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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.10.2002 11.2000.16

25 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,279 mots·~16 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.2000.00016

Lugano 25 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (rivendicazione di proprietà fondiaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 5 marzo 1999 da

__________ __________, __________ __________ __________, nata __________, __________ (__________, __________) __________ __________, __________ __________ (__________, __________), e __________ __________, __________ di __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ di __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 7 febbraio 2000 presentata da __________ __________ ____________________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 31 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 30 luglio 1992 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere che in seguito a prescrizione acquisitiva straordinaria fossero iscritti a suo nome nel registro fondiario le particelle n. __________e __________RFP di __________ (vecchio n. __________), intestate a __________ __________ di __________. Essa ha addotto di essere unica erede di __________ (__________) __________, la quale verso il 1912 aveva acquistato i fondi da __________ __________, deceduta a sua volta nel 1923. In esito alla pubblicazione delle grida sono pervenute tre opposizioni. Con decreto del 19 febbraio 1993 il Pretore ha assegnato agli opponenti un termine di 60 giorni per promuovere l'azione ordinaria di accertamento dei loro diritti sulle citate proprietà (inc. n. __________/__________)

                                  B.   Il 21 aprile 1993 __________ __________, opponente, ha convenuto __________ __________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di accertare che le particelle n. __________e __________RFP di __________ sono di sua proprietà, in comunione ereditaria con terzi non nominati. Egli ha affermato che __________ __________, iscritta a registro fondiario quale proprietaria degli immobili litigiosi, era sua nonna, coniugata con __________ __________. Dalla loro unione erano nati i figli __________ __________ __________ __________ __________, morto di lì a pochi mesi, e __________ __________, emigrato in America, coniugato con due figlie (______________________________e __________ __________). In quanto figlio di __________ __________ __________ in __________, egli rivendica pertanto la quota spettante a sua madre nella successione indivisa, contestando inoltre che la convenuta possa valersi della prescrizione acquisitiva, gli immobili essendo sempre stati posseduti dalle due sorelle __________ __________ __________ in __________ e __________ __________ __________. Gli altri opponenti alla pubblicazione delle grida non hanno promosso causa nel termine impartito dal Pretore.

                                  C.   Con risposta del 2 luglio 1993 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione, facendo valere che i fondi litigiosi erano intestati a __________ __________ fu __________, di __________, nata a __________ e deceduta a __________ il __________ 1924 e non all'omonima __________ __________ in __________, nonna dell'attore. I presupposti per la prescrizione acquisitiva della proprietà sono inoltre adempiuti, poiché __________ __________ prima ed __________ (__________) __________ poi hanno goduto ininterrottamente dei fondi, quali proprietarie, per decenni. Nella replica del 22 settembre 1993 l'attore ha chiesto, in via subordinata, di essere riconosciuto comproprietario dei fondi litigiosi per intervenuta prescrizione acquisitiva straordinaria, unitamente alla convenuta, erede di __________ (__________) __________. Nella duplica del 29 dicembre 1993 la convenuta ha mantenuto le sue domande, opponendosi alla richiesta subordinata formulata dall'attore con la replica. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 31 gennaio 1996 le parti hanno confermato le loro posizioni sulla scorta di memoriali conclusivi. Statuendo il 12 maggio 1997, il Pretore ha respinto la petizione (inc. __________/__________.__________. __________).

                                  D.   Insorto contro la citata sentenza con un appello del 2 giugno 1997 __________ __________ ha chiesto l'accoglimento della petizione. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 1997 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di con­fermare il giudizio impugnato. Il 14 luglio 1998 questa Camera ha dichiarato nulli tutti gli atti successivi alla petizione, introdotta dal solo __________ __________ e non da tutti i litisconsorti necessari, onde il rinvio dell'incarto al Pretore perché assegnasse all'attore un termine per completare la petizione con l'indicazione di tutti i membri della comunione ereditaria fu __________ __________ nata __________ (inc. __________.__________.__________).

                                  E.  Il 12 agosto 1998 il Pretore ha assegnato all'attore un termine – prorogato il 25 novembre 1998 – per comple­tare la petizione specificando tutti gli altri membri della comunione ereditaria. L'attore ha inoltrato il 24 novembre 1998 l'atto di famiglia di __________ __________ (nel frattempo deceduto) e due procure rilasciategli da __________ __________ (figlia) e da __________ __________ (genero, rispettivamente vedovo ed erede di __________ __________, nel frattempo deceduta, seconda figlia di __________ __________i). Con decreto del 29 gennaio 1999 il Pretore, con l'accordo delle parti, ha designato l'avv. __________ __________ quale rappresentante di __________ __________ (anch'essa membro della comunione ereditaria fu __________ __________ nata __________, in quanto erede della defunta __________ __________).

                                  F.   Il 5 marzo 1999 gli attori hanno presentato un complemento della petizione, postulando l'accertamento della comproprietà in comu­nione ereditaria delle particelle n. __________e __________RFP di __________. In via subordinata essi hanno sollecitato l'accertamento della comproprietà tra __________ __________ (per intervenuta prescrizione acquisitiva straordinaria) e __________ __________ (erede di __________ __________), con ordine all'ufficiale del registro fondiario di __________ di procedere alla relativa iscrizione una volta passata in giudicato la sentenza. Contestualmente alla petizione essi hanno presentato una domanda processuale intesa a richiamare, per motivi di economia processuale, agli atti relativi all'istrut­toria esperita nella precedente causa. Con risposta del 22 marzo 1999 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione, contestando in ordine la legittimazione attiva degli altri attori.

                                  G.   Nel corso della procedura le parti si sono accordate sui documen­ti da produrre per dimostrare chi fossero gli eredi di __________ __________ nata __________ e all'udienza del 24 novembre 1999 esse si sono date atto che le persone indicate come attrici nella petizione del 5 marzo 1999 erano tutte quelle legittimate a intentare causa. Esse hanno poi confermato le rispettive allegazioni e domande, hanno richiamato e dato per acquisiti i rispettivi allegati prodotti nel­la causa __________/__________.__________.__________, come anche la relativa istruttoria. Infine esse hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, ribadendo le rispettive posizioni e contestando quelle avversarie sulla base dei memoriali conclusivi prodotti lo stesso giorno. Statuendo il 31 dicembre 1999, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state poste a carico di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ in solido, tenuti a rifondere a __________ __________ fr. 4000.– per ripetibili.

                                  H.   Contro la citata sentenza __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, rappresentati dall'amministratore, sono insorti con un appello del 7 febbraio 2000 nel quale chiedono l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha stabilito il valore litigioso, determinante per l'appellabilità del giudizio (art. 15 CPC), in fr. 50 000.– (sentenza impugnata, pag. 10). Nulla osta quindi all'esame dell'appello nel merito.

                                   2.   La legittimazione di una parte – attiva o passiva – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio per diritto federale in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi, 123 III 62 consid. 3a con rinvii, 118 Ia 130 consid. 1; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17 e 18). Spetta in ogni modo all'interessato provare i fatti su cui fonda la propria legittimazione (DTF 123 III 62 consid. 3a con rimando). In concreto nel fascicolo processuale non figurano i certificati ereditari delle parti attrici, alla cui produzione tutti – d'accordo il Pretore – hanno rinunciato. Tale documentazione è stata sostituita da una dichiarazione di __________, confermata con scritto separato dall'avv. __________ __________. Sulla base degli atti di primo grado questa Camera ha ricostruito – non senza difficoltà – l'albero genealogico della defunta __________ __________ in __________, giungendo alla conclusione che __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono effettivamente membri della comunione ereditaria.

                                         Quanto al complemento di petizione del 5 marzo 1999, esso è stato presentato da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________. Con riferimento a quest'ultimo, l'incarto non contiene documenti attestanti che la figlia di __________ __________, __________ __________, abbia sposato __________ __________ e gli sia predeceduta, né che costui sia il suo unico erede. Agli atti figura solo un fitto scambio di corrispondenza tra i legali delle parti e la Pretura (lettera 24 novembre 1998 dell'avv. __________ alla Pretura, lettera 24 giugno 1999 dell'avv. __________ alla Pretura, lettera 2 luglio 1999 della Pretura all'avv. __________, lettera 7 ottobre 1999 dell'avv. __________ all'avv. __________ e la dichiarazione 8 settembre 1999 di __________ __________). Ad ogni buon conto il Pretore ha individuato i membri della comunione ereditaria fu __________ __________ nelle persone indicate nel complemento di petizione del 5 marzo 1999 e la convenuta ha aderito a tale accertamento, come risulta dal verbale del 24 novembre 1999. Non vi sono dunque motivi per dubitare di tale circostanza.

                                   3.   Il Pretore ha rilevato che le particelle oggetto della vertenza figurano nell'estimo censuario con il vecchio numero di mappa __________a “__________ __________ fu __________, __________ ”. Ciò premesso, egli ha accertato che la proprietaria così designata non era “__________ __________ in __________ ”, dan­te causa degli attori, poiché dagli estratti dello stato civile risultavano due persone che portavano il nome di “__________ __________ ”, nate e decedute in anni diversi, di diverso sta­to civile (la prima nubile, la seconda moglie di __________ __________) e di diverso domicilio. Delle due, quella che con più forte verosimiglianza corrisponde alla proprietaria “__________ __________ fu __________, __________ ” è __________ __________ nata il __________ 1954 e deceduta il __________ 1923, vissuta e domiciliata a __________. __________ __________ in __________, invece, era notoriamente nata, vissuta e deceduta a __________ e gli attori non hanno provato alcun rapporto che la legasse al Comune di __________, tale da giustificare l'iscrizione in questione. Del resto, secondo il Pretore, l'iscrizione nell'estratto censuario menziona solo il cognome  , ciò che non sarebbe stato il caso se l'ava degli attori avesse acquisito la proprietà dei fondi quando era coniugata. Su tali basi il primo giudice ha quindi escluso diritti di successione degli attori sui fondi litigiosi.                          

                                   4.   Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere ammesso che la proprietaria dei fondi era “__________ __________ ” di __________ sulla base di mere supposizioni e interpretazioni di vecchi registri censuari. Sostengono che il primo giudice non ha tenuto in considerazione l'istruttoria, in particolare le audizioni testimoniali, dai quali risulta che mai abitanti di __________ hanno rivendicato o si sono occupati dei fondi in questione, i quali erano lavorati e adoperati dalle figlie di __________ __________ in __________, segnatamente da __________ __________ (madre di __________ __________, dante causa di __________ __________) e da __________ __________ (madre di __________ __________). Di conseguenza, secondo gli appellanti, all'iscrizione “__________ ” risultante dal vecchio catasto censuario non si può attribuire l'importanza e il valore ritenuti dal Pretore, tanto meno per giungere a una conclusione di verosimiglianza. Inoltre la convenuta, cui incombeva di provare che l'intestataria del fondo non è la nonna (rispettivamente la bisnonna) degli attori ma una persona diversa, non ha recato la prova di tale circostanza.

                                   5.   Dalla voltura catastale del 29 aprile 1993 rilasciata dal Comune di __________ (doc. 2, inc. n. __________) risulta che nel catastrino originale la partita n. __________era intestata a “ __________ __________, fu __________, __________ ”. Secondo l'estimo censuario comunale essa comprendeva il fondo n. __________ (“Sopra le case”, prato) di 910 m2 e 1/3 del fondo n. __________ (“__________”, casa di abitazione, diroccata) di 20.50 m2 (doc. C, inc. __________). Tali fondi sono poi stati riportati nel catastrino, vol. I, a pag. 127, sempre intestati a “__________ Domenica, già in __________ ” (doc. 6, inc. __________). In seguito all'aggiornamento della mappa, nel 1983, il fondo n. __________è diventato il n. __________ (prato, 827 m2), mentre il n. __________ha preso il n. __________ (strada pt., 55 m2) ed entrambi sono stati intestati a “__________ __________ ” (doc. H, inc. n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, richiamato). La nuova situazione, con minore superficie, scaturisce dalla rinuncia di

                                         __________ __________, “rappr. propr. __________ __________ alla quota di 1/3 come dall'intestazione primitiva in favore di __________ __________ ” (doc. I, inc. __________).

                                         Gli appellanti sostengono che le iscrizioni nei registri comunali non sono decisive di fronte alle numerose deposizioni agli atti. Se non che, i vari testimoni si sono espressi su chi aveva lavorato e utilizzato i fondi all'epoca in cui la proprietaria iscritta era già deceduta (verbali del 20 ottobre 1994, act. VI, inc. __________), ma nulla hanno riferito sulla tenuta dei registri comunali. Non si riscontrano indizi quindi che inducano a ritenere imprecisi o errati i vecchi registri del Comune. Ora, dall'istruttoria è emerso che sussistevano due diverse “__________ __________ ”. Una era __________ __________ da __________, figlia di __________ __________ e di __________ nata __________, nata il __________ 1854 e deceduta nubile a __________ il __________ 1923 (doc. C nell'inc. __________, doc. 1 nell'inc. __________). L'altra, dante causa degli attori (nonna, rispettivamente bisnonna) era __________ __________ figlia di __________ __________ e __________ nata __________, coniugata con __________ __________, nata a __________ il __________ 1858 e ivi deceduta il __________ 1939 (doc. D e E nell'inc. __________). Quest'ultima ha avuto quattro figli: __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (doc. D e E nell'inc. __________) e non risulta avere mai avuto residenza a __________, ciò che nemmeno gli appellanti pretendono. In simili circostanze l'apprezzamento delle prove operato dal Pretore, secondo cui la persona indicata nei registri comunali come proprietaria dei fondi litigiosi era __________ __________, deceduta nubile a __________ il __________ 1923, resiste alla critica. Lungi dall'essere una “pura supposizione”, come asseriscono gli appellanti, il convincimento del Pretore poggia sui dati oggettivi desumibili dai fascicoli processuali.

                                   6.   Esclusa la proprietà di __________ __________ nata __________ sui fondi ogget­to della lite, il Pretore ha accertato che sia __________ __________ nata __________ sia la figlia __________ __________, di cui è erede __________ __________ (doc. A, inc. __________), hanno esercitato il possesso sui fondi con la volontà di esserne proprietarie, in modo pacifico e ininterrotto per oltre trent'anni, di modo che erano adempiute in concreto le condizioni della prescrizione acquisitiva poste dall'art. 662 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha rilevato che pure __________ __________, ma­dre dell'attore __________ __________ e sorella di __________ __________, aveva partecipato con la propria famiglia alla lavorazione del fondo, senza tuttavia che sia stato provato per costei l'elemento soggettivo, ovvero la volontà di essere proprietaria. 

                                   7.   Gli appellanti contestano che l'elemento soggettivo non sia dato per __________ __________. Rimproverano al Pretore di non avere considerato che alcuni documenti (doc. D, E, F e G dell'inc. __________) sono stati redatti dal marito della convenuta con una macchina da scri­vere che la defunta __________ __________ neppure aveva. Il fatto è che tale contestazione costituisce una nuova allegazione in appello e come tale inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Gli attori ribadiscono di avere dimostrato con le numerose deposizioni testimoniali che sia __________ __________ sia __________ __________ hanno lavorato e falciato i fondi in questione. __________ __________ si sarebbe dunque comportata come proprie­taria alla stessa stregua della sorella __________, rispettivamente della nipote __________ __________.

                                   8.   Dall'istruttoria è emerso che le famiglie di __________ __________ e __________ __________ avevano mucche, tenute in una stalla comune. Le due sorelle lavoravano insieme, tagliando l'erba sul fondo n. __________ (“Sopra le case”) e facendo il fieno per il bestiame (deposizioni testimoniali di __________ __________, __________ __________i, dell'8 maggio 1995, inc. __________), valendosi di segantini provenienti dalla Val __________, assunti appositamente. Alcuni testimoni non sono stati in grado di esprimersi sui rapporti di proprietà (deposizione __________ __________, dell'8 maggio 1995, inc. __________), ma __________ __________, contadino che ha lavorato per le due famiglie, ha riferito di aver saputo da __________ __________ e dai suoi genitori che il fondo litigioso era di __________ __________ (deposizione del 20 ottobre 1994, pag. 3, inc. __________). Taluni hanno visto lavorare sul fondo n. __________solo __________ __________ (deposizioni di __________ __________ e di __________ __________ -__________ dell'8 maggio 1995, inc. __________), altri hanno ricordato di avervi visto lavorare insieme le due sorelle con alcuni membri delle rispettive famiglie (deposizioni di __________ __________ e __________ __________, verbale del 20 ottobre 1994, inc. __________). __________ __________ ha confermato il contenuto di una sua dichiarazione agli atti (doc. N), nella quale affermava che il fondo era goduto da __________ __________ (deposizione dell'8 maggio 1995, inc. __________). __________ __________ rammenta di aver tagliato il fieno sul terreno contestato su incarico di __________ __________, dalla quale era stipendia­to (deposizione del 20 ottobre 1994, inc. __________), mentre per le sue prestazioni __________ __________ era sempre pagato dalla famiglia __________ (deposizione del 20 ottobre 1994, inc. __________2).

                                   9.   Per quanto risulta dagli atti, dunque, le due sorelle __________ __________ e __________ __________ lavoravano insieme i campi e tenevano il loro bestiame in comune. Membri della famiglia __________, per quanto emerge dalla deposizione del contadino __________ __________, avevano riferito a costui che il fondo ora contestato era di __________ __________ (deposizione del 20 ottobre 1994, inc. __________). Alla morte di __________ __________, nel 1953 (deposizioni di __________ __________ e __________ __________i, del 20 ottobre 1994, inc. __________), non risulta che i suoi eredi, vale a dire il marito e il figlio __________, si siano interessati del fondo prima del 1993. L'attore __________ __________ era membro della commissione fondiaria comunale di __________, che nel 1981 aveva esaminato i ricorsi contro la nuova misurazione catastale (doc. I, inc. n. __________), tra cui quello di __________ __________ per il vecchio fondo n. __________ (nuovo n. __________) intestato a “__________ __________ come a catastrino”. Era quindi a conoscenza dei passi intra­presi da __________ __________ per la partita n. __________. Egli ha altresì ammesso di non aver mai rivendicato la proprietà del fondo prima dell'avvio della causa, nel 1993 (interrogatorio formale del 9 ottobre 1995, inc. __________) né di aver mai pagato imposte immobiliari relative al terreno. __________ __________, per contro, ha presentato ricorsi contro la nuova misurazione catastale (doc. I, inc. __________), riceveva le tassazioni per gli immobili intestati a __________ __________ (doc. K, inc. __________) e nel 1981 intendeva chiedere l'intavolazione dei fondi litigiosi in suo nome (doc. F, inc. __________). L'elemento soggettivo, quindi, risulta provato solo per __________ __________, la quale può prevalersi del possesso della madre __________ (art. 941 CC), ma non per __________ __________, né tanto meno per il figlio __________. Ne segue, ancora una volta, che il Pretore ha respinto la petizione perché sulla base delle risultanze istruttorie ha ritenuto provate le circostanze addotte dalla convenuta. L'appello, sprovvisto di buon diritto in ogni suo punto, deve dunque essere respinto.

                                10.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno alla controparte – con vincolo di solidarietà – un'equa indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                              2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 900.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 950.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2000.16 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.10.2002 11.2000.16 — Swissrulings