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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.03.2000 11.1998.166

2 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·315 mots·~2 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1998.00166

Lugano 2 marzo 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, giudice presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire sull'istanza di ricusazione e di esclusione presentata il 12 ottobre 1998 da

                                         __________ __________ -__________, __________

                                         (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

nei confronti della presidente della I Camera civile del Tribunale di appello __________ __________ -__________ e del vicepresidente __________ __________. __________;

nell'ambito della causa __.__._______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, che oppone l'istante al

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);    

premesso che il 16 maggio 1996 __________ __________ -__________ ha introdotto appello contro la sentenza del 29 aprile 1996 emanata dal Pretore;

osservato che l'appellante ha presentato il 12 ottobre 1998 istanza di ricusa/esclusione della presidente e del vicepresidente della I Camera civile del Tribunale di appello;

accertato che nelle sue osservazioni del 26 ottobre 1998 il __________. __________ __________ ha concluso per la reiezione dell'istanza;

preso atto che il 28 febbraio 2000 __________ __________ -__________ ha dichiarato di ritirare l'istanza 12 ottobre 1998;

ricordato che il ritiro della domanda equivale a desistenza e comporta, in linea di principio, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili; 

ritenuto che per tenere conto della buona volontà dell'istante si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

decreta:                   1.   L'istanza di ricusa/esclusione del 12 ottobre 1998 è stralciata dai                       ruoli per desistenza.

                             2.   Non si riscuotono tasse o spese. __________ __________ -__________ rifonderà a __________ __________ fr. 600.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         avv. __________ __________, __________;

                                         avv. __________ __________, __________;

                                         – giudice __________ __________ -__________, sede;

                                         – giudice __________ __________. __________, sede.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice presidente                                              Il segretario

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