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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2000 11.1999.18

25 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,076 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00018

Lugano, 25 gennaio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

visto l'appello del 29 gennaio 1999 presentato da

__________ __________, __________, __________ __________, __________, e __________ __________ ved. __________, __________ (__________) (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)

contro la decisione del 18 gennaio 1999 (inc. __________.__________.__________) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto la rinuncia degli appellanti alla successione di __________ __________ (1926-1998), cittadino italiano deceduto a __________ con ultimo domicilio a __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 gennaio 1999 presentato da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ ved. __________ contro la decisione emessa il 18 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1926), cittadino italiano con ultimo domicilio a __________, è deceduto senza testamento a __________ il __________ 1998. Divorziato dal 1974, egli ha lasciato quali eredi legittimi i figli __________ (1954), domiciliato a __________, e __________ (1955), domiciliato a __________, anch'essi cittadini italiani. __________ __________, a sua volta, ha due figli: __________ (1988) e __________ (1989); __________ non ha prole. Il 22 maggio 1998 __________ e __________ __________ hanno comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di rinunciare all'eredità paterna. Analoga dichiarazione hanno rilasciato, nel medesimo atto, i figli di __________ __________, __________ e __________ (rappresentati dai genitori), come pure la madre del defunto, __________ __________ ved. __________ (1902), cittadina italiana domiciliata a __________. Il Pretore ha scritto il 28 maggio 1998 ai rinuncianti che la loro dichiarazione era tardiva e che come tale non poteva essere ammessa.

                                  B.   Con atto pubblico rogato a __________ dal notaio dott. __________ __________ il 16 giugno 1998 __________ e __________ __________, unitamente a __________ __________ ved. __________, hanno dichiarato di rinunciare alla successione di __________ __________ nelle forme previste dalla legge italiana. Il 14 settembre 1998 essi si sono rivolti nuovamente al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, confermando la loro rinuncia. Il Pretore, statuendo il 18 gennaio 1999, ha respinto la notifica con l'argomento che la dichiarazione sarebbe dovuta avvenire nei tre mesi successivi alla morte di __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dei rinuncianti in solido.

                                  C.   Contro la decisione appena citata __________ e __________ __________ hanno presentato insieme con __________ __________ ved. __________ un appello del 29 gennaio 1999 in cui chiedono di riformare il giudizio del Pretore e di ordinare l'iscrizione della rinuncia all'eredità nell'apposito registro. Su domanda del giudice delegato, il 5 gen-naio 1999 __________ e __________ __________ hanno indicato il loro domicilio in Svizzera.

Considerando

in diritto:                  1.   Gli eredi legittimi possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC). Il termine è di tre mesi e decorre dal momento in cui essi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di avere conosciuto più tardi l'apertura della successione (art. 567 CC). Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno conosciuto la rinuncia dei primi (art. 569 cpv. 3 CC). La rinuncia può essere fatta a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, e deve pervenire all'autorità competente, che la iscrive in uno speciale registro (art. 570 CC). Autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 2 n. 11 LAC), che ne ordina l'iscrizione a registro con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 360 CPC, cui rinvia l'art. 3 LAC).

                                   2.   Il registro delle rinunce non ha forza di giudicato (Schwander in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 14 ad art. 570 CC con rinvio; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 570 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 16 ad art. 570 CC). L'autorità competente a ricevere la rinuncia non può quindi far dipendere l'iscrizione a registro da un esame previo circa la tempestività della rinuncia stessa, tanto meno nel quadro di una procedura meramente sommaria come quella che disciplina la camera di consiglio (DTF del 12 febbraio 1975 in re P., pubblicata in: SJ 1976 pag. 35 consid. 3 con richiami; SJ 1987 pag. 381 consid. 2, 1976 pag. 33; ZR 96/1997 pag. 81 n. 29 consid. III/1; Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 518 a metà). Tutt'al più essa può respingere l'iscrizione ove la rinuncia appaia tardiva già a un primo esame (Schwander, loc. cit.; Escher, loc. cit., con rinvio a ZR 43/1944 pag. 99 n. 47), così come respinge senz'altro una rinuncia sotto condizione o sotto riserva.

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore ha esaminato la tempestività della rinuncia con pieno potere cognitivo, alla stregua di un giudice del merito. Il che non è corretto. Come si è spiegato, l'autorità competente a norma dell'art. 570 cpv. 1 CC deve limitarsi – per principio – a registrare la rinuncia. Ciò premesso, rimane da esaminare se la reiezione della notifica si giustificasse nondimeno, nel caso specifico, perché la dichiarazione risultava tardiva già a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un giudizio in camera di consiglio.

                                         a)   In concreto gli eredi legittimi (i figli __________ e __________ __________) non contestano di avere rinunciato alla successione ben più di tre mesi dopo essere venuti a conoscenza della morte del padre, anche se si considerasse determinante – per ipotesi – la loro prima notifica del 22 maggio 1998. Ove la tempestività della rinuncia fosse una questione di mero diritto interno, pertanto, la decisione impugnata potrebbe anche essere confermata. Tranne per quanto riguarda la madre del defunto, la quale avrebbe ereditato nella sola misura in cui avessero validamente rinunciato i figli, rispettivamente i nipoti (art. 458 cpv. 1 CC, art. 568 del Codice civile italiano). E siccome – secondo il Pretore – ciò non era il caso, la notifica di lei non avrebbe dovuto essere respinta, bensì essere dichiarata senza oggetto. Il fatto è che la questione non si esaurisce in questi termini e rivela, dal profilo giuridico, aspetti più complessi.

                                         b)   La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è disciplinata, di regola, dal diritto svizzero (art. 90

                                               cpv. 1 LDIP). Nei rapporti con l'Italia prevale nondimeno, in virtù dell'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale di domicilio e consolare concluso il 22 luglio 1868 ed entrato in vigore il

                                               1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541), il principio per cui "le controversie che potessero sorgere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia". Tale disposizione, che di per sé riguarda soltanto il foro, comprende – per giurisprudenza invalsa – anche il diritto sostanziale applicabile ("unità della successione": DTF 98 II 91 consid. 2, 58 I 320 consid. 2; Schnyder in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 26 ad art. 86 LDIP; Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 119; Hotz, Die Rechtswahl im Erbrecht, Zurigo 1969, pag. 54). Lo statuto successorio che fa stato per l'eredità di __________ __________, cittadino italiano, è di conseguenza quello italiano.

                                         c)   A mente del Pretore l'art. 17 cpv. 3 del trattato italo-svizzero riguarda solo controversie tra eredi "e non quindi gli atti di giurisdizione graziosa", cui tornerebbe applicabile la regola dell'art. 90 cpv. 1 LDIP (decisione impugnata, consid. 3). L'opinione non può essere condivisa. Il criterio distintivo ai fini del diritto applicabile in materia di eredità non è quello tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione graziosa, bensì quello fra statuto successorio (sostanziale) e statuto dell'apertura della successione (formale). Il primo determina "che cosa appartiene alla successione, chi e in qual misura vi ha diritto, chi ne sopporta i debiti, quali rimedi giuridici e provvedimenti sono ammissibili e a quali condizioni possono essere presi" (art. 92 cpv. 1 LDIP). Esso è disciplinato dall'ordinamento designato dalla legge federale sul diritto internazionale privato o – dandosi il caso – dai trattati internazionali (lex causae). Il secondo comprende "la totalità dei quei provvedimenti procedurali che devono essere presi dal momento della morte del de cuius sino alla devoluzione definitiva della successione agli eredi" (FF __________ __________ __________ in alto, n. __________.__________), in particolare i provvedimenti conservativi e la liquidazione dell'eredità, compresa l'esecuzione testamentaria. Esso è regolato dal diritto del luogo di sede dell'autorità competente (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP). È vero che i "provvedimenti procedurali" appena citati sono emessi generalmente nell'ambito di una procedura non contenziosa, ma ciò non significa che ogni provvedimento emanato nel quadro di una procedura non contenziosa rientri nello statuto dell'apertura della successione.

                                         d)   Le norme che regolano le condizioni e i termini per rinunciare a un'eredità pertengono, invero, allo statuto successorio (Dutoit, Commentaire de la LDIP, Basilea 1996, n. 3 ad art. 92; Heini in: IPR Kommentar, Zurigo 1993, n. 9 ad art. 92, entrambi con rinvio a AJP 1993 pag. 1006, n. 8). Sono disciplinate quindi, nei rapporti con l'Italia, dalla legge nazionale di cittadinanza del defunto. D'altro lato "le controversie che potessero sorgere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta" – per attenersi alla terminologia del trattato bilaterale – implicano la questione di sapere se un erede è tale o ha validamente rinunciato. Non rispetterebbe il principio dell'unità della successione far soggiacere alla legge italiana i diritti degli eredi alla successione medesima, salvo scorporarne le facoltà di rinuncia. Quanto al diritto italiano, esso non prevede termini particolari per la rinuncia, limitandosi a disporne la perenzione nelle ipotesi degli art. 485 (mancato inventario dei beni da parte dell'erede che ne è in possesso) e 527 (sottrazione di beni ereditari) del Codice civile, a prima vista estranee al caso specifico. Nulla abilitava dunque il Pretore, in concreto, a dichiarare tardiva la dichiarazione dei rinuncianti già a un sommario esame.

                                   4.   Gli appellanti sostengono che, nelle condizioni descritte, "l'avvenuta rinuncia, regolarmente registrata nel registro delle eredità in Italia, deve essere riconosciuta ovunque, essendo applicabile all'intero asse successorio" (memoriale, pag. 4). Se non che, a tale riguardo essi confondono l'istituto della rinuncia con quello della delibazione (art. 96 LDIP). Nella fattispecie il Pretore non sarebbe stato abilitato a riconoscere in Svizzera la rinuncia dichiarata all'estero. L'art. 97 n. 1 CPC, applicabile anche alle procedure sommarie di camera di consiglio, gli imponeva invece di verificare d'ufficio, in ogni stadio di causa, la sua giurisdizione. Accertato che nel caso in rassegna la rinuncia all'eredità è un problema di giurisdizione estera (in virtù dell'art. 17 cpv. 3 del trattato italo-svizzero), egli avrebbe dovuto ravvisare la propria incompetenza e dichiarare la dichiarazione degli appellanti irricevibile. Un'altra questione è sapere se il pubblico istromento rogato a __________ sia un "documento straniero concernente la successione" suscettibile di essere riconosciuto in Svizzera giusta l'art. 96 cpv. 1 LDIP. A tal fine gli istanti avrebbero dovuto introdurre, però, un'istanza di delibazione a questa Camera (art. 511 segg. CPC). Il problema esula pertanto dall'odierna procedura.

                                   5.   Gli oneri del giudizio andrebbero posti, in parte, a carico degli appellanti, che ottengono la modifica del giudizio pretorile, ma non nel senso richiesto. Dato ch'essi possono essere stati indotti in buona fede a piatire, soccorrono tuttavia giuste ragioni per rinunciare al prelievo di spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si giustifica invece di attribuire loro ripetibili, anzitutto perché in appello essi non escono interamente vittoriosi e in secondo luogo perché lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può quindi essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Le spese di prima sede rimangono invariate, dato che la notifica dei rinuncianti avrebbe dovuto essere dichiarata – comunque sia – inammissibile.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.  La dichiarazione di rinuncia all'eredità è irricevibile.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 100.– è posta a carico dei dichiaranti in solido.

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese di appello né si attribuiscono ripetibili.

                                   III.   Intimazione all'avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.18 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.01.2000 11.1999.18 — Swissrulings