Incarto n.: 11.2000.122
Lugano 6 maggio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (contestazione di inventario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 18 gennaio 2000 da
__________ __________ __________, __________ (già patrocinato dall'avv. __________ __________, __________, e ora dall'amministratore della successione avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ (rappresentata dal tutore __________ __________, __________, entrambe patrocinate dall'avv. __________ __________ __________, __________) e __________ __________ __________, __________ (già patrocinato dall'avv. __________ __________, __________), deceduto il 9 gennaio 2001, cui sono subentrati i figli, ossia l'attore medesimo e le due convenute;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 4 ottobre 2000 da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ nata __________ è deceduta a __________ il __________ __________ __________, lasciando in qualità di eredi il marito __________ __________ con i figli __________ __________, __________ __________ e __________ in __________. Il 13 gennaio 1999 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per la divisione dell'eredità. Con decreto del 17 marzo 1999 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ __________ __________ di Bellinzona in qualità di notaio divisore. Il 3 gennaio 2000 quest'ultima ha trasmesso l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra eredi. __________ __________ __________, in specie, si è visto assegnare dal Pretore il 5 gennaio 2000 un termine di venti giorni per postulare con la procedura accelerata il riconoscimento delle sue pretese.
B. Con petizione del 18 gennaio 2000 __________ __________ __________ ha chiesto di inserire nell'inventario, previa liquidazione del regime dei beni tra i genitori, un libretto di risparmio, gli oggetti contenuti in una cassetta di sicurezza alla Banca __________ __________, mobili e oggetti personali della defunta, un suo credito di fr. 16 293.70 e la collazione di un importo da stabilire. Nelle loro risposte del 28 e 29 gennaio 2000 __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere l'azione. Le parti hanno ribadito le rispettive domande al dibattimento finale. Statuendo il 2 agosto 2000, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico dell'attore, con obbligo di rifondere a __________ __________ __________ fr. 1'500.– e a __________ __________ e __________ __________ fr. 400.– cadauna per ripetibili.
C. Contro la predetta sentenza __________ __________ __________ è insorto con un appello del 4 ottobre 2000 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, la sua petizione sia accolta, tranne per quanto riguarda la pretesa di fr. 16 293.70. Nelle loro osservazioni del
28 e 30 novembre 2000 __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.
D. Con ordinanza del 5 dicembre 2000 la presidente di questa Camera ha assegnato a __________ __________, tutore di __________ __________, un termine di trenta giorni per farsi rilasciare dalla Delegazione tutoria di __________ l'autorizzazione a stare in lite e far ratificare gli atti processuali compiuti davanti al Pretore e alla Camera civile di appello. La Delegazione tutoria di __________ ha approvato gli atti del tutore e l'ha autorizzato a stare in lite con risoluzione n. __________del 19 dicembre 2000.
E. La presidente della Camera, accertato il decesso di __________ __________ __________ avvenuto il __________ __________ __________, ha preso atto con ordinanza del 22 gennaio 2001 della sospensione della causa sino alla scadenza del termine di tre mesi per la rinuncia alla successione (art. 567 cpv. 1 CC). Il patrocinatore dell'appellante ha comunicato poi, l'8 ottobre 2001, che le parti avevano avviato trattative per appianare la lite, confermando il seguito delle discussioni ancora il 19 aprile 2002. Il 21 settembre 2002 è deceduto anche __________ __________ __________. La vedova __________ __________ __________ ha chiesto il beneficio d'inventario, che il Pretore ha accolto il 7 ottobre 2002, incaricando il notaio __________ __________ di confezionare l'inventario entro il 15 dicembre 2002 (inc. __________.__________.__________). Con decreto del 5 marzo 2003 il Pretore ha poi designato l'avv. __________ __________ amministratore della successione fu __________ __________ __________, con l'incarico di valutare se continuare la causa. L'amministratore della successione ha sollecitato il 14 marzo 2003 la decisione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. __________ __________ __________, convenuto, è morto il ____________________ __________e la procedura di appello è quindi stata sospesa per legge fino alla scadenza dei tre mesi per la rinuncia alla successione, come la presidente della Camera ha ricordato nell'ordinanza del 22 gennaio 2001. Gli eredi non risultando avere rinunciato alla successione, la sospensione della causa ha preso termine il 9 aprile 2001. Nessuna delle parti ha prodotto a questa Camera il certificato ereditario della successione fu __________ __________ __________. L'appellante si è limitato a comunicare l'8 ottobre 2001 e il 19 aprile 2002 che tra le parti erano in corso trattative, senza chiedere una sospensione della causa (art. 107 CPC). Egli è poi deceduto il 21 settembre 2002 e la procedura di appello è stata sospesa per un nuovo termine di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). La vedova dell'appellante ha avviato una procedura di beneficio d'inventario (inc. __________.__________.__________), tuttora in corso, e la procedura di appello è di conseguenza sospesa per legge (art. 586 cpv. 3 CC).
2. L'amministratore della successione fu __________ __________ __________ ha sollecitato il 14 marzo 2003 la decisione dell'appello, in modo da definire le pretese del defunto nelle successioni dei genitori e consentire ai suoi eredi di scegliere tra l'accettazione della successione e la rinuncia. La sua legittimazione a postulare il proseguimento della procedura di appello è data (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar __________ __________, 5ª edizione, n. 5 ad art. 586 CC). Le sorelle dell'appellante, convenute, si oppongono al proseguimento della causa, sostenendo che nella fattispecie è intervenuta la perenzione processuale dell'art. 351 cpv. 2 CPC (inc. __________.__________.__________, “corrispondenza”). L'argomento è infondato. La procedura di appello, come detto, ha ripreso il suo corso il 9 aprile 2001, alla scadenza del termine di tre mesi per rinunciare alla successione di __________ __________ __________, ma in seguito al decesso dell'appellante si è nuovamente sospesa per legge il 21 settembre 2002 e tale rimane per tutta la procedura di beneficio d'inventario. Si tratta quindi di stabilire, in concreto, se ci si trovi in presenza di un caso d'urgenza che consenta di trattare l'appello nonostante il beneficio d'inventario in corso.
3. L'appello in esame verte su una contestazione dell'inventario allestito nella successione della madre dell'appellante. Ci si potrebbe domandare se una simile procedura possa essere qualificata di “urgente”, tanto più che l'interessato, a suo tempo, non aveva sollecitato la decisione dell'appello dopo la scadenza, il 9 aprile 2001, della sospensione legale in seguito alla morte del convenuto __________ __________ __________, comunicando anzi di essere in trattative con gli altri eredi per una definizione stragiudiziale della lite (lettere 8 ottobre 2001 e 19 aprile 2002). Alcuni autori ritengono nondimeno “urgente” a norma dell'art. 586 cpv. 3 CC una procedura che consenta all'erede di decidere definitivamente sull'accettazione dell'eredità (Wissmann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 6 ad art. 586; cfr. anche Tuor/Picenoni, loc. cit.). L'erede potrebbe invero attendere la chiusura dell'inventario e chiedere poi all'autorità un termine giusta l'art. 587 cpv. 2 CC per la liquidazione delle pretese controverse (Wissmann, op. cit., n. 8 ad art. 586 e n. 9 ad art. 587 CC). Simile modo di procedere ritarderebbe tuttavia la conclusione del beneficio d'inventario, che le stesse convenute reputano troppo lenta (appello del 9 aprile 2003, inc. __________.__________.____________________
4. Nella fattispecie non si può escludere che la spettanza dell'appellante nelle successioni dei genitori sia di rilievo per la decisione dei suoi eredi se accettare la successione dopo la chiusura dell'inventario. L'eredità lasciata dalla madre dell'appellante comprende infatti metà della particella n. __________RFD di __________, il cui valore di stima era nel 1999 di fr. 437 960.– (brevetto n. __________della notaia __________ __________ __________, nell'inc. __________.__________.__________, pag. 21). L'appellante sostiene inoltre che l'inventario dev'essere completato inserendovi l'importo di fr. 190 000.– proveniente dalla vendita di un immobile appartenente alla madre, bene proprio di lei. La soluzione di tali contestazioni può quindi incidere in misura notevole sulle pretese che l'appellante può vantare nella successione della madre. Se a ciò si aggiunge che le sorelle dell'appellante, convenute nella contestazione dell'inventario, hanno insinuato un credito di fr. 50 200.– nei suoi confronti per locazioni arretrate sulla base della sentenza impugnata (appello del 9 aprile 2003, inc. __________.__________.__________), ben si può supporre che la conclusione di siffatta procedura sia importante per la decisione degli eredi dell'appellante circa l'accettazione della successione.
Del resto, la ripresa della procedura di appello non prolungherà i tempi di quella in corso per il beneficio d'inventario, che anzi agevolerà, permettendo di fare chiarezza sulle pretese dell'appellante nella successione materna e – di riflesso – in quella paterna, apertasi in seguito. Né i costi del giudizio graveranno oltre modo sui passivi della successione, da un lato perché a suo tempo l'appellante aveva anticipato le spese di giudizio, dall'altro perché essi sono di modesta entità rispetto ai crediti già notificati dalle convenute e dalle autorità fiscali (inc. __________.__________.__________, fascicolo “insinuazioni”). La procedura di appello, come auspica la dottrina (Wissmann, op. cit., n. __________ad art. 586 CC), merita dunque di essere definita.
5. La convenuta __________ __________ si è costituita in giudizio davanti al Pretore per il tramite del tutore __________ __________ (risposta del 29 gennaio 2000, inc. __________.__________.__________), senza che quest'ultimo fosse autorizzato dalla Delegazione tutoria a stare in lite (art. 421 n. 8 CC). Ora, la legittimazione del rappresentante di una parte è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC; Rep. 1994 pag. 372). La presidente di questa Camera ha assegnato pertanto al tutore, con ordinanza del 5 dicembre 2000, un termine di trenta giorni per chiedere all'autorità tutoria l'autorizzazione a stare in lite e la ratifica degli atti processuali già compiuti. La Delegazione tutoria di Bellinzona, come detto, ha autorizzato il tutore a stare in lite e ha ratificato tutti i suoi interventi il 19 dicembre 2000. Il vizio procedurale è quindi stato sanato (DTF 119 V 264; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 436).
6. Il Pretore ha respinto interamente le pretese avanzate dall'attore. Dichiarata irricevibile la domanda di collazione, rimasta imprecisata ancora nel memoriale conclusivo (sentenza impugnata, consid. 3), egli ha rigettato la liquidazione del regime dei beni fra __________ __________ __________ e __________ nata __________, osservando che la domanda, sebbene di principio giustificata, non era stata comprovata, l'attore avendo omesso di allegare e dimostrare la consistenza di beni propri della defunta o di acquisti da ripartire (sentenza impugnata, consid. 4). In seguito il Pretore ha constatato che l'attore non aveva provato l'esistenza dell'asserito libretto bancario al portatore, né di beni della defunta contenuti nella cassetta di sicurezza alla Banca __________ __________, e nemmeno aveva indicato quali fossero i mobili e gli oggetti personali da inserire nell'inventario (sentenza, consid. 5). Quanto alla pretesa di fr. 16 293.70 avanzata dall'attore per spese di manutenzione relative alla particella n. __________RFD di __________, il primo giudice ha soggiunto che le fatture non risultavano a nome dell'attore e che costui non aveva provato di avere anticipato i costi (sentenza impugnata, consid. 6). Donde, per finire, la reiezione di tutte le domande.
7. L'appellante sostiene, in primo luogo, che l'inventario non è completo e fa valere che in tale ambito i coeredi hanno tenuto un atteggiamento reticente sull'esistenza del conto e della cassetta di sicurezza presso la Banca __________ __________, intestati alla defunta. Egli argomenta inoltre che l'inventario fiscale non è ancora stato ultimato e che un importo di fr. 145 770.– è stato versato alla sorella __________ il 1° dicembre 1998. L'appellante omette però di spiegare in che misura e per quali ragioni tali circostanze comporterebbero una modifica della sentenza pretorile. Anzi, egli neppure si confronta con le motivazioni del giudizio impugnato. La censura, insufficientemente motivata, si rivela quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC; Rep. 1995 pag. 284 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309).
8. Afferma l'appellante che la defunta madre ha posseduto un immobile a Zurigo, bene proprio, alienato nel 1969. Sarebbe pertanto necessario procedere alla liquidazione previa del regime dei beni, ciò che il notaio divisore ha omesso. Il Pretore ha spiegato che la richiesta intesa alla liquidazione del regime dei beni era di principio proponibile, ma l'ha respinta perché l'attore non aveva dimostrato l'esistenza di beni propri della defunta o di acquisti da dividere (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 3). L'appellante assume che il notaio divisore avrebbe dovuto tenere conto dell'apporto della defunta nelle due case a __________ e dello stabile venduto a __________, soggiungendo che occorre tenere calcolo anche della quota spettante al marito, pari almeno al 50% del valore degli immobili, dedotti quelli fiscali. Se non che, ancora una volta egli non spende una parola per confrontarsi con le argomentazioni del Pretore né illustra per quale motivo la conclusione del primo giudice sarebbe erronea. Insufficientemente motivata, la critica risulta una volta ancora irricevibile.
9. L'attore ribadisce di avere sempre addotto che la madre aveva un importante libretto di risparmio, ma di non aver potuto provare tale circostanza per l'“ostacolo assoluto” frapposto dalla sorella __________ e dal cognato. Il Pretore ha respinto la richiesta di integrare l'inventario con il “non precisato” libretto di risparmio, proprio perché l'attore non ne aveva dimostrato l'esistenza (consid. 5). L'appellante non pretende di avere recato la prova dell'esistenza del libretto e ammette, anzi, che del titolo non vi è traccia “per il momento”. La sua rivendicazione è quindi sprovvista di consistenza.
10. Nell'appello l'attore osserva altresì che non è stata giustificata la provenienza degli importi versati alla sorella __________, ciò che avrebbe permesso di completare l'inventario e di far collazionare quelle donazioni. Il Pretore – come detto – ha ritenuto irricevibile la domanda per il motivo che l'attore non l'aveva cifrata neppure con le conclusioni (sentenza impugnata, consid. 3). L'appellante, ancora una volta, non si confrontava con l'argomentazione del primo giudice. Su questo punto l'appello si dimostra d'acchito irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Né l'attore precisa l'importo delle eventuali collazioni. Ora, in caso di contestazioni pecuniarie, l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve quantificare in cifre le sue pretese (DTF 116 II 215 consid. 4a con richiami; Cocchi/Trezzini, op. cit., n 8, 9 e 10 ad art. 309 CPC; Rep. 1993 pag. 223). Sulla collazione l'appello si rileva perciò doppiamente irricevibile.
11. L'appellante adduce altresì che nella cassetta di sicurezza intestata alla defunta madre si sarebbe trovato il libretto di risparmio al portatore, ammettendo nondimeno che per il momento non vi è traccia di tale titolo. Se non che, egli trascura di spiegare quale influenza avrebbe tale circostanza sul giudizio impugnato. Del tutto immotivata, anche tale doglianza si palesa irricevibile.
12. Infine l'appellante ribadisce di avere sollevato il problema dei possibili conflitti di interesse esistenti con il tutore della sorella __________, marito dell'altra sorella __________. Tale questione è di competenza però dell'autorità tutoria (art. 392 n. 2 CC). Non si vede del resto quale influenza potrebbe avere siffatta argomentazione sulla sentenza impugnata, né l'appellante lo illustra. Anche al proposito l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
13. Se ne conclude che, nella misura in cui è ricevibile, l'appello dev'essere respinto. I costi dell'attuale giudizio vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'impegno richiesto per la stesura delle rispettive osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________ __________ fr. 1'000.–, a __________ __________ fr. 200.– e a __________ __________ fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria