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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.06.2000 11.2000.50

2 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·625 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2000.00050

Lugano 2 giugno 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 12 luglio 1999 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________ (____________________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:        1.   Se deve essere ammessa l'appellazione 5 maggio 2000 di __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 10 febbraio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città.

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che tra __________ e __________ __________ è pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città una causa di divorzio (inc. __________.__________.__________), nel corso della quale sono state trattate varie procedure cautelari vertenti sul contributo alimentare dovuto in pendenza di causa dal marito alla moglie e alla figlia minorenne __________ (1997);

                                         che, in particolare, con decreto emesso senza contraddittorio il 25 maggio 1999 il Pretore ha ingiunto a __________ __________ di versare un contributo alimentare di complessivi fr. 3200.– mensili per la moglie e la figlia __________;

                                         che all'udienza del 12 luglio 1999, indetta per discutere il provvedimento, __________ __________ ha instato perché al datore di lavoro del marito fosse fatto ordine di versare in suo favore il contributo alimentare, visto che essa riceveva solo DM 500.– mensili per la figlia, e ha ribadito il 25 luglio 1999 le proprie richieste;

                                         che il convenuto si è opposto alla trattenuta di stipendio, facendo valere le proprie argomentazioni ancora il 5 agosto 1999;

                                         che il Pretore, in attesa di statuire sulla procedura cautelare (tuttora in corso), ha emanato il 10 febbraio 2000 un decreto con il quale ha fatto ordine al datore di lavoro del convenuto di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo l'importo mensile di fr. 3200.– (pari a DM 3830.–) e di versarlo direttamente alla moglie;

                                         che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un atto del 5 maggio 2000, in tedesco, adducendo di non poter versare un contributo alimentare come quello posto a suo carico dal Pretore;

                                         che il ricorso non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto:                        che il decreto cautelare impugnato, del 10 febbraio 2000, è stato notificato il giorno successivo al patrocinatore del ricorrente, come risulta dalla ricerca postale;

                                         che secondo l'art. 419c CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137 CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC;

                                         che il termine per l'appello è di dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie;

                                         che nella fattispecie il decreto impugnato è stato ricevuto dal legale dell'appellante l'11 febbraio 2000, ragione per cui l'atto presentato il 5 maggio 2000 risulta tardivo;

                                         che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario assegnare all'appellante un termine per tradurre il gravame in italiano;

                                         che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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