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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.07.2000 11.2000.69

31 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,363 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2000.00069

Lugano 31 luglio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 12 novembre 1999 da

__________ __________ __________ (1998), __________ (rappresentata dal curatore __________ __________, __________, e patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)   

Contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 6 luglio 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 giugno 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ ha dato alla luce il __________ 1998 la figlia __________ __________, che è stata riconosciuta da __________ __________ (1962). Quest'ultimo è padre anche di __________ (1991), nato da un precedente matrimonio e al quale egli si è impegnato nel 1994 a versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 700.– fino al 12° anno, di fr. 800.– fino al 16° anno e di fr. 900.– fino alla maggiore età. __________ __________ è disegnatore e fino all'ottobre del 1999 è stato socio e gerente della omonima società a garanzia limitata, attiva nella progettazione, consulenza e direzione lavori nel settore edile. __________ __________, __________, lavora in proprio.

                                  B.   Il 12 novembre 1999 __________ __________ __________, rappresentata dal curatore, ha introdotto nei confronti di __________ __________ un'azione di mantenimento davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 650.– fino al 6° anno di età, di fr. 890.– fino al 12° anno, di fr. 940.– fino al 16° anno e di fr. 1'200.– fino alla maggiore età, oltre alla regolamentazione del diritto di visita e al versamento di fr. 7'800.– per contributi arretrati. In via cautelare essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 650.– mensili già dal novembre 1999. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 15 novembre 1999 il Pretore ha fatto obbligo al convenuto di versare un contributo per la figlia di fr. 650.– mensili.

                                  C.   All'udienza del 3 dicembre 1999 __________ __________ si è opposto all'istanza e ha chiesto di essere esonerato da qualsiasi versamento. Esperita l'istruttoria, le parti hanno riaffermato i loro punti di vista in memoriali conclusivi. Con sentenza del 16 giugno 2000 il Pretore ha fissato il contributo alimentare litigioso in fr. 525.– mensili indicizzati, più l'assegno familiare, ha obbligato il convenuto a versare fr. 6'300.– per arretrati e ha regolamentato il diritto di visita. La tassa di giustizia e spese sono state poste a carico dello Stato. Non sono state attribuite ripetibili.

                                  D.   Insorto contro la sentenza citata con un appello del 6 luglio 2000, __________ __________ chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 325.– mensili e di ridimensionare l'importo degli arretrati in fr. 3'900.–. Nelle sue osservazioni del 20 luglio 2000 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

                                  E.   Nel frattempo, con sentenza del 16 giugno 2000 il medesimo Pretore ha parzialmente accolto un'istanza promossa da __________ __________ nei confronti di __________ __________, madre di __________, riducendo a fr. 650.– mensili il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio. Anche tale sentenza è stata impugnata da __________ __________, il quale con appello del 6 luglio 2000 postula la riduzione del contributo a fr. 450.– mensili. L'appello è tuttora pendente (inc. __________.__________.__________).

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer in: Droit suisse de la filiation,

                                         4a edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). In concreto sono litigiose unicamente le entrate del convenuto. Il Pretore ha fissato il reddito di quest'ultimo in fr. 3'500.– mensili e quello della madre in fr. 4'000.–. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha calcolato quello del convenuto in fr. 2'225.– mensili e quello della madre in fr. 2'550.–. Sulla base delle disponibilità mensili dei genitori, egli ha imposto così al convenuto un contributo mensile indicizzato di fr. 525.–.

                                   2.   Nella commisurazione del reddito il primo giudice ha ripreso in sostanza quello stimato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, adito dal convenuto con l'azione di modifica della sentenza di divorzio (sentenza del 13 ottobre 1997, doc. 1 pag. 4). Tale Pretore aveva rilevato che l'interessato è un uomo nel pieno vigore professionale, capace di guadagnare fr. 4'200.– mensili lordi. Avendo come padre ed ex marito responsabilità finanziarie accresciute, si può anche esigere che – dandosi il caso – egli svolga attività fuori del suo campo professionale, eventualmente fuori Cantone. L'appellante contesta il reddito ipotetico valutato dal primo giudice e chiede che lo si fissi in fr. 3'100.– mensili.

                                   3.   Dagli atti risulta che dal 1995 il convenuto, disegnatore edile, ha alternato periodi di disoccupazione a periodi di attività (doc. 1, pag. 3). Nell'aprile del 1998, versando fr. 19'000.–, egli è diventato socio e gerente di una ditta (la __________ __________ __________) attiva nella progettazione, consulenza tecnica e direzione lavori nel settore edile (doc. P, ultimo foglio nell'inc. __________.__________.__________ richiamato). Nell'ottobre del 1999 egli ha poi ceduto fr. 18'000.– della sua quota (doc. 5) e nel dicembre del 1999 ha alienato anche il resto (loc. cit.). Nel frattempo, dopo avere ricevuto disdetta dalla ditta per il 31 maggio 1999, il 24 giugno 1999 egli ha chiesto indennità di disoccupazione a decorrere dall'11 giugno 1999 (doc. 6). Il 4 gennaio 2000 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato il rifiuto espresso dall'Ufficio del lavoro, rinviando gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti (doc. N nell'inc. __________.__________.__________richiamato). Per finire, nel gennaio del 2000 l'appellante ha riscosso indennità di disoccupazione pari a fr. 2'362.65 (doc. M nell'inc. __________.__________.__________richiamato).

                                   4.   Il reddito attualmente conseguito dall'appellante non può considerarsi decisivo. Che egli abbia dovuto lasciare la ditta per mancanza di lavoro è possibile, tuttavia egli non ha per nulla dimostrato di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione del reddito. Invano, del resto, si cercherebbe alcunché nell'appello. Si ricordi che egli è ancora giovane, in buona salute, ha una formazione professionale adeguata e quando lavorava alle dipendenze dell'omonima società percepiva un salario tra fr. 3'000.– e fr. 3'500.– mensili (v. anche la deposizione di __________ __________, act. V). Stando poi agli accertamenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, egli non ha fatto quanto ci si poteva attendere da lui per trovare lavoro, limitandosi a tentare di rendersi attivo come indipendente (sentenza 4 gennaio 2000, pag. 12 in fondo). Né egli illustra i motivi per i quali non si potrebbero pretendere da lui ulteriori sforzi nella ricerca di un'occupazione, in un settore economico che per altro appare in ripresa. Tutto ciò premesso, nelle circostanze descritte la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico resiste alla critica. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto.

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, al ricorso mancando sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 CPC). 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.– 

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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