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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.09.2002 11.2001.111

11 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,660 mots·~23 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2001.00111

Lugano 11 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 29 giugno 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

contro  

__________ -__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 settembre 2001 presen­tato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 agosto 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 ottobre 2001 presentato da __________ -__________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ -__________ __________ (1947) e __________ __________ (1953) si sono sposati a Minusio il ____________________ 1985. Dal matrimonio è nato __________, il __________ __________ 1985. Il marito è alle dipendenze della Banca __________ __________ __________ __________ __________ come responsabile dell'agenzia “__________ __________ ” a __________. La moglie, di formazione venditrice, ha lavorato per vari negozi d'abbigliamento, poi come cameriera e barmaid fino all'età di 32 anni, salvo cessare l'attività lucrativa dopo la nascita di __________, occupandosi poi della famiglia e della casa. I coniugi vivono separati dal marzo del 2000, quando la moglie ha costituito un domicilio proprio. __________ è rimasto con il padre.

                                  B.   Il 29 giugno 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale perché __________ fosse affidato al padre (riservato il suo diritto di visita) e le fosse versato un contributo alimentare di fr. 3943.– mensili, retroattivo al 1° marzo 2000, oltre una provvigione ad litem di fr. 3500.–. In via provvisionale essa ha formulato identiche richieste. Alla discussione dell'11 settembre 2000, proseguita il 9 novembre 2000, __________ -__________ __________ ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato, l'affidamento di __________ (riservato il diritto di visita della madre), lo scioglimen­to del regime matrimoniale ordinario e la separazione dei beni, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2569.– mensili (di cui fr. 900.– da versare direttamente al locatore e fr. 343.30 mensili all'assicuratore malattia). Il 20 dicembre 2000 il Pretore ha proceduto all'audizione di __________. Chiusa l'istruttoria, alla discussione finale del 12 luglio 2001 le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista, salvo sul contributo di mantenimento: la moglie ha chiesto fr. 4780.– mensili e il marito ha limitato l'offerta a fr. 2569.– mensili fino al 31 dicembre 2001.

                                  C.   Statuendo il 30 agosto 2001, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha affidato __________ al padre, mantenendo l'autorità parentale di entrambi i genitori, ha disciplinato le relazioni personali tra la madre e il ragazzo, ha stabilito un contributo alimentare mensile per la moglie di fr. 3200.– dal 1° luglio 2000, ridotto a fr. 1600.– dal 1° gennaio 2003, ha ordinato la separazione dei beni con effetto dal 29 giugno 2000 e ha respinto la domanda di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 292.– sono state poste per tre quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. La moglie è inoltre stata tenuta a rifondere al marito fr. 400.– per ripetibili ridotte.

__________           D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 9 settembre 2001 nel quale chiede l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3530.– mensili. Nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2001 __________ -__________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo postula la riduzione del contributo di mantenimento a fr. 2744.– mensili, ribadendo il limite del 31 dicembre 2001. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2. edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC).

                                         Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esisten­ziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   2.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Non v'è motivo quindi perché se ne prescinda nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. art. 315b cpv. 1 n. 3 CC; Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 6 ad art. 144 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 54 ad art. 176 CC). Nel caso specifico __________ è stato ascoltato dal Pretore il 20 dicembre 2000. Il precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato. Non v'è ragione d'altro canto perché questa Camera disponga una nuova audizione, ove si consideri che in appello è litigioso unicamente il contributo alimentare per la moglie. Ciò posto, nulla osta all'emanazione della sentenza.

                                   3.   Il Pretore ha accertato un reddito netto del marito di fr. 10 005.– mensili (fr. 9722.– da attività lucrativa e fr. 283.55 dalla locazione di una proprietà immobiliare ad __________) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4387.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, canone di locazione fr. 1593.–, premio della cassa malati fr. 376.50, assicurazioni fr. 68.–, spese per l'autoveicolo fr. 200.–, onere fiscale stimato fr. 900.–). Il fabbisogno minimo della moglie è stato calcolato in fr. 2743.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 343.30, assicurazioni fr. 150.–, onere fiscale stimato fr. 250.–) e quello in denaro di __________ in fr. 1972.50. Dedotti dal reddito del marito i vari fabbisogni e constata un'eccedenza di fr. 901.70 mensile, il Pretore ha stabilito il contributo di mantenimento per la moglie in fr. 3200.– mensili (arrotondati), corrispondenti al fabbisogno di lei (fr. 2743.30) aumentato di mezza eccedenza (fr. 450.85). Valutando che la moglie possa riprendere un'attività lucrativa a metà tempo e guadagnare fr. 1600.– mensili, egli ha poi ridotto il contributo “in proporzione” (sentenza impugnata, pag. 13 nel mezzo), ossia a fr. 1600.– mensili dal 1° gennaio 2003.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   4.   L'appellante si duole che il Pretore abbia inserito nel suo fabbisogno minimo il canone di locazione effettivo, di fr. 900.– mensili, rivendicando una pigione (ipotetica) di fr. 1100.– mensili. A suo dire occorre considerare che il suo alloggio è modesto e che il marito potrebbe trasferirsi nella sua proprietà di __________. Se non che, essa avanza tale pretesa per la prima volta in appello, onde l'irricevibilità della domanda (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che, comunque sia, la richiesta sarebbe stata infonda­ta. Ogni coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo il canone di locazione personale, destinato alle sue proprie necessità (FamPra.ch 1/2000 pag. 135; I CCA, sentenza del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10a). E una pigione di fr. 900.– mensili può dirsi adeguata ai bisogni di una persona sola che vive nel Locarnese, tant'è vero che per quel prezzo l'in­teres­sata abita un appartamento di 4 locali e mezzo (doc. A). In realtà poteva porsi, semmai, il quesito della riduzione dell'onere locativo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 1593.– mensili. Se non che, l'appellante non chiede una riduzione del genere, né incom­be a questa Camera intervenire d'ufficio sulle pretese patrimonia­li tra i coniugi, vigendo al riguardo la massima dispositiva e il principio attitatorio (FamPra.ch 2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC). La censura sarebbe quindi stata respinta anche se fosse stata proponibile.

                                    5.        La moglie chiede che il contributo in denaro per __________ sia ri­dotto a fr. 1650.– mensili poiché il costo della vita nel Ticino è inferiore rispetto all'area urbana di Zurigo. Ora, la versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edita nel gennaio 2000, indica per ragazzi in età compresa fra i 13 e i 18 anni (che non vivono con fratelli o sorelle nella medesima economia domestica) un fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili. Contrariamente all'opinione dell'appellante, una riduzione lineare dei fabbisogni non si giustifica, poiché le cifre indicate nella tabella 2000 delle note raccomandazioni non sono più commisurate al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, per di più in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Certo, diminuzioni per rappor­to alle cifre figuranti nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Nel caso specifico la riduzione generica del 20% (appello, pag. 3) prospettata dall'appellante non entra perciò in linea di conto, tanto meno se si considera che il reddito della famiglia supera fr. 10 000.– mensili. Su questo punto l'appello deve dunque essere respinto.

                                              In realtà una rettifica del fabbisogno di __________ accertato dal Pretore si impone, ma nell'interesse del figlio. Dal fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili appena citato il Pretore ha dedotto infatti l'importo di fr. 310.– previsto delle citate raccomandazioni per le spese di alloggio poiché “già compreso nel fabbisogno del genitore affidatario” (sentenza impugnata, consid. 10). Egli ha poi aggiunto fr. 362.50 per la retta scolastica privata (non controversa), donde il risultato di fr. 1972.50 mensili. Come anticipato poc'anzi (consid. 4), tuttavia, la locazione di ogni coniuge dev'essere calcolata individualmente. Nel caso del genitore affidatario, poi, occorre distinguere l'onere locativo proprio da quel­lo dei figli (I CCA, sentenza dell'11 gennaio 2002 in re causa G., consid. 11; sentenza del 26 settembre 2001 in re Z., pag. 12 in fine). Il Pretore avrebbe dovuto quindi togliere l'importo di fr. 310.– dall'onere di locazione inserito nel fabbisogno minimo del genitore affidatario. E siccome nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice non è vincolato alle richieste né alle allegazioni delle parti (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93, Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8), la correzione va eseguita d'ufficio da questa Camera. Il fabbisogno in denaro di __________ assomma, ciò posto, a fr. 2282.50 mensili e quello minimo del padre a fr. 4077.50.

                                   6.   L'appellante chiede che il fabbisogno minimo del marito sia ridot­to di fr. 150.– mensili, sostenendo che l'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 900.– mensili è in realtà di soli fr. 750.– mensili. Ta­le argomentazione è avanzata – essa pure – per la prima volta in questa sede, sicché si rivela irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Anzi, davanti al Pretore l'interessata aveva prospettato un onere fiscale a carico del marito di fr. 1000.– mensili (riassun­to scritto presentato alla discussione finale del 12 luglio 2001, pag. 3).

                                   7.   La convenuta rimprovera al Pretore di avere tenuto conto, calcolando il reddito dalla sostanza immobiliare in proprietà del marito ad __________, di un onere ipotecario mensile di fr. 8500.–, mentre quello effettivo è di fr. 6250.– (appello, pag. 3). La doglianza però scaturisce da un equivoco. Gli importi in questione si riferiscono infatti all'onere ipotecario semestrale corrente sul mutuo n. 554.300 di fr. 340 000.– (sentenza impugnata, pag. 12), non a quello mensile complessivo. Il Pretore ha invero accertato che per quanto riguarda il mutuo n. 554.300 il contratto prevede un saggio d'interesse del 5%, come figura nell'estratto agli atti (doc. 24) e come ha dichiarato anche il direttore della banca (deposizione del 4 aprile 2001, verbali pag. 20 seg.), benché l'estratto al 31 marzo 2001 (doc. 24) addebiti solo un importo semestrale di fr. 6250.– (invece dei fr. 8500.– corrispondenti al saggio d'interesse del 5% sul capitale di fr. 340 000.–). Nel dubbio, il primo giudice si è attenuto perciò al risultato matematicamente corretto del 5% su fr. 340 000.– (fr. 8500.–) ogni semestre (fr. 17 000.– annui, divisi per due). Tale valutazione, improntata a prudente apprezzamento, trova conforto nella deposizione del direttore della banca e sul tasso d'interesse indicato dai documenti agli atti. Non vi è quindi motivo per scostarsene a un giudizio di mera verosimiglianza. Del resto la stessa appellante, per finire, nemmeno chiede di modificare il reddito netto mensile di fr. 10 005.– che il Pretore ha riconosciuto al marito.

                                   8.   La moglie nega, infine, che possa esserle imputato un reddito ipotetico di fr. 1600.– mensili. Afferma di non essere in grado di recuperare un'attività lucrativa a causa dell'età (50 anni nel 2003) e del ruolo assunto durante la vita in comune, che l'ha vista attiva esclusivamente come casalinga. Essa soggiunge altresì che in una procedura a tutela dell'unione coniugale non può esserle imposto di riprendere un'attività lucrativa, tanto meno ove il marito non chieda il divorzio né pretenda che la moglie ricominci a lavorare. Ricorda infine che, comunque sia, una venditrice a metà tempo non guadagna più di fr. 1100.– mensili, che lei non sa l'italiano e che il primo giudice non ha tenuto conto dei suoi “problemi di alcol” (appello, pag. 6 lett. e).

                                   a)  Secondo la più recente giurisprudenza in materia di pro­te­zio­ne dell'unione coniugale (DTF 128 III 65), il coniuge che durante la vita in comune si è occupato della casa e della famiglia può essere tenuto – dandosene le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito qualora non si possa ragionevol­mente contare su una ripresa della comunione domestica (consid. 4; I CCA, sentenza del 4 luglio 2002 in re C., consid. 4). Già sotto l'egida del vecchio diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimo­nio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC) cessa per principio e gli subentra il limitato obbligo di mantenimento previsto dall'art. 125 CC. Dopo di allora un coniuge potrà essere tenuto a versare all'altro un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessato provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione di fatto un coniuge sino ad allora privo di attività lucrativa deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile, autosufficiente.

                                   b)  In concreto le parti vivono separate da oltre due anni (dal marzo del 2000) per decisione della moglie (interrogatorio formale di lei, verbale del 20 febbraio 2001, risposta n. 3). Il fatto che essa si opponga al divorzio per ragioni economiche (loc. cit.) e che il marito, in prima sede, non abbia detto di voler divorziare (osservazioni all'appello, pag. 8, quinto paragrafo) nulla muta. L'assunzione di un'attività lucrativa può essere pretesa anche nel caso di una separazione che persegua uno scopo analogo a quello del divorzio. Com'è il caso in concreto, visto che la moglie stessa ritiene “difficile” una riconciliazione (risposta n. 2). Per di più l'interessata nel suo interrogatorio formale ha riferito di essere alla ricerca di un'attività lavorativa a metà tempo come venditrice (verbale del 20 febbraio 2001, fascicolo verde, pag. 11, risposte n. 7 e 8). Di fronte ad una dichiarazione del genere il giudizio del Pretore sul grado di occupazione (50%) appare giustificato: né si vede come l'interessata possa ora pretendere, in appello, di non essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa. Tanto meno ove si consideri che in genere le offerte d'impiego pongono il limite di assunzione a 50 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c). Dagli atti non emergono poi problemi con la lingua italiana, né un consumo di alcol tale da precludere un'attività lucrativa a metà tempo. Interrogata in proposito, l'interessata ha infatti dichiarato di non bere più (interrogatorio formale del 20 febbraio 2001, pag. 12, risposta n. 11).

                                   c)  Il Pretore ha stimato in fr. 20.– orari lo stipendio che l'interessata moglie potrebbe conseguire, senza dare concrete indicazioni sui parametri adottati per giungere a tale cifra. Dall'istruttoria è emerso tuttavia che un lavoro di venditrice per la ditta __________, per esempio, è retribuito fr. 15.– l'ora (interrogatorio formale del 20 febbraio 2001, risposta n. 7; si veda inoltre l'art. 8 del contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio, che prevede una retribuzione oraria di fr. 15.10 per il personale qualificato: FU ____________________, pag. __________). Ai fini del contributo di mantenimento appare giusto fondarsi quindi su uno stipendio di fr. 1200.– mensili (fr. 15.– per 20 ore settimanali) dal 1° gennaio 2003 e accogliere l'appello entro tali limiti. Si aggiunga che il reddito di fr. 1200.– mensili non va detratto dal contributo di mantenimento antecedente, come ha fatto per svista il Pretore (che dai fr. 3200.– mensili del contributo di mantenimento fino al 31 dicembre 2002 ha tolto il reddito ipotetico di fr. 1600.– mensili: sentenza impugnata, pag. 13 nel mezzo). Occorre procedere invece secondo lo schema abituale, come si vedrà in appresso (consid. 12).

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   9.   L'appellante adesivo afferma che la moglie potrebbe assumere un'occupazione a tempo pieno, visto che di __________ si occupa lui stesso, che l'interessata ha “ottime conoscenze linguistiche ed esperienza pluriennale sia nel campo della vendita che nel campo della ristorazione” (memoriale, pag. 6 penultimo paragrafo), oltre a essere “in perfetta salute” (loc. cit.) e ad avere abbandonato il tetto coniugale per costituire un domicilio proprio. Ciò premesso, egli si dichiara disposto a versare un contributo di fr. 2743.30 mensili, ma solo fino al 31 dicembre 2001.

                                   a)  Nel caso specifico non occorre indagare se dalla moglie si possa pretendere un'attività a tempo pieno. Basti pensare che lo stesso marito ha riconosciuto, davanti al Pretore, “diffi­coltà di reinserimento nel mondo del lavoro […] da ascrivere soprattutto allo stato di salute della signora chiaramente influenzato dall'abuso di alcool” (riassunto scritto prodotto all'udienza del 9 novembre 2000, ad 2 primo paragrafo). È vero che la diretta interessata ha dichiarato di non bere più (sopra, consid. 8b), ma ciò nulla toglie alle “difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro” (loc. cit.). A un esame di verosimiglian­za come quello che presiede all'emanazione di misure a tute­la dell'unione coniugale, imporre il tempo pieno a chi incontra “difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro” (loc. cit) non è possibile. Fermo restando che, d'altro lato, dev'essere tenu­to conto dell'attività a metà tempo che la moglie stessa si dice in grado di intraprendere (consid. 8b). Quanto al fatto che la moglie abbia voluto la fine della comunione domestica, poco importa per valutarne la capacità lucrativa, né la fissazione di un reddito ipotetico ha carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase). Il semplice fatto poi di sospendere la comunione domestica non costituisce una colpa, men che meno nel caso in esame, ove il marito stesso ha chiesto al Pretore di autorizzare ciò (riassunto scritto presentato all'udienza dell'11 set­tembre 2000, pag. 7). Sulla questione del reddito ipotetico l'appello adesivo va dunque respinto.

                                   b)  Quanto al limite del 1° gennaio 2002, esso non può essere condiviso per almeno due ragioni. In primo luogo perché l'inizio dell'attività lucrativa da parte della moglie non fa decadere l'obbligo contributivo del marito, ma aumenta soltanto il reddi­to familiare (sul calcolo si veda il consid. 12). In secondo luogo perché davanti al Pretore il marito aveva offerto un con­tri­buto alimentare di fr. 2569.– mensili (riassunto scritto presen­tato all'udienza del l'11 settembre 2000, pag. 7). Dandosi acquiescenza parziale (art. 352 CPC), l'importo non poteva più essere stabilito – come ha fatto il Pretore – al di sotto di tale soglia, né essere soppresso dal 1° gennaio 2002, come chiede l'appellante adesivo. Il che del resto appare ancor meno giustificato, il marito e il figlio vedendosi in ogni modo garantito il rispettivo fabbisogno.

                                10.   L'appellante adesivo chiede che siano considerate nel suo fabbisogno mensile le spese effettive di fr. 624.80 mensili addotte in prima sede per la __________ “__________ ”, a copertura del leasing, dell'assicurazione RC e “casco” e dell'imposta di circolazione (doc. 9 a 11), anziché la somma forfettaria di fr. 200.– mensili inserita dal Pretore. In concreto è pacifico che il marito necessita dell'automobile per svolgere il suo lavoro (deposizione di __________ __________, verbale del 4 aprile 2001, pag. 21 nel mezzo). Ciò posto, la stima del primo giudice si rivela eccessivamente severa per un dirigen­te __________, il reddito familiare consentendo per altro l'assunzione di tale esborso. Il fabbisogno minimo del marito, fissato dal Pretore in fr. 4077.50 mensili (consid. 5), va dunque aumentato di fr. 424.80, onde un totale di fr. 4502.30. Al proposito l'appello merita accoglimento.

                                11.   Il marito si oppone infine al riparto a metà dell'eccedenza mensi­le, facendo valere che egli, oltre a lavorare a tempo pieno, si occupa del figlio e della casa. Al riparto paritario dell'eccedenza (sopra, consid. 1) si può derogare, tuttavia, solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il Tribunale federale ha precisato invero che un'ulteriore eccezione si impone qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, sempre che il fabbisogno di questi ultimi non sia stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello del genitore affidatario (DTF 126 III 8, DTF inedita del 26 marzo 2001, 5P.69/2001, consid. 4b). Nel Cantone Ticino però la consolidata prassi è quella di calcolare il fabbisogno dei figli separatamente da quello del genitore affidatario, sulla base delle citate raccomandazioni del Canton Zurigo (consid. 1). La sola presenza di figli non è quindi un motivo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza, mentre altri criteri non hanno rilievo giuridico.

                                12.   Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:

                                         Periodo dal 1. luglio 2000 al 31 dicembre 2002

                                         reddito del marito                                        fr. 10 005.—

                                         fabbisogno minimo del marito                       fr.   4 502.30 fabbisogno minimo della moglie                    fr.   2 743.30

                                         fabbisogno in denaro di __________             fr.   2 282.50

                                                                                                         fr.   9 528.10 mensili

                                         eccedenza                                                 fr.      476.90 mensili

                                         metà eccedenza                                         fr.      238.45

                                         Il marito può conservare per sé: fr. 4502.30 + fr. 238.45 =                             fr.   4 740.75 mensili

                                         e deve versare alla moglie: fr. 2743.30 + fr. 238.45 =                             fr.   2 985.— mensili (arrotondati)

                                         Periodo dal 1° gennaio 2003 in poi

                                         reddito del marito                                        fr. 10 005.—

                                         reddito della moglie                                     fr.   1 200.—

                                                                                                         fr. 11 205.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                       fr.   4 502.30 fabbisogno minimo della moglie                    fr.   2 743.30

                                         fabbisogno in denaro di __________             fr.   2 282.50

                                                                                                         fr.   9 528.10 mensili

                                         eccedenza                                                 fr.   1 676.90 mensili

                                         metà eccedenza                                         fr.      838.45 mensili

                                         Il marito può conservare per sé: fr. 4502.30 + fr. 838.45 =                             fr.   5 340.75 mensili

                                         e dovrebbe versare alla moglie: fr. 2743.30 + fr. 838.45 ./. fr. 1'200.– =          fr.  2 381.75 mensili.

                                         In conclusione, quindi, entrambi i rimedi si rivelano parzialmente fondati, nel senso che il contributo alimentare per la moglie va stabilito in fr. 2985.– dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002 e in fr. 2569.– dal 1° gennaio 2003 in poi. Nelle sue conclusioni di prima sede, in effetti, Il marito ha offerto quest'ultimo importo e il suo appello adesivo non può essere accolto oltre tale limite.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                13.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo di mantenimento dopo il 1° gennaio 2003 rispetto a quanto stabilito dal Pretore, ma non nella misura richiesta. Si giustifica, perciò, di porre a suo carico metà degli oneri processuali e di compensare le ripetibili. Anche gli oneri dell'appello adesivo seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene una riduzione del contributo di mantenimento fino al 31 dicembre 2002, ma in misura assai inferiore alla richiesta. A suo carico vanno posti pertanto due terzi degli oneri processuali. Siccome non ha resistito all'appello adesivo, la moglie non può dirsi soccombente e non può esserle posto a carico il restante terzo, né può essere tenuta a corrispondere ripetibili. Il giudizio odierno, invece, non incide apprezzabilmente sul pronunciato del Pretore relativo agli oneri di prima sede, che può rimane invariato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                        Il contributo mensile sarà ridotto a fr. 2569.– dal 1° gennaio 2003.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a suo carico e per il resto a carico della controparte, compensate le ripetibili.

                                   III.   L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         A titolo di contributo alimentare __________ -__________ __________ verserà mensilmente e anticipatamente alla moglie l'importo di fr. 2982.– dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002.

                                         Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr. 300.–

                                         b) spese                            fr.   50.–

                                                                                    fr. 350.–

                                         sono posti per due terzi a carico dell'appellante adesivo. Si prescinde dalla riscossione della rimanenza e dall'assegnazione di ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2001.111 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.09.2002 11.2001.111 — Swissrulings