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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2000 11.1998.91

7 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,354 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1998.00091

Lugano 7 marzo 2000/ld    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (annullamento di deliberazioni assembleari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 2 agosto 1994 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________ __________, __________ __________)  

contro  

Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 25 maggio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 4 maggio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è titolare di varie quote di proprietà per piani, pari a complessivi 337.92/1000 della particella n. __________RFD di __________ (“Condominio __________ __________ __________ ”). Il 25 giugno 1994 l'assemblea dei comproprietari ha, fra l'altro, designato l'Agenzia Immobiliare __________ __________ di __________ in qualità di amministratrice del condominio per la durata di due anni dal 1° gennaio 1994.

                                  B.   Il 2 agosto 1994 __________ __________ ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro la comunione dei comproprietari del "Condominio __________ __________ __________ " perché fosse annullata la predetta deliberazione assembleare, unitamente agli atti compiuti dall'amministratrice, vietando immediamente a quest'ultima di “operare per la PPP” e di accedere al fondo n. __________3. In subordine l'attrice ha concluso perché le decisioni contestate non le fossero opponibili.

                                  C.   Il procedimento è stato sospeso tra il 20 settembre 1994 e il

                                         28 maggio 1997 per trattative fra le parti. Nella sua risposta del 12 giugno 1997 la comunione dei comproprietari del “Condomi-nio __________ __________ __________ ” si è poi opposta alla petizione, postulando in via preliminare lo stralcio della causa per carenza di interesse giuridico. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 24 aprile 1998 la convenuta ha confermato le sue domande. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  D.   Con decreto del 4 maggio 1998 il Pretore ha dichiarato la lite priva di interesse giuridico e ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 850.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1600.– per ripetibili.

                                  E.   Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 25 maggio 1998 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato e la causa sia rinviata al primo giudice perché statuisca nel merito. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 1998 la comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ __________ ” propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per il motivo che “se l'attrice poteva avere al momento della petizione un interesse a far annullare le assemblee tenutesi nel 1994, è escluso che tale interesse possa sussistere ancora oggi a distanza di 3 anni” (decreto impugnato, pag. 4 in basso). L'appellante contesta tale opinione, sostenendo che per lei la lite ha tuttora grande interesse. Una volta accertata l'illegalità della deliberazione con la quale l'agenzia __________ è stata designata in qualità di amministratrice, per vero, tutta una serie di atti da questa compiuti sarebbero dichiarati nulli (appello, ad 3 pag. 3 nel mezzo).

                                   2.   L'art. 351 cpv. 1 CPC prevede che il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera, in caso di perenzione processuale un decreto di stralcio è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull'effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: I CCA, sentenza del 7 ottobre 1999 in re S; sentenza del 23 aprile 1997 in re G. P. SA, massima pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 9). In caso di lite dichiarata senza oggetto la situazione è analoga (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 96 CPC). Nella misura in cui l'appellante censura l'esistenza dei presupposti per lo stralcio della causa, il ricorso è pertanto ricevibile.

                                   3.   L'appellante postula l'annullamento del decreto e il rinvio della causa al Pretore. Ora, secondo l'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l'appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara e precisa indicazione delle domande. Scopo dell'appello è infatti quello di far verificare da un'autorità di ricorso il giudizio di primo grado. L'appello che, senza indicare i motivi della domanda, si limita a chiedere l'annullamento di una sentenza del Pretore e il rinvio degli atti in prima sede per nuovo giudizio è pertanto inammissibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 e 10 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G. contro R., consid. 2). Nella fattispecie l'appellante espone, sia pur sommariamente (appello, ad 3 pag. 3 nel mezzo), i motivi per cui il primo giudice sarebbe caduto in errore dichiarando la causa senza interesse. Ancorché al limite della ricevibilità, l'appello può dunque essere esaminato nel merito.

                                   4.   Il Pretore, come si è detto, ha escluso l'esistenza un interesse giuridico all'annullamento di deliberazioni assembleari dopo tre anni. La convenuta rileva inoltre che, comunque sia, la petizione è superata dal fatto che il 17 novembre 1997 l'assemblea dei comproprietari ha ratificato “tutte le decisioni e discussioni emanate e tenutesi in occasione delle assemblee presiedute [dall'amministratrice] negli anni passati (doc. 13)”. A parere dell'appellante invece la causa riveste tuttora notevole interesse, poiché l'annullamento delle decisioni prese il 25 giugno 1994 dall'assemblea dei comproprietari implicherebbe la nullità degli atti compiuti dall'amministratrice, comprese “le esecuzioni e le procedure d'ipoteca legale avviate”.

                                   5.   Per quanto riguarda il tempo trascorso dall'adozione delle decisioni contestate, tale circostanza non basta sicuramente – da sé sola – per rendere una lite priva di interesse giuridico. Perché una causa risulti senza interesse giuridico (cioè senza interesse legittimo) è necessario che non sussista più alcuna utilità concreta e attuale all'emanazione della sentenza. La convenuta rileva bensì che il 17 novembre 1997 l'assemblea dei comproprietari ha ratificato tutte le decisioni anteriori “presiedute dall'Agenzia Immobiliare __________ ” (doc. 13), ma in nessun punto del verbale risulta che sia ripetuta la nomina dell'agenzia in qualità di amministratrice retroattivamente dal 1° gennaio 1994. Mal si capisce dunque come la lite in oggetto potrebbe avere perduto ogni interesse legittimo, tanto meno se si pensa che con la petizione, oltre a concludere per l'annullamento delle risoluzioni assembleari del 25 giugno 1994, l'attrice aveva chiesto che fosse vietato all'amministratrice di “operare per la PPP” e di accedere alla particella n. __________ (pag. 6). Se ne conclude che la causa non può dirsi d'acchito priva di interesse giuridico nel senso dell'art. 351 cpv. 1 CPC.

                                   6.   Ne segue che l'appello dev'essere accolto e l'incarto rinviato al primo giudice affinché entri nel merito della petizione. Questa Camera, da parte sua, non può statuire essa medesima al riguardo, poiché altrimenti giudicherebbe come autorità di primo grado, sottraendo alle parti la possibilità di adire un'autorità di ricorso – l'unica – munita di piena cognizione in fatto e in diritto.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta rifonderà inoltre all'appellante un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché tratti l'azione nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  200.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  250.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________ __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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