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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.2000 11.1999.151

29 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,565 mots·~8 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 11.1999.00151

Lugano 29 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._______ (petizione d'eredità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 13 dicembre 1996 da

__________, __________ (______) __________, __________ (__________) __________, __________ (______) __________, __________ (__________), ed __________, __________ (__________) (patrocinati dall'avv. dott. __________, __________)   

contro  

__________, __________ __________, __________ (patrocinate dall'avv. __________, __________), e __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 dicembre 1999 presentato da __________, __________, __________, __________ ed __________ contro il decreto di stralcio emesso il 16 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 13 dicembre 1996 __________, __________, __________, __________ ed __________ hanno convenuto __________, __________ e __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo l'accertamento della proprietà e la consegna di tutti i beni indicati nel brevetto n. __________ del notaio __________ e di ogni altro bene del defunto __________ che fosse emerso dall'istruttoria, l'accertamento della loro qualità di “creditori della successione __________ nata __________ e per essa della successione __________ della somma di franchi 350'000.– (trecentocinquantamila) con interessi 5% a partire dal 1° gennaio 1989, riservata migliore precisazione dell'importo e degli interessi in sede di conclusioni”, come pure l'annullamento delle disposizioni testamentarie di __________ contenute in un testamento congiunto del 2 giugno 1980. In via cautelare gli attori hanno instato perché fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________RFD di __________ e perché fosse ordinato alla ditta “__________, __________ ” di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sui francobolli e sulle monete a essa consegnati dal defunto __________ e dall'avv. __________. Il Pretore ha accolto l'istanza provvisionale senza contraddittorio il 16 dicembre 1996, rinviando il giudizio sugli oneri processuali al merito.

                                  B.   In esito a una richiesta degli attori, il 7 marzo 1997 il Pretore ha assegnato alle convenute un ultimo termine di dieci giorni per presentare la risposta. L'11 marzo 1997 __________ ed __________ hanno postulato la sospensione del processo in attesa dell'esito di una procedura per beneficio d'inventario inerente alla successione fu __________, che era stata inoltrata agli inizi del 1996 da __________ e __________ davanti al medesimo Pretore. La domanda è stata respinta dal Pretore con ordinanza del 12 marzo 1997 siccome “tardiva e comunque non pertinente allo stato attuale della procedura”. Nella loro risposta del 21 marzo 1997 __________ ed __________ si sono opposte alla petizione. __________ si è lasciata precludere dalla lite.

                                  C.   La procedura è stata sospesa il 6 giugno 1997, in seguito alla liquidazione d'ufficio della successione fu __________ da parte dell'Ufficio fallimenti del Distretto di __________. Con decreto del 29 luglio 1999 il Pretore ha revocato la restrizione della facoltà di disporre a carico della particella n. __________, assegnando agli attori un termine per comunicare se intendevano “persistere nell'azione di merito, chiederne la riattivazione oppure lo stralcio”. Il 30 luglio 1999 __________, __________, __________, __________ ed __________ hanno concluso per lo stralcio della causa, divenuta priva d'oggetto, opponendosi all'assegnazione di ripetibili alle convenute che nel frattempo avevano – per altro – rinunciato alla successione. In uno scritto del 19 agosto 1999 __________ ed __________ hanno rivendicato invece l'attribuzione di ripetibili sia per la procedura di merito sia per quella cautelare.

                                  D.   Statuendo il 16 novembre 1999, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli “per desistenza degli attori”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere a __________ e a __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2600.– complessivi per ripetibili. A __________, preclusa, non è stata assegnata alcuna indennità.

                                  E.   Contro il decreto appena citato __________, __________, __________, __________ ed __________ sono insorti con un appello del 6 dicembre 1999 nel quale chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di non assegnare ripetibili alle convenute o quanto meno, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore per “completazione dell'istruttoria e nuovo giudizio di merito”. Nelle loro osservazioni del 18 gennaio 2000 __________ ed __________ propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore. __________ non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   In materia di spese e ripetibili, un decreto di stralcio per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza (art. 352 CPC) è senz’altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Analogo principio vale per i decreti di stralcio dovuti a sopravvenuta carenza d’oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC; I CCA, sentenze del 9 luglio 1999 in re G. consid. 1, dell’8 novembre 1995 in re S.-W., e del 6 dicembre 1994 in re Di R. consid. 2).

                                   2.   In concreto il Pretore ha riconosciuto alle convenute non precluse un'indennità di fr. 2600.– per ripetibili poiché gli attori avevano “preteso la presentazione della risposta, ben sapendo che a seguito della procedura di beneficio d'inventario i convenuti avrebbero potuto rinunciare all'eredità. In questo senso hanno causato a quest'ultimi inutili costi, evitabili se solo avessero atteso l'esito della procedura di beneficio d'inventario” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 4 in basso).

                                   3.   Gli appellanti sottolineano anzitutto di non avere ritirato la causa, come a torto ha ritenuto il primo giudice, ma di averne postulato lo stralcio perché la lite era divenuta priva d'oggetto. Essi adducono inoltre di avere “semplicemente fatto uso di un diritto chiedendo l'assegnazione del termine di grazia” e rilevano che “lo stesso Pretore, richiesto dalle convenute (…) di sospendere la procedura in applicazione dell'art. 107 CPC in data 11 marzo 1997, respinse tale domanda” giacché non era dato di “sapere quale esito avrebbe avuto la procedura di beneficio d'inventario” (appello, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto).

                                   4.   In realtà né gli appellanti né il Pretore considerano che la citata procedura per il beneficio d'inventario è stata avviata prima dell'inoltro della causa odierna, come si evince dalla grida pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino il 30 aprile e il 14 maggio 1996 (doc. I), rispettivamente sul Foglio ufficiale svizzero di commercio il 2 e il 6 maggio 1996 (doc. L, pag. 1 nel mezzo). Ora, per l'art. 586 cpv. 3 CC durante la procedura d'inventario le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove; fanno eccezione i casi d'urgenza, come pure i processi necessari ad accertare i beni della successione o a consentire agli eredi di decidere se rinunciare alla successione, chiedere la liquidazione d'ufficio, accettare l'eredità col beneficio d'inventario o accettarla incondizionatamente (art. 587 cpv. 1 e 588 cpv. 1 CC; JdT 1998 III 6 consid. 3 b; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 586 CC; Wissmann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 6 ad art. 586 CC).

                                   5.   In concreto non risulta – né gli appellanti fanno valere – che la causa di merito da loro promossa rivestisse carattere d'urgenza o rientrasse nel novero delle predette azioni necessarie all'accertamento del compendio successorio o all'accettazione dell'eredità. Tanto meno se si considera che durante la procedura d'inventario ogni esecuzione per debiti del defunto è sospesa e che la prescrizione non decorre (art. 586 cpv. 1 e 2 CC). Ne discende che la lite non soltanto era da ritenere priva di oggetto, ma appariva finanche improponibile nel senso dell'art. 586 cpv. 3 CC. Gli oneri processuali di prima sede dovevano quindi essere posti a carico degli attori già in virtù della loro verosimile soccombenza nell'azione di merito (art. 72 PC per analogia; cfr. Rep. 1992 pag. 292). Su questo punto il decreto impugnato merita dunque conferma, ancorché per motivi diversi da quelli esposti dal Pretore.

                                   6.   L'appello non è destinato a miglior sorte neppure per quanto riguarda gli oneri della procedura cautelare. Dal giudizio di primo grado si evince in effetti che l'indennità di fr. 2600.– per ripetibili è stata calcolata sulla base della risposta presentata dalle convenute – non precluse – nella procedura di merito (decreto impugnato, consid. 8 pag. 5 nel mezzo). Pur avendo queste concluso per “l'attribuzione di ripetibili nel giudizio (…) provvisionale” (scritto del 19 agosto 1999), il Pretore non ha statuito al riguardo. Le censure sollevate dagli appellanti risultano già per tale ragione sprovviste di buon diritto, il che rende superfluo esaminare il buon fondamento dell'istanza di misure cautelari in sé. Se ne conclude che l'appello, infondato, dev'essere respinto per intero e il giudizio del Pretore confermato.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alle controparti che hanno presentato osservazioni un'indennità per ripetibili d'appello, commisurata alla stringatezza del loro memoriale.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ ed __________ e, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– complessivi per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. dott. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________;

                                         – __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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