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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.2000 11.2000.66

28 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·850 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2000.00066

Lugano 28 giugno 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 3 febbraio 2000 da

__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)   

Contro

__________ __________ __________ __________, __________ (__________) (ora patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 15 giugno 2000 presentata da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 7 aprile 2000 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 10 marzo 1996 il Tribunale di __________ (__________) ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ __________ __________ e __________ nata __________ __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio la quale prevedeva, tra l'altro, l'affidamento della figlia __________ (1986) alla madre e l'obbligo per il padre di versare alla figlia un contributo mensile di Esc. 15'000 (circa fr. 120.–);

                                         che il 17 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Riviera, adito da __________ __________ __________ __________ con un'azione di mantenimento, ha omologato un accordo tra i genitori (nel frattempo trasferitisi in Svizzera) e valido finché essi avrebbero avuto residenza nel Cantone __________, prevedente l'obbligo per __________ __________ __________ __________ di versare alla figlia un contributo di fr. 600.– mensili (oltre l'assegno familiare) fino al 1° settembre 1998, aumentato a fr. 650.– mensili fino al sedicesimo anno di età e a fr. 800.– mensili fino alla maggiore età (inc. __________.__________.__________);

                                         che con istanza del 3 febbraio 2000 __________ __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera di ridefinire il contributo alimentare a lei dovuto dal padre, nel frattempo rientrato in __________;

                                         che all'udienza del 29 marzo 2000, indetta per la discussione e alla quale __________ __________ __________ __________ non è comparso, il Pretore ha rifiutato l'assunzione delle prove offerte dall'istante e ha proceduto seduta stante alla discussione finale;

                                         che, statuendo il 7 aprile 2000, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare alla figlia fr. 500.– mensili fino al sedicesimo anno di età e fr. 800.– fino alla maggiore età, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili;

                                         che contro la citata sentenza __________ __________ __________ __________ è insorto con un atto del 15 giugno 2000, in __________, facendo valere sostanzialmente di non poter far fronte al contributo impostogli dal Pretore;

                                         che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che la sentenza impugnata è stata notificata per via diplomatica al convenuto il 18 maggio 2000 (si veda l'attestazione del Tribunal judicial da __________ __________ __________);

                                         che il termine per appellare è cominciato a decorrere l'indomani di tale notificazione (art. 131 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto l'azione promossa da __________ __________ __________ __________ riguarda la modifica del contributo alimentare a lei dovuto dopo il divorzio dei genitori ed è retta pertanto dall'art. 134 cpv. 2 CC, il quale rinvia alle disposizioni sugli effetti della filiazione, vale a dire agli art. 279, 285 e 286 cpv. 2 CC;

                                         che l'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC è trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC;

                                         che il termine per l'appello è in tal caso di dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC);

                                         che la sentenza impugnata essendo pervenuta al convenuto il 18 maggio 2000, il termine per ricorrere scadeva il 28 maggio 2000, motivo per cui il gravame, introdotto il 15 giugno 2000, si rivela manifestamente tardivo;

                                         che, per quanto riguarda la procedura seguita dal Pretore, ci si potrebbe interrogare invero sulla regolarità della convocazione all'udienza del 29 marzo 2000, intimata semplicemente per posta;

                                         che, comunque sia, in concreto la sentenza non è viziata di nullità assoluta (DTF 122 I 97), essendo stata correttamente intimata nelle vie diplomatiche, ragione per cui l'eventuale vizio di procedura avrebbe potuto essere esaminato solo in presenza di un appello ricevibile (art. 146 CPC);

                                         che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario assegnare all'appellante un termine per tradurre il gravame, per altro presentato da persona non abilitata al patrocinio (art. 64 cpv. 1 CPC);

                                         che tenuto conto della particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – alla riscossione di tasse e spese;

                                         che non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – __________ __________ __________ __________, __________ (per via diplomatica);

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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