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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.02.2000 11.1998.48

25 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,933 mots·~25 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1998.00048

Lugano 25 febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __/______ __ (nullità di contratto successorio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 29 luglio 1994 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

avv. __________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 24 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Se dev’essere accolto l’appello dell'11 marzo 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 febbraio 1998 dal medesimo Pretore;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con testamento pubblico ricevuto dal notaio __________ __________ il 16 marzo 1990, __________ __________ __________ (1898) ha designato sua erede una fondazione da creare a proprio nome. Il 19 novembre 1992 egli e il nipote __________ __________ hanno stipulato davanti al notaio __________ __________ un contratto successorio con cui il primo ha revocato ogni precedente disposizione di ultima volontà, ha nominato suo esecutore testamentario il nipote, istituito erede universale, e ha attribuito al medesimo – come anticipo ereditario – tutti gli immobili situati nel Comune di __________, autorizzandolo a chiedere in ogni tempo, anche in vita del disponente, l'intestazione delle proprietà. In un brevetto del 3 dicembre 1992 rogato dallo stesso notaio __________ __________ __________ ha inoltre rilasciato a __________ __________ una procura generale munita di pieni poteri, nessuno escluso. __________ __________ __________ è deceduto il __________ __________ 1993, senza lasciare discendenti, alla casa di riposo “__________ ” di __________. Il testamento pubblico e il contratto successorio sono stati pubblicati il 1° settembre 1993.

                                  B.   Il 29 luglio 1994 __________ __________, altro nipote del defunto, ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione contro __________ __________ intesa a far accertare la parziale nullità del contratto successorio. In particolare egli ha contestato l'istituzione di erede universale e la devoluzione allo stesso di tutte le proprietà immobiliari, postulando in via cautelare la nomina di un amministratore e la confezione di un inventario, come pure il blocco di beni immobili e di conti bancari appartenuti al defunto. Alla discussione del 15 settembre 1994, indetta per discutere le domande cautelari, __________ __________ si è opposto alle richieste avversarie. Nella sua risposta del 29 settembre 1994 egli ha proposto poi di respingere la petizione. Il 4 novembre 1994, in replica, l'attore ha confermato la sua proposta di giudizio, postulando in via subordinata che fosse accertata la nullità totale del contratto successorio. Con duplica del 12 dicembre 1994 __________ __________ ha ribadito le sue domande.

                                  C.   Nel frattempo, il 1° settembre 1994 __________ __________, altra nipote di __________ __________ __________, ha avviato un'azione di annullamento del medesimo contratto successorio, convenendo __________ __________ dinanzi allo stesso Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Il 15 settembre 1994 il Pretore ha congiunto le due cause ai fini istruttori. Nella sua risposta del 5 ottobre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo addirittura che la lite fosse dichiarata temeraria (__________/____________________).

                                  D.   Con decreto del 24 luglio 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di __________ __________ e ha incaricato il notaio __________ __________ di redigere l'inventario della successione. Lo stesso giorno, statuendo sulle prove offerte all'udienza preliminare, egli ha respinto le domande di edizione presentate dall'attore nei confronti del convenuto, dell'avv. __________ __________, della Sparkasse di __________ e di tutti gli eredi legittimi, negando all’eventuale appello effetto sospensivo. Insorto contro tale decreto con appello del 9 settembre 1997, __________ __________ conclude perché il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ammettere tali prove.

                                  E.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno riaffermato i loro punti di vista. Statuendo il 18 febbraio 1998, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese sono state poste a carico dell'attore, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 22 000.– per ripetibili.

                                  F.   __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello dell'11 marzo 1998 nel quale, dopo aver dichiarato di mantenere il gravame del 9 settembre 1997, postula l'audizione di alcuni testi e chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 1998 __________ __________ propone di respingere entrambi gli appelli e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello contro il decreto

                                   1.   L'appellante si duole che il Pretore ha rifiutato di richiamare la contabilità e la documentazione inerenti agli averi del defunto dal convenuto e dalla Sparkasse di __________. Sostiene che l'accertamento dell'asse ereditario è determinante per dimostrare che il contratto successorio del 19 novembre 1992 è viziato da lesione. Ora, dal fascicolo processuale risulta che il patrimonio del defunto si compone di sostanza mobiliare e immobiliare per un valore complessivo superiore ai quindici milioni di franchi (sentenza 18 febbraio 1998, consid. 7 con rinvii al doc. H e all'incarto fiscale richiamato). Gli averi depositati presso la Sparkasse di __________ ammonterebbero a svariati milioni di franchi: tre o quattro milioni secondo __________ __________ (deposizione del 12 gennaio 1995, pag. 3 in fondo), circa sette milioni secondo __________ __________ (deposizione del 29 novembre 1995, pag. 2 in alto). Sia come sia, determinare l'esatto ammontare dell'asse successorio non è rilevante per statuire sulla validità del contratto successorio sotto il profilo dell'art. 21 CO. Inoltre – e su tale questione si tornerà in appresso – in concreto manca il requisito cumulativo dell'abuso di una situazione di dipendenza, che qualifica l'esistenza di una lesione (art. 21 cpv. 1 CO). In circostanze del genere l'ammontare delle prestazioni contrattuali non necessita pertanto di altre inchieste e l'edizione della documentazione richiesta non porterebbe nuovi elementi suscettibili di influire sull'esito della vertenza. Ne segue la reiezione dell'appello.

                                   II.   Sull'appello contro la sentenza di merito

                                   2.   L'appellante chiede di procedere preliminarmente all'audizione di __________ __________, __________ __________ e __________ __________, prove da lui offerte in via suppletoria il 6 ottobre 1995 e respinte dal primo giudice con ordinanza del 7 novembre 1995. La prima testimone, vicedirettrice della casa di riposo “__________ ” di __________, dovrebbe esprimersi sulle condizioni di salute del disponente nel periodo in cui è stato stipulato il contratto successorio; il secondo, infermiere presso il medesimo istituto, dovrebbe essere in grado di dare importanti ragguagli, avendo funto due volte da testimone ad atti che il testatore avrebbe dovuto firmare; il terzo, presidente della fondazione “__________ ”, dovrebbe poter ragguagliare sull'atteggiamento del convenuto verso il testatore e verso i beni ereditari. A dire dell'appellante, l'esistenza e la rilevanza di tali prove è stata scoperta soltanto in seguito alle dichiarazioni di don __________ __________ all'udienza del 29 settembre 1995.

                                         La testimonianza della vicedirettrice della casa di riposo potrebbe tutt'al più confermare un episodio già riferito da __________ __________, secondo cui una volta, verso sera, il disponente "aveva denotato segni di squilibrio nel senso che non capiva ciò che gli veniva detto e straparlava" (verbale del 29 settembre 1995, pag. 1 in basso). La circostanza è tuttavia di ben poco peso, dato che, sempre secondo il teste, il mattino seguente l'interessato appariva "nello stato di sempre o comunque non nello stato di cui mi aveva riferito la signora __________ " (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). Gli atti processuali sono dunque sufficienti al riguardo, di modo che l'audizione richiesta non appare suscettibile di fornire altri elementi di rilievo. Quanto alla testimonianza di __________ __________, nel suo memoriale del 6 ottobre 1995 l'appellante nemmeno tenta di spiegare quali "importanti ragguagli" dovrebbe dare l'infermiere. Non motivata, l'istanza è stata quindi giustamente respinta dal Pretore. Per quanto riguarda infine l'escussione del presidente della Fondazione __________, i fatti di cui egli dovrebbe riferire riguardano unicamente le lamentele del convenuto per asserite ingerenze di __________ __________, una mattina, in una riunione che si stava tenendo nella sala dell'istituto (verbale citato, pag. 2 in basso). Non denotano pertanto alcuna rilevanza ai fini del giudizio (art. 184 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, la richiesta di prove formulata dall'appellante dev'essere respinta. Nulla osta di conseguenza all'emanazione del giudizio.

                                   3.   Il Pretore, accertata la legittimazione dell'attore a chiedere l'annullamento parziale del contratto successorio, ha lasciato indeciso il medesimo presupposto per quanto attiene alla domanda subordinata tendente alla nullità totale del contratto, poiché l'azione risultava in ogni modo destinata all'insuccesso. L'appellante, fondandosi sulla deposizione del notaio rogante, ribadisce invece di avere un chiaro interesse a far constatare la nullità del contratto successorio.

                                         a)  Nell'interpretazione di un testamento occorre dipartirsi in primo luogo dal testo delle disposizioni di ultima volontà; il giudice può far capo a elementi estrinseci solo qualora le dichiarazioni del testatore non siano una chiara espressione di volontà (DTF 124 III 416 consid. 3 con richiami di dottrina e giurisprudenza; I CCA, sentenza del 19 luglio 1999 nella causa K. consid. 4, massima pubblicata in: BOA n. 18/1999, pag. 8). In concreto il disponente ha dichiarato, nel testamento pubblico del 16 marzo 1990, di devolvere a una costituenda fondazione "tutte le sue proprietà" (doc. C, inserto B, pag. 2 in alto), senza alcuna distinzione tra proprietà immobiliari e mobiliari. Inoltre nel medesimo atto egli ha indicato che "solo eccezionalmente la fondazione potrà alienare i beni immobili" (doc. citato, pag. 2 nel mezzo), ciò che lascia trasparire la sua intenzione di lasciare all'erede istituito anche i beni mobili, i quali – diversamente da quelli immobili – avrebbero potuto essere liberamente alienati.

                                         b)  Il testo della disposizione di ultima volontà del 16 marzo 1990 appare dunque chiaro e non lascia spazio a esegesi fondate su elementi estrinseci, come la testimonianza del notaio __________ __________. Ne discende che la legittimazione dell'appellante a postulare l'annullamento del contratto successorio appare quanto meno dubbia. Egli non trae in effetti alcun vantaggio patrimoniale dalla devoluzione successoria secondo il testamento del 16 marzo 1990, che non è stato impugnato ed esplicherebbe quindi i suoi effetti in caso di accoglimento della petizione. Sia come sia, l'interrogativo può rimanere indeciso, l'appello dovendo in ogni caso essere respinto per altri motivi.

                                   4.   Il Pretore ha negato l'esistenza di una lesione poiché il contratto successorio non prevede alcuna controprestazione a carico dell'erede istituito, sicché l'art. 21 CO non risulta applicabile. L'appellante contesta tale argomentazione, sostenendo che anche un contratto successorio di natura non onerosa può essere viziato da lesione se, come in concreto, non è l'espressione di una libera volontà.

                                         a)  Per l'art. 21 cpv. 1 CO, ravvisandosi in un contratto una sproporzione manifesta fra prestazione e controprestazione, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato. Nonostante il testo della disposizione, che riguarda direttamente soltanto i contratti sinallagmatici, parte della dottrina ritiene che essa sia applicabile – per analogia – ai contratti unilaterali, come le donazioni (Huguenin Jacobs in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 21 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil I, 7ª edizione, pag. 147 n. 735 con riferimenti). Altri autori si oppongono invece all'applicazione dell'art. 21 CO ai contratti di natura non onerosa (cfr. Kramer in: Berner Kommentar, Berna 1991, n. 11 ad art. 21 CO con rinvio).

                                         b)  Comunque sia, nel caso in esame non risulta che il convenuto abbia indotto il disponente a stipulare il contratto successorio abusando dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza di lui. Dall'istruttoria è emerso che il 19 novembre 1992, data in cui è stato concluso il negozio giuridico e sola determinante per il giudizio, il disponente era pienamente consapevole della portata e delle conseguenze delle proprie dichiarazioni e che la sua volontà non era affatto condizionata dal convenuto. Il notaio __________ __________ ha dichiarato al riguardo di aver "accettato di rogare l'atto perché mi sono intimamente convinto che da un lato il de cuius era perfettamente in grado di intendere e di volere e dall'altro che quello che era scritto nell'atto corrispondeva all'effettiva volontà [del disponente]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 4 in basso). __________ __________i, testimone all'atto, ha affermato che "l'avv. __________ spiegò [al disponente] meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se aveva capito bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere trattato come uno stupido" (verbale citato, pag. 1 in basso). __________ __________, segretaria del notaio rogante, ha soggiunto che dopo aver firmato il contratto successorio, l'interessato "era contento di aver sistemato le cose e ricordo che manifestò questo suo sentimento in modo esplicito" (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto).

                                         c)  Né giova all'appellante evocare le affermazioni di altri testimoni, già per il fatto che i loro colloqui con il defunto sono avvenuti prima del 19 novembre 1992 (deposizione __________, verbale del 29 novembre 1995, pag. 2 nel mezzo), se non in date imprecisate (deposizioni __________, verbale del 29 settembre 1995, pag. 2 in alto; __________n, verbale del 6 marzo 1996, pag. 3 nel mezzo). Ciò non basta evidentemente per dimostrare che il disponente si trovasse in balia del convenuto o di altre persone. __________ __________ ha invero affermato che, a suo parere, il convenuto aveva esercitato “parecchia influenza sullo zio nella decisione di quest'ultimo di cambiare il testamento”, ma ha ammesso di aver maturato tale convincimento in seguito alle discussioni avute non con il defunto, bensì con il convenuto (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2 nel mezzo). Per di più, egli si è recato ad __________ una sola volta, non si sa bene quando, di modo che non si vede come egli possa essere in grado di testimoniare sulle condizioni del disponente al momento in cui è stato concluso il contratto successorio. Tanto meno le audizioni testimoniali appena citate consentono di dare per acquisito che il convenuto abbia in qualche modo abusato della pretesa dipendenza del defunto. Difettando le condizioni soggettive poste dall'art. 21 cpv. 1 CO, non si può dire quindi che il contratto successorio sia viziato da lesione. La tesi dell'appellante appare dunque infondata già per questo motivo, senza che sia necessario appurare l'esistenza di una sproporzione manifesta tra le prestazioni previste nell'atto litigioso.

                                   5.   L'appellante sostiene che la volontà del disponente non è stata correttamente ricevuta e riportata dal notaio nel contratto successorio. Dalla deposizione di __________ __________– testimone all'atto – emerge infatti l'intenzione dell’interessato di attribuire le liquidità agli eredi legittimi, ciò che non ha trovato riscontro nell'atto pubblico. Il notaio ha per di più inserito nel contratto una clausola inerente alla destinazione dei beni mobili, la quale è stata però stralciata e non è stata neppure letta, ciò che comporterebbe la nullità dell'atto.

                                         a)  Giusta l'art. 9 CC, ripreso anche dall'art. 197 CPC, i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (cpv. 1). Tale prova non è soggetta ad alcuna forma speciale (cpv. 2). Chi pretende l'inesattezza dell'atto pubblico deve dunque recarne la prova, dimostrando la falsità o l'incompletezza delle dichiarazioni riportate nell'atto, rispettivamente delle circostanze e delle conseguenze giuridiche in esso contenute (Kummer in: Berner Kommentar, Berna 1966, n. 66 seg. ad art. 9 CC; I CCA, sentenza del 1° febbraio 2000 nella causa C. contro T., consid. 6).

                                         b)  In concreto si desume dalla copia autentica del contratto successorio (doc. D, inserto B) che il disponente, revocata ogni sua precedente disposizione per causa di morte (punto n. 1), prima di designare il convenuto come erede universale di tutta la sua sostanza (punto n. 3), in un primo tempo aveva così stabilito:

2) Il signor __________ __________ dichiara di concedere in legato a ciascuno dei figli di suo fratello __________ (__________e __________) ed a ciascuno dei figli di suo fratello __________ (__________, __________, __________, __________, __________o, __________), l'importo di Fr. …

                                              A margine di tale clausola, inquadrata nel testo, figura il simbolo �. Il contratto successorio è poi chiosato nel seguente modo:

                                              Sono intervenuti in questo atto, quali testimoni noti ed idonei e dichiaranti di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione dell'art. 503 CC, di cui fu loro data conoscenza:

                                              il signor __________ __________, fu __________, coniugato, n. il __________ (__________) __________ 1918 (__________) da __________ in __________ e

                                              la signora __________ __________ fu __________ n. il __________ (__________) __________ 1939 (__________) da ed in __________, nubile,

                                              e tali predetti

                                              attestano e confermano con la loro firma che:

a)  la volontà contrattuale è stata simultaneamente espressa dai contraenti __________ __________ e __________ __________;

b)  il signor __________ __________ ha letto, approvato e firmato la detta scrittura contrattuale;

c)  il signor __________ __________ non è in grado di leggere e firmare per infermità agli occhi;

d)  il notaio ha letto detta scrittura ad alta ed intelligibile voce al signor __________ __________, il quale l'ha riconosciuta come contenere l'esatta disposizione della sua volontà;

e)  tutte le operazioni di cui sopra sono avvenute nella loro continua e costante presenza e con ininterrotta partecipazione del notaio;

f)   a loro giudizio entrambi i contraenti si trovano in pieno stato di capacità a contrarre e a disporre.

                                              Conosco io notaio i comparenti ed i testimoni, da me resi edotti delle leggi al presente atto relative.

                                              Scritto in parte da mano a me nota ed in parte di mio pugno, da me notaio letto e pubblicato a chiara ed intelligibile voce – compresa la disposizione contrattuale – alla continua e contemporanea presenza di tutti i comparenti che con me notaio si firmano in un locale della Casa __________ in __________ al piano __________.

                                              ¬ A questo segno n. 1 si approva la interlineazione.

                                              (segue la firma di __________ __________, dei testimoni, e del notaio)

                                         c)  La questione è di sapere se il contenuto dell'atto differisce dalle dichiarazioni dei presenti. Il dott. __________ __________ ha confermato che "l'atto fu letto punto per punto" e che per quanto riguarda l'interlineazione del punto due, egli ha "predisposto l'atto in modo da potere semmai completare sul posto senza dovere rifare le pagine in presenza delle parti e che detta interlineazione è avvenuta ai sensi della legge" (verbale 28 ottobre 1994 pag. 4). __________ __________ ha dichiarato invero che "il notaio chiese [al disponente] cosa voleva lasciare ai citati nipoti, e il de cuius rispose dicendo: 'Al sa rangia lü' ['Si arrangia lui']", riferendosi al convenuto (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 6 nel mezzo). __________ __________ ha per contro affermato che "non ho sentito se [al de cuius] venisse letto o chiesto se intendeva lasciare qualcosa agli altri nipoti. Ora che leggo il punto due poi cancellato, sinceramente non mi ricordo. Non ricordo che si discusse della possibilità di lasciare qualcosa ai nipoti figli del fratello (…), almeno non mi pare" (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). Le versioni fornite dai due testimoni all'atto pubblico divergono e non sono dunque idonee a dimostrare univocamente l'inesattezza o l'incompletezza del contratto successorio. Invero, la deposizione di __________ __________ non consente neppure di determinare se il passaggio interlineato sia stato letto o no dal notaio rogante, il testimone non essendo stato in grado di ricordare tale circostanza. Si aggiunga che __________ __________ – pure presente alla rogazione del contratto – ha asserito di essere "sicura che l'avv. __________ ha letto tutto il contratto ad alta voce dall'inizio alla fine" (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 nel mezzo).

                                         d)  Dall'atto risulta per altro che il defunto ha inteso disporre in favore dell'erede istituito di "tutta la sua sostanza mobile ed immobile, ovunque posta, nulla escluso" (doc. D, inserto B, pag. 2 in alto), mentre il punto 2 dell'accordo – che prevedeva l'attribuzione di una somma imprecisata agli eredi legittimi a titolo di legato – è stato interlineato conformemente alle esigenze poste dall'art. 52 della legge sul notariato (RL 3.2.2.1). Se ne deduce che, quand'anche fosse stata discussa l'eventualità di devolvere parte della sostanza agli eredi legittimi, come ha dichiarato __________ __________, l'ipotesi è stata scartata dal disponente, la cui volontà, chiara e inequivocabile, è stata correttamente ricevuta e rogata dal notaio nell'atto pubblico. Anche su questo punto l'appello si rivela così sprovvisto di buon diritto.

                                   6.   L'appellante ravvisa un ulteriore motivo di nullità del contratto litigioso nel fatto che – a suo dire – il disponente non era capace di discernimento al momento della stipulazione dell'atto, e che la sua volontà era comunque viziata da errore o dolo.

                                         a)  Dai certificati medici allestiti il 7 novembre, 19 novembre (data di confezione dell'atto litigioso) e 4 dicembre 1992 dal dott. __________ __________– medico di riferimento della casa di riposo "__________" – risulta che il disponente possedeva "facoltà di intendere e di volere" (doc. 3, 4 e 5). Lo stesso medico, sentito come testimone, ha confermato che il defunto risultava bensì "malandato nel fisico, ma lucido di mente" (verbale del 4 giugno 1997, pag. 2 in alto, nell'incarto richiamato n. 21/1994 G). Il notaio __________ __________ ha dal canto suo precisato che "ho accettato di rogare l'atto perché mi sono intimamente convinto che da un lato il de cuius era perfettamente in grado di intendere e di volere e dall'altro che quello che era scritto nell'atto corrispondeva all'effettiva volontà [del disponente]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 4 in basso). Ciò è stato confermato anche dalle altre persone presenti alla rogazione del contratto (deposizione __________ __________, verbale citato, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; deposizione __________ __________, verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto).

                                         b)  Nulla agli atti induce inoltre a ritenere che le disposizioni pronunciate dal defunto nel contratto successorio non siano l'espressione della sua libera volontà. Le deposizioni testé citate dimostrano anzi che il disponente era consapevole della portata e delle implicazioni delle proprie dichiarazioni e che la sua volontà non era affatto condizionata da terzi. __________ __________ ha affermato – si ripete – che "l'avv. __________ spiegò [al disponente] meticolosamente punto per punto chiedendogli in particolare se aveva capito bene, al punto che [egli] si risentì perché gli sembrava di essere trattato come uno stupido" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 1 in basso). La segretaria del notaio rogante ha soggiunto che dopo aver firmato il contratto successorio il de cuius "era contento di aver sistemato le cose e ricordo che manifestò questo suo sentimento in modo esplicito" (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in alto). La soddisfazione manifestata dal disponente è confermata pure dai testi __________ (verbale del 5 marzo 1997, pag. 3 nel mezzo), __________ (verbale del 12 gennaio 1995, pag. 2 in alto), __________ (verbale del 7 aprile 1995, pag. 2 in fondo) e __________ (verbale del 29 maggio 1996, pag. 1 in basso e pag. 2 in mezzo).

                                         c)  Come si è già rilevato, l'episodio narrato da __________ __________ __________, secondo cui la vicedirettrice dell'istituto gli avrebbe riferito che una sera lo zio delle parti "aveva denotato segni di squilibrio nel senso che non capiva ciò che gli veniva detto e straparlava" (verbale del 29 settembre 1995, pag. 1 in basso) non inficia le testimonianze appena citate. A prescindere dal fatto che il teste non è stato in grado di precisare se il citato evento risalisse al giorno precedente la rogazione del contratto successorio, il mattino successivo il disponente è comunque parso a quest'ultimo "nello stato di sempre o comunque non nello stato di cui mi aveva riferito la signora __________ " (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). Neppure le deposizioni di __________ __________ e dell'avv. __________ __________ sono di ausilio alle tesi dell'appellante, poiché il primo si è recato dal convenuto ad __________ una sola volta (verbale del 6 marzo 1996, pag. 3 nel mezzo) e si limita per di più a riportare le impressioni soggettive tratte dai colloqui avuti con il convenuto (verbale citato, pag. 2 nel mezzo), mentre il secondo – che non è mai andato a trovare il disponente dopo il suo ricovero ad __________– riferisce di vicende anteriori alla conclusione del contratto (verbale del 29 novembre 1995, pag. 2 nel mezzo). In conclusione l'istruttoria non dimostra che il 19 novembre 1992, data della confezione dell'atto litigioso, il disponente fosse meno che lucido o che la sua volontà fosse infirmata da errore o dolo. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.

                                   7.   Il Pretore ha ritenuto che la stesura del contratto successorio è avvenuta nel rispetto dei requisiti formali prescritti dal diritto federale. L'appellante sostiene invece che le liberalità in favore del convenuto sono nulle poiché alla confezione dell'atto ha cooperato una testimone che era legata a quest'ultimo da una relazione affettiva, circostanza che costituisce una violazione dell'art. 503 CC poiché vengono a mancare i requisiti essenziali dell'indipendenza e della neutralità dei partecipanti alla confezione dell'atto pubblico. Il vincolo extraconiugale non sarebbe menzionato espressamente nel Codice civile soltanto perché all'epoca della sua entrata in vigore tale genere di unione non era riconosciuto.

                                         a)  La procedura per la celebrazione degli atti pubblici è regolata dai cantoni (art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC). Per la confezione dei testamenti pubblici e dei contratti successori il diritto federale prescrive nondimeno norme imperative (art. 512 CC, che rinvia agli art. 499 segg. CC), le quali per costante giurisprudenza determinano la validità dell'atto (DTF 118 II 275 consid. 3b con riferimenti). Ora, l'art. 503 CC prevede che non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari né come testimoni, i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso (cpv. 1). Il testamento non può inoltre contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi (cpv. 2).

                                         b)  Una semplice relazione d'amicizia, finanche sentimentale – si pensi al fidanzamento del disponente con una testimone – non configurano motivi di esclusione nel senso dell'art. 503 CC (Ruf in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 503 CC). Per di più in concreto l'istruttoria non ha provato l'esistenza di un vincolo affettivo tra il convenuto e __________ __________. Certo, __________ __________ ha dichiarato che quest'ultima gli era stata presentata dal convenuto come sua amica (verbale del 6 marzo 1996, pag. 2 in basso). Se non che, l'interessata ha negato di avere mai avuto una relazione sentimentale con il convenuto (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 6 nel mezzo). I testi __________ (verbale del 12 gennaio 1995, pag. 4 nel mezzo), __________ (verbale del 2 dicembre 1994, pag. 2 in basso) e __________ (verbale del 6 marzo 1996, pag. 1 in basso) hanno confermato da parte loro di non avere mai notato effusioni tra il convenuto e la testimone. __________ __________ ha anzi dichiarato di conoscere "molto bene la signora __________ __________i" e di poter "tranquillamente escludere che la stessa ha una relazione sentimentale [con il convenuto]" (verbale del 28 ottobre 1994, pag. 2 in alto). Nulla permette di affermare perciò che l'atto pubblico sia stato confezionato disattendendo i requisiti di forma posti dal diritto federale.

                                   8.   L'appellante critica infine l'operato del Pretore per non aver "apprezzato a sufficienza quanto chiaramente emerso dalla fase istruttoria" (appello, ad 13 pag. 21 nel mezzo). In particolare, il primo giudice non avrebbe dato il giusto peso alle discordanze emerse nel corso dell'istruttoria in merito alla presenza di __________ __________ al primo tentativo di stipulare il contratto successorio (ad 13.1), al fatto che la teste __________ è stata più volte esortata a dire la verità (ad 13.2), alle contraddizioni tra la deposizione del teste __________ e le dichiarazioni rese dal medesimo in uno scritto del 10 marzo 1991 (ad 13.3), alla reticenza mostrata dal teste __________ quando ha asserito di non sapere nulla del contratto successorio (ad 13.4) e all'acquisto di medicamenti per il defunto da parte della figlia del convenuto (13.5). Il fatto è che le circostanze evocate non configurano manifestamente cause di nullità. L'appellante, del resto, neppure spiega i motivi per cui il giudizio del Pretore dovrebbe essere riformato. Egli si limita a ribadire la propria versione dei fatti e un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma non si confronta concretamente con la motivazione del primo giudice. Ciò non adempie i requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 20 ad art. 309). Al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'indennità per ripetibili tiene conto della circostanza che il convenuto non si rivolto a un legale e rimunera equitativamente il dispendio di tempo occorsogli per difendere personalmente le sue ragioni davanti a questa Camera.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’appello contro il decreto è respinto e il giudizio impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello contro la sentenza di merito è respinto e il giudizio impugnato è confermato.

                                   4.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 4000.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 4050.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.1998.48 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.02.2000 11.1998.48 — Swissrulings