Incarto n. 11.2001.00012
Lugano 6 giugno 2002
Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello
La giudice delegata
nella causa n. 2251 della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da
__________, (patrocinata dall'avv. __________)
contro
__________, (entrambe patrocinate dall'avv. __________)
richiamata l'ordinanza del 13 maggio 2002, con la quale è stata accolta la richiesta di allestire una nuova perizia e alla parte attrice è stato assegnato un termine di 30 giorni per presentare i quesiti peritali;
preso atto che con istanza del 3 giugno 2002 l'attrice ha personalmente chiesto la ricusa della giudice delegata;
rilevato che la domanda di ricusa di un giudice di una Camera è decisa dalla Camera stessa, completata con altri giudici (art. 30 cpv. 2 CPC);
considerato che l'istanza deve essere immediatamente intimata alla controparte, la quale può presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni (art. 29 cpv. 2 CPC), termine entro il quale anche il giudice ricusato può esprimersi (art. 29 cpv. 3 CPC), dopo di che l'incarto verrà trasmesso per decisione alla prima Camera civile;
ordina: 1. L'istanza di ricusa del 3 giugno 2002 è intimata alla parte convenuta, alla quale è assegnato un termine di 5 giorni per presentare eventuali osservazioni.
2. Intimazione:
– __________;
– avv. __________;
– avv. __________.
La giudice delegata
(Epiney-Colombo)