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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.07.2001 11.1999.125

30 juillet 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,319 mots·~27 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00125

Lugano, 6 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__._______ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 26 aprile 1996 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

Contro

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 settembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa il

                                              13 luglio 1999 dal Pretore del Distretto di __________;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'8 ottobre 1987 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1932) e __________ nata __________ (1939). La convenzione sugli effetti accessori omologata con la sentenza di divorzio prevedeva, tra l'altro, che il marito avrebbe versato alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 2000.– mensili (clausola n. 2.3). Tale obbligo sarebbe cessato “nel caso di nuove nozze della moglie o di sua convivenza con altro uomo”, come pure in caso di “attività lucrativa rilevante” da parte di lei o in caso di mutate condizioni economiche riguardanti il debitore (clausola n. 2.4).

                                  B.   Il 26 aprile 1996 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di __________ per ottenere la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1° gennaio 1994. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione e le parti hanno mantenuto invariate le loro domande anche nel successivo scambio di atti scritti. Chiusa l'istruttoria, attore e convenuta hanno ribadito le loro posizioni in un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale.

                                  C.   Con sentenza del 13 luglio 1999 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha annullato il contributo alimentare in favore di __________ __________ dal 26 aprile 1996. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 730.– sono state addebitate alla convenuta, con obbligo di rifondere all'attore fr. 3000.– per ripetibili. __________ è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro la sentenza citata __________ è insorta con un appello del 20 settembre 1999 nel quale chiede che, conferitale l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 1999 __________ propone di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

                                  E.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio il vicepresidente della Camera ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni, il 27 settembre 2000, per formulare eventuali nuove richieste sulla base della legge nuova. __________ ha comunicato il 6 ottobre 2000 di rimettersi interamente al contenuto e alle conclusioni dell'appello. __________ è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio o di separazione è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla modifica di contributi alimentari in favore del coniuge divorziato o separato continua ad applicarsi, pertanto, il diritto pregresso (Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06; Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). La procedura è disciplinata invece dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC), ciò che in concreto avrebbe consentito alle parti di formulare conclusioni nuove (art. 138 cpv. 1 nCC). Come detto, esse hanno rinunciato a tale facoltà. Nulla osta quindi all'emanazione del giudizio.

                                   2.   Il Pretore si è dipartito nella fattispecie dalla clausola pattuita dai coniugi nel 1987, secondo cui il marito sarebbe stato liberato dal contributo alimentare – tra l'altro – “nel caso di nuove nozze della moglie o di sua convivenza con altro uomo”. Egli ha ritenuto che, mentre un concubinato implica necessariamente convivenza, una convivenza non comporta necessariamente concubinato, tanto meno “qualificato” nel senso inteso dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Nel caso in esame le parti non risultavano avere approfondito la portata della clausola al momento di firmare la convenzione. Occorreva pertanto interpretarne la portata sulla scorta di criteri oggettivi, in base all'apparenza esteriore del rapporto sentimentale e alla sua durata.

                                         Ciò posto, il Pretore ha accertato che la convenuta ha conosciuto __________ (1953) nel 1986/87, allacciando con lui una relazione affettiva “tra il 1987 ed il 1992” (consid. 8 in fine). Tale relazione perdura tutt'oggi e va considerata esclusiva, “non risultando che __________ e la convenuta coltivino relazioni sentimentali con altre persone di sesso opposto” (consid. 10.2). I due hanno residenze separate, ma regolarmente pernottano insieme a __________ durante i giorni feriali (presso la convenuta) e a __________ durante i fine settimana (presso __________), entrambi avendo le chiavi dei rispettivi appartamenti. Inoltre essi hanno trascorso insieme numerose vacanze, offerte da __________, il quale da almeno sette anni pranza gratuitamente quasi tutti i giorni dalla convenuta, salvo talvolta procacciare la spesa. Ne ha dedotto, il Pretore, che la relazione dei due è non solo consolidata convivenza, bensì concubinato qualificato (consid. 11). Donde la soppressione del contributo, non in ogni modo a titolo retroattivo (ciò che la giurisprudenza vieta), ma dal 26 aprile 1996, data della petizione (consid. 14).

                                   3.   L'appellante fa valere di avere firmato la nota clausola, nel 1987, “in un clima di evidente esasperazione” e di avere dovuto rinunciare per finire a ogni pretesa in liquidazione del regime dei beni, accontentandosi del solo contributo alimentare. Essa rimprovera al Pretore di non avere indagato al proposito, esaurendosi nello scandagliare la sua vita di coppia. Inoltre – essa continua – la nozione di “convivenza” figurante nella predetta clausola dev'essere intesa come “concubinato qualificato”, poiché tale era l'accezione del termine già nel linguaggio corrente degli anni ottanta (appello, punto 5). Oltre a ciò, la sua relazione affettiva con __________ “ha probabilmente avuto inizio nel 1995”, sicché nel dubbio il Pretore avrebbe tutt'al più potuto ritenere provato l'inizio di una convivenza a partire dalla data del primo accertamento condotto dagli investigatori privati” (punto 7). Egli ha ritenuto invece, a torto, che con l'avvio della relazione affettiva fosse iniziata anche la convivenza, mentre il semplice fatto di condividere qualche pasto non implica una comunità di vita (punto 8). Per di più, a parere dell'appellante, l'istruttoria ha “perfettamente dimostrato gli evidenti limiti della relazione affettiva (…), a partire dall'organizzazione autonoma delle rispettive residenze personali giù giù sino al contenuto delle loro oggettive valutazioni” (loc. cit.). Il che esclude qualsiasi concubinato, tanto più “qualificato”.

                                   4.   L'art. 153 cpv. 1 vCC stabiliva che una rendita vitalizia fissata per sentenza o per convenzione a titolo di indennità, di riparazione o di alimenti, cessava di essere dovuta se il coniuge che vi aveva diritto passava ad altre nozze (si veda oggi, analogamente, l'art. 130 cpv. 2 CC). La norma si applicava indistintamente alle rendite erogate in base all'art. 151 o all'art. 152 vCC, purché non si trattasse di compensi dovuti in liquidazione del regime dei beni (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 153 con rinvio). Ad “altre nozze” del beneficiario la giurisprudenza equiparava l'eventualità di un concubinato, purché si trattasse di un concubinato “qualificato”, assimilabile cioè per natura e durata a un'unione coniugale (da ultimo: DTF 124 III 54 consid. a/aa con riferimenti; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 153, n. 706 e 707; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 20 e 21 ad art. 153 CC). La soppressione o la riduzione di una rendita in caso di concubinato poteva anche essere pattuita previamente, nell'ambito di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Ciò agevolava poi il debitore, il quale, dandosi concubinato da parte dell'ex coniuge creditore della rendita, poteva far accertare tale circostanza – in determinati Cantoni – con procedura sommaria (per esempio Zurigo: SJZ 87/1991 pag. 244 n. 33; Deschenaux/ Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 151 in alto).

                                   5.   Nella misura in cui fa carico anzitutto al Pretore di avere rinunciato a “ogni forma di accertamento circa le rinunce patrimoniali [a lei] imposte” nel 1987 (appello, punto 5), la convenuta muove una censura irricevibile. Un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio non era volta nemmeno sotto il vecchio diritto a riesaminare la correttezza o l'opportunità di quanto aveva stabilito il giudice del divorzio (DTF 117 II 369 consid. 4b). Né il contenuto di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio – in specie per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni – poteva essere rimesso in causa a posteriori (Lüchinger/ Geiser, op. cit., n. 27 ad art. 158 con rinvii). Quanto alla rendita litigiosa, in concreto essa è dovuta a esclusivo titolo di mantenimento, come risulta con chiarezza dalla convenzione (doc. A). Su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

                                   6.   Le altre doglianze della convenuta si riconducono al problema di sapere come debba essere interpretata la locuzione “nel caso di convivenza [della moglie] con altro uomo”, contenuta nella nota clausola n. 2.4 della convenzione omologata dal giudice con sentenza dell'8 ottobre 1987. Ora, la natura giuridica di una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio è controversa: alcuni la ritengono un semplice contratto, altri la apparentano a una transazione giudiziale, altri ancora la considerano parte integrante della sentenza di omologazione (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 159 n. 800; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 24 ad art. 158 CC). Si applicassero i criteri interpretativi del diritto contrattuale, occorrerebbe appurare quindi la vera e concorde volontà interna delle parti (art. 18 CO) o, qualora ciò non fosse possibile, determinare il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente attribuire all'espressione usata (DTF 125 III 266, 122 III 420 consid. 3a, 120 II 237). In concreto è pacifico che al momento del divorzio le parti non avevano approfondito il significato della clausola, sicché non è stato possibile definire una loro volontà interna (sentenza impugnata, consid. 4.2). La locuzione “convivenza con un altro uomo” andrebbe interpretata perciò secondo il principio dell'affidamento.

                                   7.   In realtà v'è da domandarsi se il citato criterio sia pertinente ove siano in discussione clausole di concubinato. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, in un precedente in cui i coniugi avevano pattuito in via convenzionale la soppressione del contributo alimentare per la moglie divorziata “in caso di nuovo matrimonio o di situazione analoga al matrimonio”, che per interpretare la clausola i giudici cantonali si erano ispirati correttamente alla nozione di “concubinato qualificato” elaborata dalla giurisprudenza (sentenza dell'11 maggio 1992 in re X, consid. 2b pubblicato in: RJJ 2/1992 pag. 265). Il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente attribuire all'espressione usata non è nemmeno stato evocato. In un altro precedente, in cui i coniugi avevano concordato la sospensione della rendita alimentare a favore della moglie in caso di concubinato, il Tribunale cantonale di San Gallo ha soggiunto che incombeva al marito dimostrare l'apparenza di una comunione logistica ed economica durevole fra l'ex moglie e un terzo (sentenza del 30 aprile 1996 pubblicata in: SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). Nessun cenno è stato fatto al principio dell'affidamento per quanto riguarda l'uso del termine “concubinato”.

                                   8.   Sia come sia, si volesse anche far capo in concreto al criterio dell'affidamento, né l'una né l'altra parte pretende di avere inteso la nozione di “convivenza” in modo diverso da quella che era l'accezione corrente del termine nel 1987. Certo, “convivenza” e “concubinato” non si identificano già per il fatto che una coabitazione non presuppone una comunità di vita, tanto meno durevole o di carattere esclusivo, né denota elementi di comunione spirituale, materiale o economica (com'è invece il caso del concubinato: DTF 118 II 235). Non si deve disconoscere tuttavia che, per quanto potesse essere pattuita in una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (sopra, consid. 4), la soppressione o la riduzione di una rendita alimentare in caso di convivenza poteva legittimamente essere intesa solo a prevenire che l'ex coniuge fosse poi sostentato “in doppio”: dal debitore della prestazione e, nello stesso tempo, dal convivente (DTF 118 II 494 consid. 2b). Non poteva essere mirata invece, nemmeno nel 1987, a punire l'ex coniuge per il modo in cui questi avesse gestito la propria vita materiale o affettiva dopo il divorzio, in particolare sanzionandolo con la perdita della rendita anche per una convivenza senza effetti analoghi a quelli di un matrimonio (cfr. SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35 in fondo).

                                   9.   Comunque si affronti la questione, l'interrogativo rimane pertanto quello di sapere se vi è ragione di presumere che la convenuta tragga dalla relazione con __________ __________ vantaggi economici analoghi a quelli conseguibili da un matrimonio. E la risposta consiste nell'accertare se essa dia a divedere di vivere con il terzo in modo tale da destare l'apparenza di una comunione di vita analoga a un'unione coniugale. Per giudicare se una “convivenza” giustifichi la soppressione di una rendita alimentare non vi è dunque motivo di scostarsi dall'accezione di “concubinato”. Certo, così facendo si accomuna “convivenza” e “concubinato” nell'interpretazione di clausole convenzionali. Ma ciò non significa che clausole convenzionali implicanti la soppressione della rendita in caso di “convivenza” fossero senza portata pratica rispetto a quanto già prevedeva la giurisprudenza relativa all'art. 153 cpv. 1 vCC. Basti pensare alle agevolazioni processuali che in certi Cantoni derivavano al debitore, il quale, dandosi una clausola che prevedeva l'estinzione della rendita alimentare in un caso del genere, poteva far accertare il concubinato con procedura sommaria (sopra, consid. 4 in fine).

                                10.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato, dopo attenta disamina degli atti processuali, che la relazione sentimentale fra la convenuta e __________, “anno più anno meno”, tra il 1987 e il 1992 (consid. 8). L'interessata sostiene nell'appello che “tutto ha probabilmente avuto inizio nel 1995” (punto 7), data del primo appostamento da parte degli investigatori privati (doc. B), ma dimentica di avere essa medesima dichiarato nel 1997, in sede di interrogatorio formale, che l'inizio di tale relazione risaliva a circa 5 anni addietro (act. XIX, pag. 1). La questione non è in ogni modo di grande importanza: decisivo è sapere – come ha rilevato il Pretore (consid. 9) – se il rapporto affettivo, che sussiste tuttora, sia divenuto una comunione di vita analoga a un matrimonio. La mera esistenza di un legame sentimentale dopo il divorzio, invero, non giustifica di per sé la soppressione di un contributo alimentare, né per legge né per convenzione.

                                11.   L'appellante sembra sostenere che, quand'anche la sua relazione con __________ sia cominciata prima del 1995, interruzioni si sono verificate nel corso degli anni, sicché l'attore non ha dimostrato la continuità del rapporto. In realtà l'attore ha comprovato che la relazione è cominciata al più tardi nel 1992 (come ha accertato il Pretore) e perdura tutt'oggi. Fossero intervenute soluzioni di continuità, sarebbe spettato alla convenuta allegarle. Ora, le uniche interruzioni risultano quelle di alcuni mesi cui ha accennato genericamente __________ __________ (act. XV, pag. 5 in alto). A supporre però ch'esse siano davvero durate mesi, tali interruzioni non hanno impedito alla relazione di continuare e di consolidarsi. Sotto questo profilo è indubbio che, nonostante intervalli di vaga reminiscenza (alla stregua di alti e bassi cui può essere soggetto ogni matrimonio), sull'arco degli anni la relazione ha finito per denotare tutta la sua stabilità (cfr. Werro, op. cit., pag. 41 n. 100 con rimandi). Che poi essa si sia ultimamente allentata (act. XV, pag. 5 in alto) nulla muta al fatto ch'essa sia esistita (né l'art. 153 cpv. 1 vCC consentiva di ripristinare la rendita alimentare dopo la fine di un concubinato). Resta il fatto che, come si è appena spiegato, l'esistenza di un legame sentimentale, quantunque stabile ed esclusivo (ovvero improntato a mutua fedeltà, circostanza questa non contestata dall'appellante), non basta per giustificare la soppressione di un contributo di mantenimento.

                                12.   Se il Pretore ha nondimeno annullato il contributo litigioso, ciò è dovuto al fatto che nella fattispecie egli ha ritenuto essersi instaurata fra l'appellante e __________, sin dal 1992 (sentenza, consid. 11), una vera e propria comunità di vita assimilabile a un matrimonio. I due – ha rilevato il primo giudice – non hanno mai avuto un'abitazione comune (l'una ha sempre conservato il proprio alloggio a __________, l'altro a __________). Se non che, l'appellante pernotta regolarmente presso __________ durante i fine settimana e __________ i pernotta regolarmente presso l'appellante nei giorni feriali (consid. 10.3). L'appellante censura tale valutazione delle prove. Fa valere, come detto (sopra, consid. 2), che “il Pretore avrebbe tutt'al più potuto ritenere provato l'inizio di una convivenza a partire dalla data del primo accertamento condotto dagli investigatori privati” (pag. 7 verso l'alto), ovvero il 28 febbraio 1995, e che “l'istruttoria ha comunque perfettamente dimostrato gli evidenti limiti della relazione, a partire dall'organizzazione autonoma delle rispettive residenze personali giù giù sino al contenuto delle loro soggettive valutazioni” (pag. 7 verso il basso).

                                         a)   L'esistenza di una comunità di vita assimilabile a un matrimonio presuppone di regola un alloggio comune (in tal senso: SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). Ciò non esclude che due concubini vivano insieme, alternativamente, in due abitazioni diverse. È quanto ha accertato il Pretore in concreto, vagliando attentamente le risultanze istruttorie e desumendone che durante i giorni feriali la convenuta e __________ pernottano a __________, mentre durante i fine settimana risiedono a __________ (consid. 10.3 e 10.4). Nell'appello l'interessata evoca l'inconcludenza di talune deposizioni, ma sorvola su quelle partitamente menzionate dal Pretore. Al punto da ammettere, per finire, che dopo il primo appostamento degli investigatori privati (28 febbraio 1995) il primo giudice poteva legittimamente ammettere la convivenza. La sua argomentazione cade quindi nel vuoto. Diverso sarebbe stato qualora i pernottamenti si fossero limitati, per esempio, a due o tre la settimana: in tal caso una comunità di vita assimilabile a un matrimonio sarebbe stata esclusa (SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). Nella fattispecie invece la convivenza settimanale è stata regolare, come ha dichiarato senza ambagi __________ (act. XII, pag. 2), confermata per l'essenziale nella sua testimonianza da __________ e __________ (sentenza, consid. __________). Analogamente si comportano, del resto, due coniugi che durante i giorni feriali risiedono in un luogo e durante il fine settimana in un altro.

                                         b)   L'appellante definisce inattendibile la testimonianza di __________, la quale avrebbe motivo di rancore nei suoi confronti. A parte il fatto però che __________ ha riferito di constatazioni dirette e che l'appellante non censura la deposizione di falso, il Pretore ha evocato anche le dichiarazioni di __________ e di __________ a, cui l'appellante neppure allude, limitandosi – come detto – a invocare altre testimonianze, di persone senza conoscenze particolari (punto 7). Che non si siano rinvenuti effetti personali di __________ nell'abitazione della convenuta o viceversa (act. XX) non è di gran peso, visto che il sopralluogo era stato da tempo annunciato (e finanche chiesto dalla convenuta: act. XI, pag. 1). Quanto alle relazioni degli investigatori, l'appellante nulla eccepisce, nemmeno – per avventura – ch'essi si siano limitati a riferire l'esito di certi appostamenti, sottacendo l'infruttuosità di altri. Anzi, come si è visto, essa finisce per riconoscere che dopo il primo referto di costoro il Pretore poteva anche legittimamente accertare la convivenza. Imporre, nelle circostanze descritte, oneri probatori più estesi all'attore significherebbe esigere pedinamenti e sorveglianze pressoché quotidiane sull'arco di anni, ciò che non sarebbe ragionevole. Anche in proposito l'apprezzamento delle prove contenuto nella sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.

                                         c)   Accertata la comunione logistica fra la convenuta e __________, rimane da esaminare se sussista anche comunione di mezzi e di risorse. La giurisprudenza relativa all'art. 153

                                               cpv. 1 vCC stabiliva, in effetti, che per dimostrare una comunità di vita assimilabile a un matrimonio non bastava provare che gli interessati coabitassero, ma occorreva anche dimostrare che dalla convivenza l'ex coniuge traesse vantaggi analoghi a quelli derivanti da un'unione coniugale, una presunzione in tal senso non potendosi fondare sul solo fatto che la convivenza durasse da anni (DTF 118 II 235; sentenza criticata dalla dottrina: v. Werro, op. cit., pag. 153 n. 707; v. anche SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). La soppressione del contributo alimentare, in altri termini, non doveva costituire una sanzione nei confronti dell'ex coniuge per il solo fatto di convivere (sopra, consid. 8). In concreto il Pretore ha ravvisato anche tale seconda condizione nel fatto che __________ “prende i pasti quasi tutti i giorni da almeno sette anni dalla convenuta, anche se talvolta si occupa lui della spesa”. “Si osserva dunque – ha continuato il Pretore – che tra __________ e la convenuta si è instaurata una certa suddivisione dei ruoli, nel senso che il primo paga alla seconda le vacanze, mentre che si verifica la situazione inversa per quanto attiene ai pasti” (consid. 10.8).

                                         d)   Relativamente all'art. 153 cpv. 1 vCC la prassi aveva già avuto occasione di precisare che un coniuge divorziato non perdeva la rendita alimentare per il solo fatto di accettare vacanze offertegli dal convivente, tale circostanza non bastando a dimostrare che dall'unione egli ricavasse vantaggi simili a quelli derivanti da un matrimonio (SJZ 93/1997 pag. 400 n. 35). A maggior ragione ciò valeva nel caso in cui il beneficiario della rendita accettasse vacanze pagate dal convivente non a titolo di liberalità, ma come corrispettivo per i pasti da egli medesimo offerti. Da una situazione del genere, in effetti, egli non traeva apprezzabile profitto. Altri elementi che consentano di intravedere nella fattispecie un'unione analoga al matrimonio non si ravvisano. Diverso sarebbe il caso qualora dall'istruttoria fosse risultato che in concreto l'appellante conduce un tenore di vita incompatibile con il solo provento del contributo alimentare (senza attività lucrativa, l'interessata dichiara di non avere altri redditi: certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, allegato all'act. VI). Il fascicolo processuale non consente però una deduzione siffatta, né l'attore pretende il contrario. Quanto alla suddivisione dei ruoli cui accenna il giudizio impugnato, essa rappresenta ulteriore indizio di convivenza, ma non configura di per sé un vantaggio, quanto meno nella misura in cui non consente all'ex coniuge un livello di vita più elevato. Nella fattispecie simile ipotesi non è nemmeno stata prospettata.

                                         e)   Ne segue che, in ultima analisi, nel caso in esame fa difetto un requisito essenziale per sopprimere la rendita alimentare alla convenuta in virtù dell'art. 153 cpv. 1 vCC: quello di una convivenza analoga al matrimonio. Mancando tale presupposto non è nemmeno possibile sostenere, del resto, che la convenuta eviti di risposarsi solo per timore di perdere il contributo alimentare. Un simile comportamento, invero, trascenderebbe nell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) solo ove la convivenza apportasse già all'ex coniuge vantaggi comparabili a quelli di un nuovo matrimonio. Ove ciò non sia il caso, la scelta di non risposarsi non è abusiva (in  materia di prestazioni sociali v. DTF 116  II 398 consid. 4). Ciò premesso, poco importa che soggettivamente la convenuta e __________ respingano l'eventualità di unire i loro destini (sentenza impugnata, consid. 10.9). Una soppressione del contributo in forza dell'art. 153 cpv. 1 vCC è dunque esclusa. Che un'eventualità del genere possa entrare in linea di conto a norma dell'art. 153 cpv. 2 vCC (mutate condizioni economiche del debitore) non è, per il resto, oggetto dell'attuale procedura.

                                13.   L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata nel senso auspicato dalla convenuta. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quel che riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta, occorre esaminare se essa non sia superata – e quindi resa senza oggetto – da un'adeguata attribuzione di ripetibili. Le perplessità di metodo espresse al proposito in Cocchi/Trezzini (CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 473 n. 559) non sono fondate. Contrariamente a quanto i citati autori affermano, infatti, lo stesso Tribunale federale può dichiarare senza oggetto richieste di assistenza giudiziaria nel caso in cui la parte vincente abbia modo di riscuotere una congrua indennità per ripetibili (art. 152 OG; Poudret in: Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Anzi, nella misura in cui reputano che “in sede di tassazione dell'onorario del patrocinatore” vadano dedotte le ripetibili attribuite in favore della parte richiedente, essi partono dall'idea che per principio la relativa indennità non copra l'ammontare della nota professionale, ciò che non è corretto (art. 150 CPC). In realtà il quesito decisivo rimane quello di sapere se, in concreto, la convenuta possa incassare dall'attore una somma adeguata.

                                         a)   Accolta la petizione, nel caso specifico il Pretore ha assegnato alla parte vittoriosa il diritto a un'indennità di fr. 3000.– (sopra, consid. C). In linea di massima questa Camera non interviene sugli importi fissati dal Pretore a titolo di ripetibili. Ove accolga un appello, essa si limita pertanto a porre il medesimo importo a carico della parte soccombente, salvo che si tratti di una cifra censurata in appello come la risultante di un eccesso o di un abuso di apprezzamento. La convenuta non muove al primo giudice rimproveri siffatti. Di per sé questa Camera potrebbe limitarsi dunque ad addebitare l'indennità di fr. 3000.– all'attore. Il problema è che una cifra del genere non copre lontanamente i costi di patrocinio occorsi alla convenuta. E se l'ammontare delle ripetibili non permette alla convenuta di rimunerare appieno il proprio avvocato, la richiesta di assistenza giudiziaria va accolta quanto meno per la differenza che presumibilmente rimane scoperta. Non fa dubbio, in effetti, che la convenuta si trovi in condizioni di grave ristrettezza (art. 155 CPC; certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, allegato all'act. VI) e che la sua resistenza alla petizione era provvista di buon diritto (art. 157 CPC).

                                         b)   All'atto pratico il beneficio dell'assistenza si giustifica, ma non incondizionatamente. Questa Camera ha già avuto occasione di rammentare più volte, per vero, che in caso di divorzio i costi del processo vanno a carico dell'unione coniugale e che l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 309 ad art. 145 vCC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). Non è dato a divedere perché dovrebbe applicarsi un criterio diverso ove sia litigiosa la modifica di una sentenza di divorzio. Mal si comprenderebbe in effetti perché lo Stato dovrebbe contribuire a indennizzare la parte vittoriosa ove ciò sia possibile alla parte soccombente, tanto meno se si pensa che in materia di assistenza giudiziaria vige il principio inquisitorio (v. Rep. 1994 pag. 308 consid. 5). Il fatto che la parte vincente postuli l'assistenza giudiziaria non esonera il giudice di ogni grado, dunque, dal verificare se la parte soccombente non sia in grado di erogare essa medesima congrue ripetibili. Ciò impone di valutare, almeno sommariamente, la rimunerazione che la parte vittoriosa dovrà corrispondere al proprio avvocato.

                                         c)   In conformità alla prassi del Consiglio di moderazione l'onorario dovuto a un legale per una causa intesa alla riduzione di un contributo alimentare in favore dell'ex coniuge va calcolato, per analogia, in base all'art. 14 cpv. 1 TOA, che disciplina l'onorario per le cause di stato (da ultimo: CdM, sentenza del 4 dicembre 1997 in re M., consid. 2; prassi inaugurata dal Consiglio di disciplina forense con sentenza del 5 maggio 1982 in re T. e S., consid. 2b). Il compenso rientra così tra un minimo di fr. 1000.– e un massimo di fr. 25 000.–, secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Ci si può domandare se, dato il carattere meramente pecuniario di cause volte alla riduzione di contributi alimentari, non sia più pertinente definire l'onorario dell'avvocato secondo i parametri ad valorem dell'art. 9 cpv. 1 TOA (in tal senso: I CCA, sentenza del 1° dicembre 1995 in re T., consid. 3; analogamente: sentenza del 9 dicembre 1998 in re S., consid. 9). Non spetta però alla Camera civile di appello scostarsi dalla giurisprudenza del Consiglio di moderazione, organo istituzionalmente preposto all'interpretazione e all'applicazione della tariffa dell'Ordine degli avvocati. Oltre a ciò, come si vedrà oltre, l'indennità di fr. 3000.– fissata dal Pretore appare inadeguata anche seguendo la prassi del Consiglio di moderazione.

                                         d)   La causa in esame, per vero, non si è rivelata particolarmente complessa dal profilo giuridico o specialmente laboriosa nell'accertamento dei fatti. Essa ha nondimeno richiesto al legale la redazione del memoriale di risposta (9 pagine) e di duplica (5 pagine), un'udienza preliminare relativamente lunga (act. XI), quattro udienze istruttorie comprendenti l'escussione di 13 testimoni e l'interrogatorio formale della convenuta (act. XII, XIV, XV e XIX), un sopralluogo a __________ e a __________ (act. XX), come pure la stesura di un breve allegato conclusivo (3 pagine). Inoltre il legale ha inviato almeno 6 lettere alla Pretura e ha presumibilmente avuto qualche colloquio con la cliente. Tutto ben ponderato, ciò giustifica ragionevolmente un onorario attorno ai fr. 8000.–, cui vanno ancora aggiunte le spese e l'IVA. Il che appare ragionevole anche da un profilo meramente orario, la cifra di fr. 8000.– rimunerando un po' più di 30 ore di lavoro a fr. 250.– l'una. Ne segue che l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore in fr. 3000.– dev'essere portata, in virtù del principio inquisitorio che governa in ogni grado di giudizio il diritto all'assistenza giudiziaria, a fr. 9000.–.

                                         e)   Per il patrocinio in appello l'onorario dell'avvocato varia dal 20 al 70% di quello calcolato per la prima sede (art. 17 cpv. 1 TOA). In concreto il memoriale si esaurisce sostanzialmente in un riepilogo di quanto era stato esposto davanti al Pretore, senza particolari richiami di dottrina né approfondimenti di giurisprudenza. Non vi è motivo quindi per scostarsi dal minimo tariffario, onde una rimunerazione di fr. 1600.–, cui si aggiungono le presumibili spese del legale e l'IVA. Un'indennità complessiva di fr. 2000.– appare quindi adeguata alle caratteristiche della procedura di ricorso.

                                         f)    Rimane ancora da definire se, date le predette indennità per ripetibili, la richiesta di assistenza giudiziaria non sia da ritenere superata, cioè senza oggetto. Ora, diversamente dal caso menzionato da Cocchi/Trezzini (sopra, loc. cit.), nell'ambito del quale non vi era motivo per supporre che la parte vincente incontrasse difficoltà nel riscuotere fr. 600.– a titolo di ripetibili dall'ex marito, in concreto la cospicua entità della somma dovuta alla parte vittoriosa potrebbe anche lasciare qualche eventuale dubbio. Si giustifica pertanto di conferire alla convenuta il beneficio dell'assistenza giudiziaria per il caso in cui essa si trovasse nell'impossibilità di incassare l'indennità o incontrasse problemi al riguardo. In tale evenienza la somma che essa sarà riuscita a riscuotere andrà, in ogni caso, dedotta dalla nota professionale soggetta a tassazione (art. 36 cpv. 3 LTG).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  La petizione è respinta.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 730.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 9000.– per ripetibili.

                                         3.  La convenuta è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ nella misura in cui l'indennità per ripetibili risultasse di impossibile o di difficile incasso.

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1000.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1050.–

                                         sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

                                   III.   L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ nella misura in cui l'indennità per ripetibili risultasse di impossibile o di difficile incasso.

                                 IV.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1999.125 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.07.2001 11.1999.125 — Swissrulings