Incarto n. 11.1999.00038
Lugano 7 giugno 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 30 ottobre 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 25 febbraio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 4 febbraio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 ottobre 1995 __________ __________ ha promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse accertata la violazione della sua personalità per abusi sessuali e offese all'onore. Nella sua risposta del 12 gennaio 1996 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
B. Nel corso dell'istruttoria, il 4 febbraio 1999, il Pretore ha constatato che non era intervenuto alcun atto processuale dopo il 15 novembre 1996, sicché ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale. Non sono state prelevate tasse o spese oltre quelle già riscosse, poste a carico dell'attrice.
C. Contro il decreto di stralcio __________ __________ è insorta con un appello del 25 febbraio 1999 nel quale chiede di ridurre le spese e la tassa di giustizia a complessivi fr. 350.– o quanto meno, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore perché “stabilisca con precisione le spese e la tassa di giustizia”. Il 29 marzo 1999 l'appellante ha comunicato di rinunciare alla domanda subordinata. __________ __________ non ha formulato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. In materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è senz'altro appellabile, sia esso dovuto a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Non v'è motivo perché l'appellabilità di un decreto di stralcio per sopravvenuta perenzione processuale sia trattata diversamente (I CCA, sentenza del 9 luglio 1999 in re G.; del 20 settembre 1994 in re L., consid. 1; del 6 dicembre 1994 in re Di R., consid. 2; dell'8 novembre 1995 in re S.-W.). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. In concreto il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, come detto, rinunciando a prelevare altre tasse o spese oltre a quanto già riscosso. Dal decreto di stralcio non risulta l'ammontare di quest'ultima somma, tuttavia dalla bolletta giudiziaria intimata all'attrice si evince che l'importo ascende a complessivi fr. 2'400.–, di cui fr. 2'380.– a titolo di tassa di giustizia e fr. 20.– di spese. L'appellante critica l'entità della tassa di giustizia, sottolineando in sostanza che essa è arbitraria ed eccessiva per rapporto allo stadio in cui la causa si trovava.
3. La legge sulla tariffa giudiziaria (RL 3.1.1.5) prevede che la tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e complessità dell'atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG). Come per tutte le riscossioni tributarie, la tassa di giustizia deve attenersi, in virtù del diritto federale, ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza, poiché anche gli emolumenti giudiziari devono mantenersi in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e con l'impegno chiesto al tribunale (DTF 120 Ia 175 consid. 4). Nella determinazione degli oneri processuali il Pretore dispone nondimeno di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi della tariffa la sua valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in re GMS, consid. 8; del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 3e). Occorre pertanto esaminare se nel caso in esame si ravvisino presupposti del genere.
4. Una mera azione a protezione della personalità, senza il cumulo di pretese pecuniarie, non ha carattere patrimoniale (Poudret/ Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.3.1 ad art. 44; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 775; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a edizione, n. 506). Ora, l'art. 18 cpv. 1 LTG, applicabile alle cause il cui valore non è determinabile, prevede una tassa di giustizia da fr. 250.– a fr. 10'000.–. Nella fattispecie l'azione verteva sull'accertamento di una lesione della personalità in seguito a pretesi abusi sessuali e si prospettava delicata, soprattutto dal profilo dell'accertamento dei fatti, per il quale era prevista una laboriosa istruttoria. Al momento dello stralcio, nondimeno, la causa aveva comportato unicamente un doppio scambio di allegati preliminari, l'udienza preliminare e due altre udienze per l'audizione di due testi. È vero che durante la procedura il Pretore ha negato l'assistenza giudiziaria all'attrice (decreto del 12 gennaio 1996) e ha respinto, il 30 luglio 1996, un'istanza di sospensione presentata dalla medesima, ma per entrambi i giudizi è stata riscossa una tassa di giustizia separata (fr. 30.–). All'atto dello stralcio non si può dire quindi che la causa avesse eccezionalmente gravato sul tribunale.
5. Nelle circostanze descritte una tassa di giustizia di fr. 2'380.– appare manifestamente esagerata, anche se per la causa completa il Pretore avrebbe potuto riscuotere – in teoria – sino a un massimo di fr. 10'000.–. La seconda richiesta di anticipo, di fr. 1'400.– del 28 marzo 1998, si sarebbe giustificata in effetti per l'assunzione delle prove notificate all'udienza preliminare (10 testi, richiamo dell'incarto penale e edizione da un istituto bancario di tutta una serie di documentazione), prove che però – fatta eccezione di due testimoni – non sono state esperite. Per di più il Pretore ha trascurato l'art. 21 LTG, in virtù del quale se la causa termina senza sentenza la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti. In concreto tale precetto è stato completamente disatteso. Ne segue che, tutto ben soppesato, una tassa di giustizia di fr. 1'500.– è il limite di quanto il primo giudice avrebbe potuto riscuotere nel quadro del suo legittimo potere di apprezzamento, tenuto conto dell'importanza delle domande, come pure del dispendio di energie e di tempo richiesto dalla trattazione del processo all'autorità giudiziaria. L'appello deve di conseguenza essere accolto in tale misura e il decreto di stralcio modificato di conseguenza.
6. Le spese del presente giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella proporzione approssimativa di due quinti. Per il resto esce perdente. La controparte non si è tuttavia costituita in giudizio davanti al Tribunale di appello. Non può dunque essere considerata soccombente, ma nemmeno ottiene indennità per ripetibili (analogamente: DTF del 5 maggio 1997 in re C. contro M., consid. 5; Rep. 1997 pag. 135).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
La tassa di giustizia ridotta di fr. 1500.– e le spese di fr. 20.– sono poste a carico dell'attrice.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti per tre quinti a carico dell'appellante. Non si riscuote la quota rimanente né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario