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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.01.2001 11.1999.54

19 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,962 mots·~20 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00054

Lugano 19 gennaio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 ottobre 1998 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)   

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 aprile 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 31 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                      A.   __________ __________ (1937) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________ il __________ 1975. Dal matrimonio è nata __________, il __________ __________ 1976. Il marito è pure padre di __________– ora coniugata __________– nata il __________ 1960 da un precedente matrimonio. __________ __________ ha lavorato come rappresentante dipendente in tendaggi e arredamento fino al 1994. Dall'ottobre del 1994 egli ha iniziato un'attività in proprio, per il tramite della sua società __________ __________, quale gerente di esercizi pubblici. La moglie, di formazione parrucchiera, non ha esercitato attività lucrativa dopo il matrimonio, eccettuata una sporadica e remota esperienza come segretaria. Le parti vivono separate dal gennaio del 1996.

                                  B.   Il 31 luglio 1996 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l'11 ottobre 1996 (inc. __________.__________.__________). Il 24 settembre 1996 essa ha inoltrato un'istanza di misure provvisionali per ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare e una provvigione ad litem (inc. __________.__________.__________). Contestualmente essa ha presentato una domanda d'informazione secondo l'art. 170 CC (inc. __________.__________.__________). All'udienza del 22 ottobre 1996 __________ __________ ha consentito alla temporanea occupazione dell'abitazione coniugale da parte della moglie, opponendosi alle altre richieste. La moglie ha sollecitato allora un ordine di trattenuta ai debitori del marito, avversata dal convenuto. Il 20 novembre 1996 il Pretore si è pronunciato sulle prove offerte dalle parti, ha accolto parzialmente l'istanza di informazione e ha respinto la richiesta di misure provvisionali durante l'istruttoria. Dal 9 dicembre 1996 al 4 settembre 1998 la procedura è stata sospesa, su richiesta delle parti, essendo pendenti trattative.

                                  C.   Nel frattempo, il 12 maggio 1997, __________ __________ ha inoltrato un'azione di separazione per tempo indeterminato. Il marito vi si è opposto, chiedendo in via riconvenzionale il divorzio, cui la quale la moglie ha aderito con risposta riconvenzionale del 27 novembre 1998. Non è intervenuto accordo, per contro, sugli effetti patrimoniali del divorzio. Concluso lo scambio degli allegati, la causa si trova ora in fase istruttoria (inc. __________.__________.__________).

                                  D.   Il 14 ottobre 1998 __________ __________ ha presentato una nuova istanza di misure cautelari, postulando un contributo alimentare di fr. 400.– settimanali in via supercautelare e di fr. 3'000.– dopo il contraddittorio. Essa ha pure richiesto che fosse ordinato ai debitori del marito di trattenere gli importi corrispondenti al contributo alimentare, versandoli direttamente a lei, e che al marito fosse ingiunto di restituirle la licenza di circolazione di una __________ -__________, con la comminatoria dell'art. 292 CP. Alla discussione del 3 novembre 1998 il convenuto si è opposto a tali richieste. Il Pretore ha statuito il 24 novembre 1998 sulle prove e ha imposto al marito di versare alla moglie, dal 14 ottobre 1998, fr. 400.– settimanali oltre alle spese di acqua, riscaldamento, elettricità e assicurazioni dell'abitazione da lei occupata. Egli ha impartito pure un ordine di trattenuta di pari importo alla __________ __________, debitrice del marito.

                                  E.   Il 2 dicembre 1998 si è tenuto il dibattimento finale relativo alla prima procedura provvisionale (inc. __________.__________.__________). __________ __________ ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, aumentando di fr. 1'000.– mensili il contributo di mantenimento e a complessivi fr. 5'000.– la provvigione ad litem. __________ __________ ha mantenuto la sua opposizione a tutte le domande. Il Pretore ha statuito su tale istanza con decreto cautelare del 30 marzo 1999, mediante il quale ha condannato il convenuto ad assumere gli oneri dell'abitazione coniugale fino al 30 giugno 1998 e a versare alla moglie dal 1° luglio 1998 fr. 400.– settimanali oltre alle spese dell'abitazione, a corrispondere fr. 800.– mensili a titolo di partecipazione agli oneri locativi e a stanziare una provvigione ad litem di fr. 5'000.– Egli ha inoltre ordinato ai debitori del marito di effettuare il pagamento delle somme nelle mani dell'istante (inc. __________.__________.__________).

                                  F.   Il dibattimento finale nella procedura provvisionale promossa il 14 ottobre 1998 si è svolto il 10 febbraio 1999. L'istante ha rinunciato alla consegna della licenza di circolazione del veicolo, venduto nel dicembre 1998, e ha confermato le altre richieste, alle quali si è opposto il convenuto. Statuendo il 31 marzo 1999, il Pretore ha imposto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 400.– settimanali e di fr. 800.– mensili per l'onere locativo, impartendo ai debitori del marito l'ordine di eseguire i relativi versamenti direttamente all'istante. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla moglie fr. 1'500.– di ripetibili.

                                  G.   Contro il citato decreto del 31 marzo 1999 __________ __________ è insorto con un appello del 12 aprile 1999 nel quale postula – previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame – che in riforma del giudizio impugnato l'istanza del 14 ottobre 1998 sia integralmente respinta. Il 15 aprile 1999 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni.

                                  H.   __________ __________ ha interposto appello il 12 aprile 1999 anche contro il decreto del 30 marzo 1999. Questa Camera ha respinto il gravame in data odierna (inc. __________.__________.__________).

                                    I.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza dell'11 aprile 2000 la presidente della Camera ha invitato le parti a esprimersi sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________ è rimasta silente, mentre __________ __________ ha allegato fatti nuovi e ha chiesto l'assunzione di altre prove.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet/ Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag.184 n. 847 seg.).

                                   2.   Con l'appello e il memoriale del 20 aprile 2000 il convenuto allega nuove circostanze di fatto – come il trasferimento dal 1° aprile 1999 nella Svizzera interna presso la figlia, le ragioni di un soggiorno in Brasile (appello, punto 4), nuove vicissitudini professionali e il ricorso alla pubblica assistenza (memoriale) – e postula l'assunzione di nuovi documenti (un'istanza del 9 novembre 1999 di modifica delle misure provvisionali, unattestato del 19 ottobre 1999 dell'Ufficio sociale di __________, una dichiarazione del 31 novembre 1999 della __________ __________ LPP, deposizioni del 22 settembre 1999 di __________ __________ e del 20 ottobre 1999 di __________, una lettera del 13 luglio 1999 della patrocinatrice). Nuovi mezzi di prova in appello sono però esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237), ciò che non è il caso in concreto. La questione è di sapere pertanto se il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello si applichi anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio. L'odierno art. 138 cpv. 1 CC prevede invero che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'autorità cantonale superiore”. Per le cause di merito l'autorizzazione del diritto federale prevale così sul divieto della procedura cantonale. Rimane da esaminare se tale autorizzazione si estenda, oltre che alle cause di merito, anche alle misure provvisionali.

                                   a)    Negli intenti del legislatore federale la sentenza di merito (di divorzio o di separazione) deve tenere conto delle reali ed effettive condizioni di fatto delle parti (FF 1996 I 152; Leuenberger in: Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 2 ad art. 138 CC). Per quanto riguarda i rimedi di diritto, il nuovo art. 138 CC istituisce una regolamentazione minima di diritto federale (Leuenberger, op. cit., n. 1 ad art. 138 CC) e limita la portata del principio dell'eventualità (“principio di concentrazione”), che in alcune procedure cantonali impone di addurre entro dati termini tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (nel Ticino si vedano gli art. 78 e 80 CPC). Spühler sembra invero ritenere che l'art. 138 cpv. 1 CC si applichi – oltre che alle cause di merito – anche alle misure provvisionali, ma accenna solo alla possibilità, senza approfondirla (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 150). Suter invece esclude simile eventualità in modo categorico, argomentando che al riguardo la procedura è rimasta invariata e che il messaggio del Consiglio federale non menziona le misure provvisionali nel capitolo dedicato all'art. 138 CC, il quale si applica alle sole cause di merito (in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 166).

                                   b)    Dai lavori preparatori risulta che l'art. 138 cpv. 1 CC si applica, in effetti, solo a rimedi di diritto che davanti ad autorità cantonali sono muniti per legge dell'effetto sospensivo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13 ad art. 138 CC). Se non che, nella procedura ticinese, l'appello diretto contro misure provvisionali emanate a norma dell'art. 137 CC – come in concreto – è espressamente sprovvisto di effetto sospensivo (art. 382 cpv. 3 CPC). Anzi, in tali casi il conferimento dell'effetto sospensivo è addirittura escluso (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Per il resto, solo il diritto cantonale determina i rimedi di diritto possibili contro misure provvisionali (art. 137 CC), le quali sono emanate, per l'appunto, secondo la procedura cantonale (Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 229 n. 5.23; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 49 e 50 ad art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 59 ad art. 137 CC; Micheli/Nordmann/Jaccottet/Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, op. cit., pag. 214 n. 1010). E siccome il diritto federale lascia ai Cantoni la facoltà di adottare norme di procedura relative all'emanazione di misure provvisionali, ai Cantoni esso non può imporre di ammettere nova davanti ad autorità di ricorso. L'art. 138 cpv. 1 CC si applica in materia cautelare, in sintesi, solo ove ciò sia previsto dai singoli codici di procedura cantonali.

                                   c)    Le modifiche introdotte il 4 febbraio 2000 nel Codice di procedura civile ticinese in seguito alla revisione del diritto del divorzio non derogano, per quel che riguarda le misure provvisionali nelle cause di stato, al divieto di nova in appello (art. 321 cpv. 1 CPC). L'art. 419c CPC precisa che siffatti provvedimenti sono trattati – com'era il caso in precedenza – secondo la procedura degli art. 376 segg. (cpv. 1), specificando che può essere ordinata la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari (cpv. 2), che il termine per l'appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie (cpv. 3), e che è escluso l'appello adesivo (cpv. 4). La norma non concede la facoltà di invocare fatti o mezzi di prova nuovi né rinvia all'art. 423b cpv. 2 CPC, il quale ammette, per quanto concerne i rimedi di diritto contro le sentenze (cioè i giudizi di merito), fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta, alle condizioni previste dall'art. 138 CC.

                                   d)    Si aggiunga che il nuovo art. 423b cpv. 3 CPC (riguardante, come detto, le cause di merito) prevede la sospensione della procedura di appello “quando è pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure”. Da tale formulazione si evince che il legislatore cantonale ha inteso accordare la priorità alla procedura cautelare condotta davanti al Pretore rispetto a quella condotta in seconda sede. Nella misura in cui siano ancora pendenti procedure in prima sede, come in concreto, nuove allegazioni e nuovi documenti devono quindi essere esaminati anzitutto dal Pretore (cfr. Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 99 in fondo). Se ne conclude, in ultima analisi, che l'art. 423b cpv. 2 CPC riguarda le cause di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente: Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419c e n. 1 ad art. 423b).

                                   e)    Il divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione di misure provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure adeguate alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre essere modificate dal giudice (Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze di fatto decisive (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC continua ad applicarsi. I nuovi fatti allegati e le richieste di prove non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K. P. c. P.).

                                   3.   Accertato che dopo la separazione di fatto il marito ha sempre corrisposto un contributo di mantenimento alla moglie, il Pretore ha concluso che questi – nonostante le entrate assai frammentarie – è riuscito comunque a far fronte ai propri obblighi. Per il primo giudice l'appellante non ha reso verosimile di avere finanziato il suo tenore di vita con l'accensione di debiti, né ha spiegato in modo convincente perché ha interrotto i pagamenti nell'agosto del 1998. Anzi, l'istruttoria ha dimostrato che egli è titolare di crediti, ha finanziato il leasing per una nuova automobile e ha trascorso una lunga vacanza in Brasile, ritornandovi ancora per un secondo soggiorno. Preso atto che il marito era rimasto assente ingiustificato all'interrogatorio formale del 13 gennaio 1999, il Pretore si è dipartito da un reddito potenziale. Ha di conseguenza posto a carico del convenuto un contributo per la moglie di fr. 400.– settimanali e di fr. 800.– mensili per la partecipazione alle spese locative.

                                   4.   L'appellante non nega di avere versato alla moglie, nel periodo compreso tra la separazione di fatto nel gennaio 1996 e l'agosto 1998, un contributo di mantenimento, dapprima di fr. 2'000.– mensili e poi di fr. 400.– settimanali, e di avere pagato inoltre le gli oneri ipotecari e spese domestiche, in particolare l'elettricità, l'acqua e le assicurazioni (cfr. pure richiamo inc. __________.__________.__________, interrogatorio formale del 13 ottobre 1998, pag. 3 domanda 8; doc. 12 nell'inc. __________.__________.__________). L'interessato obietta di non essere più in grado di affrontare tali oneri e sostiene che la sua situazione finanziaria non è quella ritenuta dal Pretore, ma è difficile da anni, sia per mancanza di lavoro, sia per il precario stato di salute e per l'età avanzata. Non si giustificherebbe perciò di calcolargli un reddito potenziale superiore alle sue possibilità.

                                         a)  Per consolidata giurisprudenza il giudice può tenere conto di un reddito superiore a quello effettivamente conseguito dal coniuge nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevole. Il computo di un reddito ipotetico è possibile in particolare quando il debitore di un contributo alimentare ha ridotto senza giustificazioni le proprie entrate (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125).

                                         b)  Il marito rimprovera al Pretore di avere trascurato la sua effettiva situazione finanziaria, precaria da anni. A sostegno di ciò egli rinvia a due documenti sulla sua situazione finanziaria e debitoria (doc. 4 e 5 inc. __________.__________.__________). Se non che, tali documenti consistono in distinte redatte dall'interessato medesimo e sono quindi da considerare alla stregua di allegazioni di parte. Essi contengono invero qualche informazione sull'evoluzione del patrimonio, che sarebbe stato consumato per il mantenimento (cfr. ad esempio doc. 6-10, 13 e 15 inc. __________.__________.__________), ma i dati sui redditi sono lacunosi, tant'è che vi figura solo lo stipendio netto di fr. 1'970.– percepito per un'attività temporanea dal 26 agosto al 24 settembre 1998 (doc. 11, inc. __________.__________.__________). Il convenuto non è comparso all'interrogatorio formale del 13 gennaio 1999, né ha giustificato l'assenza, e le distinte prodotte non sono sufficienti, da sole, per rendere verosimile l'asserita incapacità di conseguire un reddito mensile con il quale far fronte agli obblighi nei confronti della moglie.

                                         c)  L'appellante assevera che il deterioramento della propria situazione finanziaria non è dovuto a cattiva volontà, ma a fattori oggettivi come problemi di salute, età avanzata e mancanza di formazione professionale. Tali affermazioni però non trovano riscontro agli atti. Il certificato medico del 3 settembre 1998, redatto dalla dott. __________, attesta solo che il paziente è stato visitato “causa malattia” il 31 luglio 1998 e il 3 agosto 1998. Quanto all'analogo documento del 4 settembre 1998, il dott. __________ __________ si limita a menzionare che il convenuto lo “ha consultato il 3 agosto 1998 causa importante stato ansioso-depressivo causato da problemi di lavoro e dalla difficile situazione coniugale” (doc. 14 nell'inc. __________.__________.__________). Simili certificati non bastano tuttavia a rendere verosimile un'incapacità lavorativa per malattia. Certo, il convenuto è ormai prossimo al pensionamento, ma non è sprovvisto di formazione professionale. Dagli atti si evince, in particolare, che egli conosce il tedesco, ha lavorato a lungo come rappresentante ed è titolare di un certificato di capacità come esercente. Del resto, egli non ha neppure reso verosimile di avere cercato invano un impiego o di essersi rivolto all'Ufficio del lavoro, né di avere assunto informazioni sulle possibilità di reinserimento professionale offerte dall'assicurazione per la disoccupazione.

                                         d)  Il convenuto sostiene di avere dato prova del suo impegno riducendo al minimo le proprie spese. Dall'istruttoria emerge però che egli ha contratto il leasing per un'autovettura, nonostante abitasse a quell'epoca nello stesso immobile in cui lavorava, e che si è recato in vacanza in Brasile una prima volta per cinque settimane (richiamo inc. __________.__________.__________, interrogatorio formale del 13 ottobre 1998, pag. 2 segg., domande 2, 11 e 15) e poi ancora nel dicembre 1998 per un periodo imprecisato, ma sicuramente almeno fino al 10 febbraio 1999 (lettera del 23 dicembre 1998 e allegato certificato medico del 21 dicembre 1998, nel fascicolo “corrispondenza”; verbale di udienza del 10 febbraio 1999).

                                         e)  Come si è visto, i fatti nuovi allegati con l'appello e con il memoriale del 20 aprile 2000 non possono essere considerati in questa sede (sopra, consid. 2). Ne segue che, a un esame sommario dei fatti come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), l'asserita riduzione dei redditi dell'appellante appare ricondursi a una decisione unilaterale, che non può andare a scapito della moglie. La valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico del marito resiste dunque alla critica, alla luce di quanto risulta dagli atti relativi alla procedura oggetto del giudizio odierno. Tutt'al più, dandosi mutate circostanze e nuovi elementi di prova, l'assetto cautelare potrà essere modificato nel seguito della causa (Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC).

                                   5.   L'appellante asserisce che la moglie dovrebbe essere tenuta a lavorare, in applicazione dell'art. 163 cpv. 2 CC. La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire tuttavia che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato dopo la cessazione della comunione domestica, di conseguenza, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). In concreto il marito ha versato alla moglie un contributo di mantenimento sufficiente fino all'agosto del 1998 e non ha saputo spiegare per quali motivi abbia ridotto i propri introiti. Vista pure la lunga assenza della moglie dal mercato del lavoro e l'età, non si giustifica di imporre alla stessa la ripresa di un'attività lucrativa, quanto meno in sede di provvedimenti cautelari. L'appellante adduce inoltre che la moglie avrebbe ostacolato la vendita dell'abitazione coniugale, aumentando così i passivi. L'argomentazione attiene però all'eventuale liquidazione del regime matrimoniale e non ha rilevanza per il contributo alimentare.

                                   6.   Preso atto che il convenuto ha dimostrato la sua inadempienza, il Pretore ha garantito i contributi alimentari ordinando a vari debitori del marito di versare gli importi corrispondenti nelle mani della moglie. L'appellante insorge contro la diffida ai debitori, facendo valere anzitutto che il credito verso la __________ __________ è estinto. La debitrice __________ __________ __________ sarebbe invece insolvente e in ogni modo dovrebbe in primo luogo coprire una pendenza del convenuto nei confronti della __________ __________. Infine, i debitori __________ __________ e __________ __________ avrebbero già pagato anticipatamente il dovuto.

                                         a)  Per l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di mantenimento di fare i pagamenti nelle mani dell'altro. Per esplicito rinvio dell'art. 137 cpv. 2 CC tale norma è applicabile in via analogica come misura provvisionale durante una causa di stato (Werro, op. cit., pag. 184 n. 849 e pag. 186 n. 861).

                                         b)  Il riferimento del ricorrente all'estinzione del credito dovutogli dalla __________ __________ è senza oggetto, visto che il giudizio impugnato ne tiene già conto e non contempla una trattenuta nei confronti di questa debitrice. La censura cade quindi nel vuoto. Per quel che è del credito verso __________ __________ __________, dagli atti non risulta l'insolvenza della debitrice (si veda anzi il doc. 5 nell'inc. __________.__________.__________e il richiamo dell'inc. __________.__________.__________, come pure l'interrogatorio formale del 13 ottobre 1998, pag. 3 domanda 6). In ogni modo l'obbligo alimentare dovrà avere la precedenza sui debiti nei confronti della __________ __________, creditrice del marito. Quanto a __________ __________ e __________ __________, essi hanno comunicato al Pretore di avere pagato fino al 30 novembre 1999, ma la trattenuta può nondimeno essere eseguita dopo tale data (lettera del 5 febbraio 1999 nel fascicolo “corrispon-denza”). Anche su questo punto l'appello è perciò destinato all'insuccesso.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________. __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1999.54 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.01.2001 11.1999.54 — Swissrulings