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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.10.2000 11.1999.109

20 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,516 mots·~13 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00109

Lugano, 20 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (ipoteca legale di artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 19 settembre 1997 da

__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)

                                         contro

__________, __________ (patrocinati dall'avv. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 settembre 1999 presentato da __________ e __________ contro la sentenza emessa il 13 agosto 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   I coniugi __________ e __________, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. __________ RFP di __________, hanno stipulato nel 1992 con la ditta __________ SA, __________, un contratto d'appalto inteso all'edificazione grezza di una casa monofamiliare per l'“approssimativo presumibile importo” di

                                         fr. 222 319.–. Analogo incarico hanno affidato alla medesima ditta i coniugi __________ e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sul loro fondo n. __________, contiguo a quello dei coniugi __________. Per approvvigionare di calcestruzzo fresco il cantiere delle due case la __________ SA ha fatto capo alla __________ SA, che fornito materiale per complessivi fr. 42 816.60. Di tale somma, solo fr. 18 751.70 sono stati pagati. La ditta __________ SA, dichiarata in moratoria, ha riconosciuto lo scoperto di fr. 24 064.90, che è stato iscritto fra i suoi debiti chirografari. Il 25 maggio 1994 essa ha ottenuto l'omologazione di un concordato per abbandono dell'attivo ed è stata posta in liquidazione.

                                  B.   Nel frattempo, il 24 settembre 1993, la ditta __________ SA si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che a carico della particella n. __________ di __________ e __________ fosse iscritta provvisoriamente, in suo favore, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per il saldo di fr. 24 064.90 oltre interessi. Con decreto emesso quel giorno inaudita parte il Pretore ha accolto la domanda. Statuendo il 19 agosto 1997 dopo il contraddittorio, egli ha confermato l'iscrizione fino a concorrenza di fr. 21 039.95 oltre interessi al 5% dal 24 settembre 1993 e ha impartito alla __________ SA un termine di 30 giorni per avviare la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Gli oneri processuali di fr. 650.– sono stati addebitati per un ottavo a __________ e __________ in solido e per il resto alla __________ SA, tenuta a rifondere alle controparti un'indennità di fr. 1600.– per ripetibili ridotte.

                                  C.   Il 19 settembre 1997 la __________ SA ha promosso causa contro __________ e __________, postulando l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale in suo favore sulla particella n. __________ per il noto saldo di fr. 21 039.95 più interessi al 5% dal 24 settembre 1993. Contemporaneamente essa ha intentato causa contro la __________ SA in liquidazione concordataria per ottenere il versamento della citata somma. __________ e __________ si sono opposti all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. La __________ SA in liquidazione concordataria ha ricordato che la pretesa era già stata riconosciuta e che la __________ SA figura tra i suoi creditori chirografari, sicché il Pretore ha stralciato tale causa dai ruoli con decreto del 6 novembre 1997. Quanto a __________ e __________, essi hanno mantenuto la loro opposizione all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

                                  D.   Con sentenza del 13 agosto 1999 il Pretore ha accolto la petizione diretta contro i coniugi __________ e ha confermato in via definitiva l'iscrizione dell'ipoteca legale a carico della particella

                                         n. __________ in favore della __________ SA per l'importo di fr. 21 039.95 oltre interessi al 5% dal 24 settembre 1993. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere alla __________ SA fr. 2200.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza predetta __________ e __________ sono insorti con un appello del 2 settembre 1999 nel quale chiedono che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 1999 la ditta __________ SA propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Gli appellanti contestano che l'iscrizione dell'ipoteca legale, avvenuta il 25 settembre 1993, sia tempestiva sotto il profilo dell'art. 839 cpv. 2 CC. Sostengono che l'attrice ha terminato i lavori ben prima del 25 giugno 1993 e che l'ultima fornitura di calcestruzzo, risalente a quel giorno, è servita non per la costruzione della loro casa (conclusa nel maggio del 1993), bensì per la formazione di un muro a confine sulla particella n. __________ di __________ e __________. Tale opera però riguardava esclusivamente la proprietà dei vicini e non rientrava nel loro contratto d'appalto, tant'è che il relativo costo nemmeno figura nella loro liquidazione finale. Oltre a ciò, i lavori per l'edificazione del muro sarebbero semplici interventi di finitura, inidonei a salvaguardare il termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC. Infine – soggiungono – la ditta attrice, pur avendo aderito al concordato della __________ SA, non ha offerto loro la cessione del credito in conformità all'art. 303 cpv. 2 LEF, perdendo così ogni diritto nei loro confronti. Del resto, quand'anche ciò non fosse, l'attrice non potrebbe pretendere più della differenza tra l'ammontare del suo credito e il dividendo percepito. Tanto meno se si pensa ch'essi ignoravano finanche l'esistenza del contratto intercorso fra tale ditta e la __________ SA.

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto tempestiva l'iscrizione (provvisoria) dell'ipoteca per il fatto che l'ultima fornitura di calcestruzzo – quella del 25 settembre 1993 – è servita non solo per la formazione del muro citato, ma anche per ultimare un altro muro a confine, posto interamente sulla proprietà dei convenuti. Tale opera rientrava pacificamente nel contratto di appalto concluso a suo tempo dai convenuti con la __________ SA. Né l'ultima fornitura di calcestruzzo da parte dell'attrice risultava deliberatamente posticipata, di piccola entità, di secondaria importanza, destinata a semplici rifiniture o riparazioni. Il termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC era dunque stato rispettato. Quanto all'art. 303 cpv. 2 LEF, esso riguarda unicamente i coobbligati, per legge o per convenzione, del debitore in moratoria concordataria. I convenuti sono proprietari del fondo su cui si trova l'immobile oggetto dei lavori, ma non sono personalmente debitori della ditta attrice (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC), né hanno mai assunto il debito della __________ SA in via solidale o sussidiaria. L'importo residuo di fr. 21 039.95, infine, trova adeguato riscontro agli atti e non è  stato contestato. Donde, in sintesi, l'accoglimento della petizione.

                                   3.   Che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC cominci a decorrere, in caso di forniture di calcestruzzo fresco, dal giorno dell'ultima consegna è – a ragione – indiscusso (DTF 104 II 351 consid. II/2, 111 II 343). Che tale diritto competa, oltre che all'appaltatore, al subappaltatore, ovvero al fornitore di materiale o lavoro eseguito su incarico dell'appaltatore, è altrettanto pacifico (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 210, n. 2866 segg. con riferimenti). Ora, nella fattispecie il conducente dell'autobetoniera che il 25 settembre 1993 ha scaricato calcestruzzo sul cantiere di Sigirino ha precisato che la fornitura è servita per due manufatti esterni: per la parte finale “più alta” di un muro che separa la particella n. __________ dalla n. __________ e per un muro di cinta sul retro di quest'ultima particella, a nord della casa __________ (testimonianza __________ del 21 aprile 1998, act. VI, pag. 3). Il muro appena citato si trova indiscutibilmente sulla proprietà dei coniugi __________. Il primo invece, che separa il fondo n. __________ dal n. __________, è posto interamente sulla proprietà dei convenuti (perizia del 30 mag-gio 1995 nell'inc. __________ dell'iscrizione provvisoria, act. XIV, pag. 3, lett. c; planimetria n. 7, schema “sistemazioni esterne” nel fascicolo “__________ e __________ ”, rubrica “richiamo I” dal Municipio di __________, lato A). Gli appellanti non negano del resto che – come ha accertato il Pretore (sentenza, pag. 4 verso il basso) – la costruzione di tale muro rientrava nel contratto di appalto da loro stipulato nel 1992 con la __________ SA. Invano essi tentano perciò, nell'appello, di confondere un muro con l'altro.

                                   4.   In sede di iscrizione provvisoria il perito ha affermato, invero, che il 25 giugno 1993 sono stati gettati 9.5 m³ di calcestruzzo fresco e che l'unica opera di tale importanza eseguibile in un sol giorno con una tale quantità di cemento figura sulla liquidazione __________, designata come “muro nord est”, mentre dalla liquidazione __________ non si evincono lavori che possano essere stati compiuti in una sola giornata con una simile quantità di materiale (referto citato, pag. 3, lett. b). Tale asserzione si riconduce però a una congettura del perito, il quale si è dipartito dal fallace presupposto che l'intera fornitura del 25 giugno 1993 sia stata utilizzata per una sola opera. A tale proposito nondimeno egli è chiaramente smentito dal testimone __________, il quale ha dichiarato – come detto – che la fornitura del 25 giugno 1993 è servita non solo per la costruzione del cosiddetto “muro nord est” (in realtà si trattava di un muro a nord: testimonianza __________, act. VI, pag. 2 in alto), posto sul fondo dei coniugi __________ (si veda il già citato piano n. 7, schema “sistemazioni esterne”, lato D), ma anche per il muro che separa la particella n. __________ dalla n. __________, posto sul fondo dei convenuti. Evidentemente la costruzione del primo muro non poteva figurare nella liquidazione dei lavori riguardante il fondo degli appellanti.

                                   5.   La questione è ancora di sapere, ciò premesso, se la formazione della “parte finale ‘più alta’ del muro che separa le due proprietà” (per attenersi alla formulazione del testimone __________) fosse – come asseverano gli appellanti – un semplice intervento di finitura. Lavori di poca importanza, secondari o accessori non ostano infatti alla decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC, salvo che si tratti di opere indispensabili, ad esempio per ragioni di sicurezza (Steinauer, op. cit., pag. 220, n. 2884a con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie la completazione del muro non può definirsi un intervento puramente complementare o di semplice finitura. A parte la mole dell'opera, lunga quasi 35 m e alta da 1a3m (si veda il già citato piano n. 7, schema “sistemazioni esterne” e schema “vista A” nella rubrica “richiamo I” dal Municipio di __________), il manufatto assicura anche una funzione di sostegno (come si desume dal piano appena menzionato), i fondi n. __________ e __________ essendo solo parzialmente al medesimo livello. La sua completazione si imponeva dunque per motivi di sicurezza. Oltre a ciò, la volontà stessa dei convenuti e dei coniugi __________ era quella di separare materialmente e definitivamente le loro proprietà, al punto che avevano introdotto una variante al progetto edilizio iniziale – approvata dall'autorità – per sdoppiare anche l'entrata delle autorimesse (richiesta del 4 febbraio 1993 nel già citato nel fascicolo “__________ e __________ ”, rubrica “richiamo I” dal Municipio di __________). Pure su questo punto l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.

                                   6.   Non è destinata a miglior sorte nemmeno la doglianza che i convenuti fondano sull'art. 303 cpv. 2 LEF. Secondo tale norma il creditore che ha aderito al concordato non perde i propri diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso se ha provveduto ad avvisarli, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell'assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento. Alla stregua di coobbligati vanno trattati anche coloro che si siano impegnati a rispondere appieno del debito, a titolo sussidiario o solidale (DTF 121 III 193 in fondo; Vollmar in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, Basilea 1998, n. 7 ad art. 303). Se non che, come ha rilevato il Pretore, nel caso specifico i convenuti non sono debitori personali della ditta attrice, né risultano avere assunto il debito della __________ SA in via sussidiaria o solidale. Essi sono unicamente proprietari del fondo su cui sono stati eseguiti i lavori (il beneficio offerto dalla legge ad artigiani e imprenditori è una garanzia propter rem: Steinauer, op. cit., pag. 217, n. 2877a con rinvii). Non potendo l'attrice vantare diritti nei riguardi dei convenuti, neppure si vede come essa avrebbe potuto perdere diritti del genere. Certo, i convenuti si sono visti ugualmente prospettare dall'attrice la cessione del credito (doc. C e D). Non consta però – né essi pretendono – che tale proposta sia stata accettata. Il loro assunto cade pertanto nel vuoto.

                                   7.   Gli appellanti sembrano inoltre sostenere, indipendentemente da quanto precede, che dal saldo di fr. 21 039.95 più interessi al 5% dal 24 settembre 1993 debba essere dedotto il dividendo percepito dall'attrice nella liquidazione della ditta __________ SA. A prescindere dalla circostanza tuttavia che la liquidazione di tale società, per quanto terminata, non è ancora stata approvata dalle autorità fiscali cantonali e federali (sicché la ragione sociale è tuttora iscritta nel registro di commercio), la domanda è irricevibile. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare innumerevoli volte che in caso di contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8, 9 e 10 ad art. 309). Identico principio vige del resto, per giurisprudenza invalsa, sul piano federale (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). In concreto gli appellanti non indicano minimamente di quanto andrebbe ridotto l'ammontare dell'ipoteca legale nel caso in cui risultasse fondata la loro tesi. In proposito l'appello sfugge finanche a un esame di merito.

                                   8.   Da ultimo gli appellanti sottolineano che la ditta __________ SA ha commissionato la fornitura di calcestruzzo all'attrice senza interpellarli né informarli. Essi “non possono di conseguenza essere penalizzati per quanto concerne i rapporti di dare e avere tra le due imprese in discussione (...), che dovevano, se del caso, essere tra di loro garantite” (appello, pag. 5 in basso). Così argomentando, tuttavia, essi disconoscono ulteriormente di essere convenuti in giudizio non come debitori, ma unicamente come proprietari del pegno immobiliare (sulla legittimazione passiva: Steinauer, op. cit., pag. 217, n. 2877b con rimandi). Per il resto, il diritto di un subappaltatore all'iscrizione di un'ipoteca legale sul fondo del committente è dato senza riguardo al fatto che quest'ultimo abbia autorizzato il subappalto oppure lo ignorasse (Steinauer, op. cit., pag. 211, n. 2868 con rinvii). Anche al riguardo l'appello, introdotto non senza leggerezza, è votato perciò all'insuccesso.

                                   9.   Spese e ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 650.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura della giurisdizione di Lugano, sezione 2;

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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