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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.2000 11.1999.84

25 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,958 mots·~15 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00084

Lugano, 25 luglio 2000/ld    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

 Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 giugno 1997 da

__________, nata __________, già in __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)  

Contro

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa l'11 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1974) e __________ (1972), cittadina russa, si sono sposati a __________, nel Canton San Gallo, il

                                         __________ 1995. Il marito frequentava allora il __________ (__________) di __________, la moglie aveva terminato gli studi presso il medesimo istituto nel giugno di quell'anno. I coniugi si sono stabiliti a Savosa. Durante la vita in comune nessuno dei due ha mai esercitato un'attività lucrativa, né dal matrimonio sono nati figli. Il 30 luglio 1996, decisi a separarsi, __________ e __________ hanno firmato un accordo interno (“Non verrà chiesta l'omologazione del giudice”) secondo cui la moglie avrebbe conservato il mobilio e l'autovettura; per il resto i coniugi si dichiaravano tacitati, dandosi atto che non vi erano altri beni da dividere e che non sussistevano perciò vicendevoli pretese. La separazione è avvenuta ai primi di agosto del 1996.

                                  B.   L'11 ottobre 1996 __________ ha instato davanti al Pre-tore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 6 dicembre 1996. Il 23 giugno 1997 essa ha intentato azione di divorzio, senza postulare contributi alimentari né indennità in liquidazione del regime dei beni. __________ si è opposto all'azione e in via riconvenzionale ha sollecitato egli medesimo il divorzio, chiedendo che la moglie fosse condannata a versare a svariati creditori complessivi fr. 7983.35 (pari alla metà di asseriti debiti coniugali) e a consegnargli il cane. __________ ha concluso per il rigetto della riconvenzione, invocando l'accordo interno sottoscritto il 30 luglio 1996. Nel successivo scambio di atti scritti il marito ha rinunciato a rivendicare la proprietà del cane, ma ha aumentato a fr. 8708.35 la pretesa fondata sulla liquidazione del regime dei beni. La moglie ha riaffermato la sua opposizione a qualsiasi versamento in denaro. Al dibattimento finale del 3 febbraio 1999 le parti si sono riconfermate nei loro ultimi punti di vista.

                                  C.   Con sentenza dell'11 maggio 1999 il Pretore ha accolto l'azione principale, ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha respinto la riconvenzione. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi

                                         fr. 600.–, sono state poste a carico di __________, tenuto a rifondere __________ fr. 3000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ è stata rigettata.

                                  D.   Contro la sentenza predetta __________ è insorto con un appello del 31 maggio 1999 nel quale chiede, senza più far cenno alla riconvenzione, che l'azione principale sia respinta per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni proposta dalla moglie e che quest'ultima sia tenuta al pagamento di fr. 8708.35 per debiti coniugali, con relativa riforma del giudizio impugnato. Inoltre egli postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria in entrambi i gradi di giurisdizione. __________ non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (1° gennaio 2000: RU 1999 pag. 1142) lo scioglimento del matrimonio è retto dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Trattandosi di una causa già decisa in primo grado, i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio, pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC, non è mai stato litigioso. Controversa è la liquidazione del regime dei beni, l'appellante insistendo perché la moglie sia condannata a versare fr. 506.75 alla __________ Fiduciaria SA, Lugano,

                                         fr. 7850.– alla __________ Fiduciaria SA, Lugano, e fr. 351.50 alle Aziende Industriali della Città di Lugano. Tali pretese non influiscono sulla pronuncia del divorzio, che ha assunto così carattere definitivo in virtù del vecchio diritto. La legge nuova si applica invece alla liquidazione del regime, anche se ciò vale solo per la procedura, giacché nel merito gli art. 181 a 251 CC sono rimasti invariati.

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto che la convenzione interna firmata dai coniugi il 30 luglio 1996 non è, come sosteneva il marito, un pezzo di “carta straccia”, ma un contratto vincolante. È vero – ha continuato il Pretore – che un coniuge può ancora chiedere al giudice di non omologare un simile accordo qualora esso risulti affetto da vizi della volontà o qualora sia intervenuto nel frattempo un sostanziale cambiamento delle circostanze. Nel caso in esame il marito si valeva bensì di un errore essenziale dovuto al fatto di non sapere l'italiano. Se non che – ha soggiunto il Pretore –  mancava la prova dell'errore. Sentita come testimone, la legale della moglie aveva confermato in effetti che il convenuto aveva sottoscritto l'intesa dopo avere ricevuto le debite spiegazioni in inglese, lingua ch'egli parla perfettamente. Quanto alla circostanza che si fosse pattuito un uso puramente interno del documento, ciò non inficia la validità dell'accordo. Per di più, la moglie era stata obbligata a servirsene proprio perché il coniuge avanzava pretese in liquidazione del regime dei beni. Ciò posto, il Pretore ha stabilito che “in funzione degli accordi intervenuti” l'attrice non doveva alcunché al marito e poteva tenere il cane (dispositivo n. 1.2).

                                   3.   L'appellante sostiene che l'opinione del Pretore è contraddittoria, giacché delle due l'una: o l'accordo del 30 luglio 1996 è vincolante, e in tal caso va estromesso dagli atti poiché non destinato a fini giudiziali, oppure esso non è vincolante, e in tal caso la moglie dev'essere tenuta ad assolvere gli obblighi che derivano dalla liquidazione del regime dei beni. D'altro lato – egli soggiunge – è difficile che al momento di firmare l'accordo le parti avessero cognizione di debiti emersi solo in un secondo tempo. Nulla libererebbe perciò la controparte dall'onorare siffatti impegni nella misura del 50%.

                                   4.   Nel diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999 una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio vincolava le parti già dalla stipulazione, non solo dall'omologazione per opera del giudice. Tutt'al più un coniuge poteva poi chiedere al giudice di non omologare l'accordo invocando vizi della volontà, oppure adducendo un notevole cambiamento di circostanze per rapporto al giorno della sottoscrizione, o ancora censurando l'intesa come manifestamente iniqua o illegale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 149 segg. ad art. 158 vCC; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 25 ad art. 158 vCC con richiami). Ciò non toglie che per principio una convenzione legasse le parti sin dal momento della firma. Nel diritto odierno tale non è più necessariamente il caso. Dandosi un divorzio su richiesta comune (art. 111 CC), in effetti, un coniuge può ancora revocare unilateralmente la convenzione fino al giorno dell'ultima audizione (FF 1996 pag. 155 in alto). Ci si potrebbe domandare pertanto se processualmente l'appellante non debba poter beneficiare di analoga facoltà. All'atto pratico la questione può rimanere aperta. Come si vedrà oltre, per vero, in concreto l'esito del giudizio non muterebbe nemmeno partendo dal presupposto che la convenzione “interna” firmata il 30 luglio 1996 non sia vincolante o non includa le pretese controverse.

                                   5.   Il primo credito avanzato dall'appellante (fr. 506.75) riguarda il 50% di un conguaglio per spese accessorie di acqua calda e riscaldamento fatturate dalla __________ Fiduciaria SA, Lugano, in relazione a un appartamento di via __________ a __________ (doc. 1). A prescindere dal fatto però che non è dato di sapere chi abbia aggiunto a mano la cifra di fr. 1013.50 sul documento, tale debito si riferisce esplicitamente al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 marzo 1995. Il matrimonio essendo stato celebrato il 29 set-tembre 1995, la pretesa non concerne il regime dei beni. L'abitazione coniugale, del resto, si trovava in via __________ a __________, non in via __________ a __________. Su questo punto l'appello non attiene manifestamente alla causa di stato.

                                   6.   Il secondo credito (fr. 559.70) si riferisce al 50% di un conguaglio per spese accessorie di acqua calda e riscaldamento (doc. 2) relative, questa volta, all'abitazione coniugale di __________ (periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996). Il fatto che la moglie abbia lasciato l'appartamento ai primi di agosto del 1996 non significa, evidentemente, ch'essa fosse per ciò solo liberata dal contribuire agli oneri di alloggio (nemmeno l'accordo del 30 luglio 1996 accennava a un'ipotesi del genere). Non significa nemmeno, però, ch'essa fosse tenuta a coprire necessariamente il 50% delle spese (durante il matrimonio i coniugi si intendono sul loro contributo rispettivo alle spese domestiche: art. 163 cpv. 2 CC). Oltre a ciò, l'interessata ha obiettato di avere ceduto al locatore, al momento di lasciare l'appartamento, la garanzia di fr. 6000.– da essa versata a titolo di deposito (replica e risposta riconvenzionale, punto 2; memoriale conclusivo, punto 4.3). Nulla l'appellante ha eccepito in proposito. Nemmeno nel ricorso egli spiega del resto perché l'attrice, dopo avere ceduto il deposito in garanzia, dovrebbe ancora versare fr. 559.70 alla __________ Fiduciaria SA. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC). Del resto, quand'anche si volesse intravedere una certa qual spiegazione nel conteggio prodotto dall'interessato come doc. 3, ciò non basterebbe ad ogni modo – come si vedrà in appresso (consid. 7) – per comprovare la pretesa.

                                   7.   Il terzo credito (fr. 6565.40, pari alla metà di fr. 13 130.85) si ricollega a un insieme di pretese che la stessa __________ Fiduciaria SA, Lugano, avrebbe avanzato nei confronti dell'appellante per arretrati di locazione, spese accessorie di acqua calda e riscaldamento, penalità per restituzione anticipata dell'ente locato, partecipazione alla pulizia e alla riparazione di danni all'appartamento (doc. 3). L'attrice ha ribadito, una volta ancora, di avere ceduto al locatore, al momento di lasciare l'appartamento, la garanzia di fr. 6000.– (con interessi) da essa versata a titolo di deposito, contestando inoltre che le pretese siano documentate (sopra, loc. cit.; v. anche memoriale conclusivo, punto 4.5). L'appellante nulla ha replicato al riguardo, salvo confermarsi nel conteggio. Il quale, in effetti, non basta a comprovare le rivendicazioni. Dal documento non risulta invero che l'appellante sia stato chiamato a pagare fr. 13 130.85. Il conteggio doc. 3 è il primo foglio di una lettera nella quale l'avv. __________ (agente non si sa per conto di chi) elencava all'attenzione della __________ Fiduciaria SA una serie di pretese nei confronti dell'appellante. Se e in che misura la __________ Fiduciaria SA abbia poi realmente proceduto verso l'appellante non risulta dagli atti. Già per tale ragione l'appello è destinato all'insuccesso, senza trascurare che – comunque sia – l'appellante nemmeno potrebbe semplicemente fondare le sue richieste sul doc. 3, la nota garanzia di fr. 6000.– con interessi posta in deduzione delle pretese del locatore essendo stata fornita dalla moglie, non da entrambi i coniugi (fatto non contestato). Anche su questo punto l'appello denota perciò la sua inconsistenza.

                                   8.   Il quarto credito (fr. 351.50) consiste nella metà di una fattura che l'appellante ha ricevuto dalle Aziende industriali della Città di Lugano per l'erogazione di elettricità e gas durante il terzo e quarto trimestre del 1996 (doc. 4). Per tacere del fatto però che la quasi totalità della fattura riguarda il periodo successivo alla partenza da casa della moglie, l'appellante non ha dimostrato che a costei incombesse l'obbligo di pagare la metà di simili costi. Si è già accennato che, durante il matrimonio, i coniugi si intendono sul loro contributo rispettivo alle spese domestiche (art. 163 cpv. 2 CC). In concreto risulta che la moglie versava una parte del canone di locazione (act. XII, 1° foglio in fondo), ma nulla di preciso si sa per quanto riguarda gli altri oneri correnti, salvo che essa si occupava anche di “pagare le fatture” (loc. cit., 2° foglio in alto). Di quali fatture si trattasse manca tuttavia la benché minima indicazione. Ciò non basta evidentemente per dimostrare la legittimità della pretesa.

                                   9.   Il quinto e ultimo credito (fr. 725.–) riguarda il 50% di una “nota recupero spese” (fr. 1450.–) che l'appellante ha ricevuto dalla __________ Fiduciaria SA per “strappo moquette, lisciatura e stuccatura betoncini” (doc. 5). Che l'appellante abbia dovuto rifondere il danno è verosimile, anche se agli atti non figura alcuna ricevuta di pagamento. Ciò non basta tuttavia per dimostrare che la moglie fosse corresponsabile del pregiudizio, tanto meno nella misura della metà. L'appartamento è staro restituito a fine dicembre 1996, mentre l'attrice ha lasciato l'alloggio ai primi di agosto. Che la moquette fosse rovinata già a quel momento non è preteso dall'appellante, il quale si limita a dare per scontato l'obbligo della controparte di risarcire metà del danno. Quanto all'istruttoria, essa non è di alcun sussidio. A ragione l'attrice ha fatto valere pertanto che la pretesa nei suoi confronti non era dimostrata (memoriale conclusivo, punto 4.5).

                                10.   Se ne conclude che, quand'anche si ritenesse l'appellante non vincolato alla convenzione “interna” del 30 luglio 1996 (oppure si ritenesse che l'accordo non includeva debiti emersi dopo la sua stipulazione), le richieste avanzate nei confronti dell'attrice mancano di pertinenza, rispettivamente di fondatezza. Ciò rende superfluo indagare se la convenzione potesse o non potesse essere prodotta in giudizio. Foss'anche l'accordo irrilevante (come asserisce l'interessato), in effetti, le pretese controverse non possono in ogni modo trovare protezione. Nel suo risultato la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica. L'effetto vincolante della convenzione non essendo – come detto – un presupposto per la reiezione delle richieste, il dispositivo n. 1.2 primo capoverso della sentenza impugnata (“la signora __________, in funzione degli accordi intervenuti con il signor __________ con convenzione del 30 luglio 1966, non deve alcunché al signor __________, in quanto ogni pretesa è stata liquidata”) va nondimeno interpretato nel senso che le pretese pecuniarie dell'appellante sono semplicemente respinte.

                                11.   L'appellante si duole infine che il primo giudice non gli abbia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Sostiene che, disoccupato e con gravi problemi di salute, egli non è assolutamente in grado di far fronte ai costi di procedura. Il formulario del Comune di domicilio attesta, per il biennio fiscale 1997/98, redditi e sostanza nulli. Anzi, egli ha fr. 34 932.– di debiti, ciò che contrasta manifestamente con il diniego dell'assistenza giudiziaria.

                                         a)   Il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio (compresa un'eventuale procedura di appello) ha il diritto di ottenere – per principio – l'assistenza giudiziaria, sempre che non possa ragionevolmente esigere dall'altro coniuge una provvigione ad litem (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 552, nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Sotto questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato. I costi della procedura di divorzio, infatti, rimangono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC). Nel caso in esame l'appellante non pretende (come gli incombeva: I CCA, sentenza del 3 agosto 1993 in re B. contro B., consid. 5) che alla moglie sarebbero mancate le possibilità di finanziare, nella misura del necessario, i costi del processo. Già per questa ragione il giudizio del Pretore meriterebbe conferma.

                                         b)   Si volesse supporre, comunque sia, che nemmeno l'attrice avesse i mezzi per sovvenire alle spese di causa, rimane il fatto che – come ha rilevato il Pretore – le pretese del convenuto difettavano sin dall'inizio della parvenza di buon diritto (art. 157 CC). Tutto quanto l'appellante ha allegato a sostegno dei suoi pretesi crediti sono i cinque documenti menzionati (consid. 5 a 10). Già a prima vista, però, essi apparivano insufficienti a dimostrare il fondamento delle domande. Altre prove suscettibili di avvalorare le richieste non sono state offerte (verbale di udienza preliminare act. VI), mentre il decreto del 17 novembre 1998 con cui il Pretore ha rifiutato l'assunzione di ulteriori documenti in via suppletoria è rimasto inimpugnato (act. XI). Nelle circostanze descritte le probabilità di esito favorevole insite nelle domande litigiose riuscivano pressoché nulle sin dall'inizio. Anche su tal punto il sindacato del Pretore sfugge pertanto a censura.

                                12.   I costi del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Un conferimento dell'assistenza giudiziaria in appello non entra in linea di conto per le medesime ragioni testé enunciate, al ricorso mancando sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 CPC). Non si assegnano ripetibili all'attrice, la quale non ha presentato osservazioni all'appello e non ha quindi dovuto sopportare spese di rilievo.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.

                                   4.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.84 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.2000 11.1999.84 — Swissrulings