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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.09.2000 11.2000.98

26 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,308 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2000.00098

Lugano 26 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ________._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 aprile 2000 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________ __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),  

 giudicando ora sul decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° settembre 2000;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolta l'appellazione dell'8 settembre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 1° settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che dal matrimonio tra __________ __________ (1961) e __________ __________ nata __________ (1973) è nato il figlio __________, il __________ 1991;

                                         che il 10 aprile 2000 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere misure di protezione dell'unione coniugale già in via supercautelare, in particolare l'autorizzazione alla sospensione della vita comune, il versamento di un contributo alimentare di fr. 2'625.– mensili, l'affidamento del figlio __________ e la regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre al versamento di un contributo mensile di fr. 980.– per il figlio e una provvigione ad litem di fr. 3'000.–;

                                         che il Pretore ha convocato le parti alla discussione e nel frattempo, con decreto emesso inaudita parte il 13 aprile 2000, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha affidato il figlio alla madre;

                                         che __________ __________ ha chiesto il 17 aprile 2000 la modifica delle predette misure cautelari, nel senso di affidare il figlio a sé medesimo;

                                         che all'udienza del 27 aprile 2000 i coniugi hanno confermato le proprie posizioni, offrendo numerosi mezzi di prova e concordando che sino alla fine dell'anno scolastico il figlio sarebbe rimasto con la madre, avrebbe continuato a frequentare la scuola di __________ __________ __________ e avrebbe pernottato dal padre almeno il lunedì e il martedì, in attesa di una decisione sull'affidamento;

                                         che durante l'istruttoria, con decreto emanato senza contraddittorio il 5 maggio 2000, il Pretore ha stabilito in fr. 800.– il contributo alimentare dovuto dal padre per il figlio dal 1° aprile 2000;

                                         che __________ __________ ha instato il 18 maggio 2000 per la modifica del contributo alimentare, mentre __________ __________ ha postulato il 19 maggio 2000 la trattenuta dell'importo dallo stipendio del marito;

                                         che all'udienza del 9 giugno 2000 le parti hanno ribadito le rispettive prese di posizione sull'istanza presentata dal marito il 18 maggio 2000 e su quella introdotta il 19 maggio dalla moglie;

                                         che lo stesso giorno il Pretore ha incaricato il __________. __________ __________, del Servizio medico-psicologico di __________, di allestire un'indagine psicologica sull'affidamento del figlio e sul diritto di visita del genitore non affidatario;

                                         che il 13 giugno 2000 __________ __________ ha inoltrato un'istanza supercautelare, postulando l'affidamento alternato del figlio una settimana al padre e una settimana alla madre durante le vacanze estive;

                                         che, statuendo in via supercautelare sulle istanze del 5 maggio e del 13 giugno 2000, il Pretore ha confermato il 16 giugno 2000 la custodia del figlio alla madre (lemma del dispositivo n. 1), riservato il diritto di visita del padre, ha fissato a fr. 480.– mensili il contributo alimentare dovuto dal 1° maggio al 30 settembre 2000 e a fr. 870.– quello dovuto dal 1° ottobre 2000, respingendo l'istanza di trattenuta di stipendio;

                                         che __________ __________, preso atto della perizia allestita nel frattempo dal __________. __________ __________, ha instato il 21 luglio 2000 per ottenere già in via supercautelare l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di visita della madre e l'obbligo per quest'ultima di restituire immediatamente tutti gli effetti personali del figlio;

                                         che all'udienza del 29 agosto 2000 il marito ha confermato la propria domanda, cui si è opposta la moglie, la quale ha chiesto la completazione della perizia sulla base di quesiti peritali presentati il 9 agosto 2000;

                                         che il 1° settembre 2000 il Pretore ha emanato un decreto supercautelare con il quale ha respinto l'istanza 21 luglio 2000 e ha confermato il dispositivo n. 1 del decreto supercautelare 16 giugno 2000, senza prelevare tasse né spese;

                                         che con appello dell'8 settembre 2000 __________ __________ chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare il decreto impugnato nel senso di accogliere la sua istanza del 21 luglio 2000;

                                         che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura di camera di consiglio contenziosa (art. 361 segg. CPC), la quale prevede obbligatoriamente la citazione delle parti a un'udienza (art. 363 CPC; Rep. 1996 pag. 171);

                                         che prima della discussione, ma anche in qualsiasi momento prima della decisione, il giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC), seguendo le relative norme (art. 376 a 384bis CPC);

                                         che siffatte misure cautelari possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

                                         che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

                                         che, del resto, la nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 13 aprile 2000 nella causa F. c. Z.);

                                         che nella fattispecie il Pretore ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari presentata da __________ __________ il 21 luglio 2000 e ha confermato il precedente decreto del 16 giugno 2000, specificando di giudicare in via supercautelare;

                                         che a detta dell'appellante l'appello sarebbe proponibile, la discussione del 29 agosto 2000 costituendo in realtà il dibattimento finale cautelare, non essendo stata chiesta alcuna prova prima dell'emanazione del giudizio sull'istanza del 21 luglio 2000;

                                         che tale argomentazione, non priva di temerarietà, è in palese contrasto con le risultanze di causa, da un lato perché il Pretore stesso ha ritenuto di emanare un decreto senza contraddittorio e dall'altro perché l'istruttoria cautelare è ancora in corso;

                                         che all'udienza del 20 agosto 2000, in effetti, la moglie ha esplicitamente chiesto di completare la perizia allestita dal __________. __________ __________ (verbale, pag. 32), inviando al perito i quesiti approvati dal Pretore;

                                         che il primo giudice non risulta avere statuito su tale offerta di prova, con la conseguenza che l'istruttoria cautelare è ancora formalmente in corso e che l'udienza del 29 agosto 2000 non può essere considerata, nemmeno lontanamente, alla stregua di un dibattimento finale sulle misure cautelari;

                                         che il decreto impugnato, come per altro esplicitamente indicato dal Pretore, non è dunque stato adottato “dopo il contraddittorio”, onde l'improponibilità dell'appello;

                                         che, ciò posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che la domanda di assistenza non può essere accolta, poiché il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole, vista la consolidata giurisprudenza di questa Camera;

                                         che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   80.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 130.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza presentata da __________ __________ è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________ __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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