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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.07.2000 11.1999.67

5 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,109 mots·~16 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.1999.00067

Lugano 5 luglio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ____(rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 2 aprile 1993 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ e __________ __________ __________, __________ (patrocinate dalla lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________ __________  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________ (nella frazione di __________), sulla quale si trova una casa adibita a residenza secondaria. Il fondo è situato a monte della particella n. __________ appartenente ad __________ e __________ __________ __________, sulla quale sorge una casa di due appartamenti. Gli edifici sono separati da una pubblica via larga circa 3 m, che sconfina in parte sul fondo di __________ __________. Il 1° settembre 1992, durante la riattazione della loro casa, __________ e __________ __________ __________ hanno chiesto l'autorizzazione – in sanatoria – per edificare un nuovo comignolo sopra l'appartamento a est, in aggiunta a quello esistente a ovest (che è stato a sua volta riattato e spostato più vicino al fondo n. __________). Il Municipio di __________ ha accolto la domanda con decisione del 20 ottobre 1992, respingendo nel contempo l'opposizione introdotta da __________ __________. Un ricorso di quest'ultima contro la predetta risoluzione municipale è stato respinto dal Consiglio di Stato il 13 gennaio 1993.

                                  B.   Con petizione del 2 aprile 1993 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse ordinato ad __________ e __________ __________ __________– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “cessare immediatamente e di impedire ogni e qualsiasi molestia che possa derivare alla proprietà dell'attrice a causa delle emissioni di fumo dai comignoli della casa sita al mappale n. __________ RFD di __________ ”. In via subordinata __________ __________ ha concluso per il versamento di una somma imprecisata a titolo di risarcimento danni, con interessi al 5% dal 1° gennaio 1993. Le convenute si sono opposte alla petizione e hanno chiesto che la lite fosse dichiarata temeraria. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni, l'attrice chiedendo a sua volta che il comportamento delle convenute fosse dichiarato temerario.

                                  C.   L'11 maggio 1998 __________ __________, preso atto della perizia e del complemento peritale allestiti dall'arch. __________ __________, ha instato per la nomina di un nuovo perito giudiziario. Il Pretore ha respinto la domanda con ordinanza del 27 maggio 1998. Chiusa l'istruttoria, __________ e __________ __________ __________ hanno confermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo del 3 luglio 1998. Nel suo allegato del 7 luglio 1998 __________ __________ ha ribadito anch'essa le proprie domande, ha chiesto che fosse preliminarmente esperita una nuova perizia, ha quantificato la domanda di risarcimento in fr. 300 000.– e ha concluso perché gli interessi compensatori decorressero dal 1° gennaio 1992 anziché dal 1° gennaio 1993. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 9 aprile 1999, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 4020.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alle convenute fr. 2000.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 3 maggio 1999 nel quale postula in sostanza – previo esperimento di una nuova perizia – la riforma del giudizio impugnato nel senso che sia ordinato alle convenute, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di cessare immediatamente e di impedire ogni molestia derivante dal fumo dei comignoli sulla particella n. __________o quanto meno, in subordine, che le convenute siano condannate a rifonderle fr. 300 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 1992. Nelle loro osservazioni del 10 giugno 1999 __________ e __________ __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante chiede preliminarmente a questa Camera di ordinare una nuova perizia (art. 322 lett. b CPC), poiché quella allestita in prima sede non denoterebbe alcun fondamento scientifico particolare, sarebbe imprecisa, superficiale e contraddittoria, ovvero non allestita a regola d'arte (appello, punto 2, pag. 10 in alto). Essa adduce in specie che il perito non ha spiegato il motivo per cui non riteneva possibile adottare misure in grado di ridurre le emissioni di fumo, non ha saputo indicare le date e le condizioni in cui ha tenuto i sopralluoghi e neppure è stato capace di quantificare il danno patrimoniale da lei subito. Se non che, come si vedrà in appresso, gli atti processuali appaiono sufficientemente chiari e completi. Una nuova perizia non fornirebbe quindi altri elementi suscettibili di influire sull'esito del giudizio. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.

                                   2.   In concreto il Pretore ha respinto – come detto – la richiesta dell'attrice intesa a ottenere la cessazione della turbativa. Egli ha accertato bensì che il fumo emesso dai comignoli sulla proprietà delle convenute, situati all'altezza del soggiorno dell'attrice, entra talvolta nell'abitazione di quest'ultima, secondo la direzione del vento, e costringe l'interessata a chiudere le finestre. I camini in questione sono nondimeno utilizzati – ha continuato il primo giudice – “con maggior frequenza in inverno, quando comunque le finestre di regola sono chiuse”. L'inconveniente subìto dall'attrice, che usa la sua abitazione solo durante i fine settimana e le vacanze, non configura del resto un caso unico, ma riguarda anche “altri impianti nel nucleo di __________ (…) caratterizzato da un'importante vicinanza delle singole case che lo compongono (…) e nel quale in molti casi per tradizione viene utilizzato come combustibile il legno”, tant'è che l'abitazione della parte attrice stessa ha un camino (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto).

                                   3.   L'appellante contesta anzitutto che l'uso della casa limitato ai fine settimana renda per ciò soltanto tollerabili le immissioni delle convenute. A suo avviso è vero il contrario: proprio perché l'abitazione è destinata a casa di montagna, la turbativa ne compromette lo scopo, impedendo di “godere della tranquillità e della pace di un villaggio ancora immerso nel verde” e di sfuggire all'inquinamento "caratteristico della zona urbana” in cui essa vive (appello, punto 1.3). L'attrice rivendica inoltre il diritto di arieggiare i locali, stendere i panni sul balcone, mangiare e dormire con le finestre aperte in ogni periodo dell'anno (punto 1.4 pag. 6 in basso e pag. 7 in alto). Soggiunge che il riscaldamento a legna non costituisce una necessità per le convenute, dato che l'edificio è stato riattato da poco ed “è sicuro che nell'interno è pure stato installato un impianto sanitario di riscaldamento” (punto 1.4 in fine). L'interessata fa valere da ultimo che, quand'anche la legna costituisca il combustibile tradizionale nei nuclei di montagna, in passato la casa delle convenute non disponeva di comignoli. Ciò dimostra come “gli avi che hanno costruito molti anni or sono (…) già avevano previsto la possibilità che il fumo invadesse le facciate delle case poste a monte” (punto 1.5, pag. 8 in alto). L'uso locale non apparirebbe dunque determinante, tanto meno se si pensa che dagli atti di causa non risultano esistere altre abitazioni di __________ soggette a disagi analoghi.

                                   4.   L'art. 679 CC prevede che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno stesso. Si ravvisa un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà se un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento del fondo, determina una violazione del diritto di vicinato (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 133, n. 23; Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, Berna 2000, pag. 6 nel mezzo). L'art. 684 cpv. 2 CC, da parte sua, vieta eccessi pregiudizievoli, in specie emissioni di fumo o di fuliggine, evaporazioni moleste, rumori e scuotimenti che siano di danno ai vicini e che non siano giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale (cfr. anche SJ 1967 pag. 495). Per eccesso pregiudizievole non s'intende necessariamente un danno in senso stretto: è sufficiente che al vicino derivino incomodi che superano i limiti di tolleranza usuali. Non occorre invece che il fondo oggetto dell'immissione sia leso nella sua integrità (I CCA, sentenza del 21 aprile 1999 nella causa S. contro T., consid. 1). Il giudice – cui compete un ampio potere d'apprezzamento – deve soppesare i reciproci interessi e contrapporre quello del proprietario accusato di abusare del suo diritto a quello del vicino che si lamenta dell'eccesso (Rep. 1974 pag. 102 con riferimenti; Bovey, op. cit., pag. 23 in basso e pag. 24 in alto).

                                         a)  Nella fattispecie risulta dagli atti che i comignoli all'origine delle emissioni di fumo distano circa 7–7.5 m dalla facciata sud della casa dell'attrice e culminano all'altezza delle finestre del soggiorno. Sopra quest'ultimo vi sono altri due piani che hanno entrambi due finestre sul medesimo lato (verbale di sopralluogo del 15 marzo 1994; v. anche i doc. Q e 1). Dal profilo del diritto pubblico i comignoli appaiono conformi alla legislazione edilizia cantonale e alle norme di polizia del fuoco, come pure alle raccomandazioni emanate il 15 dicembre 1989 dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (complemento peritale, punto 3.1; cfr. anche la risoluzione del Consiglio di Stato del 13 gennaio 1993, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto, nel fascicolo richiamato dal Comune di __________; doc. N). La sola conformità alle norme di diritto pubblico non significa tuttavia che i manufatti siano automaticamente rispettosi dell'ordinamento privato, giacché essi possono ledere diritti dei vicini tutelati dal diritto civile (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 147 n. 1822). 

                                         b)  Per quel che è delle immissioni, __________ __________ ha dichiarato di avere già notato fumo – proveniente dal comignolo a ovest – entrare “sia nel soggiorno e anche e specialmente il mattino nella camera sovrastante”, soggiungendo che “il fumo puzza e dà fastidio” e che “per questo motivo è necessario tenere chiuse le finestre” (verbale del 15 marzo 1994, pag. 2 in alto). __________ __________ ha a sua volta confermato che in un'occasione, mentre si trovava dall'attrice nel settembre del 1992, ha avuto modo di constatare nell'abitazione la presenza di fumo che proveniva dal medesimo comignolo a ovest (verbale citato, pag. 3 in alto). __________ __________ ha affermato dal canto suo che, recatosi dall'attrice nel febbraio del 1994, ha “notato che detto camino era in funzione e nella casa (…) entrava fumo. Non sempre, ma a dipendenza di come tirava il vento. Già in altre occasioni ho potuto fare le stesse constatazioni. Il fumo dava fastidio, tanto che abbiamo dovuto chiudere le finestre. Stavamo mangiando” (verbale citato, pag. 4 in alto).

                                         c)  Le deposizioni testimoniali agli atti sono state confermate anche dal perito giudiziario, stando al quale il fumo proveniente da entrambi i comignoli “quando sale verso monte invade la facciata a valle della casa [dell'attrice] e se le finestre sono aperte penetra nei locali abitati. (…) La facciata di legno verso valle (…) in particolari momenti sembra quasi [che] ‘attiri’ il fumo” (perizia, punto 2.1). A mente del perito il fenomeno è imputabile a un insieme di fattori, come la presenza di due camini a circa 8 m dalla facciata della casa sul fondo n. 647, la differenza di quota tra le due costruzioni, la presenza di aria da valle verso monte e la “probabile formazione di una leggera corrente ascensionale sulla facciata in legno riscaldata dal sole” (perizia, loc. cit.).

                                         d)  Dal fascicolo processuale si deduce in sintesi che i comignoli in proprietà delle convenute sono all'origine di emissioni fumose, le quali – secondo la direzione del vento – penetrano nell'abitazione dell'attrice, sono maleodoranti e infastidiscono al punto da costringere a chiudere le finestre. Si tratta dunque di immissioni che, contrariamente all'opinione del primo giudice, risultano moleste e trascendono i limiti della normale tolleranza fra vicini. E ciò anche in un nucleo di montagna come __________, dove è consuetudine usare la legna come fonte di calore. Invano si cercherebbe negli atti, per altro, un elemento qualsiasi che consenta di appurare se l'inconveniente si verifichi anche in altre abitazioni del villaggio, non bastando al riguardo la generica constatazione del perito secondo cui il fenomeno del fumo “verso monte” è comune ad altri impianti nel nucleo (complemento peritale, punto 3b in fine; sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4 in basso). La circostanza che un'immissione risulti frequente in un determinato luogo non significa necessariamente, del resto, che i vicini siano obbligati a tollerarla (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 93 seg. ad art. 684 CC con richiami di dottrina e giurisprudenza). Su questo punto l'appello si dimostra quindi provvisto di buon diritto.

                                   5.   L'appellante postula l'adozione di tutte le misure necessarie, in base alle risultanze istruttorie, per eliminare le immissioni di fumo sulla sua proprietà. Ora, la natura particolare dell'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC permette a chi la promuove di formulare le proprie conclusioni anche in modo generico, nel senso che spetta poi al giudice determinare i provvedimenti da decretare nel caso specifico per porre fine alla turbativa (DTF 102 Ia 96; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 183 n. 1922a).

                                         a)  Nella fattispecie il perito, interpellato al riguardo, ha dichiarato che “lo spostamento dei torrini potrebbe migliorare la situazione, ma considerate le circostanze negative [esistenza di due camini, differenza di quota tra le costruzioni, presenza di corrente ascensionale] non si risolve l'inconveniente” (perizia, punto 2.2). Nel complemento peritale dell'aprile 1998 egli ha soggiunto di avere esaminato anche la possibilità di installare un impianto di “lavaggio fumi”, soluzione che tuttavia non è mai stata utilizzata per impianti domestici di combustione a legna e che risulterebbe sproporzionata anche dal punto di vista tecnico (complemento peritale, punto 3.1). Pure il raggruppamento delle canne fumarie “è da escludere in quanto provocherebbe degli inconvenienti tecnici agli utenti (…) senza migliorare il tenore delle emissioni” (complemento peritale, loc. cit.).

                                         b)  Dalle affermazioni del perito si evince che non è possibile nemmeno stabilire in che misura le prospettate misure consentirebbero, se non di eliminare, perlomeno di ridurre convenientemente il fastidio dovuto al fumo. Egli ha rilevato in effetti che le ricerche svolte non gli hanno consentito di appurare “se esistano impianti con filtri o altro, adeguati all'impianto, atti a diminuire o addirittura annullare le emissioni constatate” (complemento peritale, loc. cit.). Anzi, il perito ha epilogato che, a sua conoscenza, non v'è accorgimento tecnico o lavoro proporzionato all'inconveniente che elimini o riduca in modo evidente quanto accertato (complemento peritale, punto 5). Ne discende che, sulla base delle risultanze di causa, l'unico provvedimento idoneo a far cessare la turbativa consiste nel vietare alle convenute l'uso dei comignoli. Tale soluzione non risulta d'altro canto in contrasto con interessi preponderanti delle convenute, se si pon mente al fatto che – come riconoscono le convenute medesime – gli impianti oggetto delle lamentate emissioni costituiscono soltanto “un mezzo di riscaldamento secondario” e vengono sollecitati solo “in misura minima” (osservazioni, pag. 6 in fondo).

                                         c)  Su questo punto la fattispecie si differenzia dunque radicalmente da quella, cui si riferisce il Pretore, giudicata dalla Camera civile di appello il 15 febbraio 1973 (Rep. 1974 pag. 101). Il primo giudice ha rilevato in proposito che “nello specifico contesto abitativo di __________ ” tale sentenza “configura un caso pregiudiziale, che può essere confermato” (consid. 5, pag. 5 nel mezzo). Nel caso allora in esame però la domanda intesa alla cessazione della turbativa era stata respinta, fra l'altro, perché il camino litigioso costituiva il solo impianto di riscaldamento del locale in cui l'anziano proprietario soleva passare la maggior parte della giornata. In circostanze del genere la valutazione dei contrapposti interessi imponeva alla vicina di sopportare la turbativa. Per di più i fumi non provenivano soltanto dal comignolo in questione, ma da varie fonti di cui risultava difficile distinguere l'origine. Diverso è il caso odierno in cui, oltre a essere dimostrata la provenienza delle immissioni di fumo dai camini delle convenute, tali impianti risultano essere – come detto – mezzi di riscaldamento di natura accessoria.

                                         d)  Da quanto precede discende che l'appello, fondato, dev'essere accolto e il giudizio del Pretore riformato nel senso che sia fatto divieto alle convenute di bruciare alcunché nei due camini della casa di loro proprietà. L'accoglimento della domanda principale rende priva d'oggetto la richiesta subordinata intesa al pagamento di fr. 300 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 1992 per risarcimento dell'asserito danno cagionato dalla turbativa.

                                   6.   La comminatoria dell’azione penale, richiesta esplicitamente dall'attrice anche in questa sede, non può per contro essere accolta. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in effetti, che tale comminatoria non va applicata in modo sistematico e indiscriminato, ma solo qualora sussistano indizi tali da far presumere che la parte convenuta trasgredisca l’ordine (RDAT I-1998 n. 41 pag. 160). Ciò non è il caso in concreto, nulla lasciando presagire che le convenute non rispetteranno l'ingiunzione di questa Camera. Su questo punto l'appello è sprovvisto di buon fondamento.

                                   7.   I costi dell'attuale giudizio vanno a carico delle convenute in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), il diniego della comminatoria penale non influendo apprezzabilmente sul loro ammontare. Le convenute rifonderanno inoltre all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Gli oneri processuali di prima sede vanno modificati alla stessa stregua.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è fatto divieto ad __________ e __________ __________ __________ di accendere qualsiasi fuoco nei camini all'interno della loro casa posta sulla particella n. __________ RFD di __________.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 4020.– sono poste a carico delle convenute in solido, che rifonderanno all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ e __________ __________ __________ in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – lic. iur. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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