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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2000 11.1999.10

11 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,157 mots·~21 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00010

Lugano 11 aprile 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__._____ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 9 ottobre 1997 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 dicembre 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 21 dicembre 1998 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 15 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1947) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________. __________ il __________ 1975. Dal matrimonio sono nate __________ (1975), __________ (1977) e __________ (__________1979). Il marito, __________ __________ alle dipendenze dello __________, dal settembre 1994 è anche docente al 60% presso la __________. Dal 1° settembre 1997 egli ha rinunciato alla funzione di __________ __________, dedicandosi esclusivamente all'insegnamento con un grado di occupazione del 77%. La moglie, che non risulta avere svolto attività lucrativa durante la vita in comune, è al beneficio di una rendita AI a causa di un'infermità agli occhi. I coniugi si sono separati nel settembre del 1997, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di Iragna per trasferirsi a __________ -__________.

                                  B.   L'8 ottobre 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 ottobre 1997. Contestualmente essa ha sollecitato in via provvisionale l'assegnazione dell'alloggio coniugale, il blocco del registro fondiario relativo alla particella n. __________di Iragna (abitazione coniugale) e un contributo alimentare per sé e la figlia __________ di complessivi fr. 2'293.– mensili dal 1° settembre 1997. All'udienza del 24 ottobre 1997 il Pretore ha omologato un accordo sull'assetto provvisionale con il quale il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo fr. 1'700.– per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1997. Alla discussione del 6 maggio 1998 la moglie ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 3'062.– mensili dal 1° ottobre 1997 e ha chiesto la liberazione a suo favore di un conto presso la __________ __________ __________. __________ __________ si è opposto all'istanza, offrendo un contributo per moglie e figlia di fr. 1'247.– mensili dal dicembre del 1997.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo, rinunciando alla discussione finale. __________ __________ ha riaffermato le sue domande, aumentando la richiesta di contributo per sé e la figlia __________ a fr. 3'269.– mensili dal 1° ottobre 1997 al 1° agosto 1998, ridotti in seguito a fr. 2'917.– mensili. __________ __________ ha confermato la sua opposizione, offrendo un contributo per la sola moglie di fr. 1'020.– mensili. Il 19 maggio 1998 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, che è tuttora pendente.

                                  D.   Con decreto cautelare del 21 dicembre 1998 il Pretore ha obbligato il marito, tra l'altro, a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1'790.– mensili dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998, ridotto successivamente a fr. 1'467.40 mensili, e ha respinto la domanda di liberazione del conto bancario. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 30 dicembre 1998 nel quale postula l'aumento del contributo per sé e la figlia a fr. 3'191.– mensili (in via subordinata a fr. 3'092.–) dal 1° settembre 1997 al 31 luglio 1998, ridotto successivamente a fr. 2'869.– mensili, e la liberazione a suo favore del conto presso la __________ __________ __________. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 1999 __________ __________ propone di respingere l'appello e con ricorso adesivo sollecita la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1'020.– mensili dal marzo del 1998. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

                                  F.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 16 marzo 2000 il giudice delegato ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. __________ __________ si è confermata nelle sue domande, mentre __________ è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 210).

                                   2.   In concreto il Pretore ha accertato che il marito ha ridotto volontariamente la sua attività lucrativa, con conseguente diminuzione del reddito, ma ha ritenuto la rinuncia all'attività di tecnico agricolo giustificata da ragioni mediche. Egli si è dipartito pertanto da un guadagno di fr. 5'064.– mensili, senza imputare redditi potenziali. Quanto alla moglie, il primo giudice ha accertato che essa riceve una rendita AI di fr. 1'592.– mensili. In merito ai fabbisogni minimi il Pretore ha calcolato quello del marito in fr. 3'017.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 272.–, spese accessorie fr. 150.–, spese per l'automobile fr. 300.–, pasti fuori casa fr. 120.–, imposte fr. 450.–) e quello della moglie, fino al 1° luglio 1998, in fr. 3'125.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, fabbisogno della figlia __________ fr. 500.–, oneri ipotecari fr. 369.–, premio della cassa malati fr. 380.–, cassa malati figlia fr. 145.–, manutenzione casa fr. 100.–, riscaldamento fr. 426.–, oneri assicurativi fr. 80.–, imposte fr. 200.–), ridotto poi a fr. 2'480.– in seguito allo stralcio delle poste concernenti la figlia __________. Ciò posto, il Pretore ha posto a carico del marito un contributo provvisionale in favore della moglie di fr. 1'790.– mensili dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998, ridotto a fr. 1'467.50 dal 1° luglio 1998.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   L'appellante contesta la capacità di reddito del marito, sostenendo che questi ha lasciato il posto di __________ __________ senza motivo, adducendo solo in un secondo tempo problemi depressivi attestati, per altro, da un medico generalista. Essa chiede pertanto che il reddito sia fissato in fr. 6'593.– mensili. Ora, dagli atti risulta che fino al 31 agosto 1997 il marito ha lavorato al 40% come __________ __________ presso l'ufficio __________ __________ __________ e al 60% come docente alla __________. Dal 1° settembre 1997 egli è soltanto docente a tempo parziale, con un tasso d'occupazione del 77%. A sostegno della sua decisione l'interessato ha prodotto un certificato medico dal quale risulta che “dal 1985 a tuttora [dicembre 1997] il paziente ha presentato alcuni episodi depressivi che negli ultimi quattro anni si sono ravvicinati. Per tali motivi ho consigliato una riduzione del carico di lavoro e possibilmente un cambiamento di posto di lavoro” (doc. 6). Un certificato del genere non basta tuttavia per giustificare una riduzione dell'attività lucrativa. Né soccorrono altri elementi che confortino le pretese ragioni mediche. __________ __________, capo del personale dello __________, ha dichiarato di non essere stato informato dei motivi alla base delle dimissioni (deposizione del 21 agosto 1998), circostanza peraltro confermata dalla lettera del 27 agosto 1997 allegata al medesimo verbale. Secondo iI teste, poi, un funzionario che si ammali o che non sia in grado di lavorare appieno continua a percepire lo stipendio pieno per 360 giorni e al 50% per altrettanti giorni. L'interessato neppure ha tentato di spiegare perché egli non potesse essere considerato in malattia. Anzi, la circostanza che egli ha ridotto l'attività proprio in concomitanza con la separazione di fatto (v. anche doc. 3) desta se mai perplessità. Ne segue che, a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), la riduzione dell'orario di lavoro appare ricondursi a una decisione unilaterale del convenuto, che non può andare a scapito della famiglia. E siccome prima delle dimissioni da __________ __________ egli guadagnava almeno fr. 6'500.– mensili (conteggio degli stipendi gennaio–agosto 1997, act. XII), non vi sono motivi per scostarsi da tale importo ai fini del reddito conseguibile.

                                   4.   L'appellante contesta che nel suo reddito si consideri anche l'assegno per grandi invalidi e la rendita completiva per la figlia __________. In parte a ragione. È pacifico che il reddito di un coniuge comprende anche le rendite provenienti da assicurazioni sociali (Rep. 1994 pag. 134), giacché tali rendite sono sostitutive del reddito, quanto meno ove esse siano sicure e non limitate a breve termine (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997, pag. 43 n. 01.37). Non si vede quindi perché dal reddito dell'interessata dovrebbe essere escluso l'assegno per grandi invalidi. Quanto alla rendita completiva per la figlia __________, essa è destinata invece al mantenimento della figlia stessa (FamPra.ch 1/2000 pag. 127 con riferimenti). Non va pertanto inclusa nel reddito dei coniugi, a meno che nel fabbisogno della famiglia si sia tenuto conto di un contributo erogato al figlio maggiorenne. In concreto, come si vedrà in seguito, ciò è il caso solo fino al 30 giugno 1998. Dopo quella data la rendita per la figlia va tolta perciò dal reddito familiare.

                                   5.   Per quel che attiene al fabbisogno del marito, l'appellante contesta l'importo di fr. 150.– per le spese accessorie e quello di fr. 120.– per i pasti fuori casa, a suo dire non comprovati. Ora, dall'istruttoria risulta che dal 1° settembre 1997 il marito ha preso in locazione un appartamento di 3 locali a __________, per il quale versa una pigione di fr. 700.– mensili (doc. 3). È possibile che le spese accessorie non siano comprese in tale importo, il contratto agli atti non essendo di grande chiarezza, ma invano si cercherebbe nell'incarto un riferimento qualsiasi all'importo di fr. 150.– rivendicato dal convenuto. Si aggiunga che, contrariamente a quanto quest'ultimo pretende, la moglie ha espressamente contestato tale posta alla discussione del 6 maggio 1998 (verbale pag. 2, n. 6 seg.). In simili circostanze, vista la mancanza di dati oggettivi – che l'interessato avrebbe potuto procurarsi agevolmente – il Pretore non poteva inserire tale importo nel fabbisogno del marito. Per quel che concerne i pasti fuori casa, dagli atti risulta solo che l’interessato abita a __________ -__________ e lavora a __________. In mancanza di ulteriori indicazioni da parte del convenuto, che non pretende di non poter rientrare a casa durante la pausa di mezzogiorno, non si può ritenere che egli abbia reso verosimile di essere obbligato a consumare pasti fuori casa e di avere pertanto spese supplementari. La pretesa non può pertanto essere riconosciuta. Ciò premesso, il fabbisogno del marito va stabilito in fr. 2'747.– mensili.

                                   6.   L'appellante chiede che il suo fabbisogno sia portato a fr. 3'532.– mensili per tenere conto del minimo esistenziale di fr. 1'025.–, di spese farmaceutiche e dentarie non coperte dalla cassa malati per fr. 100.–, di tasse e oneri assicurativi per complessivi fr. 87.– e dell'onere fiscale di fr. 400.–.

                                         a)  In merito al minimo vitale del diritto esecutivo il Pretore si è attenuto alla prassi di questa Camera, che fissava in fr. 925.– il minimo di un coniuge che viveva in comunione con una terza persona (in concreto con le figlie maggiorenni). Se non che, in base all'attuale giurisprudenza fondata sulla dottrina più aggiornata, la Camera inserisce ora nel fabbisogno di un coniuge il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola, indipendemente da una convivenza con terze persone (I CCA, sentenze del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8a e del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; cfr. per l'alloggio FamPra.ch 1/2000 pag. 135). In concreto, vivesse per conto proprio, l'istante avrebbe diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo l'indennità di fr. 1'025.– mensili (Rep. 1993 pag. 265). Nel suo fabbisogno minimo dev'essere inserita perciò tale cifra.

                                         b)  L'appellante rivendica l'inserimento nel suo fabbisogno di fr. 100.– per spese mediche ricorrenti, consistenti nella partecipazione ai costi non coperti dalla cassa malati e nelle spese dentarie. Per principio, in effetti, il costo delle cure mediche e dentarie va aggiunto al fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 142 e 146), sempre che ne sia dimostrata la necessità e l’entità (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 16 ad art. 163 CC, n. 40 ad art. 166 CC; DTF 112 II 404 consid. 6). Nella fattispecie però non tutte le spese esposte possono essere riconosciute. Intanto quelle relative alla figlia (doc. A1: premio cassa malati, ecc.) vanno inserite nel fabbisogno della figlia stessa, non in quello della madre, e rientrano nel fabbisogno in denaro dei minorenni determinato sulla base delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (I CCA, sentenza del 14 giugno 1999 nella causa V.; Hausheer/Spycher, op. cit., allegato 2, pag. 660). Inoltre tali spese devono essere costanti e rilevanti, ciò che non può dirsi in concreto per le spese di farmacia (fr. 22.80 e 70.70) o di trattamento dentario (fr. 144.–). Infine l'interessata non rende verosimile altre spese (doc. Z) che non siano coperte dall'assicurazione, non bastando al riguardo il fatto che essa abbia anticipato il pagamento degli onorari dei medici.

                                         c)  Circa le tasse e gli oneri di assicurazione, l'appellante chiede di aumentarle di fr. 7.– mensili per tenere conto della fattura dell'azienda acqua potabile di __________ (doc. N1). A torto. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297) le spese per acqua, elettricità, luce, telefono e simili non vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo, né rientrano nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende le imposte e gli oneri assicurativi domestici: DTF 114 II 393).

                                         d)  L'appellante chiede infine di aumentare il carico fiscale da fr. 200.– a fr. 400.– mensili. Nel caso in esame l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell’art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298), motivo per cui il Pretore ha sommariamente valutato l'aggravio mensile. L'interessata non spiega per quale motivo il suo onere fiscale dovrebbe essere aumentato, non bastando al riguardo la circostanza che per tale posta al marito sia stato riconosciuto un onere superiore. Visto il reddito conseguito dalla moglie e il contributo alimentare versato dal marito, assoggettato fiscalmente, a un esame sommario non vi è ragione per ritenere verosimile un onere fiscale superiore a quello stimato dal Pretore. La pretesa dell'appellante non può pertanto essere accolta. Tutto ciò posto, il fabbisogno minimo della moglie deve essere stabilito in fr. 2'580.– mensili. Sulla questione del fabbisogno della figlia si ritornerà in appresso (consid. 10).

                                   7.   Il Pretore, considerato definitivo l'assetto concordato dai coniugi all'udienza del 24 ottobre 1997 almeno per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1997, ha fatto decorrere il contributo alimentare in favore della moglie dal 1° gennaio 1998. L'appellante sostiene che l'accordo in questione era una misura superprovvisionale, suscettibile come tale di essere modificata retroattivamente, e chiede che il contributo sia fissato dal 1° settembre 1997. A ragione. Dagli atti risulta che all'udienza del 24 ottobre 1997 i coniugi avevano trovato un'intesa sul contributo provvisionale per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1997. Il Pretore ha omologato tale accordo, rilevando che esso avrebbe avuto “carattere superprovvisorio in quanto in vigore solo sino alla fine di novembre 1997”. L'indicazione non è molto chiara, ma consente nondimeno di capire che i contributi non erano stati definitivamente fissati, tant'è che sempre secondo l'accordo “i suddetti contributi saranno suscettibili di essere riveduti nel corso del mese di dicembre 1997 dopo che il marito si sarà consultato con un legale e avrà raccolto tutta la necessaria documentazione ai fini del calcolo delle entrate e dei fabbisogni”. E siccome la moglie ha postulato il contributo dal 1° settembre 1997, la pretesa si rivela fondata. Si aggiunga che, contrariamente a quanto pretende il marito, non si tratta di una richiesta retroattiva proprio perché, come si è detto, la moglie ha rivendicato il contributo dal 1° settembre 1997.

                                   8.   L'appellante chiede infine che le sia attribuito il saldo depositato presso la __________ __________ __________, trattandosi di un suo bene proprio. Il Pretore ha rinviato la questione al giudizio di merito, non essendo certo che il marito vi abbia rinunciato in forma definitiva. Ora, nella determinazione del contributo alimentare, e in particolare nell'accertamento dei redditi, la quota delle entrate destinata in precedenza al risparmio non può essere considerata nel calcolo, salvo che sia indispensabile per coprire il fabbisogno accresciuto delle due nuove economie domestiche. Il contributo alimentare non deve infatti anticipare lo scioglimento del regime matrimoniale e la ripartizione dei risparmi tra i coniugi va risolta nella procedura ordinaria (Rep. 1994 pag. 140). Nella fattispecie il fabbisogno dell'interessata è coperto ed essa beneficia inoltre di una certa eccedenza, sicché non vi sono motivi per accogliere le sue pretese a questo stadio della procedura. L'appello, su questo punto, deve essere respinto.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   9.   Il marito chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo a fr. 3'320.–, inserendo un'indennità di fr. 180.– per i pasti consumanti fuori domicilio e di fr. 693.– per gli oneri fiscali. Le rivendicazioni sono infondate. Per quanto riguarda i pasti fuori casa già ci si è espressi (consid. 5). Quanto agli oneri fiscali, agli atti non vi è alcuna tassazione, di modo che il Pretore ha stimato gli oneri fiscali correnti per apprezzamento. Nella dichiarazione fiscale per il biennio 1997/98 i coniugi hanno invero esposto un reddito imponibile di fr. 69'816.– per l'imposta cantonale e di fr. 78'670.– per quella federale (doc. O). In assenza di dati concreti, tuttavia, la stima del Pretore resiste alla critica, se appena si considera il reddito del marito e il contributo alimentare versato alla moglie.

                                10.   L'appellante chiede inoltre di stralciare dal fabbisogno della moglie la quota relativa alla figlia. La censura è parzialmente provvista di buon diritto. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che il fabbisogno familiare, nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio, comprende solo quello personale dei coniugi e dei figli minorenni comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21). Le misure provvisionali, infatti, possono riguardare, di principio, solo i coniugi e i figli minorenni (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145 vCC; I CCA, sentenza dell'8 settembre 1999 in re L.). In circostanze particolari nondimeno il giudice del divorzio – e quindi anche il giudice delle misure provvisionali – può fissare un contributo di mantenimento in favore del figlio anche dopo la maggiore età. Tale è il caso quando il figlio, ancora minorenne, sia prossimo alla maggiore età, ma si trovi in una formazione professionale di durata determinata (DTF 112 II 202 consid. 2), oppure quando il contributo per il figlio maggiorenne sia già fissato in una convenzione omologata dal giudice (DTF 107 II 473 consid. 6; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC) o ancora – più semplicemente – quando i coniugi sono d'accordo che il contributo in questione sia inserito nel fabbisogno della famiglia. Mancando tali premesse, un coniuge non può far valere in suo nome la pretesa del figlio maggiorenne. Incombe a quest'ultimo rivendicare personalmente il contributo, giusta l'art. 277 cpv. 2 CC, nei confronti del genitore opponente.

                                         In concreto la figlia __________ è diventata maggiorenne il __________ 1997, prima ancora che fosse avviata la procedura provvisionale. Il padre ha, comunque sia, riconosciuto un fabbisogno per la figlia di fr. 500.– nel riassunto scritto allegato al verbale del 6 maggio 1998 (pag. 4 in alto), tant'è che ha offerto un contributo per moglie e figlia. Solo con il memoriale conclusivo del 29 settembre 1998 egli ha chiesto la soppressione del contributo per la figlia (pag. 5). Si può pertanto ragionevolmente ritenere che egli, almeno fino a quest'ultima data, fosse d'accordo di inserire nel fabbisogno della famiglia anche quello della figlia __________. E siccome il Pretore ha tenuto conto di tale circostanza fino al 30 giugno 1998 e su questo punto la moglie non ha contestato la decisione del primo giudice, nel fabbisogno dell'istante deve essere inserito anche quello della figlia. Ne segue che il fabbisogno della moglie va fissato in fr. 3'080.– mensili, non potendo essere ammesso, per i motivi già esposti, il premio della cassa malati relativo alla figlia (consid. 6b).

                                11.   L'appellante chiede infine che le figlie __________ e __________ contribuiscano, in ragione di fr. 300.– mensili ciascuna, alle spese dell'economia domestica con la madre. Ora, a prescindere dal fatto che davanti al Pretore l'interessato si era limitato a prospettare tale ipotesi, senza prendere però conclusioni al riguardo (tant'è che ha cifrato il reddito dell'istante in fr. 1'592.–: conclusioni, pag. 5), in concreto le figlie non sono neppure in grado di provvedere autonomamente al loro fabbisogno minimo (v. anche deposizione __________ __________ del 9 luglio 1998). Al riguardo l'appello adesivo non merita pertanto ulteriore disamina.

                                12.   Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi, come segue:

                                         Periodo dal 1° settembre 1997 al 30 giugno 1998

                                         reddito del marito                                                        fr.    6'500.–  mensili

                                         reddito della moglie                                                     fr.    1'592.— mensili

                                                                                                                         fr.    8'092.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr.    2'747.—

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr.    3'080.—           

                                                                                                                         fr.    5'827.—  mensili

                                          eccedenza                                                                    fr.    2'265.—  mensili

                                          metà eccedenza                                                            fr.    1'132.50  mensili

                                          Il marito può conservare per sé:                      

                                          fr. 2'747.– + fr. 1'132.50                                                  fr.   3'879.50  mensili

                                          Contributo per la moglie:

                                          fr. 6'500.– ./. 3'879.50                                                  fr.   2'620.50  mensili

                                         Periodo dal 1° luglio 1998

                                         reddito del marito                                                        fr.   6'500.—   mensili

                                         reddito della moglie                                                     fr.   1'194.—   mensili

                                                                                                                         fr.   7'694.—   mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr.   2'747.—

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr.   2'580.— 

                                                                                                                         fr.   5'327.—   mensili

                                          eccedenza                                                                    fr.   2'367.—  mensili

                                          metà eccedenza                                                            fr.   1'183.50  mensili

                                          Il marito può conservare per sé                                    

                                          fr. 2'747.– + fr. 1'183.50                                                  fr.   3'930.50   mensili

                                          Contributo per la moglie:

                                          fr. 6 500.– ./. 3 930.50                                                    fr.   2 569.50  mensili

                                         L'appello principale deve dunque essere accolto entro questi limiti, mentre l'appello adesivo, infondato, deve essere respinto.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                13.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono la reciproca soccombenza (art 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare e sulla sua decorrenza, ma soccombe sul resto. Appare equo perciò che sopporti un terzo degli oneri processuali, il resto dovendo essere addebitato al marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo vanno posti a carico del convenuto, soccombente. Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del pronunciato sugli oneri di prima sede, che devono essere posti per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

                                         1.2  __________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                               fr. 2'620.50 mensili (di cui fr. 500.– per la figlia __________) dal 1° settembre 1997 al 30 giugno 1998;

                                               fr. 2'569.50 dal 1° luglio 1998.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 150.–, da anticipare dall'istante, rimangono per un terzo a carico di quest'ultimo e sono posti per il resto a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.

                                         Per il resto l'appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 340.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 390.–

                                         già anticipati dall'appellante principale, sono posti per un terzo a suo carico e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante principale fr. 800.– per ripetibili.

                                   III.   L'appello adesivo è respinto.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1999.10 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2000 11.1999.10 — Swissrulings