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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.04.2000 11.2000.29

26 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,579 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2000.00029

Lugano, 26 aprile 2000/ld    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (__________) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città (scioglimento di comproprietà) promossa con petizione del 2 marzo 1995 da

__________ e __________ __________, __________ (ora patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 marzo 2000 presentato da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 1° marzo 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 2 marzo 1995 __________ e __________ __________ hanno promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché fosse pronunciato lo scioglimento della comproprietà relativa alla particella n. __________RFD di __________ (casa, ripostiglio, piazzale e terreno, di complessivi 1042 m²) e fosse costituita una proprietà per piani “secondo le modalità definite dal geometra con ripartizione delle quote di PPP in misura corrispondente alle quote di comproprietà”. La convenuta ha proposto di respingere l'azione, in subordine di accoglierla limitatamente alla costituzione della proprietà per piani con assegnazione alle parti in comunione ereditaria “delle quote di valore complessive di spettanza, appunto, della comunione ereditaria”.

                                  B.   Nel corso dell'istruttoria il Pretore ha assegnato agli attori, con ordinanza del 4 settembre 1997, un termine di 20 giorni per presentare un questionario delle domande peritali corretto nel senso dei considerandi. Gli attori non hanno reagito. Anzi, nessun atto di procedura è più stato compiuto dopo di allora, sicché il 1° mar-zo 2000 il Pretore ha decretato lo stralcio della causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 525.–, sono state poste a carico degli attori, senza assegnazione di ripetibili.

                                  C.   Contro la mancata assegnazione di ripetibili __________ __________ è insorta con un appello del 13 marzo 2000 nel quale chiede che, in riforma del decreto impugnato, le sia attribuita un'indennità di

                                         fr. 5000.– per tale titolo. Gli attori non hanno formulato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   In materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è senz'altro appellabile, sia esso dovuto a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Non v'è motivo perché l'appellabilità di un decreto di stralcio per sopravvenuta perenzione processuale sia trattata diversamente (cfr. I CCA, sentenza del 20 settembre 1994 in re L., consid. 1; del 6 dicembre 1994 in re Di R., consid. 2; dell'8 novembre 1995 in re S.-W.). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale comporta, per principio, l'addebito delle spese e delle ripetibili alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite, ovvero – di regola – alla parte attrice (Rep. 1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). In concreto non si scorgono ragioni che giustificherebbero di scostarsi da tale principio: gli attori si sono visti impartire un termine di 20 giorni per emendare il loro questionario delle domande peritali e hanno lasciato trascorrere senza reagire più di due anni (art. 351 cpv. 2 CPC). Devono quindi rifondere un'equa indennità alla convenuta, che per difendersi dalla loro azione giudiziaria ha dovuto far capo al patrocinio di un legale. Quali motivazioni abbiano indotto il Pretore a negare alla convenuta tale legittima aspettativa non è dato di capire: al riguardo il decreto di stralcio manca di qualsiasi spiegazione.

                                   3.   Sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio. Quest'ultima è fissata entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC). Ancorché meramente indicativa per il giudice (Rep. 1985 pag. 86), la tariffa citata prevede che in qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è stabilito entro certe percentuali del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario va fissato poi di caso in caso con riguardo alla complessità, all'importanza, all'estensione della pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell'avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (art. 8 TOA). Se la causa finisce anzitempo senza un giudizio di merito – come in concreto – per ritiro, transazione, acquiescenza e così via, l'onorario è calcolato non solo in funzione del valore litigioso, ma anche in funzione del tempo dedicato dal legale all'esecuzione del mandato (art. 11 cpv. 2 TOA). In tali ipotesi la combinazione dei due parametri (valore e tempo) avviene attraverso la formula:

                                         O = 2 x Ov x Ot

                                                  Ov + Ot

                                         dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).

                                   4.   Nel caso in esame il valore litigioso corrispondeva – come rileva l'appellante – a quello della particella n. __________RFD di __________, e non solo al valore della quota rivendicata degli attori, poiché litigioso era il diritto stesso allo scioglimento della comproprietà (Rep. 1985 pag. 31 consid. a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 282, n. 9.4). Tale valore ammontava a fr. 1 928 200.– (doc. 7). Ora, per pratiche di un valore superiore a fr. 1 500 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 3 e il 6% del valore medesimo. Nella fattispecie, ponderati i criteri enunciati dall'art. 8 TOA, si sarebbe giustificato di applicare la percentuale medio-bassa del 4%, anche perché dal profilo giuridico la pratica non denotava difficoltà particolari (si trattava di un mero scioglimento di comproprietà). Problemi poteva riservare invero l'attuazione pratica dello scioglimento, dato che le parti litigavano finanche sul valore effettivo della particella n. __________, al cui riguardo il Pretore aveva disposto una perizia (verbale dell'udienza 24 febbraio 1997). Proprio in tale ambito, del resto, gli attori hanno lasciato decorrere la perenzione biennale che ha comportato lo stralcio della causa. Sta di fatto che la difficoltà risiedeva piuttosto nell'opera del perito che in quella degli avvocati, sicché l'aliquota del 4% appare legittima. Ne deriva un onorario di fr. 77 128.– se la causa fosse stata portata a termine. Essendosi la procedura estinta anzitempo, è necessario far capo anche al fattore orario.

                                   5.   L'appellante afferma che il suo legale ha dedicato alla pratica 14 ore, “esclusa la corrispondenza e gli incontri tra le parti nel contesto delle trattative bonali” (memoriale, pag. 7 in fondo). In realtà determinante è, più che il tempo effettivamente profuso dal singolo avvocato nel caso concreto, il dispendio di tempo – valutato oggettivamente – che sarebbe occorso a un avvocato diligente per trattare una pratica analoga, tenendo conto della complessità del patrocinio (RJJ 3/1997 pag. 197; v. anche Rep. 1991 pag. 304, nota 48). Nella fattispecie il legale ha redatto l'allegato di risposta (6 pagine), ha partecipato all'udienza preliminare e a una successiva udienza “per incombenti” (verbali del 12 novembre 1996 e del 24 febbraio 1997), ha stilato un memoriale di opposizione a quesiti peritali (3 pagine) e ha preparato una controdomanda peritale (un foglio). Inoltre ha tenuto 2 colloqui con il cliente, ha avuto 5 conferenze telefoniche e ha scritto 11 lettere. Valutate nel loro insieme, tali prestazioni giustificano obiettivamente le 14 ore di lavoro esposte dal legale. Rimunerate fr. 250.– l'una, importo indubbiamente adeguato alla particolarità del caso, esse danno un onorario ad horam di fr. 3500.–. In applicazione della nota formula il compenso del patrocinatore risulta pertanto di:

                                         2 x 77 128 x 3500 = fr. 6700.– (arrotondati).

                                            77 128 + 3500

                                         Ciò posto, l'indennità di fr. 5000.– chiesta dall'appellante a titolo di ripetibili si rivela equa. Il decreto di stralcio va modificato di conseguenza e gli attori condannati al versamento in solido di tale somma (art. 148 cpv. 4 CPC).

                                   6.   Gli oneri processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Se non che, gli attori si sono astenuti dal pronunciarsi sul ricorso e non possono dunque essere considerati soccombenti (DTF del 5 maggio 1997 in re C. contro M., consid. 5), tanto meno se si pensa ch'essi non hanno indotto in errore il giudice, il quale sulla corresponsione di ripetibili non li ha neppure sentiti. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 con richiamo). Ne discende che in concreto non vi è alcun soccombente a norma dell'art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

                                         La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 525.–, sono poste a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima camera civile del Tribunale d'appello

La Presidente                                                         Il segretario

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