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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2000 11.1999.46

12 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,376 mots·~22 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00046

Lugano 12 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 3 maggio 1995 da

__________ __________, __________, e __________ __________i, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 18 marzo 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 febbraio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 28 aprile 1999 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla particella n. __________RFD di __________ sorge dal 1982 un complesso edilizio di tre stabili (“______________________________”), comprendenti 21 appartamenti in condominio. Le varie proprietà per piani appartengono in parte a __________ __________ e in parte a __________ __________. Il fondo confina a sud con la particella n. __________appartenente a __________ __________, sulla quale si trova dal giugno 1992 l'osteria “__________ ”, con terrazza all'aperto gestita dal proprietario.

                                  B.   Con petizione del 3 maggio 1995 __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse a __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di mettere in funzione il filtro del camino della cucina, di cessare ogni attività all'aperto, di eliminare i tavoli, le sedie e la tettoia esterni e di versare fr. 2'200'000.– oltre interessi a titolo di risarcimento del danno. In via cautelare essi hanno avanzato le medesime domande, alle quali __________ __________ si è opposto all'udienza del 22 maggio 1995. Con decreto cautelare del 5 settembre 1995 il Pretore ha ordinato al convenuto di cessare l'attività esterna dell'esercizio pubblico entro le ore 23.

                                  C.   Nella sua risposta del 4 ottobre 1995 __________ __________ ha avversato la petizione e nei successivi allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. Durante l'istruttoria il Pretore ha dapprima confermato, l'11 giugno 1996, l'ordine al convenuto di cessare ogni attività esterna dell'esercizio pubblico entro le 23.00, poi ha respinto il 9 luglio 1996 un'istanza di __________ __________ intesa alla revoca del decreto cautelare e il 12 agosto successivo ha emanato un decreto esecutivo. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni. Nel loro allegato del 13 gennaio 1999 gli attori hanno sostanzialmente riaffermato le loro domande, ma hanno rinunciato alla messa in funzione del filtro del camino della cucina e hanno ridotto a fr. 147'840.– con interessi la pretesa di risarcimento. __________ __________ ha mantenuto la sua opposizione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 29 gennaio 1999.

                                  D.   Statuendo il 25 febbraio 1999, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha ordinato a __________ __________ di cessare ogni attività esterna al grotto “__________ ” entro le ore 23 e di versare agli attori fr. 78'900.– a titolo di risarcimento danni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 4000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 18 marzo 1999 nel quale chiede che in riforma del giudizio predetto la petizione sia respinta. Nelle loro osservazioni del 28 aprile 1999 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere il ricorso e con appello adesivo chiedono, a loro volta, di aumentare il risarcimento a fr. 147'840.–. Il 4 giugno 1999 __________ __________ ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   Gli attori chiedono che l'appello contro il dispositivo n. 1 sia dichiarato irricevibile poiché il convenuto non ha motivato la sua censura. In realtà, nel suo atto l'appellante espone diffusamente le ragioni per le quali egli postula l'integrale rigetto della petizione (pag. 6 a 18). Ne segue che il gravame è interamente ricevibile.

                                   2.   L'art. 679 CC stabilisce che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Si ravvisa eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà ove un comportamento umano, connesso all'uso o allo sfruttamento del fondo, violi diritti di vicinato (Deschenaux/ Tercier, La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 133, n. 23; Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, Berna 2000, pag. 6 nel mezzo). L'art. 684 cpv. 2 CC, da parte sua, vieta eccessi pregiudizievoli, in specie emissioni di fumo o di fuliggine, evaporazioni moleste, rumori e scuotimenti che siano di danno ai vicini e che non siano giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale (cfr. anche SJ 1967 pag. 495). Vietate non sono unicamente immissioni suscettive di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (DTF 126 III 225 consid. 3c e 227 consid. 4a con rinvii). Per eccesso pregiudizievole non si intende necessariamente un danno in senso stretto: è sufficiente che al vicino derivino incomodi che superano i limiti di tolleranza usuali (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, n. 1813 segg., pag. 143). D'altro lato non occorre che il fondo oggetto dell'immissione sia leso nella sua integrità (I CCA, sentenza del 21 aprile 1999 nella causa S. contro T., consid. 1). Il giudice, cui compete un ampio potere d'apprezzamento, deve soppesare i reciproci interessi e contrapporre quello del proprietario accusato di abusare del suo diritto a quello del vicino che si lamenta dell'eccesso (Rep. 1974 pag. 102 con riferimenti; Bovey, op. cit., pag. 23 in basso e pag. 24 in alto).

                                   3.   Il Pretore, appurato che in concreto le particelle n. __________e __________si situano secondo il piano regolatore comunale nel comparto A1 del nucleo tradizionale (a vocazione turistica), destinato all'abitazione e ad attività commerciali, ha ritenuto che entro un certo limite emissioni dovute al turismo devono essere considerate usuali ad Ascona. Se non che, egli ha accertato, dal grotto “__________ ” proviene un rumore pregiudizievole per la proprietà degli attori. Escluso che i conduttori degli stabili vicini siano intolleranti o troppo sensibili al rumore, egli ha pertanto ordinato al convenuto di cessare ogni attività esterna dell'esercizio pubblico dopo le ore 23. Quanto alle emissioni di fumo, il Pretore ha accertato che esse hanno superato il limite del sopportabile sino alla fine della stagione 1996, ma che in seguito la situazione è migliorata con lo spostamento del camino e la messa in funzione del depuratore dei fumi. Infine il Pretore ha obbligato il convenuto a versare agli attori fr. 78'900.– in risarcimento del danno subito per la mancata locazione di due appartamenti e per la riduzione della pigione concessa a un altro inquilino.

                                   4.   L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere accolto l'azione nonostante l'assenza di una perizia giudiziaria sui rumori. La censura è infondata. Nel diritto di vicinato i valori assoluti non sono decisivi per sapere se un'emissione sia eccessiva (DTF 88 II 14, consid. 2a; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 88 ad art. 684 CC). Per valutare l'eccesso il giudice deve bensì fondarsi su criteri oggettivi, ovvero sull'impressione di una persona ragionevole e mediamente sensibile e non sulle impressioni di persone ipersensibili o insensibili, ma deve fissare i limiti della tolleranza tenendo conto in ogni singolo caso ponderando l'insieme delle circostanze e gli interessi in gioco (Rep. 1994 pag. 319). Del resto, una perizia non prevale per legge su altri mezzi di prova (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 45 ad art. 90). Nella fattispecie il Pretore ha parzialmente accolto l'azione per il fatto che gli attori, pur avendo rinunciato a una perizia sui rumori, hanno nondimeno dimostrato emissioni foniche moleste provenienti dall'esercizio pubblico. E siccome anche documenti e testimoni sono mezzi di prova idonei ad accertare un'asserzione (art. 188 CPC), nella fattispecie il Pretore poteva senz'altro prescindere da un referto peritale. Ne segue che su questo punto la sentenza impugnata sfugge alla critica.

                                   5.   L'appellante sostiene che l'esistenza di rumori eccessivi provenienti dall'esercizio pubblico non è dimostrata, i testimoni ricordando le volte in cui sono stati infastiditi ma non quando non sono disturbati. Inoltre alcuni di essi, in particolare __________ __________, erano troppo poco presenti e non tutti hanno definito i rumori eccessivi. Egli rimprovera al Pretore di non avere fondato il suo giudizio su criteri oggettivi, bensì sulla sensibilità di alcuni inquilini degli attori, nonostante le testimonianze si contrappongano in eguale misura poiché “tre inquilini su sei che entrano in considerazione hanno ritenuto tollerabili le immissioni”. Essi, afferma l'appellante, sono poi particolarmente esigenti a causa dell'elevato canone di locazione e hanno tratto vantaggio dalla molestia ottenendo una riduzione della pigione.

                                   6.   Dalle deposizioni rese nel giugno 1995 in sede cautelare risulta che per __________ __________, abitante dal giugno 1994 al dicembre 1996 (doc. FF) nell'appartamento n. 2 dello stabile sud rivolto verso il grotto (doc. R), il rumore era eccessivo “per un paio di sere alla settimana” durante l'estate 1994, mentre nel 1995 la situazione è migliorata (verbali, pag. 4 seg.). __________ __________, contitolare di un albergo con cinque camere situate in una dépendance di fronte al grotto, ha affermato di avere incontrato “serie difficoltà con i clienti” dopo l'apertura dell'osteria, i quali “spesso abbandonano la camera proprio a causa del rumore proveniente dal grotto in qualsiasi ora del giorno” (verbali, pag. 6). __________ __________, segretario comunale di __________, ha confermato che gli attori e __________ __________ hanno reclamato per il rumore e il fumo provenienti dal grotto (verbali, pag. 8).

                                         Sentita nella procedura di merito, __________ __________, che ha abitato dall'autunno 1989 al marzo 1994 nell'appartamento n. 7 dello stabile sud (doc. R), ha dichiarato di avere lasciato l'appartamento per il troppo rumore proveniente tutte le sere, salvo in caso di cattivo tempo, dall'osteria anche fino all'una di notte, di avere molte volte sollecitato, invano, la polizia per far cessare il baccano almeno dalle ore 23 e di non aver potuto aprire le finestre né usare il balcone a causa del fumo (verbali, pag. 11 e doc. H). __________ __________, che ha preso in locazione per le vacanze l'appartamento n. 8 dello stabile sud (doc. R), ha affermato di essere stato molto bene per circa un anno “perché non era ancora stato aperto il grotto”, ma che dall'apertura di quest'ultimo trascorre le vacanze solo quando il locale è chiuso “o comunque finché la gente non siede ancora fuori all'aperto”. Egli ha ricordato di essere venuto nel 1995 “una volta d'estate”, che però sul balcone non si poteva stare, che occorreva chiudere tutte le finestre a causa del forte rumore e del fumo, aggiungendo che dall'aprile 1997 quest'ultimo inconveniente è “molto migliorato”. Per finire, egli ha chiesto una riduzione della pigione “a causa degli inconvenienti provenienti dal grotto” (verbali, pag. 13). __________ __________, che ha abitato nell'appartamento n. 7 (ex __________) dal marzo 1997 al marzo 1998 (doc. FF), ha dichiarato di sentire “del rumore fastidioso di persone che parlavano ad alta voce” anche dopo le 10 di sera e fino a mezzanotte, al punto da dover alzare il volume della televisione per poterla sentire, e di avere lasciato l'appartamento per altri motivi, ma che non sarebbe “più comunque rimasto un altro anno a causa del rumore proveniente dall'osteria”. Per contro, egli ha affermato di non essere mai stato disturbato dal fumo (verbali, pag. 15). __________ __________, cui gli attori hanno commissionato nel 1994 una perizia sul deprezzamento della loro proprietà (doc. L), ha detto di essersi recato almeno due o tre volte nell'appartamento __________ e di avervi udito del chiacchiericcio, ma né grida né canti ad alta voce, e di avere sentito l'odore del fumo, ma senza averlo visto penetrare nell'appartamento (verbali, pag. 16). Solo __________ __________, la cui madre abita dal 1989 nell'appartamento n. 13 dello stabile sud (doc. R), ha indicato che sebbene si rechi da cinque anni giornalmente dalla madre, alle 11 e poi ancora dalle 17 alle 18, non ha mai constatato emissioni moleste, né la madre si è mai lamentata (verbali, pag. 14).

                                   7.   Dal fascicolo processuale risulta inoltre che __________ e __________ __________, ex inquilini dell'appartamento n. 4 dello stabile centrale (doc. R), hanno disdetto il contratto di locazione lamentandosi del rumore e del fumo provenienti dal grotto “__________ ”, poiché “di giorno quando si vorrebbe stare all'esterno non è possibile in quanto il fumo e gli odori di cucina emanati dal grotto sono insopportabili; di notte quando si vorrebbe riposare iniziano i vari rumori provocati dalla clientela che frequenta questo grotto” (disdetta del 20 agosto 1994 allegata al doc. H). I coniugi __________, ex inquilini dell'appartamento n. 1 nello stabile sud (doc. R), hanno lasciato l'abitazione siccome “i rumori (schiamazzi, canti, musica) spesso fino a tarda notte e il fumo intenso provocato dal camino del grotto sono diventati insopportabili; inoltre non ci è più stato possibile usufruire della terrazza e abbiamo sempre dovuto tenere chiuse le finestre del nostro appartamento” (disdetta del 30 agosto 1994 allegata al doc. H). I coniugi __________ -__________, che hanno abitato nell'appartamento n. 9 dello stabile centrale (doc. R), hanno disdetto il contratto di locazione adducendo di non sopportare più le emissioni di rumore e di fumo del grotto (disdetta del 29 agosto 1994 allegata al doc. H). I coniugi __________, inquilini dell'appartamento n. 21 (doc. Z), hanno chiesto di ridurre la pigione al valore antecedente l'ultimo adeguamento a causa dei rumori e del fumo molto fastidiosi provenienti dal grotto (richiesta del 25 novembre 1992 e concessione della riduzione con risposta dell'11 dicembre 1992 allegata al doc. H). __________ __________, inquilino dell'appartamento n. 15 nello stabile centrale (doc. R), ha chiesto una riduzione del canone locativo per il fumo emanato dall'osteria (domanda del 10 gennaio 1994 allegata al doc. H). __________ __________ __________, per contro, già inquilino dell'appartamento n. 16 dello stabile centrale (doc. R), ha disdetto la locazione perché era troppo poco presente ad __________ (lettera del 7 febbraio 1995 allegata al doc. H).

                                   8.   Sostiene l'appellante che solo una parte degli inquilini, oltretutto specialmente sensibili, si è lamentata delle immissioni. In realtà dal fascicolo processuale si evince che praticamente tutti gli inquilini dello stabile sud, rivolti verso il grotto (appartamenti 1, 2, 7, 8, 13 e 14: doc. R) hanno protestato per il rumore. Dagli atti risulta che nel 1994/95 gli appartamenti erano occupati dai coniugi __________ (n. 1), da __________ __________ (n. 2), da __________ __________ (n. 7), da __________ __________ (n. 8), da __________ __________ (n. 13) e da __________ __________ (n. 14). Soltanto __________ __________ non si è lamentata. In circostanze simili si può legittimamente concludere che gli attori hanno dimostrato l'esistenza di rumori eccessivi provenienti dall'esercizio pubblico. Contrariamente all'opinione dell'appellante, poi, __________ __________n, non è venuto ad __________ una sola volta; anzi, egli ha dichiarato di avere rinunciato dopo l'apertura del grotto a trascorrere le vacanze estive nel suo appartamento (verbali, pag. 13). Anche __________ __________, che è subentrato ad __________ __________, ha confermato l'esistenza di rumori (verbali, pag. 15). Si aggiunga che per quanto concerne le condizioni abitative, definite di livello medio-alto (sopralluogo del 31 maggio 1996), tale aspetto non è decisivo, nel senso che la riduzione della pigione non configura un vantaggio per l'inquilino, bensì la compensazione per un difetto della cosa locata, salvo che – ma l'appellante nemmeno lo pretende – la riduzione concessa sia esagerata rispetto al difetto (art. 259d CO).

                                   9.   Visto quanto precede, si può ragionevolmente concludere che gli attori hanno sufficientemente dimostrato l'esistenza di immissioni eccessive provenienti dal fondo del convenuto. Pur ammettendo che qualche sporadica molestia connessa all'esercizio di un ristorante potrebbe fors'anche essere ritenuta normale e tollerabile, ciò non è il caso in rassegna, ove le immissioni sono continue e superano i limiti di tolleranza usuali. Del resto, in caso di emissioni foniche notturne, i criteri per determinare la loro liceità sono di regola più rigorosi che di giorno, motivo per cui di notte ogni turbativa inutile e incomodante va generalmente considerata eccessiva (Rep. 1994 pag. 319 consid. 3d nel mezzo con giurisprudenza citata).

                                10.   Né può dirsi che tali immissioni siano giustificate dalla situazione e dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. È vero che il borgo di __________ ha carattere prettamente turistico, soprattutto dalla primavera a metà autunno, e che le proprietà delle parti si trovano nel comparto A1 del piano particolareggiato del nucleo tradizionale, ove il pianterreno degli stabili edificati dev'essere destinato a superficie commerciale (art. 10 NAPR e deposizione del segretario comunale __________ __________ del 20 giugno 1995). Ciò non giova tuttavia all'appellante. Trattandosi di emissioni foniche provenienti da un esercizio pubblico, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la conformità di un edificio alle norme di pianificazione e la regolarità della patente d'esercizio pubblico non significano necessariamente che i vicini siano tenuti a sopportare qualsiasi emissione fonica, contro cui il diritto civile garantisce un'adeguata protezione giuridica (Rep. 1994 pag. 318 consid. 3b in mezzo). Poco importa che nella zona vi siano altri locali. A differenza di quello dell'appellante, in effetti, tali esercizi pubblici non si trovano in un nucleo abitativo ove si manifestano fenomeni di riflessione e diffrazione che amplificano i rumori. Il fatto poi che dopo la limitazione imposta in via cautelare dal Pretore le emissioni siano rientrate nella norma nulla muta alla circostanza che determinante per la valutazione dell'eccesso è la situazione al momento dell'introduzione della causa (Steinauer, op. cit. n. 1812, pag. 143). Ne segue che, tutto ben ponderato, in concreto l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica. Quanto all'obbligo come tale di cessare l'attività esterna alle 23, esso non è contestato.

                                11.   In merito al risarcimento del danno, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere esaminato l'esistenza del nesso causale. Egli rileva che molti appartamenti degli attori sono rimasti sfitti a causa della crisi economica, la quale ha colpito in primo luogo abitazioni di lusso. Sostiene inoltre che parte degli inquilini hanno disdetto il contratto di locazione per ragioni estranee alle molestie provenienti dall'osteria e asserisce che solo alcuni fra di essi hanno lasciato l'abitazione o preteso una riduzione del canone. Infine egli reputa che il nesso causale tra rumore e danno sia “in realtà implicitamente smentito dalla stessa parte avversa”, la quale “in sede di conclusioni ammetteva che le immissioni erano scomparse e quelle di rumore migliorate” (appello, pag. 21). In definitiva egli nega l'esistenza di un nesso causale tra le emissioni moleste e il danno patito. 

                                         a)  Dalla sentenza impugnata si evince che a mente del primo giudice il nesso di causalità adeguata sussiste per il danno patito dagli attori in seguito alla disdetta della locazione di __________ __________ e dei coniugi __________, per tacere della riduzione della pigione concessa a __________ __________ (sentenza, pag. 17 ultimo paragrafo), mentre il nesso non sussite per le disdette di __________ __________ e __________ __________ (sentenza pag. 18). Quanto ai conduttori __________, __________r, __________ e __________ -__________ e agli appartamenti degli attori, il Pretore ha escluso un risarcimento già per il fatto che mancavano elementi atti a quantificare il danno (sentenza pag. 18).

                                         b)  Come si è visto, __________ __________ e i coniugi __________ hanno disdetto la locazione a causa del rumore proveniente dall'esercizio pubblico, così come __________ __________ ha ottenuto una riduzione del canone per le medesime ragioni. Contrariamente a quanto pretende l'appellante, non risulta invece che gli appartamenti in questione sono rimasti sfitti a causa della crisi economica o della locazione eccessiva. Tanto meno se si considera che, come emerge dagli atti, a scoraggiare i potenziali inquilini era proprio la vicinanza del grotto (deposizione __________ __________: verbali, pag. 12). Si aggiunga che gli attori mai hanno riconosciuto l'inesistenza del nesso causale, limitandosi a sostenere che le emissioni di fumo sono cessate da quando il convenuto ha spostato il camino, installando e mettendo in funzione il nuovo filtro per i fumi (conclusioni, pag. 3), e che la chiusura alle ore 23.00 ordinata dal Pretore ha avuto “effetti benefici” ma comunque insufficienti (conclusioni, pag. 5).

                                12.   Per quanto attiene alla commisurazione del danno, l'appellante afferma che il giudice avrebbe dovuto esaminare se gli attori hanno tentato di ridurre il pregiudizio, affermando che costoro avrebbero dovuto dimostrare “producendo documenti e quant'altro” di avere tentato, invano, di rilocare gli appartamenti rimasti sfitti. Egli postula pertanto una riduzione del risarcimento, sottolineando che la sentenza è errata nella misura in cui ritiene che le emissioni eccessive si sono prodotte fino al 5 settembre 1995. L'appellante, infine, chiede che non sia accordato alcun risarcimento per l'appartamento dei coniugi __________, ribadendo che la disdetta del 30 agosto 1994 (doc. H) non ha il valore probatorio di una testimonianza. Ora, approfondire simili critiche sarebbe superfluo. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in effetti, dandosi contestazioni di natura patrimoniale l'appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue conclusioni (Rep. 1993 pag. 227, 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 309). In concreto il convenuto non indica l'ammontare della riduzione che egli vorrebbe ottenere nel caso in cui la sua tesi fosse accolta. Su questo punto il ricorso non adempie perciò i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev'essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

                                13.   Per quanto riguarda la durata delle immissioni moleste, il Pretore ha accertato che esse si sono protratte fino alla termine della stagione estiva del 1996 (sentenza pag. 17 in alto). È vero che già nel settembre del 1995 il primo giudice aveva ordinato al convenuto di cessare l'attività esterna entro le 23.00, ma l'ordine non sembra essere stato rispettato, tant'è che il 12 giugno 1996 egli ha dovuto emanare, sotto comminatoria dell'azione penale e dell'esecuzione effettiva, un nuovo ordine della medesima portata. Inoltre il 9 luglio successivo il Pretore ha respinto un'istanza del convenuto intesa a una modifica del decreto cautelare, rilevando che la misura sarebbe stata revocata “solo se il rumore fosse oggettivamente diminuito” (pag. 3), ciò che non era appunto il caso. Infine, il 12 agosto 1996 egli ha dovuto emettere un decreto esecutivo inteso al rispetto dell'ordine di chiusura.

                                         Per quanto si riferisce alle immissioni di fumo, la turbativa è continuata anche nel 1996, ove appena si consideri che durante il sopralluogo del 31 maggio 1996 gli appartamenti __________ e __________ denotavano un “acre odore di fumo”. Inoltre l'ing. __________ __________, della ditta __________ __________ che ha installato l'impianto contro i fumi, ha riscontrato il 14 giugno 1996 che il sistema non funzionava correttamente poiché la componente di lavaggio principale era disinserita (era attivata solo l'aspirazione) e perché occorreva bruciare un altro tipo di legna (lettera del 18 giugno 1996 della ditta __________ __________, nel fascicolo “allegati”). Infine solo a fine marzo 1997 il convenuto ha spostato il camino all'estremità sud del grotto (lettera 21 aprile 1997 dell'avv. __________ __________ nel fascicolo “allegati”). Ne segue che il giudizio del Pretore non presta il fianco a critica e che l'appello, infondato, deve essere respinto.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                14.   Gli appellanti sostengono che il Pretore, stabilendo che per gli appartamenti di __________ __________ e di __________ __________ “mancano i parametri per determinare l'entità del minore valore” ha implicitamente ammesso un nesso causale adeguato fra turbativa e danno, ragione per cui chiedono di ravvisare tale nesso anche per gli appartamenti ex __________, ex __________ e __________, rivolti verso il fondo del convenuto. Infine essi asseriscono che la fine delle emissioni eccessive nel settembre 1996 non ha coinciso con la fine del danno, poiché essi non hanno potuto rilocare immediatamente gli appartamenti né aumentare subito la pigione e poiché il danno continua a sussistere. Chiedono in definitiva che sia riconosciuto loro il risarcimento di fr. 147'840.–, anche perché il convenuto non ha mai contestato l'entità del pregiudizio.

                                         Dall'istruttoria è emerso che __________ __________ non ha lasciato l'appartamento a causa delle emissioni foniche o di fumo emesse dal grotto, anche se esse sono state una causa secondaria (deposizione del 20 giugno 1995: verbali provvisionali, pag. 5). __________ __________, che peraltro ha locato l'ente dal marzo 1997, momento in cui i rumori erano tollerabili, ha affermato di essersene andato per motivi personali, anche se non sarebbe più rimasto a causa del rumore (deposizione del 10 giugno 1998: verbali, pag. 15). In circostanze siffatte l'apprezzamento del Pretore merita conferma. Per quel che concerne gli appartamenti occupati dagli attori e dai coniugi __________, agli atti non vi è alcuna prova che permetta di stabilire il danno patito, non bastando al riguardo la tabella allestita dagli attori stessi (doc. FF). Si aggiunga che, contrariamente a quanto gli interessati sostengono, il convenuto ha contestato l'entità del danno già con la risposta, nella quale ha negato l'esistenza del pregiudizio (pag. 10, n. 6) e si è opposto alla petizione, riaffermando tale posizione con le conclusioni (pag. 7 e 10). Infine nella misura in cui le immissioni non sono più state ritenute moleste dalla fine della stagione estiva 1996 non vi è ragione per riconoscere un danno superiore a quello ammesso dal Pretore. Ciò posto, l'appello adesivo, destituito di fondamento, deve essere respinto.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                15.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta quindi i costi del proprio gravame e rifonderà all'avversario un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 2000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________ e __________ __________ fr. 2500.– complessivi per ripetibili di appello.

                                   3.   L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   550.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr.   600.–

                                         sono posti a carico degli appellanti adesivi in solido, che rifonderanno a __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili di appello.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1999.46 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2000 11.1999.46 — Swissrulings