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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.01.2002 11.1999.57

10 janvier 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·338 mots·~2 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00057

Lugano 10 gennaio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 1998 da

__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)   

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

premesso che con decreto cautelare dell'8 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi __________ e __________ __________;

accertato che contro tale decisione ha ricorso l'istante con appello del 22 aprile 1999;

constatato che il convenuto non ha presentato osservazioni;

preso atto che il 7 gennaio 2002 __________ __________ ha dichiarato di ritirare l'appello;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non vi è motivo per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

ritenuto in ogni modo che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la procedura non ha comportato spese;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica     fr. 100.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.57 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.01.2002 11.1999.57 — Swissrulings