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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.05.2002 11.2001.113

13 mai 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,828 mots·~9 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2001.00113

Lugano 13 maggio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __.____ (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 6 aprile 2001 da

__________ __________ __________, ora in __________

riguardo al figlio __________ __________ __________ (1970), __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) dell'11 giugno 2001 presentato da __________ __________ __________ contro la decisione emanata l'11 maggio 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolto il ricorso dell'11 settembre 2001 presentato da __________ __________ __________ contro la risoluzione emessa il 22 agosto 2001 dal Consiglio di Stato;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 21 dicembre 1998 la Sezione degli enti lo­cali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ __________ (1970) in virtù dell'art. 369 CC;

                                         che con “istanza di petizione” del 6 aprile 2001 __________ __________ __________, madre dell'interdetto, ha chiesto alla stessa Sezione degli enti locali la revoca del provvedimento “per abuso di autorità”;

                                         che il 9 aprile 2001 la Sezione degli enti locali ha assegna­to all'istante un termine di 15 giorni – sotto comminatoria dello stralcio dell'istanza – per presentare “una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti”, “una sufficien­te motivazione” e “i documenti probatori a sua disposizione”;

                                         che contro tale atto __________ __________ __________ ha presentato il 26 aprile 2001 un reclamo al Consiglio di Stato, reclamo che quest'ultimo ha trasmesso il 30 aprile successivo all'autorità di vigilanza;

                                         che, statuendo l'11 maggio 2001 sul citato reclamo, l'autorità di vigilanza ha accertato che __________ __________ __________ non aveva completato la domanda entro il termine assegnatole e ha dichiarato l'istanza irricevibile senza prelevare spese;

                                         che contro tale decisione __________ __________ __________ è nuovamente insorta al Consiglio di Stato mediante “ricorso” dell'11 giugno 2001 in cui ha postulato, in sostanza, la revoca dell'interdizione;

                                         che con risoluzione del 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per incompetenza, senza riscuotere oneri processuali;

                                         che con ricorso dell'11 settembre 2001 __________ __________ __________ chiede a questa Camera, previa nomina di un difensore d'ufficio e concessione del gratuito patrocinio, l'accoglimento della sua istanza e la revoca dell'interdizione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni della Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, in vigore dal 1° gennaio 2001: RL 4.1.2.2);

                                         che in concreto il “ricorso” (recte: appello) dell'11 giugno 2001 contro la decisione emessa l'11 maggio 2001 dall'autorità di vigilanza è stato erroneamente indirizzato al Consiglio di Stato anziché a questa Camera;

                                         che l'autorità amministrativa, accertata la propria incompetenza, non poteva tuttavia limitarsi a dichiarare il ricorso irricevibile, ma doveva far seguire d'ufficio il memoriale alla giurisdizione competente (art. 4 LPAmm; cfr. DTF 118 Ia 243 consid. 3c);

                                         che l'opinione del Consiglio di Stato, secondo cui la trasmis­sione d'ufficio vale solo tra autorità amministrative e non quando risulti competente un tribunale civile, penale o una giurisdizione federale (Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: Verbali del Gran Consiglio, sessione primaverile 1966, pag. 246, citata da Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, n. 1 ad art. 4 LPAmm) non è più sostenibile in casi come quello specifico;

                                         che, intanto, l'obbligo di far seguire d'ufficio l'atto all'autorità com­petente è un principio generale, desunto dal divieto del formalismo eccessivo, e si applica anche al diritto cantonale (DTF 118 Ia 243 consid. 3c; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 96), né l'art. 4 LPAmm distingue tra autorità amministrative e autorità giudiziarie civili o penali, limitandosi a sancire il principio della trasmissione d'ufficio;

                                         che, inoltre, nelle procedure in materia di tutele l'appello costituisce ormai un rimedio completo e ordinario, che inibisce il passaggio in giudicato della decisione impugnata (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, art. 424a cpv. 1 CPC), sicché non sarebbe ammissibile che in tale ambito la giurisdizione amministrativa ignori quella civile o viceversa;

                                         che la mancata trasmissione a questa Camera del ricorso introdotto l'11 giugno 2001 da __________ __________ __________ al Consiglio di Stato non deve pertanto pregiudicare l'interessata; 

                                         che ciò vale a maggior ragione ove si consideri che la decisione dell'autorità di vigilanza non recava l'indicazione dei rimedi giuridici, contrariamente a quanto prescrive l'art. 26 cpv. 2 LPAmm, applicabile per il rinvio all'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (v. anche Borghi/ Corti, op. cit., n. 5a ad art. 26 LPAmm con riferimenti);

                                         che, ciò premesso, questa Camera deve pronunciarsi sull'appel­lo (“ricorso”) dell'11 giugno 2001 contro la decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele e non sul ricorso dell'11 settembre successivo contro la risoluzione del Consiglio di Stato, la Camera civile di appello non essendo autorità di ricorso contro risoluzioni governative;

                                         che il memoriale dell'11 settembre 2001 si rivela irricevibile nella misura in cui tende a far riformare la risoluzione del Consiglio di Stato;

                                         che, nella misura in cui tende invece alla nomina di un difensore d'ufficio e alla concessione dell'assistenza giudiziaria, l'atto va trasmesso all'autorità di vigilanza perché si pronunci sulle nuove domande dell'istante;

                                         che, per quanto riguarda l'appello dell'11 giugno 2001, esso consiste in una lettera nella quale l'interessata lamenta non meglio precisati abusi di potere e d'autorità, come pure un “favoreggia­men­to di reati di diritto penale”;

                                         che la procedura in materia di tutele è retta, per diritto federale, dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio, i quali esimono il richiedente dall'onere di allegare e comprovare le circostanze atte a fondare la sua domanda, bastando al riguardo che si capiscano – nel complesso – le argomentazioni fatte valere (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1999, n. 21 ad art. 433 CC);

                                         che non è il caso pertanto di essere troppo severi in relazione alle esigenze formali dell'appello, quantunque esso sia ai limiti della ricevibilità;

                                         che ciò vale anche per l'“istanza di petizione” del 6 aprile 2001, da cui si evince nondimeno la volontà di postulare “l'an­nul­la­mento dell'interdizione (art. CCS 369)” e – seppure in modo confuso – per quali motivi;

                                         che nelle condizioni descritte l'autorità di vigilanza sulle tutele non poteva quindi limitarsi a dichiarare l'istanza irricevibile;

                                         che nulla induce nemmeno a dubitare della legittimazione dell'appellante – madre dell'interdetto – a chiedere la revoca della tutela o a insorgere davanti a questa Camera contro il rigetto dell'istanza (art. 433 cpv. 3 CC; I CCA, sentenza dell'11 agosto 1995 in re D., consid. 4);

                                         che diverso sarebbe stato il caso qualora l'appellante avesse abusato dell'istituto della revoca dell'interdizione, introducendo ripetute istanze senza che fossero intervenute modifiche rilevanti della situazione (cfr. Geiser, op. cit., n. 20 ad art. 433 CC);

                                         che siffatta eventualità non si ravvisa tuttavia in concreto, non risultando che l'autorità di vigilanza sia stata adita con analoghe domande di revoca, per tacere del fatto che il 6 aprile 2001 erano ormai trascorsi oltre due anni dall'adozione della misura, risalente al 21 dicembre 1998;

                                         che per l'art. 433 CC in caso di interdizione, la tutela cessa con la revoca da parte dell'autorità competente (cpv. 1), la quale è obbligata a ordinarla non appena la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2);

                                         che la revoca della tutela, decretata per infermità o debolezza di mente, può essere pronunciata solo previa relazione di periti e quando sia stabilito che la causa d'interdizione più non esiste (art. 436 CC);

                                         che a norma dell'art. 434 cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;

                                         che nondimeno, come il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, nella procedura di revoca dell'interdizione il diritto federale esige l'audizione dell'interdetto (DTF 117 II 380 consid. 2);

                                         che tale orientamento è seguito pure dalla dottrina (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1036; Geiser, op. cit., n. 11 ad art. 434 e n. 6 ad art. 436 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, pag. 107 n. 200; Strub, Die Aufhebung der Entmündigung, Friburgo 1983, pag. 148 segg.);

                                         che anche l'art. 23 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele sancisce – per principio – il diritto della persona direttamente toccata dalla misura di essere sentita personalmente;

                                         che l'autorità può rinunciare a sentire il tutelato unicamente qualora l'audizione sia sconsigliata da un perito per motivi medici o appaia senza senso per l'evidente incapacità di discernimento dell'interessato (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edi­zione, n. 71 segg. e 84 segg. ad art. 374 CC; Strub, op. cit., pag. 146; ZVW 45/1990 n. 12 pag. 157 consid. 4);

                                         che in concreto l'autorità di vigilanza non ha sentito l'interessato, né ha fondato la rinuncia all'audizione su ragioni di carattere medico o sull'incapacità di discernimento di lui;

                                         che neppure dalla decisione del 21 dicembre 1998, volta alla pronuncia della tutela, emergono particolari impedimenti all'audizione dell'interessato, tant'è ch'egli è stato invitato più volte a comparire davanti all'autorità di vigilanza per essere sentito, ma “si è rifiutato di ritirare e, quindi, di prendere conoscenza delle convocazioni notificategli” (consid. 3);

                                         che la reticenza dell'interdicendo nella prima procedura non esime l'autorità di vigilanza dal convocare nuovamente l'interessato per essere sentito, all'occorrenza con l'ausilio del tutore, e – in caso di rifiuto – di valutare se ragioni mediche ostino a un eventuale ordine di comparizione forzata;

                                         che in siffatte circostanze la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'autorità di vigilanza sulle tutele affinché emani un giudizio di merito dopo avere istruito la domanda di revoca dell'interdizione del 6 aprile 2001;

                                         che, data la particolarità del caso concreto, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali, mentre non è il caso di assegnare ripetibili ridotte all'appellante, la quale si è difesa senza l'ausilio di un legale senza affrontare costi apprezzabili;

per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello (“ricorso”) dell'11 giugno 2001 è parzialmente accolto, nel senso che la decisione della Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele è annullata e gli atti sono rinviati a quest'ultima affinché valuti l'opportunità di disporre una perizia sul tutelato, proceda alla sua audizione ed emani una decisione sulla domanda di revoca dell'interdizione.

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dell'11 settembre 2001 è trasmesso all'autorità di vigilanza sulle tutele affinché valuti l'opportunità di designare all'istante un difensore d'ufficio e si pronunci sulla domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – __________ __________ __________, __________;

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

                                         Comunicazione al Consiglio di Stato, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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