Incarto n. 11.1998.00069
Lugano 21 gennaio 2000
Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello
Il giudice delegato
vista la nota professionale emessa il 25 ottobre 1999 dall’
__________avv. dott. __________ __________, __________
come patrocinatore d’ufficio di __________, nella procedura di appello davanti a questa Camera;
accertata che l'onorario è conforme all'art. 10 TOA;
ritenuto che un compenso orario di fr. 215.– (da ridurre al 70%: art. 36 cpv. 1 LTG) appare equo, date anche le gravi ristrettezze finanziarie in cui versa il cliente, e copre quanto meno le spese generali dell'ufficio (da ultimo: CdM, sentenza dell'8 novembre 1999 in re avv. D. P., consid. 7);
rilevato che le spese possono essere riconosciute, eccetto la posta di fr. 30.– per "formazione incarto", poiché non si apre un incarto per ogni grado di giurisdizione;
richiamato l’art. 36 cpv. 3 LTG,
decreta: 1. La nota professionale è così tassata:
a) onorario (70%) fr. 1'445.–
b) spese fr. 313.60
c) IVA (7,5%) fr. 131.90
fr. 1'890.50
2. Intimazione all’avv. dott. ____________ _______, ________.
Il giudice delegato
(Enrico Giani)