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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.05.2000 11.1999.30

23 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,379 mots·~22 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.1999.00030

Lugano 6 dicembre 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__.__ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 febbraio 1996 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 febbraio 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ nelle osservazioni all'appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1970) e __________ __________ (1969), cittadini iugoslavi di etnia albanese, si sono sposati a __________ il __________ 1993. Dall'unione è nato __________, il __________ 1994. Il 1° settembre 1994 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina per il tentativo di conciliazione, avvenuto il 7 settembre 1994 con esito positivo. Un secondo tentativo di conciliazione da lei chiesto il 18 maggio 1995 al Pretore del Distretto di Bellinzona è invece decaduto infruttuoso il 22 giugno 1995. __________ __________ ha promosso così azione di divorzio il 20 febbraio 1996, chiedendo l'affidamento del figlio (riservato al padre un diritto di visita da esercitare in sua presenza e al suo domicilio), il versamento di un contributo alimentare di fr. 650.– mensili indicizzati per __________ (con aumento scalare in funzione dell'età) e l'attribuzione di tutti i mobili e le suppellettili dell'abitazione coniugale di Bellinzona.

                                  B.   I coniugi si sono separati nel luglio 1996. Fino al 15 maggio 1998 il marito ha lavorato come __________ in una __________ a __________, proprietà della fondazione "__________ __________ " di __________. __________ __________, titolare di un permesso C, lavora tuttora quale aiuto di cucina per le __________ __________ __________ a __________. Il 13 maggio 1998 __________ __________ ha presentato domanda di asilo e in attesa della decisione è stato collocato nel Canton  Zurigo. Il 19 ottobre 1998 l'Ufficio federale per i rifugiati ha respinto la domanda, fissando la data del rimpatrio al 30 aprile 1999. __________ __________ è poi stato ammesso provvisoriamente in Svizzera in seguito allo scoppio della guerra nel Kosovo.

                                  C.   Nella sua risposta del 18 febbraio 1997 __________ __________ non si è opposto allo scioglimento del matrimonio, né all'affidamento di __________ alla madre, né al contributo alimentare per il figlio, ma in via riconvenzionale ha chiesto un ampio diritto di visita, ha contestato la proprietà della moglie sul mobilio domestico (ad eccezione della camera matrimoniale), di cui ha rivendicato “l'attribuzione in proprietà” e ha postulato la suddivisione a metà dei debiti coniugali sorti prima del 22 giugno 1995 (salvo un debito di fr. 2000.– per lavori di ripristino eseguiti nell'appartamento coniugale, a carico della moglie).

                                  D.   Con risposta riconvenzionale del 7 aprile 1997 __________ __________ ha portato la richiesta di contributo alimentare per __________ a fr. 750.– mensili (con aumento scalare in funzione dell'età e indicizzato), ha precisato le condizioni per l'esercizio del diritto di visita e per il rimanente si è opposta alla riconvenzione. Nel successivo scambio di allegati i coniugi hanno mantenuto le loro posizioni, salvo che il marito ha specificato i debiti coniugali e il loro ammontare, mentre la moglie ha elencato i mobili e le suppellettili rivendicati. Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni scritte del 25 novembre 1998 __________ __________ ha ricondotto il contributo alimentare mensile per il figlio a fr. 650.– indicizzati (con aumento scalare in funzione dell'età), ha postulato la soppressione del diritto di visita del padre e ha confermato le altre sue domande. Nel proprio memoriale scritto del 26 novembre 1998 __________ __________ ha riaffermato le sue posizioni, ma ha ridotto la domanda riconvenzionale, chiedendo la divisione a metà tra i coniugi del mobilio domestico, salvo la camera matrimoniale, proprietà della moglie. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  E.   Con sentenza del 4 febbraio 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, cui ha vietato di portare il figlio fuori dalla Svizzera senza il consenso della madre, senza fissare contributi in favore del figlio. Per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha dichiarato la mobilia e le suppellettili domestiche acquisti in comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno (salvo la camera da letto, riconosciuta in proprietà alla moglie). Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la tassa di giustizia e le spese sono state assunte dallo Stato, compensate le ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorta con un appello del 19 febbraio 1999 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – sia soppresso il diritto di visita del convenuto, sia stabilito un contributo alimentare per il figlio di fr. 650.– mensili fino al sesto anno di età, di fr. 750.– mensili fino all'undicesimo e di fr. 850.– mensili fino alla maggiore età, e che le sia attribuita la proprietà di tutti i mobili e delle suppellettili coniugali. Nelle proprie osservazioni del 9 marzo 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La Camera ha acquisito d'ufficio nuovi documenti agli atti, sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha fissato il diritto di visita del padre in un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, in 3 giorni alternativamente a Natale e Pasqua e in 2 settimane durante le vacanze estive. Egli ha rilevato che le relazioni fra padre e figlio sono buone e che l'istruttoria non aveva dimostrato un pericolo di rapimento del bambino, paventato dalla madre. Non vi era quindi motivo per limitare le relazioni personali tra genitore e figlio. Il Pretore ha tuttavia ritenuto opportuno vietare al convenuto di condurre il figlio all'estero, riservandogli in ogni modo il diritto di telefonare e di scrivere liberamente al bambino.

                                   2.   L'appellante ritiene che, data la natura violenta del convenuto, il rischio di rapimento del figlio sia concreto, con grave rischio per il bambino che, affetto da malformazione cardiaca, si troverebbe in serio pericolo se fosse portato in un Paese – come il Kosovo – sprovvisto di installazioni sanitarie all'avanguardia. Essa ribadisce che le relazioni conflittuali tra lei medesima e il convenuto si ripercuotono negativamente sul figlio e ritiene che l'unico modo di preservarne l'interesse consista nella soppressione di ogni tipo di relazione personale con il padre. Tanto più che – essa afferma – dopo il suo trasferimento a Zurigo il convenuto si è disinteressato del figlio.

                                   3.   Il genitore non affidatario ha diritto di conservare con il figlio minorenne le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 155 cpv. 1 e 273 CC). Tali relazioni vanno disciplinate secondo il bene del figlio (inteso in senso fisico, psichico, morale e spirituale), tenuto conto della sua età, del suo sviluppo fisico e psichico, delle sue esigenze (impegni scolastici), del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti tra costoro ecc. (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; Hegnauer in: Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273 CC; DFT 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento il giudice non è vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

                                   4.   Il divieto o la revoca di relazioni personali tra genitore e figlio (art. 274 cpv. 2 CC) costituisce un provvedimento ultimo, prospettabile solo qualora gli effetti negativi di un diritto di visita non possano essere rimediati altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b). Le relazioni personali devono costituire, in tal caso, un serio pericolo per il bene del figlio (genitore che – per esempio – trascura gravemente il figlio, evita di instaurare con lui un vero legame, esercita il diritto di visita in modo irregolare senza alcuna giustificazione, lede l'integrità fisica, psichica o sessuale del minorenne, minaccia di portare il figlio all'estero: Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1998, pag. 116 segg.; DTF 122 III 407 consid. 3b). Nell'ipotesi in cui il genitore minacci di trasferire il figlio all'estero, il divieto o la revoca delle relazioni personali si legittima ove il pericolo incombe concreto (DTF 122 III 404). Sempre che, evidentemente, tale rischio non appaia ragionevolmente evitabile con provvedimenti meno incisivi, come un'ingiunzione penale all'indirizzo del genitore, l'istituzione di un diritto di visita sorvegliato, il deposito temporaneo del passaporto da parte del genitore e così via (Schwenzer, op. cit., n. 19 ad art. 273 CC e n. 6 ad art. 274 CC).

                                   5.   L'appellante chiede – come detto – la soppressione di ogni relazione personale tra padre e figlio, ovvero non solo del diritto di visita, ma anche della facoltà di chiamare il figlio telefonicamente e dell'obbligo per la madre di informare il padre sulle questioni importanti inerenti al figlio.

                                         a)   Se è vero che per dissidi fra le parti è scoppiata a __________, il 15 settembre 1996, una rissa che ha coinvolto 7 membri delle rispettive famiglie nell'appartamento coniugale (rapporto preliminare di polizia, nel fascicolo grigio "richiami"), l'episodio è rimasto isolato e appare ricondursi alle accese tensioni nel periodo immediatamente successivo alla separazione di fatto. Altri due litigi tra coniugi hanno invero reso necessario l'intervento della polizia comunale di __________, il 12 febbraio 1996 e il 17 marzo 1996 (rapporti della Polizia comunale, loc. cit.). Ammonito dalle forze dell'ordine a rispettare gli orari del diritto di visita fissati dal Pretore, dopo di allora il marito ha però desistito dal recarsi al domicilio della moglie senza autorizzazione. Per altro l'appellante non pretende che il convenuto avrebbe commesso un qualsiasi atto di violenza a danno del bambino. Al contrario: dai rapporti firmati da __________ __________, responsabile del __________ __________ -__________ (__________) di __________ durante il periodo nel quale il convenuto ha esercitato il diritto di visita sotto sorveglianza (dal giugno 1997 al giugno 1998) si evince che i rapporti fra i due erano buoni, che il bambino era lieto di vedere il padre e rattristato al momento di lasciarlo, che gli incontri si sono sempre svolti serenamente, che la relazione del bambino con il padre era sicura e che il comportamento del genitore nei confronti del figlio era attento e premuroso (cfr. in particolare i rapporti del 27 settembre e 17 dicembre 1997, nel fascicolo grigio "diversi").

                                               Le circostanze del caso non giustificano pertanto di impedire al padre di rimanere in rapporto con il figlio (per telefono, per lettera o con altri mezzi di comunicazione) né di essere informato sugli aspetti importanti della vita di questi (stato di salute, situazione scolastica ecc.). Del resto, il nuovo art. 275a CC, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2000, prevede esplicitamente il diritto per il genitore senza autorità parentale di essere informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio (cpv. 1) e di chiedere informazioni sullo stato e lo sviluppo di costui a terzi, segnatamente a medici e docenti (cpv. 2). Per il resto è appena il caso di ricordare all'appellante che essa deve astenersi dall'ostacolare in qualsiasi modo i rapporti del figlio con il padre (art. 274 cpv. 1 CC).

                                         b)   Per quel che attiene al diritto di visita, il Pretore ne ha limitato l'esercizio al territorio svizzero, vietando al padre di portare il bambino all'estero. Tale restrizione, motivata dall'età (5 anni) e dallo stato di salute di __________ (malformazione cardiaca che esige cure specialistiche in attesa di un intervento chirurgico risolutore: verbale del 18 marzo 1998, pag. 22), tiene conto dell'interesse del bambino e appare senz'altro ragionevole. Negare ogni diritto di visita, come chiede l'appellante, sarebbe una misura manifestamente sproporzionata. Certo, il convenuto sembra avere affermato, durante alterchi con la moglie, di voler "portare via il bambino" per "tenerlo sempre con sé" (teste __________, verbale del 26 marzo 1997, pag. 4; teste __________, verbale del 24 aprile 1997, pag. 9). Ciò appare dovuto però a empiti di collera, tant'è che concretamente non sussiste alcun indizio in tal senso. Il Pretore, a sua volta, ha ritenuto che le minacce andavano valutate "nel contesto della tensione nei rapporti tra le parti" (sentenza impugnata, pag. 7).

                                               Per di più i fatti riferiti dalle testimoni __________ e __________ risalgono alla primavera 1997, ancor prima che fosse istituito il diritto di visita sorvegliato, quando i rapporti tra i coniugi erano pessimi. Se poi si esaminano i rapporti allestiti dal responsabile del __________ __________ -__________ (sopra, consid. a), che ha seguito padre e figlio sull'arco di almeno un anno, la decisione del primo giudice di concedere al padre un diritto di visita non sorvegliato con divieto di portare il bambino fuori dei confini nazionali può senz'altro essere condivisa. L'appellante del resto postula la soppressione pura e semplice dei rapporti personali tra padre e figlio sulla base di paure emotive e di convinzioni personali, ma non si confronta con la dettagliata motivazione del primo giudice, limitandosi a ribadire in modo del tutto generico che la natura violenta del convenuto e la conflittualità dei genitori sarebbero nocive per il figlio. In siffatte circostanze, negare il diritto di visita sarebbe esagerato, violerebbe il principio della proporzionalità (cfr. consid. 3) e lederebbe per finire l'interesse del bambino, che ha buoni rapporti con il padre.

                                         c)   A ragione l'appellante fa notare invece che l'esercizio del diritto di visita così com'è stabilito dal Pretore sarà inattuabile dopo la partenza del padre dalla Svizzera. Il convenuto avrebbe dovuto lasciare il territorio elvetico il 15 maggio 1998, in seguito al mancato rinnovo del suo permesso di dimora annuale (tipo B). Come si è detto, l'Ufficio federale per i rifugiati ha respinto la domanda di asilo da egli inoltrata, fissando la data del rimpatrio al 30 aprile 1999 (doc. 18). Dopo la sentenza del Pretore il Consiglio federale ha poi sospeso l'esecuzione di tutti i rimpatri a causa della guerra nel Kosovo e il convenuto è stato provvisoriamente tollerato in Svizzera (lettera 28 aprile 1999 della Polizia degli stranieri di Zurigo). È però notorio che le autorità procederanno all'esecuzione dei rimpatri verso il Kosovo al più tardi entro il giugno del 2000. Attualmente il convenuto si trova a Zurigo, non può venire nel Ticino a causa di un divieto d'entrata pronunciato dalle autorità cantonali il 16 giugno 1998 e dal 6 maggio 1998 non ha più contatti con il figlio (conclusioni del 26 novembre 1998, pag. 19), essenzialmente perché l'attrice aveva comunicato al Pretore che si sarebbe trasferita a __________ dal 1° luglio 1998 (verbale del 17 giugno 1998), ciò che tuttavia non risulta essere il caso.

                                               La situazione giuridica del convenuto non deve però ripercuotersi negativamente sul figlio e non giustifica per sé sola la soppressione del diritto di visita. L'interesse del bambino esige, infatti, che egli possa conservare adeguati contatti personali con il padre, così come ha deciso dl Pretore. In considerazione delle travagliate relazioni tra i genitori e degli ostacoli pratici derivanti dalla posizione di richiedente l'asilo del convenuto appare quindi opportuno, in concreto, designare al bambino un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, al quale va conferito l'incarico di organizzare gli aspetti pratici del diritto di visita. Il curatore avrà il compito, in particolare, di mettersi in relazione con i genitori e il figlio, stabilendo le date e le modalità per la ripresa del diritto di visita (luogo, persona che accompagna il bambino e che lo riprende al termine della visita ecc.). Se occorre, egli verificherà la possibilità di ottenere dalla Sezione per gli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona, un salvacondotto per il padre destinato all'esercizio del diritto di visita, eventualmente disporrà il necessario perché gli incontri possano avvenire oltre Gottardo, badando in primo luogo all'interesse del bambino. Qualora il diritto di visita stabilito dal primo giudice si rivelasse impossibile, egli si rivolgerà al Pretore per segnalare la necessità di modificare la regolamentazione del diritto di visita, indicando i problemi che si fossero presentati. L'appello deve pertanto essere respinto nella misura in cui chiede la soppressione pura e semplice del diritto di visita.

                                   6.   Il Pretore non ha fissato alcun contributo alimentare per il figlio, ritenendo che il convenuto non è in grado di versare alcunché, percependo come richiedente d'asilo un'indennità giornaliera di fr. 11.– (circa fr. 330.– mensili). L'appellante non contesta il guadagno del convenuto, ma esige il versamento di un contributo alimentare di fr. 650.– mensili, da indicizzare e da aumentare in funzione dell'età, sostenendo che il padre si è sempre dichiarato disposto a contribuire al mantenimento del figlio e che la massima ufficiale deve essere applicata in favore del minore, non a suo danno. Essa afferma inoltre che il convenuto potrebbe svolgere un'attività lucrativa nell'ambito dei programmi di occupazione promossi per i richiedenti d'asilo, così da per far fronte al proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.

                                   a)  Nella petizione il convenuto aveva invero offerto un contributo alimentare per il figlio, ma la sua situazione era a quel momento ben diversa dall'attuale. Nel febbraio del 1997 il convenuto era ancora titolare di un permesso di dimora annuale e lavorava come __________, guadagnando fr. 2'707.– mensili netti (doc. 16) che gli consentivano di partecipare al mantenimento del figlio. Dopo il mancato rinnovo del permesso B e la conseguente perdita del posto di lavoro (15 maggio 1998), egli si è ridotto alla figura di richiedente d'asilo e percepisce solo un'indennità mensile di fr. 330.– (doc. 17). Ora, al debitore di un contributo alimentare deve essere lasciato almeno il minimo esistenziale (DTF 123 III 9). E le prestazioni assistenziali di cui fruisce oggi il convenuto non consentono di fissare un contributo in denaro al mantenimento del figlio.

                                   b)  In teoria il convenuto, in attesa della sua espulsione, potrebbe esercitare un'attività lucrativa (lettera 28 aprile 1999 della Polizia degli stranieri di Zurigo). Questa sola circostanza non consente tuttavia di ascrivergli un reddito potenziale. Il convenuto non risulta avere infatti una formazione professionale ed è analfabeta (interrogatorio formale del 23 ottobre 1997, pag. 20; risposta, pag. 4). I programmi occupazionali per asilanti, evocati dall'appellante, sono offerti in misura molto ristretta e manca ogni indizio sulla possibilità effettiva del convenuto di parteciparvi. Del resto non si vede come uno straniero in attesa di espulsione, analfabeta e con esperienze professionali (__________) inadeguate a un mercato del lavoro urbano come quello di Zurigo possa avere concrete e ragionevoli opportunità di guadagno, anche dando prova di buona volontà e impegno (DTF 119 II 316 consid. 4a a metà). Il reddito conseguito a suo tempo come __________ (fr. 2707.85 netti al mese: doc. 3 e 5) non può per altro essere considerato – né l'appellante pretende il contrario – visto che la situazione giuridica del convenuto è nel frattempo radicalmente mutata.

                                   c)  È vero che – come sostiene l'appellante – il principio inquisitorio è destinato a tutelare in primo luogo gli interessi del figlio. Un intervento del giudice in favore del genitore si giustifica, nondimeno, ove contributi alimentari appaiano manifestamente eccessivi per rapporto alla capacità finanziaria dell'obbligato (Rep. 1994 pag. 237; Hegnauer, op. cit., n. 109 ad art. 279-280 CC; Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, n. 14.10 e 21.05). Contributi esagerati non devono servire, del resto, a riscuotere presso l'ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni assistenziali (Geiser in: AJP 4/1996 pag. 491 nota 2). A ragione quindi il primo giudice non ha più tenuto conto della petizione, avendo accertato che i contributi chiesti e offerti non corrispondevano più alla situazione finanziaria del debitore, al beneficio di un'indennità mensile di fr. 330.– come richiedente d'asilo in attesa di espulsione. L'appello deve pertanto essere respinto anche su questo punto.

                                   7.   Statuendo sulla liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha ritenuto che i mobili e le suppellettili dell'appartamento coniugale (salvo la camera da letto, bene proprio della moglie) sono da considerare acquisti. In mancanza di prove sulla proprietà dell'uno o dell'altro coniuge, egli ha riconosciuto tali beni in comproprietà in ragione di metà ciascuno fra le parti. L'appellante sostiene che tutti i mobili sono suoi beni propri, avendoli ricevuti in regalo prima del matrimonio dai propri genitori, i quali in costanza di matrimonio hanno versato le rate di pagamento.

                                         a)   Come ha rilevato il Pretore, l'istruttoria ha permesso unicamente di accertare che la moglie ha concluso la maggior parte dei contratti di compravendita a pagamento rateale (doc. E, G, H, M, N, O) nel periodo appena antecedente la celebrazione del matrimonio (__________1993) – e dunque verosimilmente in vista dello stesso – mentre gli altri contratti di compravendita a rate sono stati stipulati, sempre dalla sola moglie (nonostante il chiaro tenore dell'art. 226b CO), dopo il matrimonio (doc. F, I). Ora, contrariamente all'opinione del Pretore, in mancanza di contestazione sulla fedefacenza di tali documenti l'appellante deve ritenersi avere sufficientemente adempiuto il proprio onere probatorio (DTF 117 II 126 a metà). Ne segue che la presunzione di comproprietà dell'art. 200 cpv. 2 CC non è più applicabile e che l'appellante va dichiarata proprietaria dei beni litigiosi, indipendentemente dalla questione di sapere chi abbia pagato il prezzo di vendita (se i genitori di lei, come sostiene l'appellante, o di lui, come allega l'appellato: cfr. Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 258).

                                         b)   Per gli altri beni dell'appartamento coniugale estranei ai contratti menzionati vale invece la presunzione di comproprietà dell'art. 200 cpv. 2 CC. Beni propri sono per legge quelli appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità o altro titolo gratuito (art. 198 cifra 2 CC). Mancando la prova a tale riguardo, il bene deve essere considerato un acquisto (art. 200 cpv. 3 CC). Per dimostrare che i beni in discorso siano propri, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che il trasferimento del possesso, necessario per l'acquisizione della proprietà (Tercier, op. cit., n. 259), è antecedente all'inizio del regime matrimoniale, rispettivamente che l'acquisizione dei beni è avvenuta a titolo gratuito. Né la prima né la seconda ipotesi sono provate. Dall'istruttoria non risulta che i genitori della moglie abbiano versato le rate e anzi, il richiamo di una fattura (doc. 9) è stato inviato al padre del marito su indicazione dell'attrice stessa (deposizione della teste __________, verbale del 23 ottobre 1997, pag. 17). Di conseguenza i beni vanno considerati appartenere alla massa degli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC).

                                         c)   L'appellato avrebbe diritto, ciò premesso, a metà dell'aumento (art. 215 cpv. 1 CC), corrispondente al valore totale degli acquisti (art. 210 cpv. 1 CC), ovvero dei beni acquistati con i noti contratti. Nonostante l'inusuale ampiezza degli allegati scritti, tuttavia, il convenuto non ha formulato conclusioni cifrate relative al mobilio e alle suppellettili. Non può quindi essergli riconosciuto alcun credito di partecipazione, stante la massima dispositiva e il principio attitatorio vigenti nei rapporti patrimoniali fra i coniugi (Rep. 1991, pag. 428; Rep. 1987 pag. 195). Su tale punto il giudizio del Pretore va modificato di conseguenza.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce perdente per quanto attiene alle relazioni personali e al contributo alimentare, mentre è parzialmente vincente sulla liquidazione del regime matrimoniale. Tenuto conto della rispettiva importanza dei punti sottoposti al giudizio della Camera, appare adeguato porre a carico dell'appellante due terzi della tassa di giustizia, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte di appello.

                                         Sia l'appellato che l'appellante possono essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Le rispettive posizioni processuali non erano d'acchito sprovviste di probabilità di esito favorevole e la loro situazione di indigenza è pacifica alla luce dei documenti prodotti. Il convenuto riceve infatti un'indennità di fr. 330.– mensili, manifestamente esigua, mentre l'appellante con il reddito medio mensile netto di fr. 2300.– che percepiva nel 1998 non è in grado di coprire il proprio fabbisogno e quello del figlio. In simili circostanze l'indennità per ripetibili riconosciuta all'appellato appare già sin d'ora improbabile incasso, ciò che giustifica la sua ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         3. a)  A __________ __________ è riservato un diritto di visita al figlio __________ da esercitare un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica, 3 giorni alternativamente a Natale e Pasqua e 2 settimane durante le vacanze estive.

b)  È fatto divieto a __________ __________ di portare __________ fuori dalla Svizzera senza il consenso della madre __________ __________.

c) In favore di __________ __________ (1994) è istituita una curatela educativa giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Il curatore avrà il compito di organizzare lo svolgimento del diritto di visita nel senso dei considerandi e presenterà ogni anno un rapporto alla Delegazione tutoria e al Pretore del Distretto di __________.

6.  In liquidazione del regime dei beni i mobili e le suppellettili dell'appartamento coniugale di cui ai doc. E, F, G, H, I, L, M, N, O, tranne la camera da letto, sono riconosciuti proprietà esclusiva di __________ __________. Eventuali restanti mobili o suppellettili dell'appartamento coniugale sono dichiarati in comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno.

                                         Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e per due terzi a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 650.– per ripetibili ridotte di appello.

                                   III.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.

                                 IV.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ -__________, __________.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e alla Delegazione tutoria di __________ (per la designazione del curatore).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1999.30 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.05.2000 11.1999.30 — Swissrulings