civile, affidandogli il compito di eseguire le misurazioni del caso. Il perito ha compiuto due sopralluoghi a __________ in presenza delle parti, il 16 febbraio e il 26 aprile 2005, ha esaminato le testimonianze di __________ (verbale del 15 marzo 1994 nell'inc. n. 2251 della Pretura, pag. 2), di __________ (loc. cit., pag. 3) e di __________ (loc. cit., pag. 4), così come ha

                                         avuto modo di consultare la perizia dell'arch. __________. Le conclusioni da lui espresse, consegnate il 15 giugno 2005, sono in sostanziale sintonia con quelle dal suo predecessore. Egli ha osservato che in condizioni normali, ossia quando non c'è vento o spirano semplici brezze, i fumi dei due comignoli si disperdono verso sud-ovest, senza raggiungere la casa dell'attrice (referto, pag. 3 e 4). La facciata dello stabile, del resto, non risultava sporca di fuliggine: tracce di nerofumo sono state rinvenute solo sui davanzali di due finestre (referto, pag. 5). La situazione cambia invece quando il vento soffia “contro montagna”, da sud-ovest verso nord-est. In tali circostanze il fumo dei comignoli può investire fastidiosamente la casa dell'attrice (referto, pag. 8), entrare dalle finestre aperte “e creare momentaneamente degli inconvenienti” (referto, pag. 5 in basso). Tali accertamenti corrispondono a quanto aveva rilevato a suo tempo anche il primo perito (referto dell'ottobre 1997 nell'inc. 2251 della Pretura, punto 2.1).

                                   4.   Stando al nuovo perito, in buona fede il disturbo arrecato dai fumi non rende la casa dell'attrice “invivibile” né “inabitabile” (referto, pag. 5 in basso e pag. 8). L'argomentazione non ha pertinenza giuridica, giacché l'illiceità di un'immissione non si valuta in base al precetto della buona fede, bensì secondo i criteri dell'art. 684 CC. Una turbativa può pertanto risultare molesta quand'anche non renda la casa del vicino invivibile o inabitabile. La questione determinante è in realtà un'altra: il Tribunale federale ha rinviato la causa a questa Camera – come detto – perché appuri “la frequenza dell'evento”, “l'intensità e la durata del fenomeno”. La domanda è stata puntualmente rivolta al nuovo perito (“Descri­va il perito l'intensità e la frequenza delle emissioni-immissioni di fumo della casa AO 1 nella casa AP 1”: quesito n. 4). Al proposito tuttavia il referto è lungi dall'essere concludente. Anzitutto il perito ha compiuto solo due sopralluoghi in giornate praticamente senza vento (referto, pag. 3 e 4), di modo che mal si comprende come potesse rilevare “la frequenza”, “l'intensità e la durata del fenomeno”. Per quel che è della domanda n. 4, egli ha risposto che i due appartamenti nella casa delle convenute sono occupati l'uno 20-25 fine di settimana l'anno, più 15 giorni in estate, e l'altro tutto l'anno, ma che il conduttore accende la stufa solo “nel periodo invernale”, a parte farne un uso saltuario durante il resto dell'anno. Ciò significa che un comignolo emette fumo almeno un fine settimana su due e l'altro durante tutto l'inverno, oltre che sporadicamente nelle stagioni intermedie. Quante volte però le emissioni raggiungano la casa dell'attrice e con quale intensità rimane un interrogativo irrisolto.

                                   5.   Con ordinanza del 17 giugno 2005 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti il termine dell'art. 252 cpv. 2 CPC per postulare una delucidazione orale o scritta della nuova perizia. Il termine è decorso infruttuoso, sicché con ordinanza del 26 agosto 2005 le parti sono state citate al dibattimento finale. Ora, la natura particolare dell'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC permette senz'altro a chi promuove causa di formulare le proprie conclusioni in modo generico, nel senso che spetta poi al giudice determinare i provvedimenti da decretare nel ca­so specifico per porre fine alla molestia (sentenza 5 luglio 2000 di questa Camera, consid. 5 in principio con richiamo a DTF 102 Ia 96 e a Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 230 n. 1922a). L'attore non è esonerato tuttavia dal comprovare l'immissio­ne ecces­siva. E se i dati raccolti a tal fine nell'ambito della causa n. 2251 della Pretura sono stati giudicati insufficienti dal Tribunale federale, non sono sufficienti nemmeno quelli che si evincono dalla seconda perizia. Con che frequenza soffi a __________ vento “contro montagna”, ovvero da sud-ovest verso nord-est (soprattutto durante l'inverno), con che intensità e per quale durata è un elemento che si continua a ignorare. Certo, approfondire il tema avrebbe significato – verosimilmente – registrare per un lasso di tempo più o meno lungo la velocità e la direzione del vento per mezzo di un anemometro, se non interpellare un meteorologo. Sta di fatto che sollecitare una simile analisi nel quadro di una delucidazione peritale incombeva all'attrice. Per converso, essa ha rinunciato anche a presentare un memoriale conclusivo.

                                   6.   Ne segue che, a dispetto della nuova perizia esperita, il complesso di fatti alla base dell'attuale giudizio rimane quello su cui la Camera è stata chiamata a giudicare il 5 luglio 2000. E siccome quei fatti non sono bastati al Tribunale federale per ravvisare un'immissione illecita, non bastano al riguardo nep­pure quelli

                                         odierni. È vero che la nuova perizia dimostra come le ceneri analizzate nelle stufe dei due appartamenti posti sulla particella delle convenute contengano determinate sostanze (cloruri e piombo, rispettivamente cloruri e zinco) in quantità superiori al limite consentito dalla legge (referto, pag. 6). Per tacere del fatto però che nessun esame è stato eseguito sulle emissioni dei camini allo scarico, l'attrice ha sempre lamentato il disturbo di fumi e fuliggine, non quello di esalazioni tossiche. La questione di eventuali immissioni eccessive per il loro tasso inquinante esula perciò dai limiti del presente giudizio. In definitiva, non riscontrandosi nel caso specifico gli estremi dell'art. 684 CC per i fatti allegati dall'attrice, cade nel vuoto anche la richiesta di lei intesa all'adozione di accorgimenti tecnici per ovviare alle emissioni di fumo, così come la pretesa (subordinata) volta all'ottenimento di fr. 300 000.– con interessi dal 1° gennaio 1992 in rifusione dell'asserito danno cagionato dalla turbativa.

                                   7.   Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono il principio della soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                       fr.       250.–

                                         b) spese                                                         fr.         50.–

                                         c) onorario peritale (IVA compresa)           fr.    4142.60

                                                                                                                 fr.    4442.60

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle convenute fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

  PE 1      

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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