Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.08.2003 11.1999.126

13 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·11,054 mots·~55 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.126

Lugano, 13 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.__ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 febbraio 1998 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti in questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato il 27 settembre 1999 da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il

                                              30 agosto 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all'appello del 20 ottobre 1999;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (23 maggio 1946) e __________ __________

                                         (15 gennaio 1951) si sono sposati a Minusio il __________ 1977. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (__________1978), __________ (__________1979) e __________ (__________1983). Il marito è autista di mezzi pubblici a __________, la moglie è impiegata all'80% presso una confetteria di __________ e svolge per il resto lavori di pulizia. Il 4 marzo 1996 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Di­stretto di Lugano, sezione 6, per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 13 maggio 1996 (inc. __________). Il

                                         5 settembre 1996 essa ha postulato l'emanazione di misure provvisio­nali e all'udienza del 24 settembre 1996, indetta per il contraddit­torio, ha ottenuto l'assegnazione dell'alloggio coniugale (il marito impegnandosi ad andarsene entro il 31 ottobre 1996), l'af­fida­mento dei figli (riservato al padre il diritto di visita), un con­tributo alimentare di fr. 800.– mensili per sé, uno di fr. 700.– men­sili per __________, uno di fr. 500.– mensili per __________ e uno di fr. 700.– mensili per __________ (inc. __________). __________ __________ __________ ha lasciato l'appartamento coniugale il 1° novembre 1996, data dalla quale le parti vivono separate.

                                  B.   Il 13 marzo 1997 __________ __________ ha chiesto un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto anch'esso infruttuoso il 30 giugno 1997 (inc. __________). In esito a un'altra sua istanza provvisionale, del 14 marzo 1997, con decreto cautelare del 30 ottobre 1997 il Pretore ha imposto a __________ __________ __________ un contributo mensile di fr. 540.– per la moglie stessa (fr. 605.– dal 1° settembre 1997), uno di fr. 875.– per __________a, uno di fr. 530.– per __________

                                         (fr. 400.– dal 1° settembre 1997) e uno di fr. 780.– per __________, compresi gli assegni familiari (inc. __________ 9). Un appello introdot­to dal convenuto contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 21 novembre 1997 (inc. __________) e un ricorso per riforma è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 4 marzo 1998. Con decreto cautelare del 28 aprile 1998, confer­mato il 18 giugno 1998 dopo contraddittorio, il Pretore ha poi ordinato al datore di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio mensile di lui fr. 2111.– complessivi e di versarli direttamente alla moglie (inc. __________). Statuendo su una richiesta di modifica presentata da __________ __________ __________, il Pretore ha stabilito il 20 novembre 1998 il contributo mensile per la moglie in fr. 516.– (aumentato a fr. 1173.– dal 1° luglio 1998), quello per __________ in fr. 692.– fino al 30 giugno 1998, quello per __________ in

                                         fr. 217.– fino al 30 giugno 1998 e quello per __________ in fr. 597.–, più gli assegni familiari. Il Pretore ha ordinato altresì al datore di lavoro del marito di ridurre la trattenuta di stipendio a complessivi fr. 1770.– mensili (inc. DI.1998.372).

                                  C.   Nel frattempo, il 25 febbraio 1998, __________ __________ ha promosso azione di divorzio, sollecitando l'affidamento di __________, l'as­se­gna­zione dell'appartamento coniugale (compresi i mobili e le suppel­lettili), un contributo indicizzato per sé di fr. 2000.– mensili (art. 152 vCC), uno per __________ di fr. 800.– mensili fino al 16° com­pleanno, aumentato a fr. 1000.– fino alla maggiore età o al termine della formazione (inclusi gli assegni familiari), il versamento di almeno fr. 30 000.– con interessi al 5% dal 13 marzo 1997 in liquidazione del regime dei beni e una quota imprecisata della prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. L'attrice ha postulato inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 9 apri­le 1998 __________ __________ __________ ha avversato la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto egli medesimo il divorzio, rivendicando l'affidamento di __________ “se­con­do il prudente giudizio del Pretore e secondo il desiderio del figlio stesso”, il versamento di un contributo mensile per il figlio di fr. 700.– fino al 16° compleanno, aumentato a fr. 900.– fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) e concedendo alla moglie l'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili) dietro versamento di fr. 45 000.– oltre interessi al 5% dal 13 marzo 1997 in liquidazione del regime dei beni. Egli ha rifiutato invece qualsiasi contributo all'attrice e si è opposto alla divisione del proprio avere di vecchiaia, instando in caso contrario per un analogo riparto di quello accumulato dalla moglie. Anch'egli ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito i loro punti di vista.

                                  D.   Esperita l'istruttoria, con memoriale conclusivo del 25 marzo 1999 __________ __________ __________ ha confermato le sua riconvenzione, ma ha accettato che il figlio __________ fosse affidato alla madre (riservato il suo più ampio diritto di visita), offrendo per lui un contributo alimentare di fr. 700.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 900.– mensili fino alla maggiore età. Egli ha consentito inoltre a che l'appartamento coniugale fosse attribuito alla moglie dietro versamento di fr. 25 125.– (o di almeno fr. 15 000.–) con interessi dal 13 mar­zo 1997 in liquidazione del regime dei beni, ha rivendicato una Nissan “__________ ” e una moto __________ __________in suo uso, ha dichiarato di lasciare alla moglie una vettura Subaru “__________ ” in uso alla medesima, riaffermando il suo rifiuto a qualsiasi prestazione pecuniaria o previdenziale in favore di lei e senza più insistere per ottenere averi di vecchiaia da par­te della consorte. Nel suo memoriale conclusivo del 26 marzo 1999 __________ __________ ha ribadito il suo punto di vista, rimettendosi al giudizio del Pretore per quanto attiene alla spettanza in liquidazione del regime dei beni e al riparto della prestazione d'uscita maturata dal coniuge. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  E.   Statuendo il 30 agosto 1999, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il dirit­to di visita del padre, ha fissato in favore di __________ __________ un contributo indicizzato di fr. 862.– mensili vita natural durante (art. 152 vCC), ha stabilito in favore del figlio un contributo indicizzato di fr. 800.– mensili fino ai 16 anni, aumentato a fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età (più gli assegni familiari), “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, ha ordinato il trasferimento alla moglie di metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge (fr. 75 387.–), ha condannato __________ __________ __________ a corrispondere alla moglie

                                         fr. 8571.20 in liqui­dazione del regime dei beni oltre interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza, ha accertato la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e le suppellettili acquistati in costanza di matrimonio e ha suddiviso i veicoli a motore nel senso proposto dal marito. Sull'attribuzione dell'appartamento coniugale il Pretore non si è espres­so. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2000.–, sono state poste per due terzi a carico del convenuto e per il resto a carico della moglie. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un appello del 27 settembre 1999 nel quale chiede che, con­feritogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimen­tare per la moglie sia soppresso, quello per il figlio sia ridotto a fr. 617.– mensili indicizzati fino al 16° compleanno e a fr. 817.– mensili indicizzati fino alla maggiore età (più gli assegni familiari), riservato l'art. 277 cpv. 2 CC, sia annullato il trasferimen­to alla moglie di metà del suo avere di vecchiaia, sia ricondotto il credito di lei in liquidazione del regime dei beni a fr. 1071.20 e sia fissata la spettanza di lui per l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (compresi mobili e suppellettili) in fr. 25 125.– (subordinatamente fr. 15 000.–) con interessi al 5% dal 13 marzo 1997. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore, sollecitando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  G.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 31 ottobre 2000 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per presentare eventuali nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. In un memoriale del 5 dicembre 2000 __________ __________ __________ ha riaffermato le domande d'appello sulla base di circostan­ze verificatesi in pendenza di ricorso, proponendo nuovi mezzi di prova. In uno scritto del 21 novembre 2000 __________ __________ ha ribadito il suo punto di vista. Il giudice delegato ha sentito le parti a un'udienza del 23 gennaio 2001 e con ordinanze del 29 gennaio 2001, 20 marzo 2001, 17 aprile 2001, 13 luglio 2001, 25 ottobre 2001, 9 aprile 2002 e 12 luglio 2002 ha disposto svariati accerta­menti, su cui le parti hanno avuto modo di esprimersi. Completata l'istruttoria, __________ __________ __________ ha introdotto un memoriale conclusivo del 5 dicembre 2002 in cui ha ribadito interamente le sue richieste di appello. __________ __________ ha proposto una volta ancora il rigetto dell'appello. Il dibattimento finale del 13 dicembre 2002 è andato deserto.

                                  H.   Preso atto che il 6 febbraio 2003 il figlio __________ è divenuto maggiorenne, con ordinanza del 19 febbraio 2003 il giudice delegato ha impartito al medesimo un breve termine per comunicare se ratificasse le eventuali richieste formulate dalla madre quanto al contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore età, con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come approvazione. __________ __________ è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                  1.   I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, sono retti dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). I punti della sentenza non impugnati rimangono vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). In concreto restano litigiosi i contributi di mantenimen­to per l'ex moglie e il figlio, il riparto della prestazione d'uscita riguardante la cassa pensione del marito e alcuni aspetti della liquidazione del regime dei beni. Non è appellato invece lo scioglimento del matrimonio, pronunciato in virtù dell'art. 142 cpv. 1 vCC. A tale riguardo la sentenza del Pretore ha assunto perciò carattere definitivo (Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC ; v. anche Geiser, Übersicht zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).

                                   2.   Lo scioglimento del regime matrimoniale va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In proposito l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato la liquidazione dei mobili e delle suppellettili domestiche, dichiarati semplicemente in comproprietà delle parti. Egli sostiene che gli atti consentono di risalire agevolmente al loro valore, corrispondente fino al 1° gennaio 1997 a quello assicurato di fr. 50 300.– o, almeno, a quello di fr. 30 000.– assicurato dalla moglie dopo la separazione, e insta perché tali beni siano assegnati alla moglie stessa, riconoscendogli un conguaglio di fr. 25 150.– con interessi al 5% dal

                                         13 marzo 1997. Oltre a ciò egli chiede che dal saldo finale di

                                         fr. 8571.20 riconosciuto alla moglie in liquidazione del regime sia stralciata la somma di fr. 7500.–, pari alla metà degli averi a lui intestati nel 1997 presso la Banca __________ SA di __________ e la Banca __________ di __________.

                                         a)   In realtà il primo giudice, pur discostandosi dalle richieste comuni intese all'attribuzione dei mobili e delle suppel­let­tili alla moglie, non ha trascurato il problema. In mancanza di dati affidabili sul valore dell'arredamento domestico egli si è limitato però ad accertare la comproprietà delle parti in ragio­ne di metà ciascuno, rinviando lo scioglimen­to della comproprietà ad separatum (sentenza, pag. 7). Ora, l'assegnazione di beni in ragione di quote costituisce già di per sé un modo di liquidazione del re­gime (Deschenaux/Steinauer/Bad­de­ley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 505 n. 1241). Quanto al valore dei beni, il Pretore ha ritenuto che quello assicurato non fosse significativo, poiché si riferiva al momento in cui era stato stipulata la polizza di assicurazione e non a quello in cui avveniva la liquidazione del regime (sentenza, loc. cit.). L'appellante insiste sul valore assicurato, ma nemmeno si confronta con la motivazione del Pretore, sicché la sua doglianza risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Come rileva il primo giudice, del resto, lo scioglimento del regime retroagisce sì alla litispendenza dell'azione (art. 204 cpv. 2 CC), ossia in concreto al 13 marzo 1997 (istanza per il tentativo di conciliazione: Deschenaux/Stei­nauer/Baddeley, op. cit., pag. 504 n. 1236), ma i valori vanno calcolati al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC; Deschenaux/Stei­nauer/Baddeley, op. cit., pag. 564 n. 1408). E al riguardo gli atti sono del tutto silenti.

                                         b)   A ragione l'appellante fa notare invece che il Pretore ha omesso di statuire – verosimilmente per svista – sull'attribuzione dell'appartamento coniugale, sebbene le parti concordassero sulla sua assegnazione all'attrice (conclusioni del

                                               25 marzo 1999, pag. 9 e del 26 marzo 1999, pag. 5). L'appellante ribadisce in questa sede tale richiesta, che riesce senz'altro legittima. Basti pensare che l'attribuzione dell'alloggio familiare a uno dei coniugi implica conseguenze già per quanto attiene alla responsabilità solidale nel pagamento della pigione (art. 122 cpv. 2 CC). La controparte, per altro, nulla obietta al riguardo. Si giustifica pertanto di completare la sentenza impugnata in conformità alle concordi richieste avanzate dalle parti in prima sede.

                                         c)   Quanto al preteso stralcio di fr. 7500.– dal saldo finale di

                                               fr. 8571.20 assegnato alla moglie, il Pretore ha ritenuto che l'interessato non avesse contestato di per sé l'esistenza di un attivo di fr. 15 000.– sui propri conti allo scioglimento del regime dei beni, ma si fosse limitato ad affermare che quel denaro non faceva parte degli acquisti (sentenza impugnata, pag. 8). Nel ricorso l'appellante ripete che la moglie non ha “pro­vato assolutamente l'esistenza del saldo citato (…) al momento della liquidazione del regime” e che “oltretutto il doc. 10 smen­tisce la tesi del Pretore” (appello, pag. 11 punto 5). Ancora una volta però egli non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice, stando al quale l'attivo di fr. 15 000.– allo scioglimento del regime dei beni non era contestato. Donde l'ulteriore irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Per quel che è del doc. 10, consistente in un estratto conto dal 1° gennaio al 26 giugno 1998 di un deposito del convenuto presso la Banca __________ di __________, esso non contraddice minimamente l'argomentazione del primo giudice, ove appena si consideri che nem­meno reca il saldo al 13 marzo 1997, momento decisivo per lo scio­glimen­to del regime (sopra, consid. 2a). Del conto intestato all'appellante presso la Banca di __________ __________ e __________ SA, poi, tutto si ignora. Nella misura in cui sono ricevibili, per finire, le censure mosse dall'appellante alla liquidazione del regime dei beni sono destinate all'insuccesso.

                                   3.   In merito agli averi di vecchiaia, il Pretore ha riconosciuto alla moglie un capitale di fr. 75 387.–, pari alla metà della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge durante il matrimonio. L'appellante si oppone a qualsiasi suddivisione, facendo valere – in sintesi – che non “vi è spazio per applicare l'art. 22 LFLP”, sia perché l'attrice non ha diritto ad alcun contributo di mantenimento, sia perché tale riparto è ad ogni modo iniquo (conclusioni di appello, pag. 11). Egli dimentica però che alla fattispecie si applica la legge nuova (sopra, consid. 1), sicché la disciplina in materia di “secondo pilastro” è disciplinata ormai dagli art. 122 segg. CC (si veda anche il rinvio all'art. 22 cpv. 1 LFLP nel testo in vigore dal 1° gennaio 2000). La suddivisione degli averi di vecchiaia non è più subordinata, in altri termini, all'erogazione di un contributo di mantenimento (FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Oggi, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un isti­tuto di previdenza profes­sionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giu­dice può invero rifiutare la divisio­ne, in tutto o in parte, ma so­lo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). La questione è governata dal principio inquisitorio (sentenza del Tribunale federale 5C.103/2002 del 18 luglio 2002, consid. 5; Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC).

                                         a)   In concreto l'appellante è affiliato all'Istituto di previdenza pro­fessionale dei dipendenti del Comune di __________. L'avere di vecchiaia da egli accumulato durante il matrimonio ammonta a fr. 151 936.15 (doc. 28 di appello). Anche l'attrice risultava affiliata alla cassa pensione del proprio datore di lavoro, la __________ di __________. Non è tuttavia stato pos­sibile accertare l'avere di vecchiaia da lei accumula­to in costanza di matrimonio poiché, essendo cambiata la proprie­tà del negozio in cui essa lavora, la spettanza di lei è stata trasferita il 1° gennaio 2001 alla cassa pensioni del gruppo “__________e” di __________ e, il 1° dicem­bre 2001, alla cassa pensione “__________ ” di __________, le quali non sono state in grado di fornire precisazioni (doc. Q di appello). Dal certificato di previden­za rilasciato il 23 gennaio 2001 della __________ __________ risul­ta nondimeno che il 31 dicembre 2000 essa disponeva di un avere di vecchiaia di fr. 1521.65, in parte sicuramente maturato durante il matrimonio (doc. D di appello). Di per sé, entrambi gli ex coniugi hanno diritto pertanto alla metà della prestazione d'uscita acquisita dall'altro.

                                         b)   Il convenuto pretende invero che il riparto stabilito dal Pretore ponga le parti in una situazione finanziaria “del tutto iniqua”, giacché al momento in cui sarà pensionata l'attrice con­tinuerà a percepire, oltre alla rendita AVS, alla rendita del “se­condo pilastro” e a un capitale di fr. 25 000.– che le sarà stanziato da un'assicurazione privata, anche il contributo di mantenimento. La critica non è pertinente. Non è infatti il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita che va commisurato al contributo di man­teni­men­to, bensì il contrario (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC). L'attrice dispone di averi di vecchiaia irrisori (fr. 2706.90 il 1° gennaio 2002: doc. R di appello) e a 52 anni difficilmente potrà ricostituirsi una previdenza adeguata, nonostante la prestazione elargita dalla cassa pensione del marito (fr. 75 958.–: doc. 28). Di rilievo è solo la somma di fr. 25 000.– che essa riceverà il 19 gennaio 2013, sempre che continui a versare il premio di fr. 1275.– annui relativo alla polizza mista rischio-vita (doc. W di appel­lo). Per il resto, essa non ha sostanza apprezzabile (doc. AA di appello), come non ne ha l'appellante (doc. 33 di appello), il quale però si sta almeno ricostituendo un'adeguata situazione previdenziale (doc. 29 di appello). In simili circostanze il riparto a metà del rispettivo avere di vecchiaia maturato durante il matrimonio non appare sicuramen­te iniquo, né si scorge fondato motivo per derogarvi.

                                         c)   Si ricordi infine, per quel che riguarda l'ammontare della differenza tra i vicendevoli crediti delle parti (art. 122 cpv. 2 CC), che a norma dell'art. 142 cpv. 1 CC il giudice del divorzio si limita a fissare la percentuale – di regola il 50 – della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge. Diversamente da quanto ha fatto il Pretore sulla base del vecchio diritto nel­la sentenza impugnata (dispositivo n. 6), nel giudizio odierno va stabilita solo la chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere contestazione fra un ex coniuge e un istituto di previdenza sull'entità delle vicendevoli spettanze, la lite andrà sottoposta, una volta passata in giudicato l'attuale sentenza, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel quadro del sindacato odierno ci si limiterà dunque a prevedere la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, ossia dal 13 maggio 1977 al passaggio in giudicato del divorzio, pronunciato dal Pretore il 30 agosto 1999 (e non appellato).

                                   4.   L'appellante contesta anche la rendita d'indigenza (fr. 862.– mensili indicizzati) fissata vita natural durante nella sentenza impugnata in favore della moglie giusta l'art. 152 vCC. A tal fine il Pretore si è dipartito da un reddito netto dell'interessato di fr. 4890.– mensili e da un reddito netto della moglie di fr. 2470.– mensili fino alla maggiore età di __________ (fr. 2287.– in seguito, data l'estinzione degli assegni familiari). Ciò posto, egli ha accertato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2848.– mensili, quello della moglie in fr. 3149.– mensili (compresa la maggiorazione del 20% riconosciuta dalla giurisprudenza) e il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 800.– mensili fino ai 16 anni, aumentato a fr. 1000.– mensili dai 16 ai 18 anni, più gli assegni familiari. Constatato che il fabbisogno minimo della moglie denotava uno scoperto di fr. 862.– mensili e che il fabbisogno in denaro del figlio rimaneva scoperto del tutto, egli ha ritenuto che, con il margine di fr. 2042.– mensili di cui dispone, il marito sia senz'altro in grado di colmare l'ammanco della consorte, così come di sussidiare il mantenimento del figlio con fr. 800.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 1000.– mensili in seguito. Lo stipendio del marito essendo adeguato periodicamente al rincaro, anche i contributi alimentari dovevano essere ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

                                         a)   Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito man­tenimento, inclusa un'adeguata previ­den­za per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimo­nio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprat­tutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

                                         b)   Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli ele­menti oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Ber­na 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del me­desimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento pro­fes­sionale del beneficiario, come pure le aspet­tative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzer, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Wer­ro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.).

                                         c)   In concreto le parti si sono sposate il 13 maggio 1977 e si sono separate di fatto il 1° novembre 1996, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La vita in co­mune essendo durata oltre 19 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga dura­ta (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I co­niugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avu­to durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, con­sid. 2c, e 5C.205/ 2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Dall'istruttoria risulta che la moglie, venditrice diplomata di lingua madre tedesca, dopo la nascita dei figli ha smesso di lavorare per circa 14 anni, riprendendo poi gradualmente prima come donna delle pulizie e poi come venditrice a tempo parziale (interrogatorio formale: verbale del 23 febbraio 1999, pag. 1 seg., risposte n. 1 e 3). Dei figli, che vivono ancora con lei, essa ha continuato ad occuparsi anche dopo la separazione di fatto (a quel momento __________ aveva da poco compiuto i 18 anni, mentre __________ ne aveva 17 e __________ 13). Attualmente essa è impiegata all'80% come venditrice e svol­ge ancora qualche ora come donna delle pulizie. Non consta che abbia particolari problemi di salute. D'altro lato non risul­ta nemmeno – né l'appellante pretende – che soccorrano nella fattispecie i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La questione è pertanto di valutare se l'attrice abbia i mezzi per finanziare un tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione e, se no, quanto le manchi a tal fine.

                                         d)   Questa Camera ha già avuto modo di accertare che al momento della separazione (1° novembre 1996) il reddito familiare ammontava a fr. 7807.– netti mensili (fr. 5630.– il marito, fr. 1732.– la moglie e fr. 445.– la figlia __________, apprendista). Il fabbisogno minimo del marito era allora di fr. 2848.– mensili, quello della moglie di fr. 2215.– e quello in denaro dei due figli __________ e __________ di complessivi fr. 1755.– (sentenza del 21 novembre 1997, inc. __________, consid. 5), per un totale di fr. 6818.– mensili. La famiglia poteva contare così, a quel momento, su un'eccedenza men­sile di fr. 989.–, di cui la metà (fr. 494.50) spettava alla moglie (si veda anche il decreto cautelare del 30 ottobre 1997 nell'inc. __________). In man­canza di altri dati sul tenore di vita dei coniugi prima del­la separazione, gli accertamenti esperiti da questa Camera a fini provvisionali – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – appaiono pur sempre un riferimento oggettivo (I CCA, sen­tenza inc. __________ del 18 luglio 2001 in re L., consid. 4). Senza dimenticare, evidentemente, che il calcolo predetto comprendeva già il costo di due economie domestiche distin­te. Inoltre esso si riferiva solo ai genitori e ai due figli minori, senza considerare il fabbisogno in denaro di __________, studente al Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano, che in quanto maggiorenne non rientrava nel computo, ma che all'atto pratico rimaneva a carico delle parti.

                                         e)   Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella citata sentenza di questa Camera, prima della separazione di fatto la famiglia spendeva meno, giacché il marito non aveva un appartamento proprio (dal costo di 1000.– men­sili: decre­to cautelare del 30 ottobre 1997 nell'inc. DI.1997.299, pag. 3 in basso). Una sola economia domestica, inoltre, era meno onerosa di due economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi previsto dal diritto esecutivo è inferiore alla somma di due minimi esistenziali per persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili rispetto a quello di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265). Prima della separazione di fatto, pertanto, l'eccedenza coniugale di fr. 989.– mensili era di gran lunga più elevata e doveva sfiorare i fr. 2670.– (il fabbisogno familiare non era di fr. 6818.– mensili, ma di fr. 5138.–). Certo, la somma serviva in parte a mantenere la figlia __________, divenuta maggiorenne sei me­si prima della separazione (il 24 aprile 1996). E il fabbisogno in denaro di lei non doveva discostarsi apprezzabilmente da quello di cui essa necessitava al compimento dei 18 anni, che si aggirava attorno ai fr. 1000.– mensili (raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33: fr. 1095.–, dedotta approssimativamente la metà della posta per cura e educazione, prestate in natura dalla madre che lavorava a tempo parziale). L'eccedenza ef­fettiva a disposizione dei coniugi doveva ammontare quindi a circa fr. 1670.– mensili, ovvero a fr. 835.– ciascuno.

                                   5.   Accertato (per quanto possibile) il tenore di vita che i coniugi avevano durante la comunione domestica, occorre ancora determinare quale sia il fabbisogno odierno dell'attrice commisurato a tale livello. Per quanto attiene al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha stimato in fr. 3149.– mensili, già compreso il supplemento del 20% che la prassi riconosceva per il calcolo delle rendite d'indigenza (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese d'alloggio fr. 1145.–, premio della cassa malati fr. 204.–, spese di trasferta fr. 100.–, onere fiscale fr. 150.–). L'appellante chie­de che tale fabbisogno sia ridotto a fr. 1828.– mensili, togliendo la maggiorazione del 20% e diminuendo le spese per l'alloggio a fr. 1000.–, come pure il premio della cassa malati a

                                         fr. 150.–, i costi di trasferta a fr. 53.–, l'onere fiscale a fr. 100.– e decurtando il totale di altri fr. 500.–, pari a quanto la figlia __________ versa all'attrice per le spese di casa (conclusioni di appello, pag. 7 in basso).

                                         a)   Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone sole (fr. 1025.– mensili) è quello che vigeva al momento in cui ha statuito il Pretore (Rep. 1993 pag. 265). L'importo dev'essere aggiornato al nuovo minimo di fr. 1100.– mensili in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74 cifra I). Che l'attrice viva insieme con figli maggiorenni non è invece di pregiudizio per lei (I CCA, sentenza del 19 febbraio 1999 in re. T. pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 135).

                                         b)   L'appellante chiede che la spesa di alloggio inserita nel fabbisogno minimo dell'attrice (fr. 1145.– mensili per un appartamento di quattro locali e mezzo) sia ridotta a fr. 1000.– dopo la maggiore età di __________ (conclusioni di appello, pag. 7). Egli disconosce però che il Pretore non si è dipartito dalla pigione effettiva (fr. 1539.50 mensili dal 1° aprile 2002: doc. V di appello), ma da una cifra di fr. 1340.– mensili, ridotta di altri fr. 195.– per tenere conto della quota rientrante nel fabbisogno in denaro del figlio. Che nell'appartamento l'attrice abi­ti con i tre figli ormai maggiorenni poco giova. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare più volte che in materia di alloggio determinante non è il costo effettivo a carico dell'interessato, ma la spesa che all'interessato può essere riconosciuta se abitasse da sé solo (FamPra.ch 2000 pag. 135). Considerato che l'ex marito fa valere, per sé solo, una spesa di fr. 1180.– mensili (per un appartamento di 3 locali e mezzo: doc. 32 di appello), l'importo di fr. 1145.– conteggiato dal Pretore appare senz'altro giustificato.

                                         c)   Riguardo al premio della cassa malati, nel 2002 l'interessata pagava complessivamente fr. 324.90 mensili (fr. 267.10 per l'assicurazione obbligatoria e fr. 57.80 per quella comple­mentare: doc. W di appello). Non è il caso di scostarsi da tale cifra, giacché – contrariamente a quanto asserisce l'appellante – l'attrice non ha diritto a sussidi (doc. X di appello: decisione dell'Ufficio assicurazione malattia del 4 febbraio 2002; interrogatorio formale: verbale del 30 gennaio 2002, pag. 2, risposte n. 3 a 5). Quanto alle spese di trasferta, il convenuto reputa che la moglie non abbia dimostrato la necessità di usare un'automobile per recarsi al lavoro. Non si può seriamente pretendere tuttavia che l'interessata abiti a __________, lavori nella confetteria di __________ e svolga accessoriamente lavori di pulizia a __________ (ed eventualmente altrove, secondo la reperibilità della committenza) facendo capo solo ai mezzi pubblici. Né l'indennità di fr. 100.– mensili ammessa dal primo giudice può ritenersi eccessiva. Basti pensare che per lo stesso titolo l'appellante si è visto riconoscere fr. 250.– mensili.

                                         d)   Per quel che è dell'onere fiscale, la tassazione 2001/02 (l'ultima agli atti) comprova un'imposta cantonale di fr. 489.45 e un'imposta federale di fr. 115.– annui (doc. AA di appello). L'imposta comunale si attesta a fr. 528.30 (il Comune di __________ ha un moltiplicatore dell'85%), cui si aggiunge l'imposta personale di fr. 20.–. Il carico tributario complessivo ammonta così a fr. 1152.– annui, pari a fr. 96.– mensili, che verosimilmente non varierà apprezzabilmente nemmeno in futuro, considerato che in avvenire ai redditi dell'interessata non si cumuleranno più gli alimenti per i figli (maggiorenni), ma che da tali redditi non potrà più essere detratta la deduzione per figli a carico. Dagli atti risulta altresì che l'interessata paga un premio di fr. 26.45 mensili per l'assicurazione responsabilità civile e del mobilio domestico (doc. F di appello), che secondo giurisprudenza rientra nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b).

                                         e)   Il convenuto vorrebbe defalcare dal fabbisogno minimo dell'attrice l'importo di fr. 500.– versato dalla figlia Katya come partecipazione alle spese di casa. Il fatto è assodato (interrogatorio forma­le dell'attrice: verbale del 30 gennaio 2002, pag. 2, risposta n. 1), ma senza rilievo. L'indennità versata dalla figlia maggiorenne è destinato infatti a coprire i costi supplemen­tari dell'economia do­me­stica causati dalla coabitazione della figlia stessa ed equivale a un rimborso delle spese. Per di più, liberalità discrezionali della figlia non potrebbero in alcun caso essere equiparate a redditi dell'attrice (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 45 n. 01.44 e pag. 157 n. 03.107; sentenza del Tribunale federale del 30 luglio 1998 in re B., consid. 2c). Infine, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di un figlio maggiorenne (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T., pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3). Su questo punto l'appello è sprovvisto di buon diritto.

                                         f)    L'appellante contesta da ultimo la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo della moglie riconosciuta dal primo giudice. In realtà la decisione del Pretore era ineccepibile, poiché una rendita d'indigenza doveva garantire al beneficiario, appunto, il 120% del fabbisogno minimo (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.224/1997 dell'11 novembre 1997, consid. 2). Nel nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del legislatore, tale supplemento non avrebbe dovuto essere rimesso in discussione (FF 1996 I pag. 127). Alcuni autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo schematismo, tale supple­mento non fosse compatibile con il principio della solidarietà postmatrimoniale (Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler, Les pen­sions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 153 seg., Sutter/Frei­burghaus, op. cit., n. 74 ad art. 125 CC; v. pure Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 33 ad art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha invece confermato, pur precisando che la maggiorazione del 20% non è sistema­tica e non sarebbe dovuta entrare in linea di conto nel caso di situazioni economiche precarie (sentenza __________ dell'8 dicembre 2000, consid. 3 con richiami di dottrina, pubblicata in: FamPra 2001 pag. 583). Questa Camera si è allineata a tale orientamento (I CCA, sentenza inc. 11.1999.145 del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10).

                                               Nella fattispecie la questione è, comunque sia, di scarso interesse, poiché il tenore di vita avu­to dalle parti prima della separazione di fatto non si limitava al fabbisogno minimo del diritto esecutivo (o al 120% di esso), ma ogni coniuge dispone­va di una mezza eccedenza di fr. 835.– mensili (sopra, consid. 4c e 4e). Per garantire all'attrice il “debito mantenimento” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC occorre dunque aggiungere fr. 835.– (del novembre 1996) al fabbisogno minimo odierno di fr. 2792.35 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1145.–, premio della cassa malati fr. 324.90, spese di trasferta fr. 100.–, assicurazioni fr. 26.45, onere fiscale fr. 96.–). E fr. 835.– del novembre 1996 equivalgono approssimativamente a fr. 870.– odierni (da 103.5 punti a 108.2, con indice 100 nel maggio 1993). Per conservare attualmente il livello di vita avuto prima della separazione l'attrice dovrebbe disporre perciò di circa fr. 3660.– mensili.

                                   6.   Ciò posto, occorre esaminare in che misura l'attrice possa provvedere da sé al “debito mantenimento”. L'appellante si duole che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'interessata non lavori più di 34 ore la settimana, pur sommando l'attività svolta presso la confetteria di __________ a quella esercitata come donna delle pulizie. Nelle conclusioni di appello egli chiede perciò che il reddito netto di lei sia stimato in fr. 3521.70 mensili (fr. 42 260.20 annui), cui va aggiunta l'indennità di fr. 500.– mensili versatale dalla figlia __________ come partecipazione ai costi dell'economia domestica (pag. 5). L'interessata obietta che a 52 anni d'età non le si può imporre un'estensione dell'attività lucrativa, anche perché gli orari di lavoro presso la confetteria le impediscono di trovare un'altra entrata accessoria (conclusioni di appello, pag. 2). Invero il primo giudice ha sommato, per svista, le 32 ore di lavoro settimanali presso la confetteria a 10-12 ore per lavori di pulizia, ottenendo un orario pieno. In realtà le 10-12 ore di pulizia risultano svolte non sull'arco di una settimana, bensì – come rileva il Pretore stesso – di un mese, sicché l'occupazione settimanale dell'attrice si aggira mediamen­te sulle 35 ore (si veda anche l'in­ter­rogatorio formale: verbale del 23 febbraio 1999, pag. 3, risposta n. 4).

                                         a)   Secondo giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compie i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiungerà i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio, in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entra­ta in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale sottolineando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'as­sun­zione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia pras­si, del resto, ove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, la questione era di veri­ficare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse ragionevol­mente e concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC).

                                         b)   L'attrice ha compiuto 52 anni il 15 gennaio 2003. Essa esercita già un'attività lucrativa, è in buona salute e non deve più occuparsi dei figli, tutti maggiorenni. Nel 2001 ha guadagnato, come venditrice, fr. 27 481.– netti più gli assegni familiari (doc. Z di appello: “salario netto II” dedotti i “contributi assicurativi” e gli “assegni per i figli”), pari a fr. 2290.– mensili per un'occupazione all'80% (interrogatorio formale: verbale del 30 gennaio 2002, pag. 3, risposta n. 6). Un guadagno analogo risulta anche dal certificato di salario 2000 (fr. 2236.– netti mensili: doc. B di appello). Nel 2002 le entrate di lei sono au­men­tate (doc. Y di appello: conteggi mensili gennaio-giugno 2002). Ora, trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – il reddito netto conseguito al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2002.14 dell'8 marzo 2002 in re C., consid. 4 con rimandi, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Nel caso specifico è determinante perciò lo stipendio percepito dall'interessata dopo l'aumento da fr. 2350.– a fr. 2520.– mensili lordi intervenuto nell'aprile del 2002. Dal salario netto mensile di fr. 2505.60 occorre poi dedurre l'assegno per il figlio, che essa non riceve più dal 20° compleanno di __________ (ossia dal gennaio 2003: art. 22 cpv. 3 LAF, RL 6.4.1.1) e il rimborso di fr. 50.– mensili per spese di lavanderia, mentre va considerata la quota della gratifica versata regolarmente al pari di una tredicesima mensilità (interrogatorio formale: verbale del 30 gennaio 2002, pag. 3, risposta n. 6). Ne discende un reddito mensile di fr. 2462.– netti per un'occupazione all'80%. A ciò si aggiungono le 10-12 ore mensili come donna delle pulizie, a una paga oraria grosso modo corrispondente a quella percepita presso la confetteria (per un totale di fr. 200.– mensili).

                                         c)   L'interessata pretende di non poter estendere la sua attività accessoria in ragione degli orari di lavoro nella confetteria. Dimentica però che all'interrogatorio formale aveva dichiarato di lavorare quattro giorni la settimana (verbale del 23 febbraio 1999 pag. 2, risposta n. 2). Nel luglio del 2002 essa risulta inoltre avere guadagnato, presso la confetteria,

                                               fr. 3250.– mensili lordi in luogo dei soliti fr. 2520.– (ultimo conteggio di stipendio agli atti: doc. Y di appello), per tacere di altri supplementi senza chiara causale. Non è quindi fuori luogo aspettarsi da lei un ragionevole sforzo perché porti il suo grado di occupazione a tempo pieno, o lavorando un po' di più alla confetteria (ciò ch'essa non definisce impossibile) o aumentando di qualche poco le ore di pulizia presso terzi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.35/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.2.3). Così facendo, essa potrebbe guadagnare mediamente attorno ai fr. 3000.– netti mensili.

                                         d)   Di contro, che la figlia __________ versi all'attrice fr. 500.– mensili per la casa non è – come si è visto – di rilievo (consid. 5e). Infine non risulta che l'attrice disponga di sostanza, tranne fr. 1000.– circa di “titoli-crediti-numera­rio”, fr. 5630.– di “assi­curazione vita” e fr. 7000.– di “altri attivi” (doc. AA di appello). Dalla liquidazione del regime dei beni, poi, essa percepirà unicamente fr. 8571.20 e il mobilio in comproprietà (sopra, consid. 2a e 2c). L'interessata non può quindi contare neppure su un reddito della sostanza di qualche rilievo. Se ne conclude, in ultima analisi, che per raggiungere il tenore di vita avu­to prima della separazione all'attrice mancano fr. 660.– mensili (fr. 3660.– meno fr. 3000.– di reddito proprio).

                                   7.   Il diritto di conservare il livello di vita avuto prima della separazione spetta – di tutta evidenza – non solo all'attrice, ma anche all'appellante. Occorre quindi verificare gli introiti di lui, che il Pre­tore ha accertato in fr. 4890.– netti men­sili (stipendio fr. 4650.–, rimunerazione media per “picchetti” fr. 240.–). L'appellante obiet­ta che in realtà il suo guadagno mensile non eccede fr. 4563.60 netti, esclusa ogni indennità per “picchetti”, che egli non ha più potuto assicurare, essendo stato inabile al lavoro dal 22 ottobre 1999 al giugno del 2000 per grave malattia (conclusioni di appello, pag. 6).

                                         a)   Come attestano due certificati medici del 16 dicembre 1999 e del 12 gennaio 2000 rilasciati dall'Ospedale regionale di Lugano (doc. 6 e 7 di appello), un tumore ai polmoni ha reso il convenuto totalmente inabile al lavoro per svariati mesi. Un successivo certificato del 28 novembre 2000, sempre dell'Ospedale regionale di Lugano, conferma nondimeno che il paziente è stato operato e che “non ci sono indizi per una recidiva della malattia, anche se il rischio (...), almeno per i prossimi 5 anni, rimane elevato” (doc. 8 di appello). Sebbene non possa ancora essere considerato definitivamente guarito e debba sottoporsi a controlli oncologici regolari, l'interessato è tornato “del tutto indipendente ed [è] attualmente abile al lavoro al 100%” (loc. cit.). Ne segue che, nonostante il rischio di ricaduta (non correlato all'esercizio del­la professione), egli è attualmente in grado di svolgere appieno la sua attività lucrativa, compresi i “picchetti”. Ove un impedimento o l'altro dovesse limitare di nuovo la sua capacità lucrativa, egli potrà sempre valersi dell'art. 129 cpv. 1 CC e chiedere una modifica dell'odierna sentenza.

                                         b)   Nel corso del 2001 l'appellante ha guadagnato fr. 65 121.45 netti, pari a fr. 5426.80 mensili (doc. 30 di appello). Nei primi mesi del 2002 il suo stipendio è rimasto sostanzialmente invariato: da gennaio ad agosto del 2002 egli ha guadagnato complessivamente fr. 39 998.50 (tenuto conto anche della trattenuta mensile sullo stipendio riversata direttamente alla moglie: doc. 35 di appello), ossia fr. 4999.80 mensili, più la quota di tredicesima, calcolata sulla base di un salario lordo, escluse le indennità, di fr. 5192.35 mensili, cioè fr. 4768.15 netti (senza deduzione della cassa pensione, calcolata sulla base di 12 mensilità). Il suo stipendio medio del 2002 risulta pertanto a fr. 5397.15 (fr. 4999.80 mensili, più un dodicesimo di fr. 4768.15). Certo, le “indennità diverse” e i supplementi per “ore straordinarie” sono soggetti a notevoli variazioni (cfr. doc. 35 di appello: da fr. 724.05 in luglio 2002 a fr. 27.35 in agosto 2002). Ciò non toglie che nell'ultimo biennio le entrate del convenuto si siano rivelate essenzialmente stabili, motivo per cui il suo reddito medio può essere accertato in fr. 5400.– mensili netti, indennità incluse. Non risulta per converso che l'appellante disponga di sostanza né, tanto meno, di redditi da sostanza (doc. 33 di appello).

                                   8.   Per quanto riguarda il fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2848.– mensili (con rinvio a un suo decreto cautelare del 30 ottobre 1997, inc. __________, pag. 3 e 4), così articolato: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 373.–, spese d'automobile fr. 250.–, onere fiscale fr. 200.–. L'appellante chiede che esso rivalutato a fr. 3603.–, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1120.–, costo dell'alloggio

                                         fr. 1180.–, premio della cassa malati fr. 393.40, assicurazione domestica 17.70, spese d'automobile fr. 250.–, spese mediche consecutive per problemi di salute fr. 200.–, onere fiscale fr. 441.90. Conclude inoltre perché il suo fabbisogno sia aumentato del 20%, come quello dell'attrice (conclusioni di appello, pag. 8).

                                         a)   Il minimo esistenziale del diritto esecutivo va aggiornato ai nuovi valori applicabili dal 1° gennaio 2001, che prevedono per persone singole un minimo di fr. 1100.– e non di fr. 1120.– (FU 2/2001 pag. 74, cifra I). Quanto alle spese per l'alloggio, dal contratto di locazione prodotto in appello risulta che dal 1° dicembre 2000 l'appellante deve far fronte a una pigione di fr. 1180.– mensili, incluso l'acconto per le spese accessorie (doc. 32 di appello). Tale cifra appare adeguata, se si considera anche che all'attrice è stato riconosciuta una spesa di fr.1145.– mensili (sopra, consid. 5b).

                                         b)   Analogamente dev'essere aggiornato il premio della cassa malati, che nel 2002 ammontava a fr. 424.20 mensili, inclusi fr. 157.10 per l'assicurazione complementare (doc. 34 di appello). È vero che la copertura complementare del convenuto appare più onerosa di quella stipulata dall'ex moglie (sopra, consid. 5c), ma le condizioni di salute relativamente fragili del convenuto giustificano la differenza. Dato il suo reddito, inoltre, l'appellante non può ottenere sussidi cantonali (art. 29 LCAMal: RL 6.4.6.1). Giustificato è anche il premio per l'assicurazione domestica di fr. 17.70 mensili (doc. 14 di appello), tanto più che l'attrice espone un onere analogo (sopra, consid. 5d). Quanto alle spese d'automobile (fr. 250.– mensili), esse si legittimano senz'altro, l'interessato – conducente – dovendo rispettare i turni (“picchetti” compresi) per garantire il servizio dei mezzi pubblici.

                                         c)   L'appellante rivendica fr. 200.– mensili per cure mediche non assunte dalla cassa malati. Dagli atti si desume che nel 2000 egli ha sopportato una franchigia di fr. 230.– e ha partecipato a spese mediche per fr. 600.– (doc. 23 di appello). La distinta non consente di individuare partitamente quali costi siano riconducibili alla terapia e quali invece ai successivi controlli. Dal noto certificato medico del 28 ottobre 2000 si evince in ogni modo che l'appellante deve sottoporsi a verifiche oncologiche regolari ogni 3 mesi circa con spese coperte dalla cassa malati (doc. 8 di appello). In simili circostanze si giustifica perciò di riconoscergli un disborso mensile per la franchigia e la par­tecipazione alle spese della cassa malati, nei limiti però di fr. 70.– mensili, giacché la franchigia legale e l'importo massimo del­la partecipazione alle prestazioni assommano rispettivamen­te a fr. 230.– e a fr. 600.– annui (art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal).

                                         d)   Per quel che è dell'onere fiscale, dalla tassazione 2001/02 (la più recente: doc. 33 di appello) si evince un'imposta cantona­le di fr. 1255.45 e un'imposta federale di fr. 165.25 annui. L'imposta comunale, visto che il Comune di Massagno ha un moltiplicatore dell'85%, risulta di fr. 1188.90, cui si aggiunge l'imposta personale di fr. 20.–. L'appellante deve far fronte in definitiva a un onere fiscale complessivo di fr. 2629.60 annui, pari a fr. 219.15 mensili. Giovi rilevare tuttavia che i contributi di mantenimento ora a carico del convenuto e la relativa deduzione fiscale (fr. 18 276.–: doc. 33 di appello) sono verosimilmente diminuiti nel giugno del 2003, con la fine della formazione professionale da parte del figlio __________ (doc. H di appello). Per il periodo successivo, pertanto, occorre tenere conto di un onere fiscale (stimato) di fr. 350.– mensili.

                                         e)   L'appellante insta perché gli sia riconosciuto, infine, il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo. La richiesta non ha portata pratica (sopra, consid. 5f), al convenuto dovendo essere garantito non solo il 120% del fabbisogno minimo, bensì il tenore di vita avuto prima della separazione. Dato un fabbisogno minimo di fr. 3391.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1180.–, pre­mio della cassa malati fr. 424.20, assicurazione domestica fr. 17.70, spese d'automobile fr. 250.–, spese mediche fr. 70.–, onere fiscale fr. 350.–), per conservare il livello di vita precedente la separazione l'appellante deve disporre di un margine pari a fr. 870.– mensili (come l'attrice: sopra, consid. 5f). Il suo “debito mantenimento” ammonta perciò a fr. 4260.– men­sili (arrotondati). Dato il suo reddito medio di fr. 5400.– netti mensili, dedotti fr. 4260.– gli rimangono fr. 1140.– con cui può sussidiare l'attrice nella misura di fr. 660.– mensili (sopra, consid. 6d).

                                   9.   Il primo giudice ha deciso che il contributo alimentare sia vitalizio, non essendo in grado l'attrice di ricrearsi una situazione suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante chiede invece che la rendita sia “limitata nel tempo, in ogni caso non oltre la maggiore età di __________, rispettivamente non oltre l'età della pensione” (appello, pag. 10 verso l'alto). Ora, il contributo alimentare dell'art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza economica (Hausheer/ Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). Il sistema del­lo splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente migliorato tale capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 41 n. 05.37).

                                         a)   Dagli atti risulta che, dopo il pensionamento previsto nel giugno del 2011, il convenuto potrà contare presumibilmente su una rendita AVS di fr. 1813.– mensili (doc. 26 di appello) e su una rendita di cassa pensione, tenuto “conto del prelevamento di capitale per divorzio”, di fr. 18 452.05 annui, pari a fr. 1537.65 mensili (doc. 29 di appello). Tale dato non tiene conto di quanto egli riceverà dalla cassa pensione dell'attrice. Se appena si considera tuttavia che il 31 dicembre 2000 que­st'ultima disponeva di un avere complessivo di fr. 1521.65 (doc. D di appello), il trasferimento della metà degli averi di previdenza accumulati dalla moglie durante il matrimonio non appare influire in modo apprezzabile sul risultato. Nel giugno del 2011, pertanto, l'appellante disporrà di complessivi fr. 3350.– mensili. Quanto al suo fabbisogno minimo, dedotta la spesa per l'automobile di cui non necessiterà più a scopi pro­fessionali e rivalutata quella per le imposte a fr. 280.– (sti­ma­ti), esso si aggirerà attorno ai fr. 3070.– mensili odierni. A tale minimo vanno aggiunti fr. 870.– mensili per elevare il tenore di vita al livello di quello avuto prima della separazione. Onde un fabbisogno totale di fr. 3940.– mensili.

                                         b)   Quanto all'attrice, dopo il pensionamento previsto nel febbraio del 2015, essa potrà beneficiare presumibilmente di una rendita AVS di fr. 1582.– mensili (doc. M di appello). Dal­la cassa pensione, una volta ricevuta la metà degli averi di vecchiaia accumulati dall'ex marito durante il matrimonio, essa riceverà inoltre presumibili fr. 854.– mensili (doc. U di appello). Certo, l'attrice dovrà ancora cedere metà degli averi di vecchiaia accumulati durante il matrimonio, ma – come detto ­– tale modesto importo non appare influire apprezzabilmente sul risultato. Nel gennaio del 2013, inoltre, essa riceverà fr. 25 000.– dalla propria assicurazione privata (doc. S di appello), importo che potrà renderle attorno a fr. 80.– mensili (e che quindi non si giustifica di farle intaccare). Complessivamente le sue entrate ammon­teranno pertanto a fr. 2516.– mensili. Togliendo le spese per l'auto, di cui l'attrice non necessiterà più a scopi professionali, e considerando un onere d'imposta (stimato) di fr. 85.– mensili, il fabbisogno minimo di lei ammonterà attorno ai fr. 2680.– odierni, cui vanno aggiunti fr. 870.– mensili per elevare il tenore di vita al livello di quello avuto prima della separazione. Il suo fabbisogno totale sarà dunque di fr. 3550.– mensili.

                                         c)  Riassumendo, dopo il pensionamento (giugno del 2011), il convenuto disporrà di fr. 3350.– mensili con cui coprire il pro­prio fabbisogno minimo di fr. 3070.– mensili, conservando un agio di fr. 280.–. L'attrice, ancora attiva professionalmente, avrà a disposizione fr. 3000.– mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2790.– (sopra, consid. 5f), con un agio di fr. 210.– mensili. Nessuna delle parti potrà garantirsi il tenore di vita avuto prima della separazione, ma entrambe sopportano un sacrificio contenuto nello stesso ordine di grandezza. Non si giustifica dunque che l'appellante continui a versare assegni di mantenimento. La situazione è destinata a cambiare al momento in cui andrà in pensione anche l'attrice. Nel febbraio del 2015, in effetti, costei avrà entrate per fr. 2516.– mensili, insufficien­ti a coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 2680.–. Né essa dispone di sostanza che le consenta di rimediare in qualche modo all'ammanco. Potrebbero entrare in linea di conto le prestazioni complementari AVS (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complemen­tari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]: RS 831.30), le quali però sono sussidiarie, stanziate in funzione di un reddito determinante (art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante l'autorità amministrativa deve tener conto – fra l'altro – delle “pen­sioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “presta­zioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice civile fissa il contributo di mantenimen­to a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari. E siccome in concreto non sarebbe equo lasciar cadere l'attrice nell'indigen­za, appare giusto ripristinare dal febbraio del 2015 un contributo alimentare di fr. 165.– mensili destinato a evitare, appunto, che l'interessata si trovi a vivere con una disponibilità mensile inferiore al minimo del diritto esecutivo. Con un margine di fr. 280.– mensili l'appellante ne ha senz'altro la possibilità.

                                10.   In conclusione il contributo di mantenimento per l'attrice va stabilito in fr. 660.– mensili fino al maggio del 2011, azzerato dal giugno del 2011 al gennaio del 2015 e ripristinato nei limiti di fr. 165.– mensili dal febbraio del 2015 in poi. Il Pretore ha previsto l'adeguamento del contributo al rincaro. Le clausole di indicizzazione sono un uso consolidato nella prassi, tanto nel campo delle rendite per i figli quanto nel settore delle rendite destinate a un coniuge divorziato (FF 1996 I pag. 129 in fondo). L'appellante non contesta che il suo stipendio segua l'andamento del rincaro (tant'è che non si oppone di per sé all'indicizzazione del contributo per il figlio), alla stessa stregua delle rendite AVS (art. 33ter LAVS) e di cassa pensione (art. 36 LPP). Si giustifica pertanto di salvaguardare il potere d'acquisto del contributo, ancorandolo all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto 2003, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio 2004 (art. 128 e art. 143 n. 4 CC).

                                11.   Per quanto riguarda il figlio __________, l'attrice aveva chiesto al Pre­tore di fissare contributi di mantenimento in favore di lui “sino alla maggiore età o al termine della formazione”. Nella sentenza impugnata il Pretore ha sta­tuito sui contributi alimentari fino alla maggiore età (fr. 800.– mensili fino ai 16 anni, fr. 1000.– mensili dai 16 ai 18 anni), mentre per il seguito ha semplicemen­te “riser­va­to l'art. 277 cpv. 2 CC” (dispositivo n. 5). Il convenuto chiede ora che da tali contributi sia dedotto l'assegno familiare di fr. 183.– mensili, oltre all'entità della posta per cura e educazione (for­nita in na­tura dalla madre) prevista dalle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, tanto più – egli sottolinea – che il figlio percepisce un salario da apprendista (conclusioni di appello, pag. 10, n. 8).

                                         a)   La questione è ormai superata. __________ ha compiuto 18 anni in pendenza di appello, il 6 febbraio 2003. Ciò rende senza oggetto i contributi alimentari fissati dal primo giudice. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b). Se al momento in cui il figlio diven­ta maggiorenne i contributi di mantenimento non sono ancora decisi nel merito, un giudizio al riguardo non può più intervenire. Del resto, nemmeno il Pretore statuisce più, in sentenze di divorzio, su contributi alimen­tari per la minore età di figli divenuti maggiorenni durante la litispendenza. Tutt'al più il problema è valutare sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello ai fini delle spese e delle ripetibili (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a). Ove un appello divenga senza ogget­to o senza interesse giuridico, in effetti, si applica per ana­lo­gia – in ma­teria di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale

                                               (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; del 1° giugno 1993 in re F., consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Quest'ultima nor­ma prescrive che in simili casi il tribunale sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenen­do conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”.

                                         b)   Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo prevedevano, nell'edizione 1996 (quella applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore: RDT 51/1996 pag. 33), un fabbisogno medio in denaro per un figlio dai 13 ai 17 anni di fr. 1280.– mensili, aumentato a fr. 1460.– dai 17 anni in poi. La madre lavorando circa all'80%, andava tolto il 20% della posta per cura e educazione, prestate in natura, ciò che faceva scendere il fabbisogno a fr. 1170.–, rispettivamente a fr. 1430.– mensili (arrotondati). Il reddito teorico di riferimento si situava attorno ai fr. 7000.– mensili, più o meno quello conseguito dalle parti nella fattispecie. Ora, quand'anche dalle cifre previste dalle raccomandazioni, cui questa Camera si ispira da un ventennio, si deducesse l'assegno familiare riscosso dalla madre, rimaneva pur sempre un fabbisogno in denaro di fr. 985.–, rispettivamente di fr. 1250.– mensili (arrotondati). D'altra parte, con una disponibilità di appena di fr. 200.– mensili sul suo fabbisogno minimo, l'attrice non avrebbe potuto essere di gran sussidio. Ne segue che per finire i contributi alimentari fissati dal Pretore, lungi dall'essere eccessivi, si sarebbero rivelati addirittura favorevoli all'appellante. Su tal punto l'appello non avrebbe verosimilmente avuto alcuna concreta possibilità di successo.

                                         c)   Il convenuto fa valere nell'appello che, fino al termine della formazione professionale del figlio, egli sarebbe stato tenuto ad assumere l'obbligo di mantenimento nei confronti di lui, onde l'impossibilità di versare alcunché all'ex moglie. Il giudice delegato di questa Camera ha interpellato pertanto __________, con ordinanza del 19 febbraio 2003, per sapere se ratificasse le eventuali richieste sul contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore età. Il convenuto ha reagito il

                                               21 febbraio 2003, opponendosi al versamento di simili contributi. Nelle circostanze descritte, in mancanza di appello da parte del figlio, questa Camera non può riformare la sentenza del Pretore. L'appellante non può seriamente asserire in ogni modo, senza cadere nel pretesto, di non poter versare contributi alla moglie per dover sostentare il figlio dopo la maggiore età. Tanto meno se si pensa che __________ dovrebbe avere concluso ormai l'apprendistato nel giugno del 2003 (doc. H di appello). Al proposito l'appello non merita per finire altra disamina.

                                12.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittorioso – in parte – sulla riduzione e sulla durata del contributo alimentare dovuto all'ex moglie, ma soccombe totalmente sulla liquidazione del regime dei beni e in larga misura sulla ripartizione degli averi di vecchiaia. Inoltre le sue censure al contributo alimentare per il figlio sarebbero verosimilmente risultate senza fondamento. Si giustifica dunque di porre gli oneri processuali per tre quarti a carico di lui e per il resto a carico del­la controparte, con obbligo di rifondere a quest'ultima un'adegua­ta indennità per ripetibili ridotte, commisurata all'impegno richiesto dalla procedura d'appel­lo. Non è il caso invece di modificare il corrispondente dispositivo di primo grado. L'unico punto su cui il convenuto ottiene causa vinta in misura apprezzabile è infatti il contributo per la moglie, che però il Pretore aveva calcolato in base ai criteri del diritto previgente. L'esito dell'attuale giudizio essendo dovuto anche a circostanze fortuite, non sarebbe equo ragionare solo in termini di vittoria e di sconfitta. Quanto alle ripetibili di primo grado, su cui il Pretore non ha statuito, esse possono essere compensate.

                                13.   Entrambe le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta presentata dall'appellante non può essere accolta (art. 155 vCPC), giacché con un margine di fr. 480.– mensili – già dedotto il contributo per la moglie – dispone di mezzi sufficienti per far fronte al pagamento degli oneri d'appello (sopra, consid. 8e), eventualmente chiedendo una dilazione di pagamento o una rateazione del debito. L'analoga richiesta formulata dall'attrice non è destinata a miglior esito. L'attrice può contare in effetti, oltre al contributo alimentare che le garantisce un tenore di vita abbondantemente superiore al fabbisogno minimo (sopra, consid. 6d), sulla somma di fr. 8571.20 riconosciutale dal Pretore in liquidazione del regime dei beni (sopra, consid. 3), sufficiente a coprire i presumibili oneri d'appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         4.   __________ __________ __________ verserà a __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC):

                                              fr. 660.– fino al 31 maggio 2011 e                           fr. 165.– dal 1° febbraio 2015 in poi.

                                              Le somme indicate sono ancorate all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo dell'agosto 2003 e saranno adeguate il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2004.

                                         5.   Il contributo alimentare per il figlio __________ è dichiarato senza oggetto.

                                         6.   Entrambe le parti hanno vicendevolmente diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato durante il matrimonio, dal 13 maggio 1977 al 28 settembre 1999.

                                              Alla Cassa pensione dei dipendenti della Città di Lugano e alla __________ __________ __________ di __________ è fatto obbligo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di conguagliare le relative spettanze.

                                         9.   L'autovettura Nissan “__________ ” e la moto __________ __________sono assegnate in proprietà a __________ __________ __________, mentre l'autovettura Subaru “__________ ” è assegnata in proprietà a __________ __________i. L'abitazione coniugale è attribuita a __________ __________.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1000.–

                                         b) spese                         fr.   500.–

                                                                                fr. 1500.–

                                         sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per un quarto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.

                                 IV.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                  V.   Intimazione a:

                                         –  avv. __________ __________, __________;

                                         –  avv. __________ __________, __________;    

                                         – __________ __________, __________, __________.

                                         Comunicazione a:

                                         –  Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         –  Cassa pensione dei dipendenti della Città di Lugano (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);

                                         –  __________ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.1999.126 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.08.2003 11.1999.126 — Swissrulings