Incarto n.: 11.2000.00060
Lugano 8 giugno 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell'11 febbraio 1999 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________)
Contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. Stefano __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 maggio 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 17 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 maggio 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto di assistenza giudiziaria emanato il 17 maggio 2000 dal medesimo Pretore;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra __________ e __________ è pendente davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una causa di divorzio, nel corso della quale sono state trattate varie procedure cautelari vertenti sul contributo alimentare dovuto alla moglie in pendenza di causa e sull'affidamento della figlia __________ (nata il __________ 1986);
che nel corso delle procedure __________ è rimasta con il padre, insieme con il fratello maggiorenne __________, mentre la madre si è costituita un domicilio proprio;
che con decreto del 21 febbraio 2000 il Pretore ha stabilito in
fr. 1'028.– mensili il contributo alimentare dovuto da __________ __________ alla moglie;
che __________ __________ ha instato il 27 aprile 2000 per la riduzione del contributo predetto a fr. 600.– in seguito all'assunzione della moglie, in precedenza disoccupata, da parte dello Stato del Cantone Ticino;
che all'udienza del 2 maggio 2000, indetta per discutere il provvedimento, l'istante ha confermato la richiesta, alla quale si è opposta la convenuta;
che, esperita l'istruttoria provvisionale e indetto il dibattimento finale il 17 maggio 2000, il Pretore ha statuito il giorno stesso sull'istanza del 27 aprile 2000, riducendo dal 1° giugno 2000 a
fr. 844.– mensili il contributo alimentare dovuto a __________ __________ e ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– con le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che con decreto separato del 17 maggio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 25 maggio 1999;
che contro entrambi i decreti __________ __________ è insorta con due distinti appelli del 30 maggio 2000;
che gli appelli non sono stati intimati alla controparte;
e considerando
in diritto: che il decreto cautelare del 17 maggio 2000 è stato notificato il 19 maggio successivo al patrocinatore dell'appellante, per esplicita ammissione di quest'ultimo (come risulta del resto dalla busta d'invio);
che secondo l'art. 419c CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137 CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC;
che il termine per l'appello è in tal caso di dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie;
che il decreto impugnato essendo stato ricevuto dal legale dell'appellante il 19 maggio 2000, il termine per ricorrere scadeva lunedì 29 maggio 2000, motivo per cui il gravame, introdotto il 30 maggio 2000, si rivela tardivo;
che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;
che a tale proposito i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato;
che diverso è il caso per quanto riguarda l'appello contro il decreto del 17 maggio 2000, mediante il quale il Pretore ha negato alla convenuta l'assistenza giudiziaria;
che in effetti il giudice rifiuta l'assistenza giudiziaria con decreto (art. 158 cpv. 2 CPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 3 CPC);
che nella fattispecie quindi l'appello del 30 maggio 2000 è tempestivo, il termine ordinario per l'appellazione essendo di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC);
che in concreto il Pretore ha negato alla convenuta l'assistenza giudiziaria perché essa risulta disporre, secondo il decreto cautelare del 17 maggio 2000, di un'eccedenza mensile di fr. 1'114.– rispetto al proprio fabbisogno minimo;
che secondo l'appellante il calcolo del contributo alimentare figurante nel decreto cautelare del 17 maggio 2000 è errato, poiché essa si troverebbe in una situazione precaria, dovendo coprire un fabbisogno minimo di fr. 3'132.90 mensili con un reddito del lavoro di fr. 2'000.– (fino al 31 dicembre 1999), rispettivamente di fr. 2'260.– e di fr. 2'775.– (dal 1° aprile 2000), oltre al contributo alimentare;
che, a prescindere da quanto l'appellante sostiene, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza di assistenza giudiziaria d'acchito già per il fatto che la convenuta non aveva chiesto al coniuge alcuna provvigione ad litem (Rep. 1994 pag. 306);
che quand'anche si ammettesse, nella fattispecie, che la domanda di provvigione sarebbe stata inutile, l'attore non avendo più disponibilità finanziarie dopo avere provveduto al mantenimento della figlia minorenne a lui affidata e al versamento del contributo alimentare alla moglie, l'appello risulterebbe ad ogni modo destinato all'insuccesso;
che, infatti, nel decreto cautelare del 21 febbraio 2000 il Pretore aveva calcolato il fabbisogno minimo della convenuta in fr. 2'505.– mensili, spiegando per quali motivi non potevano essere riconosciuti le spese di energia elettrica, del telefono e i canoni Cablecom (decreto del 21 febbraio 2000, pag. 3), conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5), mentre il costo dell'alloggio esposto dall'interessata doveva essere ridotto di fr. 250.–, essendo parzialmente compensato con lavori di portineria;
che la convenuta non ha reso verosimile il pagamento rateale di fr. 300.– mensili per l'acquisto di mobili, agli atti figurando solo un estratto conto della __________ __________, per altro datato 16 gennaio 2000, dal quale risulta unicamente un debito di fr. 4'193.90 (doc. 27) senza alcun cenno ai beni acquistati;
che anche gli asseriti costi per il diritto di visita della figlia non sono stati né cifrati né tanto meno resi verosimili;
che la convenuta medesima afferma, anzi, che il suo fabbisogno non ha subìto modificazioni;
che, per quanto risulta dagli atti, l'appellante ha conseguito uno stipendio mensile netto di fr. 2'000.– fino al 31 dicembre 1999, di fr. 2'260.– in seguito e di fr. 2'775.– dal 1° aprile 2000 (appello, pag. 5), al quale si aggiunge il contributo alimentare mensile riscosso dal marito, che ammontava a fr. 600.– mensili fino al 31 dicembre 1999, a fr. 1'028.– dal 1° gennaio 2000 e che è stato ridotto a fr. 844.– dal 1° giugno 2000;
che nel 1999, pertanto, la convenuta ha sempre potuto coprire il proprio fabbisogno minimo con le entrate complessive a sua disposizione;
che per quanto riguarda il 2000 la convenuta ha avuto una disponibilità mensile di fr. 783.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 (entrate di fr. 3'288.– meno il fabbisogno di fr. 2'505.–), di fr. 1'298.– dal 1° aprile al 31 maggio 2000 (entrate di fr. 3'803.– meno il fabbisogno di fr. 2'505.–) e avrà a sua disposizione fr. 1'114.– mensili dal 1° giugno 2000 (entrate di fr. 3'619.– meno il fabbisogno di fr. 2'505.–);
che in simili circostanze l'appellante non può essere considerata in grave ristrettezza nel senso dell'art. 155 CPC, tenuto conto dei costi presumibili della procedura di divorzio, che non appare di soverchia difficoltà e che per quanto traspare dagli atti non ha richiesto ai patrocinatori particolare impegno;
che il preavviso favorevole rilasciato dal Municipio nell'attestato municipale sullo stato di indigenza ha solo valore indicativo per il giudice (Rep. 1990 pag. 275), il quale ha accertato in modo circostanziato le disponibilità finanziarie della convenuta;
che nelle condizioni descritte l'appello contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria si rivela manifestamente infondato e può essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che i relativi costi vanno a carico dell'appellante, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il gravame non è stato intimato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello contro il decreto cautelare del 17 maggio 2000 è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. L'appello contro il decreto del 17 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria è respinto.
4. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione:
– avv. __________ ____________________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario