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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.09.2001 11.2001.106

25 septembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,733 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2001.00106

Lugano, 25 settembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione (“domanda”) del

30 maggio 2001 da

__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

giudicando ora sul caso di ricusazione riconosciuto dal Pretore e dal Segretario assessore con “sentenza” del 17 agosto 2001, rispettivamente sull'istanza di ricusazione presentata da __________ __________ il 7 settembre 2001;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accertato il caso di ricusazione, rispettivamente se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione presentata da __________ __________;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 22 gennaio 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il ____________________ 1981 da __________ __________ (1946) e __________ nata __________ (1960), affidando il figlio __________ (nato il ____________________ 1985) alla madre, conformemente alla convenzione sugli effetti accessori sottoscritta dai coniugi;

                                         che il 30 maggio 2001 __________ __________ ha promosso causa davanti al medesimo Pretore per ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedersi affidare il figlio;

                                         che all'udienza del 21 giugno 2001, indetta per la discussione, il Segretario assessore ha diffidato l'attore – in luogo e vece del Pretore – a munirsi di un avvocato entro 20 giorni, comminandogli la nomina di un patrocinatore d'ufficio nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso;

                                         che l'indomani __________ __________ ha inviato alla Pretura una lunga lettera in cui dichiarava di rifiutare la designazione di qualsiasi avvocato e di ricusare il Segretario assessore, muovendo aspre critiche all'operato della sezione 6;

                                         che il 26 giugno 2001 il Pretore e il Segretario assessore hanno ravvisato nei loro confronti un caso di ricusazione, dandone comunicazione alle parti, le quali hanno consentito all'astensione;

                                         che, ciò posto, il Pretore e il Segretario assessore hanno trasmesso il fascicolo della causa al Pretore della sezione 4 in qualità di giudice viciniore;

                                         che quest'ultimo ha fatto seguire il caso alla Camera civile di appello per competenza;

                                         che con sentenza del 31 luglio 2001 questa Camera non ha ravvisato alcun giustificato motivo di ricusazione nei confronti del Pretore della sezione 6, mentre si è dichiarata incompetente a sindacare la ricusazione del Segretario assessore, il giudizio spettando al Pretore da cui quegli dipende (inc. __________.__________.__________);

                                         che nelle condizioni descritte il Pretore della sezione 4 ha ritornato gli atti al Pretore della sezione 6 affinché giudicasse sulla ricusazione del suo Segretario assessore;

                                         che invece di ciò il Pretore e il Segretario assessore della sezione 6 hanno emesso congiuntamente, il 17 agosto 2001, una “sentenza” in cui si dichiarano esclusi dal procedimento e rinviano la causa al Pretore della sezione 4;

                                         che il Pretore della sezione 4 ha nuovamente trasmesso gli atti, il 6 settembre 2001, alla Camera civile di appello “per la decisione di sua competenza”;

                                         che il 7 settembre 2001 l'avv. __________ __________, designato da __________ __________ come patrocinatore di fiducia, ha inviato a questa Camera una lettera in cui dichiara di scorgere ormai “gravi ragioni” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC e postula egli medesimo la ricusazione sia del Pretore sia del Segretario assessore della sezione 6;

                                         che il giudice delegato di questa Camera ha intimato l'istanza di ricusazione, con ordinanza del 12 settembre 2001, a __________ __________ per eventuali osservazioni;

                                         che __________ __________ ha dichiarato il 18 settembre 2001 di aderire alla ricusazione chiesta dall'ex marito;

e considerando

in diritto:                        che “la cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Pretore spetta alla Camera civile di appello”, mentre quella del Segretario assessore “al giudice da cui dipende”, cioè al rispettivo Pretore (art. 30 cpv. 1 CPC);

                                         che la “sentenza” del 17 agosto 2001 con cui il Pretore e il Segretario assessore della sezione 6 dichiarano a titolo congiunto di astenersi dal loro ufficio è quindi manifestamente nulla, il Codice di procedura civile non prevedendo alcun caso in cui il Pretore e il Segretario assessore siano abilitati a giudicare insieme né, tanto meno, alcun caso in cui il Pretore possa decidere autonomamente la sua stessa ricusazione;

                                         che in simili circostanze questa Camera potrebbe limitarsi ad accertare, in quanto adita dal Pretore della sezione 4, l'inefficacia della decisione citata e deferire il Pretore della sezione 6 al Consiglio della magistratura, ravvisandosi chiari estremi di insubordinazione giurisdizionale;

                                         che nondimeno, proprio in virtù di tale fatto, l'attore stesso chiede ora la ricusazione del Pretore e del Segretario assessore della sezione 6, ritenuti inidonei a trattare la causa con la necessaria serenità e imparzialità;

                                         che per quanto riguarda il Segretario assessore l'istanza è manifestamente irricevibile, solo il Pretore – o, dandosi giustificata astensione di questi, il Pretore viciniore – essendo abilitato a sindacarne la ricusazione, non la Camera civile di appello;

                                         che, ciò premesso, rimane da esaminare se il contegno del Pretore della sezione 6 denoti ormai i presupposti dell'art. 27 lett. b CPC (“gravi ragioni”), come l'attore sostiene;

                                         che in linea di principio non soccorrono “gravi ragioni” per il solo fatto che un Pretore rifiuti di attenersi a una sentenza del Tribunale di appello, giacché in caso contrario basterebbe un'arbitraria renitenza del primo giudice per vanificare l'art. 30 cpv. 1 CPC di senso e scopo;

                                         che questa Camera non intravede del resto alcun motivo per riconsiderare – ammesso e non concesso che ciò sia possibile – la sua sentenza del 31 luglio 2001;

                                         che dopo la sentenza di appello è intervenuto nondimeno un fatto nuovo, ovvero l'emanazione congiunta della “sentenza”

                                         17 agosto 2001 da parte del Pretore e del Segretario assessore;

                                         che in tale “sentenza” l'uno e l'altro si definiscono molto offesi dalla nota lettera inviata il 22 giugno 2001 da __________ __________ alla Pretura, affermando di non avere “mai, lo si ripete mai, ricevuto degli insulti come quelli proferiti da __________ __________, caratterizzati da una simile intensità e cattiveria”, di riscontrare “un caso eccezionale, che coinvolge un personaggio eccezionale” e di censurare una deplorevole “tradizione dell'insulto da parte di __________ __________ ”, il quale “dall'emissione della sentenza di divorzio nel gennaio 1998 ha a scadenze regolari inviato a questo Pretore, con copie urbi et orbi, scritti denigratori”;

                                         che delle lettere denigratorie cui accenna per la prima volta il Pretore nella citata “sentenza” non vi è traccia nel fascicolo processuale e del loro contenuto tutto si ignora;

                                         che l'eccezionalità ravvisata dal Pretore nel caso in esame nella persona di __________ __________ sfugge a questa Camera, non essendone dati a divedere gli estremi, se non in certi atteggiamenti querulomani dell'attore (missive indirizzate simultaneamente a consiglieri di Stato, al comandante della Polizia cantonale, all'autorità di vigilanza sulle tutele e ad autorità giudiziarie, come quelle del 20 luglio 2001 e del 1° agosto 2001, agli atti) e – appunto – nella menzionata lettera del 22 giugno 2001;

                                         che del resto non vi è stato alcun contatto fra il Pretore e __________ __________ nella causa intesa alla modifica della sentenza di divorzio, il Pretore non avendo compiuto alcun atto processuale, salvo convocare le parti alla discussione (tenuta poi dal Segretario assessore) e – sembra – sentire il ragazzo;

                                         che per quanto riguarda gli insulti lamentati dal Pretore, la nota lettera del 22 giugno 2001 (riprodotta per larghi tratti nella precedente sentenza di questa Camera) contiene critiche anche pesanti e proteste vibrate, nonché rampogne e recriminazioni, ma non ingiurie, tanto meno verso la persona del Pretore, evocata in un solo punto, sul finale della lettera (sentenza di questa Camera, pag. 4 in fondo), senza particolare malevolenza nei suoi confronti;

                                         che lascia attoniti dunque la reazione esagerata e irragionevole del Pretore (del Segretario assessore non deve occuparsi questa Camera), scomposta al punto da fargli perdere ogni cognizione circa i limiti della propria competenza e fargli identificare le critiche alla Pretura con critiche alla sua persona (“gli scriventi giudici hanno recepito quale insulto diretto le invettive indirizzate da __________ alla Pretura che essi presiedono”: “sentenza” del 17 agosto 2001, primo foglio);

                                         che un simile atteggiamento può essere solo indice di un profondo disagio, suscettivo di ottenebrare l'imparzialità e l'equanimità cui un magistrato deve far capo nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali;

                                         che, vista in ultima analisi la “sentenza” del 17 agosto 2001, non rimane che accertare l'esistenza di “gravi ragioni” giusta l'art. 27 lett. b CPC e dichiarare il Pretore ricusato;

                                         che, di conseguenza, nei confronti del Pretore l'istanza dell'attore va accolta;

                                         che sulla ricusazione del Segretario assessore giudicherà, ciò posto, il Pretore viciniore;

                                         che un'ultima considerazione è necessaria, dovendosi evitare che giudici emotivamente vulnerabili possano, lasciandosi trasportare oltre misura, astenersi unilateralmente dal loro ufficio e delegare alle giurisdizioni viciniori le cause più delicate;

                                         che si impone dunque di rinnovare in via generale l'esortazione al distacco psicologico già rivolta da questa Camera al Pretore della sezione 6 nella sentenza del 31 luglio 2001 (consid. 7), a maggior ragione ove si pensi che la nota lettera del 22 giugno 2001, ancorché sconveniente, non è certo più offensiva di talune esternazioni ingiuriose e denunce infondate di cui sono già stati oggetto altri Pretori e giudici di appello;

                                         che per quanto riguarda gli oneri processuali si soprassiede a ogni prelievo, l'istanza di ricusazione presentata dall'attore il

                                         7 settembre 2001 dimostrandosi fondata, quanto meno nei confronti del Pretore, senza che la convenuta si sia opposta all'accoglimento (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica l'assegnazione di ripetibili;

pronuncia:              1.   La “sentenza” emessa il 17 agosto 2001 dal Pretore e dal Segretario assessore della sezione 6 nella causa __________.__________.__________promossa da __________ __________ contro __________ __________, nata __________, è dichiarata nulla.

                                   2.   Nella misura in cui riguarda il Pretore, l'istanza di ricusazione presentata il 7 settembre 2001 da __________ __________ è accolta e gli atti sono trasmessi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per la continuazione del processo.

                                   3.   Nella misura in cui riguarda il Segretario assessore, l'istanza di ricusazione presentata da __________ __________ è irricevibile.

                                   4.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.

                                         Comunicazione al Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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