Incarto n.: 11.1999.00035
Lugano 4 dicembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._____ (modifica di sentenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'8 febbraio 1995 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 gennaio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolto l'appello del 22 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente di assistenza giudiziaria, presentata da __________ __________ con l'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1939) e __________ __________ (1941), entrambi cittadini italiani, si sono sposati il __________ 1969 a __________ (__________). Dall'unione sono nati __________ (1970) e __________ (__________1976).Con sentenza del 3 marzo 1989 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione per tempo indeterminato tra __________ e __________ __________ (inc. n. ____________________), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta. Con tale accordo il marito si impegnava, tra l'altro, a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 3'400.– mensili, di cui fr. 1'700.– per la moglie, fr. 700.– per la figlia e fr. 1'000.– per il figlio fino al 31 agosto 1990, ridotto a fr. 2'400.– (fr. 1'700.– per la moglie e fr. 700.– per la figlia) dal 1° settembre 1990 fino al __________ 1996 e in seguito di fr. 1'800.– vita natural durante per la sola moglie, dal quale dedurre le eventuali rendite delle assicurazioni sociali e una percentuale dell'eventuale reddito da attività lucrativa.
B. L'8 febbraio 1995 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere l'aumento del contributo alimentare mensile per sé a fr. 2'690.– e poi a fr. 3'000.– dopo la decadenza dell'obbligo di mantenimento del marito nei confronti della figlia, e l'aumento di quello per quest'ultima a fr. 1'235.–. In via subordinata, essa ha chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 3'153.–, aumentato poi a fr. 3'500.– dopo la fine dell'obbligo alimentare verso la figlia, e un contributo per __________ di fr. 1'235.–. In via cautelare e supercautelare __________ __________ ha instato per il versamento di un contributo di fr. 2'690.– per sé e di fr. 1'235.– per la figlia, nonché di una provvigione ad litem di fr. 3'000.–. __________ __________ ha proposto il 24 aprile 1995 di respingere la petizione. Il 27 aprile 1995 si è tenuta la discussione sulle domande cautelari, alle quali si è opposto il convenuto. Il Pretore non ha statuito sull'istanza cautelare. Le parti hanno mantenuto invariate le loro domande anche nel successivo scambio di allegati scritti. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi, __________ __________ modificando la richiesta di contributo alimentare per sé in fr. 3'040.–, rispettivamente in fr. 3'000.– dopo il decadimento dell'obbligo alimentare verso la figlia, e di fr. 1'235.– per quest'ultima.
C. __________ __________ ha promosso causa contro il padre il 9 giugno 1997 per ottenere il versamento di contributi alimentari ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC. __________ ha pertanto ritirato il 5 agosto 1997 la propria domanda, limitatamente ai contributi alimentari dovuti alla figlia dopo la maggiore età. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 16 ottobre 1997.
D. Con sentenza del 15 gennaio 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha aumentato il contributo alimentare per la moglie a fr. 1'800.– dal __________ 1995 e a fr. 2'850.– dal __________ 1996, e ha abrogato la clausola n. 4.4 della convenzione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la citata sentenza sono insorte entrambe le parti. __________ __________ chiede con la propria appellazione del 22 febbraio 1999 che la petizione sia respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza; in via subordinata egli postula la modifica della convenzione nel senso di stabilire il contributo alimentare per la moglie in fr. 1'544,52 dal __________ 1995, in fr. 1'711.50 dal __________ 1996 e in fr. 1'964,27 dal 1° settembre 1998, come pure di abrogare la clausola n. 4.4, con tasse e spese a carico dell'attrice, tenuta a rifondere fr. 4'000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello.
F. Con appello del 22 febbraio 1999 __________ __________ chiede – previa concessione di una provvigione ad litem di fr. 1'500.– o, subordinatamente, dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio – che il giudizio del Pretore sia modificato nel senso di aumentare il contributo alimentare a fr. 3'595.–, suddivisi in fr. 2'360.– per sé e fr. 1'235.– per __________ dal __________ 1995, e a fr. 2'978.– per sé dal __________ 1996 e di abrogare la clausola n. 4.4 della convenzione. Essa chiede inoltre il versamento di fr. 4'000.– a titolo di provvigione ad litem di prima istanza. Nelle sue osservazioni del 24 marzo 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello.
G. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, la presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine di venti giorni, il 17 maggio 2000, per formulare eventuali nuove richieste sulla base della legge nuova. Le parti sono rimaste silenti.
Considerando
in diritto: 1. In concreto entrambi gli appelli vertono sulla modifica di una sentenza di separazione pronunciata il 3 marzo 1989. La modifica di una sentenza di separazione o di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla modifica di contributi in favore del coniuge separato o divorziato continua ad applicarsi, pertanto, il diritto pregresso (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è disciplinata invece dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit.fin. CC; I CCA, sentenza del 25 luglio 2000 in re M.), ciò che in concreto avrebbe consentito alle parti di formulare conclusioni nuove (art. 138 cpv. 1 CC). Come detto, esse hanno rinunciato a tale facoltà. Nulla osta quindi all'emanazione del giudizio.
2. Il Pretore ha in primo luogo respinto le obiezioni del marito sull'applicabilità dell'art. 163 CC e ha escluso che la convenzione impedisse un aumento dei contributi alimentari. Egli ha poi constatato che il reddito del marito era migliorato in modo rilevante dopo la firma della convenzione e che era pertanto giustificato un adeguamento delle circostanze. Ha in seguito stabilito i redditi mensili dei coniugi in fr. 7'476,90 per il marito e in fr. 1'170,60 per la moglie e ha stimato i rispettivi fabbisogni in fr. 3'515,20 dal __________ 1994 e in fr. 2'639,40 dal __________ 1996, data dalla quale decade l'obbligo alimentare verso __________, per il marito e in fr. 2'579,35 dal __________ 1994 e in fr. 2'079,35 dal gennaio 1996 per la moglie. Il Pretore ha quindi riconosciuto all'attrice un contributo alimentare mensile di fr. 1'800.– dal __________ 1995 e di fr. 2'850.– dal __________ 1996 e ha lasciato invariato a fr. 700.– quello dovuto alla figlia fino al 29 febbraio 1996.
I. Sull'appello di __________ __________
3. Il Pretore ha ritenuto che dopo l'entrata in vigore della nuova legge italiana sul divorzio non vi era più motivo per applicare a coniugi italiani separati gli art. 152 e segg. vCC, anche perché essi avrebbero potuto divorziare in Svizzera ai sensi dell'art. 61 cpv. 3 LDIP. L'appellante ribadisce che la modifica della sentenza di separazione deve essere giudicata solo sulla base dell'art. 153 vCC, con la conseguenza che la rendita dell'attrice può essere solo diminuita e non aumentata e rileva che al momento della firma della convenzione la LDIP non era ancora entrata in vigore.
4. Il Tribunale federale, nella sentenza citata dall'appellante, ha ammesso che gli art. 151 e segg. vCC erano applicabili per stabilire i contributi alimentari in caso di separazione, ove la legge nazionale dei coniugi non conoscesse l'istituto del divorzio e la separazione fosse quindi l'unico modo per mettere fine alla vita comune (DTF 95 II 72; Bühler/Spühler, in Berner Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 149 - 157, n. 34; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., Berna 1995, n. 947 pag. 190). Questa giurisprudenza, nondimeno, non è più applicabile ai cittadini italiani dopo l'entrata in vigore della legge italiana sul divorzio del 1° dicembre 1970 (pubblicata nella __________ ufficiale della __________ __________ n. __________del __________ 1970, pag. __________). I coniugi italiani possono, infatti, ottenere lo scioglimento del matrimonio sulla base delle cause enumerate nella legge stessa (Dutoit/Arn/Sfondylia/Taminelli Bischof, Le divorce en droit comparé, vol. 1: Europe, Ginevra 2000, pag. 219). Non vi è dunque più alcun motivo per trattare i coniugi italiani differentemente da quelli svizzeri nell'ambito della separazione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 270). La censura dell'appellante cade quindi nel vuoto. A titolo abbondanziale, si rileva che le parti, domiciliate in Ticino da più di anno, avrebbero potuto divorziare in Svizzera ai sensi dell'art. 59 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), come aveva già rilevato il segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, nella sentenza di separazione del 3 marzo 1989 (inc. ____________________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, richiamato).
5. Il Pretore, come si è visto, ha accertato un notevole e duraturo miglioramento della situazione finanziaria del marito. A detta del convenuto, per contro, l'art. 163 CC non sarebbe applicabile alla fattispecie, poiché le circostanze non si sarebbero modificate in modo imprevedibile, gli aumenti di stipendio elargiti dal suo datore di lavoro essendo stati previsti al momento della firma della convenzione. L'appellante equivoca sui termini. Egli stesso ha riconosciuto, nei memoriali scritti, che il suo stipendio era aumentato di almeno il 20% dopo la separazione (risposta, pag. 8). Se a ciò si aggiunge la circostanza che il figlio è diventato maggiorenne nel 1990 e che la figlia ha raggiunto la maggiore età il 1° gennaio 1996, non si può seriamente negare che la situazione economica del convenuto si sia notevolmente modificata. Per quel che concerne l'imprevedibilità degli aumenti di stipendio, la convenzione sugli effetti accessori della separazione è silente al riguardo (allegato alla sentenza del 3 marzo 1989, inc. n. ____________________ richiamato). Essa non menziona neppure su quali basi era stato calcolato il contributo alimentare per la moglie e i figli, né indica il reddito del marito.
All'epoca della separazione il reddito lordo mensile di questi, per quanto emerge dagli atti, era di fr. 5'500.– (cfr. foglio statistica __________, contenuto nell'incarto __________/__________, parte integrante dell'incarto n. ____________________). Non risulta che a quell'epoca fosse prevedibile uno stipendio lordo mensile del marito pari a fr. 8'764,35 (cfr. doc. 9, conteggio stipendio del marzo 1995). Il convenuto aveva del resto faticato ad accettare la convenzione, a motivo delle ristrettezze economiche in cui si sarebbe trovato, dovendo vivere con meno di fr. 2'000.– mensili (deposizione testimoniale dell'avv. __________ __________, verbale del 28 maggio 1996). In simili circostanze, vi è da ritenere che lo stesso marito, pur attendendosi qualche aumento di stipendio, non aveva in previsione uno stipendio lordo superiore a fr. 8'000.–. Su questo punto l'appello è quindi sprovvisto di consistenza.
6. Durante la separazione il contributo al coniuge creditore rimane disciplinato dall’art. 163 CC e continua a essere calcolato secondo il metodo elaborato dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 145 cpv. 2 vCC (metodo che fa stato, del resto, anche ai fini dell’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Quanto al contributo per i figli, l’art. 157 vCC stabiliva che “in caso di modificazione delle circostanze per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi, il giudice ordina, ad istanza del padre o della madre o dell’autorità tutoria, le misure richieste dalle mutate circostanze”. I contributi per il coniuge fissati in una sentenza di separazione possono essere non solo ridotti, ma – contrariamente a quanto vale in caso di divorzio – anche aumentati (Bühler/Spühler, op. cit., n. 45 all’introduzione degli art. 149–157 CC; I CCA, sentenza del 1° giugno 1999 nella causa D'A. c. D'A.).
Il criterio per la definizione dei contributi alimentari durante la separazione dei coniugi è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 685 e segg., pag. 289 e segg.; I CCA, sentenza del 25 ottobre 2000 in re B. contro B.).
7. L'appellante contesta il calcolo del proprio fabbisogno operato dal Pretore. Egli adduce che non doveva dimostrare le poste da lui indicate, perché la moglie non le aveva contestate, e chiede che il suo fabbisogno sia aumentato a fr. 5'296,60 fino al 29 febbraio 1996, a fr. 4'962,65 dal __________ 1996 al 31 agosto 1998 e a fr. 4'457,10 dal 1° settembre 1998. In particolare, l'appellante sostiene di aver versato anche dopo la maggiore età della figlia un contributo alimentare mensile di fr. 839,50 fino al 29 febbraio 1996, come previsto dalla convenzione, e di fr. 505,55 fino al 31 agosto 1998. Egli ribadisce che il suo fabbisogno deve comprendere un costo per l'alloggio e le spese di riscaldamento di fr. 951.–, il contributo di sostegno di fr. 300.– mensili versato alla propria madre e fr. 225,75 per i costi di telefono ed assicurazioni.
a) Il diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in materia di contributi tra coniugi (Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 135, n. 57 ad art. 137 CC). Al riguardo la procedura ticinese prevede la massima dispositiva e il principio attitatorio. L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419c e n. 1 ad art. 419b). L'appellante è dunque tenuto a dimostrare la propria situazione finanziaria, in particolare l'asserita impossibilità di fornire un contributo alimentare superiore a quello fissato nella sentenza di separazione del 3 marzo 1989, nonostante il rilevante aumento di stipendio accertato.
b) L'attrice ha contestato partitamente le poste del fabbisogno esposte dal marito solo con il memoriale conclusivo del 6 settembre 1996, senza prendere posizione nella replica. La contestazione sarebbe dunque tardiva, limitatamente al contributo alimentare per la moglie. Come che sia, la circostanza non giova all'appellante. La metodica per il calcolo del contributo alimentare, di diritto federale, va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297) e il giudice può quindi stralciare le poste che non rientrano nella nozione di fabbisogno. Inoltre, una parte non può limitarsi ad allegare un fatto, ma lo deve anche provare (art. 183 CPC). Si tratta quindi di accertare, in concreto, se il convenuto abbia provato le poste del proprio fabbisogno, a prescindere dalle contestazioni tardive dell'attrice.
c) Il convenuto aveva addotto un onere di alloggio e di riscaldamento di fr. 951.– mensili, che il Pretore ha ridotto a fr. 400.– per tenere conto della convivenza con una terza persona. L'appellante sostiene che la riduzione non si giustifica perché la casa è vetusta e richiede regolari manutenzioni, e inoltre perché egli provvede ai ¾ dei costi e la sua compagna a ¼, tenendo conto dei rispettivi redditi. La critica non è del tutto sprovvista di fondamento. In linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (Rep. 1994 pag. 298; I CCA sentenza del 30 luglio 1997 in re B. contro B.). Secondo la giurisprudenza più recente di questa Camera, in caso di convivenza di un coniuge con una terza persona non si dividono le spese di alloggio e di riscaldamento a metà tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (da ultimo I CCA, sentenza del 16 dicembre 1999 nella causa L. c. L.; cfr. per la convivenza con un figlio maggiorenne FamPra.ch 1/2000 pag. 135). L'appellante ha fatto valere spese di alloggio senza dimostrarne l'entità e ogni ricerca al riguardo nel copioso fascicolo processuale è vana. Il Pretore ha invero valutato in fr. 400.– mensili questa posta, dipartendosi da un onere ipotecario annuo di fr. 5'670.–, menzionato nella dichiarazione dei redditi agli atti per il 1994. L'onere di alloggio di un proprietario non si identifica tuttavia con i soli interessi ipotecari, dovendosi tenere conto anche delle spese di manutenzione e di riscaldamento. In mancanza di riscontri oggettivi sulle spese di alloggio del marito, non rimane che stimarle con prudente apprezzamento, inserendo nel suo fabbisogno l'importo di fr. 614.– ammesso per la moglie. La censura può dunque essere accolta solo in tale misura.
d) Il convenuto non ha provato entità e fondamento dell'asserito contributo di assistenza di fr. 300.– mensili versato alla propria madre. La circostanza che l'Ufficio di tassazione abbia accettato tale deduzione dal reddito dell'interessato, senza per altro richiedere la prova dell'avvenuto versamento (cfr. inc. richiamato IV) non è sufficiente. Del resto, l'obbligo di assistenza verso parenti ai sensi dell'art. 328 CC, anche se si potesse ammettere che ne siano dati i presupposti nel caso concreto, non sarebbe prioritario rispetto all'obbligo di mantenimento verso il coniuge e i figli minorenni (FamPra.ch 1/2000 pag. 113; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 8.43, pag. 453). L'appellante deve dunque far fronte ai propri obblighi nei confronti della madre solo dopo aver soddisfatto i bisogni di moglie e figlia minorenne, con la parte di eccedenza che rimarrà eventualmente a sua disposizione.
e) I costi di elettricità, di telefono ed altri simili non sono da inserire nel fabbisogno dei coniugi, essendo già compresi nel minimo di base del diritto esecutivo (DTF 126 III 353 consid. 1a/bbb; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). Possono invece essere inseriti nel fabbisogno del debitore alimentare i premi delle assicurazioni obbligatorie e delle assicurazioni private o sociali facoltative necessarie all'economia domestica o all'attività professionale di uno dei coniugi (DTF 114 II 393). L'appellante chiede che siano inseriti nel suo fabbisogno i premi mensili per l'assicurazione giuridica (CAP, fr. 13.30, doc. 12) e per l'assicurazione infortuni (fr. 12.45, doc. 10). I costi sono comprovati e riguardano assicurazioni domestiche correnti per il tenore di vita delle parti. Non vi è quindi motivo per rifiutare di tenerne conto (I CCA, sentenza del 12 aprile 2000 nella causa P. c. P.).
f) L'appellante rimprovera al Pretore di non aver considerato nel suo fabbisogno i contributi alimentari versati alla figlia __________ dopo la maggiore età e fino al termine della sua formazione, il 31 agosto 1998. La circostanza, del tutto nuova, avrebbe potuto invero essere fatta valere in appello dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, in deroga a quanto previsto dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sulla base dell'art. 138 CC. L'appellante non ha tuttavia presentato nuove conclusioni nel termine impartito il 17 maggio 2000 dalla Presidente della Camera, né tantomeno ha provato quanto asserito. Del resto, l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge è prioritario rispetto a quello eventuale nei confronti di un figlio maggiorenne (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 448 n. 8.31; SJZ 94 [1998] pag. 392; I CCA, sentenza del 15 marzo 1999 nella causa P. c. P.). Anche se la censura fosse stata ricevibile, l'appello sarebbe stato nondimeno respinto su questo punto.
8. A detta dell'appellante dal fabbisogno della moglie deve essere stralciato il supplemento di fr. 500.– inserito dal Pretore per la figlia __________. L'attrice, nelle osservazioni del 23 marzo 1999 e nel proprio appello del 22 febbraio 1999, ha tolto tale importo dal proprio fabbisogno personale, computandolo poi per stabilire l'eccedenza da suddividere tra i coniugi. Il fabbisogno della figlia minorenne, infatti, non rientra in quello del genitore affidatario, ma costituisce una posta separata nel calcolo dei contributi alimentari (I CCA sentenza del 27 settembre 2000 in re R. contro R.; cfr. Rep. 1998 pag. 175). Non vi è quindi motivo di aggiungere supplementi al fabbisogno della moglie. Per lo stesso motivo, nondimeno, deve essere rettificato il fabbisogno del marito, nel quale il Pretore ha inserito fr. 875,80 per il contributo dovuto alla figlia (sentenza impugnata, pag. 6).
9. Oggetto di critica da parte dell'appellante è anche la data della modifica della sentenza, che il Pretore ha fissato al 1° marzo 1995, mese successivo alla data d'introduzione della causa. Il convenuto adduce per contro che la modifica deve avvenire dalla data della sentenza, citando Bühler/Spühler (Berner Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 149-157, n. 55 e n. 91 ad art. 153 CC). La citazione si riferisce alla possibilità di adottare misure provvisionali in pendenza di causa e non si attaglia quindi alla sentenza impugnata, emessa a conclusione della procedura di merito.
a) La modifica di una sentenza di separazione segue le medesime regole vigenti per la modifica di una sentenza di divorzio (Bühler/Spühler, op. cit., Vorbemerkungen zu Art. 149-157, n. 55). Essa esplica pertanto i suoi effetti, di principio, dal momento della presentazione della domanda (DTF 117 II 368). È tuttavia possibile fissare, in casi particolari, un altro momento per la modifica, segnatamente nei casi in cui la restituzione dei contributi dovuti per la durata del procedimento non apparirebbe equa (Descheneaux/Tercier/ Werro, op. cit., n. 746, pag. 149). Non sarebbe equo posticipare gli effetti della sentenza nei casi in cui la circostanza su cui si fonda l'azione di modifica è data sin dall'introduzione della causa, poiché già da quel momento il debitore del contributo alimentare deve prendere in conto il rischio di un aumento del contributo alimentare (Bühler/Spühler, op. cit., n. 79 ad art. 153).
b) Nel caso concreto, il rilevante miglioramento del reddito del marito si era verificato già al momento in cui è stata presentata la petizione. Non vi sono quindi nella fattispecie motivi di equità che consentano di posticipare l'aumento del contributo alimentare. L'appellante rimprovera al Pretore di non aver statuito sulla domanda cautelare presentata dall'attrice, inducendolo a ritenere in buona fede che un'eventuale modifica del contributo alimentare non sarebbe stata retroattiva. La critica non regge. A prescindere dalla circostanza che il convenuto si era opposto alla domanda cautelare, egli doveva contare fin dall'avvio della causa sul rischio di un aumento dei contributi alimentari a suo carico. Non risulta d'altra parte, contrariamente a quanto addotto nell'appello, che l'interessato abbia consumato i propri guadagni confidando nella reiezione della causa. L'appellante ha dichiarato nella tassazione 1997/1998 una sostanza imponibile di fr. 110'054.–, di cui un credito per un mutuo di fr. 70'000.– concesso senza interessi alla propria convivente (cfr. incarto fiscale richiamato, IV). In simili circostanze, rimproverare al Pretore di non aver aumentato in via cautelare i contributi alimentari rasenta la temerarietà.
10. Infine, il marito contesta di dover versare all'attrice una provvigione ad litem di fr. 4'000.–, come esposto dal Pretore nel considerando 8 della sua sentenza. Egli osserva che la sentenza non contiene dispositivi al riguardo e che a ogni modo la moglie sarebbe risultata soccombente in modo rilevante nella procedura di prima istanza, ciò che escluderebbe un'indennità in suo favore. Inoltre l'attrice potrebbe far capo ai contributi alimentari arretrati concessi dal Pretore per il pagamento dei suoi costi legali. Il convenuto contesta inoltre che il primo giudice potesse attribuire all'attrice un'indennità per ripetibili di fr. 4'000.–, quando l'interessata aveva chiesto un importo di fr. 3'000.–. Come che sia, la sentenza impugnata non contiene alcun dispositivo sulle ripetibili e al riguardo l'appello è irricevibile, non potendosi contestare le motivazioni di una sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 307 CPC).
____________________
11. L'attrice chiede in primo luogo l'aumento del contributo alimentare per la figlia __________ a fr. 1'235.– mensili dal __________ 1995 al 29 febbraio 1996.
a) Il Pretore non ha esaminato la domanda, ritenendo che la madre aveva fatto atto di desistenza per quel che concerne i contributi alimentari dovuti alla figlia. Se non che, il primo giudice si è dipartito dalla convinzione che l'attrice avesse rinunciato a postulare contributi alimentari per la figlia. Ora, l'appellante aveva comunicato l'11 agosto 1997 di ritirare le domande relative ai contributi alimentari dovuti oltre la maggiore età della figlia (act. XIIa). Se ne desume, logicamente, che essa manteneva le richieste intese alla modifica del contributo alimentare fino al compimento della maggiore età di __________. Si tratta quindi di esaminare nel caso concreto fino a quando il padre doveva versare contributi alimentari per la figlia minorenne, nata il __________ 1976. Il contributo alimentare fissato per un figlio minorenne prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 14 CC è dovuto fino ai 20 anni d'età (art. 13 c tit. fin. CC; I CCA, sentenza del 18 aprile 1998 in re L. contro L.). Nella fattispecie il contributo alimentare per __________ prendeva fine il 29 febbraio 1996. Fino a questa data la madre, titolare dell'autorità parentale sulla figlia, era pertanto legittimata a chiedere una modifica del contributo alimentare (Hegnauer, Le droit suisse de la filiation, 4a ed., Berna 1998, n. 21.29, pag. 146).
b) Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298, consid. 5), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 cd 1 c). Le citate raccomandazioni prevedevano nel periodo qui in esame un fabbisogno in denaro di fr. 1'300.– per un figlio unico dell'età fra i 17 ed i 20 anni (il fratello __________ nel 1995 era già maggiorenne). La giovane conseguiva nel 1994/1995 un reddito di fr. 516,70 mensili nell'attività di apprendista impiegata (doc. G). Tale importo non può essere portato integralmente in deduzione dal contributo alimentare, perché di regola l'equo contributo per il mantenimento previsto dall'art. 323 cpv. 2 CC ammonta al massimo a un terzo (Rep. 1994 pag. 418; I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Nella fattispecie, quindi, anche considerando un contributo di fr. 170.– a carico della giovane, il suo fabbisogno in denaro rimane scoperto nella misura di fr. 1'130.–, che deve essere posto a carico del padre fino al 29 febbraio 1996, la madre prestando già il suo contributo in natura, con le cure e l'educazione.
12. L'attrice chiede poi che il fabbisogno del marito sia ridotto a fr. 2'685,10. Essa ritiene che il minimo di base del diritto esecutivo deve essere riconosciuto solo nella misura di fr. 925.– e l'onere di locazione a fr. 217.–, visto che il marito convive con una terza persona, che il premio di cassa malati deve essere considerato nella misura di fr. 274.20 e che gli oneri fiscali cantonali e comunali devono essere ridotti a fr. 488,25 ciascuno e quello federale a fr. 129,10.
a) L'apprezzamento del primo giudice sul minimo esistenziale del marito regge alla critica. La giurisprudenza recente di questa Camera inserisce nel fabbisogno di ogni coniuge il minimo esistenziale per una persona sola, indipendentemente da una convivenza con terze persone, analogamente a quanto avviene per i costi dell'alloggio (I CCA, sentenza del 27 settembre 2000 in re R. contro R. consid. 5). In concreto, vivesse per conto proprio, l'appellante avrebbe diritto a vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo un importo mensile di fr. 1'025.–. Non vi sono pertanto ragioni per scostarsi da tale cifra e la censura deve essere respinta.
b) La censura sui costi di locazione si avvera del pari infondata. Come si è visto (consid. 7c), l'onere di alloggio del convenuto può essere stimato in fr. 614.– mensili. L'appello, inteso a ridurre ancora l'importo ammesso dal Pretore per tale voce, si rivela quindi infondato.
c) Per quel che riguarda la cassa malati, agli atti non vi è alcun documento che attesti il premio mensile a carico del marito, ammesso dal Pretore in fr. 278,90. Dall'incarto fiscale richiamato risulta che il convenuto ha beneficiato nel 1995/96 di una deduzione per oneri assicurativi di fr. 3'290.– annui, pari a fr. 274.20 mensili (doc. IV, tassazione 1997/98). A giusta ragione l'appellante chiede quindi di tenere in considerazione la cifra risultante dall'istruttoria, anche se l'infima differenza non porterà a modifiche sostanziali del suo contributo alimentare, come si vedrà in appresso.
d) L'onere di pagare le imposte sui redditi conseguiti è un fatto notorio. Il fabbisogno di un coniuge deve comprendere, per diritto federale, anche l'onere tributario corrente (DTF 114 II 393). Sostenere che gli oneri fiscali di un coniuge non devono essere considerati nel suo fabbisogno rasenta la temerarietà, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 49 cd. 1c; STF del 7 aprile 1999 in re B. contro B; DTF 118 II 97 cd. 4b/aa). Ove non disponga di dati affidabili, il giudice stima il carico fiscale con prudente criterio (Rep. 1994 pag. 298). Non si può dunque fare astrazione del carico fiscale dei coniugi per il calcolo dei rispettivi fabbisogni, contrariamente a quanto afferma la moglie. Il Pretore ha inserito nei fabbisogni dei coniugi le imposte comunali, cantonali e federali sulla base della tassazione 1993/94, emessa il 22 agosto 1994 (doc. 16). A mente dell'appellante, questo periodo non rappresenterebbe in modo equo il futuro sviluppo fiscale del marito, e chiede dunque che sia presa in considerazione l'imposta 1995/96, la quale racchiude effettivamente il periodo della vertenza. La censura è pertinente. La tassazione presa in considerazione dal Pretore concerne i redditi conseguiti nel 1991/1992 ed è superata da quella del periodo 1995/1996, emessa il 30 novembre 1998 (incarti fiscali richiamati, IV), che si riferisce al periodo di tempo più vicino a quello qui in esame. Gli oneri fiscali del marito, di conseguenza, possono essere fissati in fr. 488,25 per l'imposta cantonale, fr. 488,25 per quella comunale e fr. 129.10 per quella federale, per un totale mensile di fr. 1'105,60.
13. L'appellante chiede poi di stabilire il proprio fabbisogno mensile in fr. 2'133.60, aumentando il premio di cassa malati a fr. 228.– e l'onere fiscale a fr. 102,05 ed inserendo fr. 65.– per le spese mediche non coperte dall'assicurazione.
a) L'importo del premio di cassa malati della moglie, di fr. 228.– mensili, è stato allegato nella petizione (pag. 9) ed è stato provato (doc. D). Non risulta nemmeno che il marito abbia, per avventura, contestato tale posta. La censura dell'appellante si rivela pertanto fondata, senza che sia necessario richiamare agli atti in questa sede la tassazione 1997/98, come chiesto con l'appello. Nella sua petizione la moglie aveva anche addotto un onere mensile di fr. 65.– per le spese mediche non coperte dalla cassa malati, esibendo diverse fatture. I documenti agli atti (doc. J-S e T) attestano costi complessivi di fr. 401.15 nel 1994, relativi alla franchigia del 10% a carico dell'assicurato e fr. 300.– per spese dentarie. L'attrice è affetta dal 1989 da una malattia degenerativa della colonna lombare, che richiede regolari trattamenti terapeutici (certificato medico del 9 maggio 1995, doc. FF). In siffatte circostanze, essa ha dimostrato di avere oneri medici non coperti dall'assicurazione e di necessitare costanti trattamenti terapeutici. L'importo di fr. 65.– si riferisce quindi a un bisogno corrente e deve quindi essere inserito nel fabbisogno dell'interessata.
b) Per quel che riguarda gli oneri fiscali, anche per la moglie deve essere presa in considerazione la tassazione 1995/1996, che meglio si attaglia alle circostanze delle parti nel periodo qui in esame. L'onere fiscale complessivo dell'attrice, che il Pretore ha stabilito in fr. 140,55, deve di conseguenza essere ridotto a fr. 102,05 (fr. 51,75 per l'imposta cantonale, fr. 43.05 per quella comunale, doc. CC, e fr. 7,25 per quella federale; incarto fiscale richiamato IV), come da essa esplicitamente richiesto.
14. L'appellante si duole del fatto che il Pretore le ha riconosciuto nel considerando 8 il diritto a una provvigione ad litem di fr. 4'000.–, omettendo però di inserire il relativo dispositivo, e chiede che le sia attribuita un'indennità per ripetibili di fr. 4'000.–. L'attrice aveva postulato con la petizione 8 febbraio 1995 e con le conclusioni del 6 dicembre 1996, una provvigione per le spese di causa di fr. 3'000.–, di modo che la domanda di appello è d'acchito irricevibile nella misura in cui esige un importo superiore. In concreto il Pretore non ha mai statuito sull'istanza cautelare presentata dall'attrice l'8 febbraio 1995, né risulta che quest'ultima abbia sollecitato il giudizio provvisionale. Ora, la provvigione ad litem è destinata, per sua natura, a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (Bühler/Spühler, Ergänzungsband, n. 287 ad art. 145 CC). Non vi è quindi spazio per una provvigione ad litem una volta terminata la causa di merito e l'appello è sprovvisto di consistenza su questo punto.
15. In conclusione, ricapitolando i risultati di entrambi gli appelli, il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari, tenuto conto delle correzioni apportate ai rispettivi fabbisogni e del fatto che le parti non hanno contestato i rispettivi redditi accertati dal Pretore, si presenta come segue dal profilo del calcolo del contributo alimentare:
Periodo dal __________ 1995 al 29 febbraio 1996
Reddito del marito fr. 7'476.90
Reddito della moglie fr. 1'170.60
Reddito coniugale netto: fr. 8'647.50 mensili
Fabbisogno minimo del marito:
Minimo di base fr. 1'025.—
alloggio fr. 614.—
cassa malati fr. 274.20
imposte fr. 1'105.60
assicurazioni ) fr. 122.05
targhe fr. 41.25
fr. 3'182.10 mensili
Fabbisogno minimo della moglie:
Minimo base fr. 1'025.—
locazione fr. 614.—
cassa malati fr. 228.—
spese mediche fr. 65.—
imposte fr. 102.05
assicurazioni fr. 76.70
targhe fr. 22.85
fr. 2'133.60 mensili
Fabbisogno in denaro di __________ fr. 1'130.– mensili
Eccedenza fr. 2'201.80 mensili
Metà eccedenza fr. 1'100.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3'182.10 (fabbisogno minimo)
+ fr. 1'100.– (metà eccedenza) = fr. 4'282,10
e deve versare a __________ un contributo di fr. 1'130.–
Contributo per la moglie:
fr. 2'133.60 (fabbisogno minimo)
+ 1'100.– (metà eccedenza)
./. fr. 1'170.60 (reddito proprio) = fr. 2'060.– (arrotondati)
Periodo dal 1° marzo 1996
Reddito del marito fr. 7'476.90
Reddito della moglie fr. 1'170.60
Reddito coniugale netto: fr. 8'647.50
Fabbisogno mensile del marito
Minimo di base fr. 1'025.—
alloggio fr. 614.—
cassa malati fr. 274.20
imposte fr. 1'105.60
assicurazioni fr. 122.05
targhe fr. 41.25
fr. 3'182.10
Fabbisogno mensile della moglie:
Minimo di base fr. 1'025.—
locazione fr. 614.—
cassa malati fr. 228.—
spese mediche fr. 65.—
imposte fr. 102.05
assicurazioni fr. 76.70
targhe fr. 22.85
fr. 2'133.60
Eccedenza fr. 3'331.80 mensili
Metà eccedenza fr. 1'665.90 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3'182,10 (fabbisogno minimo)
+ fr. 1'665.90 (metà eccedenza = fr. 4'848.–
e deve versare alla moglie un contributo di:
fr. 2'133.60 (fabbisogno minimo)
+ 1'665.90 (metà eccedenza)
./. 1'170.60 (reddito proprio) = fr. 2'630.– (arrotondati)
Entrambi gli appelli possono quindi essere accolti solo parzialmente. Il marito ottiene la riduzione a fr. 2'630.– mensili del contributo alimentare dovuto dal __________ 1996 alla moglie, mentre quest'ultima ottiene un aumento del contributo alimentare dal __________ 1995 al 29 febbraio 1996 in fr. 1'130.– per __________ e in fr. 2'060.– per sé.
III. Sulle spese e le ripetibili
16. Spese e ripetibili di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (148 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene solo una modesta riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie dal 1° marzo 1996, mentre soccombe sull'aumento delle prestazioni per la figlia e la moglie nel periodo dal __________ 1995 al 29 febbraio 1996. Appare perciò equo che sopporti tre quarti degli oneri processuali del proprio appello, e che versi alla moglie un'indennità per ripetibili ridotte di appello. L'attrice, dal canto suo, vince sul principio della modifica del contributo alimentare per la figlia minorenne e ottiene un modesto aumento del contributo alimentare per sé nel periodo compreso tra il __________ 1995 e il 29 febbraio 1996, ma soccombe sull'aumento del contributo alimentare per sé dopo il __________ 1996 e sulla provvigione ad litem. Gli oneri del suo appello possono quindi essere posti a carico del marito per ¾ e a carico della moglie per ¼, con l'obbligo per il convenuto di rifondere all'attrice un'equa indennità per ripetibili ridotte di appello. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto, tenuto conto che era in discussione il principio stesso della modifica, osteggiato dal convenuto.
Con il proprio appello __________ __________ chiede che il marito le versi una provvigione ad litem di fr. 1'500.– per le spese di seconda istanza, e in via subordinata postula l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Come si è visto (consid. 14) la provvigione ad litem non si giustifica per prestazioni già fornite, come è appunto il caso in concreto. Inoltre l'adeguamento del contributo alimentare a fr. 2'630.– consente all'attrice di avere una disponibilità mensile di circa fr. 1'660.– (stipendio fr. 1'170,60 + contributo alimentare fr. 2'630.– ./. fabbisogno minimo fr. 2'133,60), con la quale potrà far fronte alle spese legali. Essa potrà poi ottenere il versamento dei contributi alimentari arretrati dal 1° marzo 1995 e si vede riconoscere in questa sede congrue indennità per ripetibili. In conclusione, quindi, l'attrice non può rivendicare una provvigione ad litem, né tantomeno l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello di __________ __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 Di conseguenza la clausola n. 4 della convenzione 23/29 settembre 1988 fra __________ e __________ __________ è così modificata:
__________ __________ verserà a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 2'630.– dal __________ 1996.
II. Gli oneri processuali dell'appello di __________ __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per ¾ a carico di __________ __________ e per ¼ a carico di __________ __________. __________ __________ verserà inoltre a __________ __________ fr. 2'000.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 Di conseguenza la clausola n. 4 della convenzione 23/29 settembre 1988 fra __________ e __________ __________ è così modificata:
__________ __________ verserà a __________ __________ per sé e per la figlia __________
c) dal __________ 1995 al 29 febbraio 1996 fr. 3'190.–, suddivisi in fr. 1'130.– per __________ e in fr. 2'060.– per la moglie.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri processuali dell'appello di __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per ¾ a carico di __________ __________ e per ¼ a carico di __________ __________. __________ __________ verserà inoltre a __________ __________ fr. 2'000.– per ripetibili ridotte di appello
V. La domanda di provvigione ad litem presentata da __________ __________ è respinta.
VI. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
VII. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario